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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.1746/ 2020 introdotta
D A
), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
, (C.F.: ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Pt_9
(C.F.: , (C.F.:
[...] C.F._9 Parte_10
), (C.F.: ), C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_12 C.F._12
MAUTONE SABRINA;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. PESCOLLA GIANLUCA;
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2020, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “si conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e, previo accertamento e declaratoria del diritto dei ricorrenti all'indennità di cui art. 61 del CCNL AIOP comma 2 della 1 lettera d) la condanna della in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_1
pagamento di quanto dovuto agli stessi in virtù di tale cagione e tale titolo sin dalla loro assunzione oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo o per minore o maggiore somma che sarà ritenuta in corso di causa così come quantificata a mezzo CTU che sin d'ora si richiede. Con ogni consequenziale e statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento delle proprie domande i ricorrenti deducevano di essere tutti dipendenti della CP_1
resistente e di svolgere la prestazione lavorativa presso la sala Operatoria di detto nosocomio,
[...]
con qualifica di OSS, livello B2, ovvero di infermiere, livello D;
che ai sensi dell'art. 61 del CCNL
AIOP maturavano il diritto ad una indennità specifica pari ad € 4,13 giornaliere per ogni giorno di effettivo servizio presso la terapia intensiva, sub-intensiva e nelle sale operatorie.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente la Controparte_2
la quale eccepiva che detta indennità presupponeva l'essere adibiti in modo stabile ad uno
[...]
dei reparti indicati dalla norma, essendo insufficiente una presenza saltuaria.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
L'oggetto della presente controversia verte, in primo luogo, sull'interpretazione del citato art. 61, lettera d), comma 2 del CCNL AIOP, secondo cui “Al personale sanitario, inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati stabilmente operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una indennità, per le giornate di effettivo servizio prestate, di euro 4,13 giornaliere”. Pertanto, deve innanzitutto accertarsi la ratio di detta disposizione e, specificamente, se il contratto collettivo intenda attribuire il diritto all'indennità esclusivamente al personale stabilmente operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi o se, diversamente, tale diritto può essere riconosciuto a seguito del mero svolgimento di un servizio infermieristico nei suddetti reparti ospedalieri.
A tal fine, occorre utilizzare i criteri ermeneutici di interpretazione dei contratti collettivi, secondo il costante orientamento della S.C., ribadito con la sentenza n. 30141 del 13.10.2022,: “secondo
l'insegnamento più risalente di questa Corte, nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro - la quale spesso è articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), regola una materia vasta e complessa in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, e utilizza il linguaggio delle cosiddette relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune - la volontà comune delle parti non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al significato letterale delle parole,
2 tenuto conto anche del carattere vincolante che non di rado hanno all'interno dell'azienda l'uso e la prassi, assumendo invece un rilievo preminente il criterio, dettato dall'art. 1363 c.c., dell'interpretazione complessiva delle clausole (Cass. n. 2469 del 2005; nello stesso senso, Cass. nn.
6264 e 15393 del 2006)” e che “più recentemente, l'interpretazione dei contratti collettivi si è orientata verso un processo di circolarità del percorso ermeneutico, di pari passo all'evoluzione giurisprudenziale in materia civile, interpretazione che tiene in considerazione tutti i criteri ermeneutici (sia quelli tradizionalmente definiti soggettivi che quelli configurati come oggettivi) su un livello di equiordinazione, percorso ove l'interprete è tenuto a confrontare il significato desumibile dall'applicazione del criterio letterale con quello desumibile dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con quanto risulta dall'applicazione di tali ulteriori criteri (Cass. n. 24483 del
2021, con specifico riferimento all'interpretazione di un contratto collettivo;
con riguardo alla materia civilistica, Cass. n. 25840 del 2014 e Cass. S.U. n. 6882 del 2019 e, con riguardo alla materia lavoristica e ai rapporti tra datore e lavoratore, Cass. n. 24699 del 2021, dalle quali emerge
l'orientamento che considera equiordinato rispetto al criterio logico - sistematico anche il criterio funzionale, volto all'esame della causa, concreta, del contratto)”.
