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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Reclamo avverso Sentenza Tribunale di Lecce n. 3507 del 22/11/2023 Oggetto: licenziamento _reclamo ex art.1 c.58 l.n.12/2012 N. R.G. 969/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Presidente relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile n. 969/2023 R.G. in grado di appello, in materia di lavoro,
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Iuri Chironi Parte_1
Appellante
e in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Rizzo
Appellato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1 L.92/2012 depositato innanzi al Tribunale di Lecce il 16.12.2022
esponeva: -che era essere stato dipendente di nel Parte_1 Controparte_1 settore della vigilanza privata, dall'8.05.1990 sino al 26.05.2022, data in cui gli era stato comunicato il licenziamento;
-che in precedenza era stato illegittimamente licenziato nel 2016 e poi reintegrato giusta sentenza n.362/2019 del Tribunale di Lecce;
-che dopo la reintegra era stato adibito a servizi di piantonamento presso l' di Maglie, presso la sede universitaria CP_2 1 Ecotekne e presso le residenze universitarie;
-che con lettera disciplinare del 27.04.2022 la società gli aveva contestato che dal mese di agosto 2021 si era ripetutamente assentato per malattia per numerosi eventi morbosi, la cui prognosi era stata spesso differita rispetto a quella iniziale e che nei giorni 28.03.2022, 29.03.2022, 30.03.2022 e 06.04.2022 aveva tenuto condotte “attestanti la simulazione della patologia ovvero quanto meno suscettibili di ritardare colpevolmente la guarigione”;- che aveva impugnato tale contestazione e il licenziamento del 24.5.2022 con nota del 27.06.2022 per tardività, genericità, violazione del diritto di difesa, oltre che per il merito, trattandosi di attività destinate al soddisfacimento di primari bisogni ed esigenze della vita quotidiana. Tanto premesso aveva lamentato la nullità del licenziamento per Parte_1 ritorsività, discriminatorietà o illiceità, la carenza di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo;
l'illegittimità per violazione dell'art.7, comma 1 in ragione della omessa pubblicazione del codice disciplinare, nonché per tardività e genericità della contestazione. Aveva chiesto che, previa declaratoria dell'invalidità dell'avverso recesso, venisse ordinato alla Società di reintegrarlo nel posto di lavoro e di corrispondere l'indennità dovuta ex lege. costituitasi in giudizio, aveva eccepito l'infondatezza delle avverse Controparte_1 deduzioni e sostenuto la legittimità del licenziamento, chiedendo il rigetto del ricorso. Al termine della fase sommaria, con ordinanza del 5.07.2023, il Tribunale aveva rigettato il ricorso. Aveva ritenuto che la condotta del lavoratore non fosse conforme all'obbligo di correttezza e buona fede e al dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, e che quindi sussistesse la giusta causa di licenziamento e la proporzionalità della sanzione espulsiva. Con opposizione ex art.1 l.n.92/2012 , reiterando le Parte_1 argomentazioni già proposte nella fase sommaria, aveva chiesto la declaratoria di nullità del recesso e la condanna della società alla reintegrazione e alla connessa tutela economica e previdenziale;
in via subordinata, la sola la tutela indennitaria. Aveva ribadito le richieste istruttorie. La società aveva eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui CP_1 aveva chiesto il rigetto. Aveva precisato che il ricorrente era preposto ad attività di piantonamento diurno e che vi era stata una valutazione medica di idoneità a tale mansione;
aveva dedotto la sussistenza della simulazione della malattia o comunque la colpevole esposizione al rischio del ritardo nella guarigione, evidenziando che la condotta del lavoratore aveva fatto venir meno il vincolo fiduciario connesso alla posizione lavorativa.
Con la sentenza del 22.11.2023 il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso. Ha escluso la genericità e la tardività della contestazione, e ritenuto non dirimente la questione della mancata affissione del codice disciplinare. Dopo aver rilevato che il datore di lavoro aveva provato l'inadempimento e che le condotte indicate nella lettera disciplinare non erano state contestate dal lavoratore, il quale ne aveva sostenuto la necessità per il soddisfacimento di bisogni primari, il giudice monocratico ha osservato che le mansioni a cui il lavoratore era assegnato erano meno gravose rispetto alle attività compiute durante gli ultimi due periodi di assenza per malattia e ha ritenuto che costui aveva simulato lo stato di malattia, così sottraendosi all'adempimento dei propri obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Ha ritenuto che la sanzione espulsiva fosse proporzionata alla gravità del fatto ed ha escluso la sussistenza di finalità vessatorie, discriminatorie o ritorsive del licenziamento.
