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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/06/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4229/2024
r.g., decisa nell'udienza del 17.6.2025, promossa da
, con l'avv. Mariano Maraglino;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.4.2024, chiedeva dichiararsi nei Parte_1
confronti dell' il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici CP_1
dei lavoratori agricoli per 135 giornate invece di 94 nell'anno 2019 a seguito di illegittima cancellazione parziale.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante eccepisce in primo luogo la nullità della comunicazione di parziale disconoscimento delle giornate lavorative, in quanto generica e quindi inidonea a garantirne la piena conoscibilità, come invece prescritto dall'art. 38 co. 7 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111 come mod.
dall'art. 43 co. 7 d.l. 17.7.2020 n. 76 conv. in l. 11.9.2020 n. 120.
L'eccezione è infondata.
La norma citata dispone infatti, per la parte che qui interessa, che “in caso
di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative intervenute
dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_1
comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica
certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità”.
La “piena conoscibilità” prescritta dalla citata norma riguarda pertanto,
come univocamente si desume dalla sua formulazione letterale, le modalità di notifica del disconoscimento ai lavoratori interessati, avendo il legislatore voluto prevenire il rischio che l'adozione di modalità diverse da quelle previste (raccomandata, p.e.c. o altre equipollenti) impedisse agli stessi lavoratori di poter prendere cognizione dell'intervenuto disconoscimento.
2 Viceversa, la “piena conoscibilità” prescritta dalla citata norma non riguarda il merito del disconoscimento, e in particolare non postula la necessità di una specifica esposizione delle ragioni che lo hanno determinato.
In ogni caso, il presente è un giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto i diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale (nella specie, il diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) e non invece un giudizio di natura impugnatoria avente ad oggetto la legittimità
dell'atto amministrativo (nella specie, il disconoscimento delle giornate lavorative operato dall' : cfr. Cass. 20.4.2002 n. 5763. CP_1
Nel merito, la domanda è fondata.
L ha negato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato CP_1
intercorso nell'anno di riferimento tra l'istante e l'impresa agricola Oro del sud di IN OC & Co. s.a., sulla base delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023.003577/DDL del 28.9.2023 in atti.
Senonché, l'espletata prova testimoniale ha confermato che nell'anno
2019 l'istante ha lavorato alle dipendenze della suddetta impresa per 41
giornate, su terreni ubicati in agro di Policoro, quale addetta a mansioni di raccolta di fragole, per sette ore al giorno, sotto le direttive del datore di lavoro e dietro retribuzione corrisposta periodicamente: si vedano, in tal senso, le univoche deposizioni rese dalle colleghe di lavoro Parte_2
e . Parte_3
3 Né appaiono determinanti, al fine di negare l'attività lavorativa dell'istante, le risultanze degli accertamenti ispettivi, confermate dall'ispettore escusso come teste, ove si consideri che gli Testimone_1
ispettori hanno riscontrato un eccesso della manodopera dichiarata rispetto alle effettive esigenze aziendali, ma non la inesistenza di qualsiasi attività di impresa, così che gli eventuali rapporti di lavoro fittizi ben potrebbero riguardare soggetti diversi dall'istante.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12
r.d. 24.9.1940 n. 1949 e succ. mod., nell'anno 2019 per ulteriori 41
giornate e così per complessive 135 giornate invece di 94.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente all'anno 2019 per n. 135 giornate invece di 94; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in CP_1
euro 2.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Mariano Maraglino.
Taranto, 17.6.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4229/2024
r.g., decisa nell'udienza del 17.6.2025, promossa da
, con l'avv. Mariano Maraglino;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.4.2024, chiedeva dichiararsi nei Parte_1
confronti dell' il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici CP_1
dei lavoratori agricoli per 135 giornate invece di 94 nell'anno 2019 a seguito di illegittima cancellazione parziale.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante eccepisce in primo luogo la nullità della comunicazione di parziale disconoscimento delle giornate lavorative, in quanto generica e quindi inidonea a garantirne la piena conoscibilità, come invece prescritto dall'art. 38 co. 7 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111 come mod.
dall'art. 43 co. 7 d.l. 17.7.2020 n. 76 conv. in l. 11.9.2020 n. 120.
L'eccezione è infondata.
La norma citata dispone infatti, per la parte che qui interessa, che “in caso
di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative intervenute
dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_1
comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica
certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità”.
La “piena conoscibilità” prescritta dalla citata norma riguarda pertanto,
come univocamente si desume dalla sua formulazione letterale, le modalità di notifica del disconoscimento ai lavoratori interessati, avendo il legislatore voluto prevenire il rischio che l'adozione di modalità diverse da quelle previste (raccomandata, p.e.c. o altre equipollenti) impedisse agli stessi lavoratori di poter prendere cognizione dell'intervenuto disconoscimento.
2 Viceversa, la “piena conoscibilità” prescritta dalla citata norma non riguarda il merito del disconoscimento, e in particolare non postula la necessità di una specifica esposizione delle ragioni che lo hanno determinato.
In ogni caso, il presente è un giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto i diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale (nella specie, il diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) e non invece un giudizio di natura impugnatoria avente ad oggetto la legittimità
dell'atto amministrativo (nella specie, il disconoscimento delle giornate lavorative operato dall' : cfr. Cass. 20.4.2002 n. 5763. CP_1
Nel merito, la domanda è fondata.
L ha negato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato CP_1
intercorso nell'anno di riferimento tra l'istante e l'impresa agricola Oro del sud di IN OC & Co. s.a., sulla base delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023.003577/DDL del 28.9.2023 in atti.
Senonché, l'espletata prova testimoniale ha confermato che nell'anno
2019 l'istante ha lavorato alle dipendenze della suddetta impresa per 41
giornate, su terreni ubicati in agro di Policoro, quale addetta a mansioni di raccolta di fragole, per sette ore al giorno, sotto le direttive del datore di lavoro e dietro retribuzione corrisposta periodicamente: si vedano, in tal senso, le univoche deposizioni rese dalle colleghe di lavoro Parte_2
e . Parte_3
3 Né appaiono determinanti, al fine di negare l'attività lavorativa dell'istante, le risultanze degli accertamenti ispettivi, confermate dall'ispettore escusso come teste, ove si consideri che gli Testimone_1
ispettori hanno riscontrato un eccesso della manodopera dichiarata rispetto alle effettive esigenze aziendali, ma non la inesistenza di qualsiasi attività di impresa, così che gli eventuali rapporti di lavoro fittizi ben potrebbero riguardare soggetti diversi dall'istante.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12
r.d. 24.9.1940 n. 1949 e succ. mod., nell'anno 2019 per ulteriori 41
giornate e così per complessive 135 giornate invece di 94.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente all'anno 2019 per n. 135 giornate invece di 94; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in CP_1
euro 2.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Mariano Maraglino.
Taranto, 17.6.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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