Ciò posto, nel caso di specie, l'art. 61 del CCNL AIOP disciplina plurime indennità cui il personale sanitario può accedere quando sussistono specifiche condizioni ivi indicate. In particolare, proprio la lettura dell'intera disposizione e il confronto tra le diverse indennità ivi disciplinate, consente di cogliere la volontà delle parti contraenti volta a limitare il riconoscimento dell'indennità in esame al solo personale stabilmente operante nei reparti di terapia intensiva, sub-intensiva o sala operatoria.
Invero, alla lettera d) punto 2 è previsto che l'indennità de qua spetta al “personale stabilmente operante” nei reparti interessati;
diversamente, per le altre indennità si fa riferimento al “personale operante” ovvero al “servizio prestato” e all' “effettivo servizio”. Dunque, l'utilizzo di una diversa terminologia nell'ambito del medesimo articolo induce a ritenere sussistente una volontà precisa di distinguere i requisiti necessari a beneficiare delle diverse indennità previste e, di conseguenza, ad escludere che la disposizione di cui alla lettera d) punto 2) possa essere interpretata nel senso di riconoscere detta indennità anche in assenza di un servizio stabile presso uno dei reparti indicati nella disposizione.
Fatta tale necessaria premessa, deve osservarsi che nel caso di specie tutti i ricorrenti hanno dedotto di svolgere la propria prestazione in sala operatoria in qualità di OSS o di infermiere;
le ricorrenti
, , hanno altresì precisato che detta Pt_4 Pt_9 Pt_10 Pt_11 Pt_12
prestazione veniva svolta in maniera continuativa.
3 Tali circostanze sono state solo genericamente contestate dalla parte resistente, la quale si è limitata ad eccepire che fosse onere dei lavoratori provare di svolgere in modo stabile la propria prestazione presso la sala operatoria della nulla ha invece dedotto con riferimento ai singoli CP_1
ricorrenti ovvero alla documentazione depositata dagli stessi in atti. Deve rilevarsi, infatti, che la parte ricorrente ha prodotto i turni della sala operatoria con riferimento al periodo 2015-2019, nonché le buste paga dei singoli ricorrenti. Tale documentazione, in assenza di osservazioni o eccezioni da parte della resistente, si ritiene sufficiente a prova il diritto dei lavoratori all'indennità richiesta, senza necessità di ammettere la prova testimoniale, la quale peraltro, verosimilmente, non sarebbe in grado di provare con esattezza i giorni di servizio di tutti i ricorrenti per l'intero periodo dedotto.
Ebbene, la corposa documentazione in atti è stata esaminata dal C.T.U. contabile dott.ssa Per_1
, la quale ha conteggiato i giorni in cui ciascun ricorrente ha svolto la prestazione lavorativa
[...]
presso la sala operatoria.
Il computo dei giorni, infatti, ha consentito di rilevare che la prestazione lavorativa è stata sempre resa dai ricorrenti con una frequenza tale da potersi definire stabile secondo l'id quod plerumque accidit.
Ne consegue che ciascun ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità di cui all'art. 61 lettera d)
Per_ numero 2 CCNL AIOP nella misura calcolata dal Consulente d'Ufficio, dott.ssa , la cui perizia risulta essere precisa e priva di vizi logici e perciò condivisa da questo GDL.