2 ha proposto reclamo ex l.n.92/2012. Con il primo motivo ha Parte_1 censurato la parte della sentenza in cui era stata ravvisata la giusta causa di licenziamento ex art.2119 c.c. e la simulazione dello stato di malattia o il ritardo nella guarigione. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti. Con il terzo ha censurato la parte in cui è stata ritenuta irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare. Con il quarto motivo ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte che aveva escluso la genericità e l'intempestività della contestazione disciplinare. Con il quinto ha riproposto l'eccezione di difetto di proporzionalità tra sanzione e violazione, in ragione dell'asserita assenza di dolo o di colpa e della modesta rilevanza “quantitativa” degli addebiti. Col sesto ha censurato l'erroneità dell'esclusione della natura ritorsiva o discriminatoria o del motivo illecito sotteso al licenziamento. Ha quindi chiesto la riforma dell'impugnata sentenza e insistito nella domanda formulata in primo grado. Costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e pretese e ha CP_1 chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione. All'udienza di discussione del 26.09.2025 la Corte di Appello, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, ha riservato la causa per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il reclamo risulta fondato.
1 . E' pacifico tra le parti che , che era alle dipendenze di Parte_1 ella qualità di addetto al piantonamento fisso presso le sedi di alcuni enti come Controparte_1
l' di Maglie, l'Università di Lecce e le residenze universitarie, si sia assentato dal servizio per CP_2 motivi di salute nelle giornate indicate nella lettera di contestazione disciplinare datata 27.04.2022, in particolare, per quanto qui rileva, nei periodi dal 22 al 30 marzo 2022 e dal 4 all'8 aprile 2022, a cui si riferiscono i due certificati telematici di malattia datati 25.3.2022 e 4.4.2022.
Con la menzionata lettera disciplinare la società datrice di lavoro ha contestato al dipendente di aver “posto in essere azioni, di seguito analiticamente descritte, attestanti la simulazione della patologia ovvero quanto meno suscettibili di ritardare colpevolmente la guarigione”.
Più specificamente ha contestato di aver svolto attività esterne e spostamenti dalla propria abitazione nei giorni dal 28 marzo al 6 aprile 2022 (rilevati a mezzo di agenzia di investigazione privata).
2. Infondata è la doglianza di intempestività e genericità della contestazione, poiché quest'ultima, contenuta nella lettera del 27.4.2022, si riferisce a fatti avvenuti meno di un mese prima, senza alcuna compromissione della ricostruibilità della vicenda e delle facoltà difensive, e poiché dalla stessa emergono chiaramente i comportamenti addebitati al lavoratore e il relativo contesto.
3. Il reclamante ha censurato la sentenza del Tribunale per l'erronea valutazione della rilevanza dei fatti descritti nella lettera di contestazione;
rilevanza che, secondo il sotto Pt_1 il profilo quantitativo si sarebbe dovuta considerare minima, in ragione della ridotta durata dell'osservazione investigativa (dal medesimo calcolata in 78,5 ore, equivalenti a poco più di tre
3 giornate) rispetto alla più ampia durata dei due periodi di assenza di malattia sopra indicati, e che, sotto il profilo qualitativo, si sarebbe dovuta considerare insussistente, perché si era trattato di attività tipiche della vita quotidiana, per l'esecuzione delle quali non era “richiesta una forma psico- fisica ineccepibile”.
E' noto che la rilevanza disciplinare dell'attività svolta dal lavoratore durante i periodi di assenza dal lavoro per malattia va considerata anche in rapporto alla tipologia delle mansioni a cui il lavoratore era assegnato, nonché alle conseguenze limitanti o impeditive della malattia addotta come giustificazione dell'assenza dal lavoro.
Nel caso di specie non è contestato che si trattasse di mansioni di piantonamento fisso in edifici e strutture soggetti all'accesso del pubblico, che comportavano attività di vigilanza in prevalenti situazioni di stazionamento.
Nei due certificati telematici di malattia che qui interessano, rispettivamente emessi nelle date del 25.3.2022 e 4.4.2022, è riportata la diagnosi di “astenia in glomerulonefrosi cronica al III stadio con ins renale”.
