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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9193 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito del termine concesso per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.6116/2025 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Marotta Parte_1 RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 12.03.2025 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso il vano esperimento in via amministrativa, rilevava di aver promosso giudizio per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per poter beneficiare dell'invalidità civile nella misura del 100%. In particolare, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, lamentando una sottovalutazione del proprio quadro clinico con particolare riguardo alla patologia neoplasica da cui è affetta. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, all'odierna udienza, è stata decisa. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per quanto di seguito illustrato. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. È, dunque, opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella pregressa fase meritino piena condivisione. Per_ Ed invero, il Dott. in sede di esame obiettivo ha riscontrato che la risulta essere affetta Pt_2 da:
- Esiti di carcinoma del colon discendente-sigma;
- Depressione del tono dell'umore con spunti d'ansia e di angoscia, disturbi del sonno e del comportamento;
- Ipertensione arteriosa controllata farmacologicamente in attuale buon compenso emodinamico e con documentato danno d'organo di grado prevalentemente lieve. Esaminato complessivamente il caso clinico in esame concludeva confermando il giudizio medico di prima istanza affermando che l'istante è “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura compresa tra il 74% ed il 99% (80% - ottanta/100) con decorrenza dal 22/01/2024”, ritendendo, in definitiva, che le patologie lamentate non determinavano invalidità nella misura richiesta dalla legge per beneficiare della prestazione invocata. Quanto, quindi, alle doglianze formulate dalla parte ricorrente, è necessario soffermarsi sulla patologia neoplasica. Ed invero, relativamente alla stessa, l'ausiliare nominato è stato particolarmente chiaro nello specificare che l'affezione di maggiore incidenza è rappresentata, proprio, dall'adenocarcinoma del colon trattato con cicli di chemioterapia neo-adiuvante, due termo-ablazioni di metastasi epatiche ed, infine, un intervento chirurgico video-laparoscopico di emicolectomia sinistra. Per_ Il Dott. ha, altresì, chiarito che la successivamente non ha praticato alcuna terapia Pt_1 antiblastica ed, anche, che tutti i controlli clinici e strumentali, cui si sottopone periodicamente, non hanno mostrato segni evidenti di ripresa della malattia neoplastica alla quale, peraltro, è stata attribuita la maggior percentuale nel calcolo dell'invalidità invocata. Non può condividersi l'assunto attoreo che ascrive la patologia 9325 in luogo di quello applicato 9323e ciò in ragione del tempo trascorso dall'asportazione chirurgica , dall'assenza di ripresa della stessa per cui , allo stato non può affermarsi che porti al decesso della ricorrente. Ciò posto, questo Giudice ritiene l'elaborato peritale esaustivo poiché specifico e puntuale anche in merito alle altre patologie lamentate dalla parte e, come tale, utilizzabile sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Nel caso di specie, infatti, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte. Ciò premesso, è pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia che, però, non risulta essere né prospettata né debitamente provata dalla parte. Per quanto innanzi il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Si comunichi. Napoli, 10 dicembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi