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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/11/2024, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 4584/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato D'ANNA VINCENZA
e
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato ANTINORI ANDREA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E
premesso che con ricorso depositato il 20/06/2024 Parte_1
e hanno proposto domanda di scioglimento del loro
[...] CP_1
matrimonio, unione celebrata in Costa D'Avorio in data 27/09/2018, dalla quale era in precedenza nata una figlia, (nata il [...]); Persona_1
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considerato che
con sentenza di questo Tribunale n. 1437/2023, pubblicata il
25/10/2023, è stata omologata la separazione dei coniugi;
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/10/2024 con cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come precisate dalle note depositate in data 30/08/2024; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla udienza cartolare di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
(nata in [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato in [...] il [...]) celebrato in Costa
[...]
d'Avorio il 27/09/2018 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Grisignano di Zocco al n. 12 parte 2 serie C anno 2023;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come precisate dalle note depositate in data
30/08/2024, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Grisignano di Zocco di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza pagina 2 di 3 e alle ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18/10/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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