La ragione dell'assenza segnalata nei predetti certificati telematici è rappresentata dagli effetti di una patologia cronica (glomerulonefrosi con insufficienza renale) esistente almeno dal Parte 2018 –come evincibile dal certificato medico della di Lecce a firma del dott. del Persona_1
9.12.2022 in atti-, ritenuta compatibile con un giudizio di idoneità lavorativa alle mansioni (in data 24.7.2020 il Medico Competente aveva infatti espresso la sola prescrizione di “Evitare il lavoro notturno. Adibire a servizi che garantiscano il rispetto del distanziamento sociale”).
Si premette che i fatti descritti nella relazione dell'agenzia investigativa Excursus, incaricata dell'osservazione dalla società datrice di lavoro, non sono contestati da il Parte_1 quale, su quegli stessi fatti, nell'atto di appello fornisce precisazioni in ordine alle circostanze e alle motivazioni dei suoi spostamenti.
4. La richiesta di prova testimoniale reiterata in secondo grado pertanto è per alcuni capitoli superflua perché attinente a fatti non contestati (1,2,3,10-14, e ultima senza numero) o documentati (4,5,6,7), per altri capitoli ininfluente ai fini della decisione (8,9). Conseguentemente superflua la prova orale chiesta da CP_1
5. In punto di diritto si rammenta che alla stregua del concetto di malattia desumibile dall'art. 32 Cost., la patologia impeditiva considerata dall'art. 2110 c.c. va intesa non come uno stato che comporti la impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma come stato impeditivo delle normali prestazioni lavorative del dipendente (v. Cass. n.9647/2021). In altri termini il lavoratore assente dal lavoro per malattia non per questo deve astenersi da ogni altra attività, ma la sua attività extralavorativa deve essere compatibile con lo stato di malattia e conforme al dovere di correttezza e buona fede e all'obbligo, gravante sul lavoratore, di adottare ogni cautela idonea affinché lo stato di malattia si risolva e sia conseguentemente recuperata l'idoneità al lavoro (Cass. n. 9474/09).
Nel caso concreto deve rilevarsi che, nel periodo di osservazione investigativa (dal 28 marzo 2022 al 6 aprile 2022), il il 28 marzo è uscito da casa soltanto per aprire la propria Pt_1 automobile e prelevare degli oggetti, rientrandovi subito dopo;
il 29 marzo è uscito da casa una volta, alla guida dell'automobile, per recarsi dapprima a prelevare l'acqua presso un distributore e
4 poi ad effettuare una operazione allo sportello esterno di un bancomat;
il 6 aprile, analogamente, è uscito una volta e si è recato con lo stesso mezzo a prelevare l'acqua. Un solo giorno, il 30 marzo, in orario pomeridiano, è uscito da casa nel pomeriggio, per circa due/tre ore, ed ha effettuato più spostamenti alla guida dell'automobile.
In particolare, dalla prodotta relazione dell'agenzia investigativa Excursus, incaricata dalla Società COSMOPOL, emerge che il 30 marzo uscito alle ore 15.39 dalla Parte_1 propria abitazione sita in Caprarica di Lecce, si è recato in Calimera dapprima presso una autofficina per un controllo sul suo automezzo, e poi presso una calzoleria;
alle ore 16.20 alla guida dell'automobile è giunto in località Roca Vecchia e si è recato all'interno di una villetta a schiera, dalla quale è uscito alle ore 16.47, per poi rimettersi alla guida. Alle ore 17.42 il Pt_1 tornato in Caprarica di Lecce, si è recato presso due negozi (“Maniglia Lampadari” e “Casalinda”) e alle ore 17.49 è rientrato presso la sua abitazione, da cui poi è entrato ed uscito un paio di volte solo per prelevare oggetti dall'interno dell'automobile.
Si tratta di attività, svolte all'esterno dell'abitazione, di durata assolutamente contenuta rispetto a ciascuna delle singole giornate e ai due periodi complessivi di assenza dal lavoro (dal 22 al 30 marzo 2022 e dal 4 all'8 aprile 2022), di lieve faticosità (anche perché effettuate mediante automobile), e prevalentemente connesse con necessità personali o familiari, tali da non risultare incompatibili con l'effettività della diagnosticata “astenia in glomerulonefrosi cronica al III stadio con ins renale” e da essere comparabili con normali ed elementari attività di vita quotidiana.
Ed invero, nella giornata del 30 marzo l'attività fisica connessa agli spostamenti esterni all'abitazione ha avuto una durata di poco più di due ore, mentre in altri giorni vi sono stati spostamenti (con relativo impegno fisico) rari e di pochi minuti, e in altri ancora non vi è stato alcuno spostamento del lavoratore dalla propria casa.
Il reclamante si è occupato di attività minime e brevi che comportavano un impegno psico- fisico funzionale non certamente maggiore, ma neppure equiparabile rispetto a quello ordinariamente richiesto per l'espletamento delle sue mansioni lavorative, posto che ogni giornata di lavoro durava non meno di sei ore consecutive e che per l'attività di piantonamento fisso del vigilante presso sedi di uffici pubblici occorre energia psico-fisica sufficiente per mantenere la stazione eretta prolungata nelle fasi di maggior afflusso di utenza, capacità attentive continuative e riflessi pronti per intervenire in caso di particolare necessità di tutela di persone e cose.
Le concrete caratteristiche, qualitative e quantitative, delle minime attività –non lavorative- rilevate dagli investigatori privati non soltanto sono inidonee ad escludere la sussistenza della specifica infermità diagnosticata o ad evidenziare la simulazione della causa dell'assenza, ma risultano altresì innocue rispetto alle potenzialità di guarigione.
Inoltre, in una valutazione che va eseguita con criterio ex ante (v. Cass.n.28255/2024, n.9647/2021), la condotta del lavoratore nel corso del periodo osservato dagli investigatori non evidenzia una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura per il recupero delle forze lavorative.
La differente conclusione raggiunta dal primo giudice nella sentenza impugnata non risulta quindi condivisibile.
5 6. Ne consegue che, essendo il licenziamento del 24.5.2022 viziato per carenza di giusta causa, al reclamante compete la tutela prevista dall'art.18 l.n.300/1970 come modificato dall'articolo 1, comma 42, l. n. 92 del 2012, ossia la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità risarcitoria, oltre al versamento, in favore degli enti previdenziali, dei contributi dovuti per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la reintegra.
La determinazione dell'indennità risarcitoria ex art.18, comma 4, l. n. 300/1970 e s.m. deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito o avrebbe potuto percepire (dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione), nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione (Cass. n.20313/2022).
Nel caso concreto l'indennità va quantificata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, non essendovi aliunde perceptum o aliunde percipiendum da detrarre. Ed invero, pur risultando dal Certificato della situazione reddituale inviato dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Lecce (a seguito dell'ordinanza istruttoria ex art.213 c.p.c. resa da questa Corte il 26.9.2025) che il ha percepito nel 2022 redditi pari ad € 17.804,00 e nel 2023 redditi pari ad € Pt_1
13.182,00, occorre osservare che dalla comunicazione dell' pervenuta via pec in data CP_2
31.10.2025 (in risposta alla stessa ordinanza) emerge che il non ha avuto rapporti di Pt_1 lavoro dopo la data del licenziamento del 2022. Ne consegue che il reddito sopra indicato, pari ad € 13.182,00, non derivando da lavoro successivo rispetto al rapporto intercorso con CP_1 non può essere detratto dalle dodici mensilità. Inoltre, in considerazione dell'età del 65 Pt_1 anni nel 2022) e delle oggettive e notorie difficoltà del mercato del lavoro, non può verosimilmente ritenersi che, con l'ordinaria diligenza, egli avrebbe potuto reperire una occupazione alternativa adattabile alle sue effettive abilità lavorative.
Ne consegue la condanna della Società al relativo pagamento, oltre accessori.
Alla luce degli elementi di valutazione fin qui esposti, che assorbono logicamente le eccezioni, le richieste e gli argomenti qui non specificamente esplicitati, il reclamo avverso la sentenza di primo grado va accolto.
7. Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c. .
p.q.m.
La Corte d'Appello di Lecce, Sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunziando sul reclamo proposto il 21.12.2023 ai sensi dell'art.1, comma 58, l.n.92/2012 da nei confronti di avverso la sentenza del 22.11.2023 Parte_1 Controparte_1
n.3507 del Tribunale di Lecce, così provvede:
6 accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato da Controparte_1 nei confronti di con atto datato 24.5.2022 ; Parte_1 conseguentemente condanna la predetta Società a reintegrare nel Parte_1 posto di lavoro dal medesimo già occupato, nonché a pagare in suo favore una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e a versare i contributi assistenziali e previdenziali come per legge;
condanna al pagamento, in favore della controparte, delle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00 per il primo grado, ed in € 2.500,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Iuri Chironi. Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
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