Nello specifico, devono riconoscersi in favore dei ricorrenti le seguenti somme:
2.928,17 € Parte_1
4.311,72 € Parte_13
1.817,20 € Parte_3
3.419,64 € Parte_2
2.548,21 € Parte_4
5.331,83 € Parte_9
5.265,75 € Parte_14
3.258,57 € Parte_11
5.373,13 € Parte_12
326,27 € Parte_15
3.555,93 € Parte_7
2.221,94 € Parte_5
Ne consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
4 Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto e sono definitivamente poste a carico della parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- ACCOGLIE il ricorso e DICHIARA il diritto dei ricorrenti a beneficiare dell'indennità di cui all'art. 61, comma 2, lett. d) CCNL AIOP per i periodi dedotti in ricorso;
- CONDANNA la resistente, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle seguenti somme:
2.928,17 €; 4.311,72 €; 1.817,20 €; Parte_1 Parte_13 Parte_3
3.419,64 €; 2.548,21 €; Parte_2 Parte_4 Pt_9
5.331,83 €; 5.265,75 €;
[...] Parte_14 Parte_11
3.258,57 €; 5.373,13 €; 326,27 €; Parte_12 Parte_15 Parte_7
3.555,93 €; 2.221,94 €.
[...] Parte_5
- CONDANNA la resistente, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 2.694,00, oltre accessori, con attribuzione.
- Pone le spese di CTU a carico della parte resistente, come da separato decreto.
Così deciso in Avellino, il 6.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.1746/ 2020 introdotta
D A
), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
, (C.F.: ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Pt_9
(C.F.: , (C.F.:
[...] C.F._9 Parte_10
), (C.F.: ), C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_12 C.F._12
MAUTONE SABRINA;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. PESCOLLA GIANLUCA;
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2020, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “si conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e, previo accertamento e declaratoria del diritto dei ricorrenti all'indennità di cui art. 61 del CCNL AIOP comma 2 della 1 lettera d) la condanna della in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_1
pagamento di quanto dovuto agli stessi in virtù di tale cagione e tale titolo sin dalla loro assunzione oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo o per minore o maggiore somma che sarà ritenuta in corso di causa così come quantificata a mezzo CTU che sin d'ora si richiede. Con ogni consequenziale e statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento delle proprie domande i ricorrenti deducevano di essere tutti dipendenti della CP_1
resistente e di svolgere la prestazione lavorativa presso la sala Operatoria di detto nosocomio,
[...]
con qualifica di OSS, livello B2, ovvero di infermiere, livello D;
che ai sensi dell'art. 61 del CCNL
AIOP maturavano il diritto ad una indennità specifica pari ad € 4,13 giornaliere per ogni giorno di effettivo servizio presso la terapia intensiva, sub-intensiva e nelle sale operatorie.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente la Controparte_2
la quale eccepiva che detta indennità presupponeva l'essere adibiti in modo stabile ad uno
[...]
dei reparti indicati dalla norma, essendo insufficiente una presenza saltuaria.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
L'oggetto della presente controversia verte, in primo luogo, sull'interpretazione del citato art. 61, lettera d), comma 2 del CCNL AIOP, secondo cui “Al personale sanitario, inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati stabilmente operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una indennità, per le giornate di effettivo servizio prestate, di euro 4,13 giornaliere”. Pertanto, deve innanzitutto accertarsi la ratio di detta disposizione e, specificamente, se il contratto collettivo intenda attribuire il diritto all'indennità esclusivamente al personale stabilmente operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi o se, diversamente, tale diritto può essere riconosciuto a seguito del mero svolgimento di un servizio infermieristico nei suddetti reparti ospedalieri.
A tal fine, occorre utilizzare i criteri ermeneutici di interpretazione dei contratti collettivi, secondo il costante orientamento della S.C., ribadito con la sentenza n. 30141 del 13.10.2022,: “secondo
l'insegnamento più risalente di questa Corte, nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro - la quale spesso è articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), regola una materia vasta e complessa in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, e utilizza il linguaggio delle cosiddette relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune - la volontà comune delle parti non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al significato letterale delle parole,
2 tenuto conto anche del carattere vincolante che non di rado hanno all'interno dell'azienda l'uso e la prassi, assumendo invece un rilievo preminente il criterio, dettato dall'art. 1363 c.c., dell'interpretazione complessiva delle clausole (Cass. n. 2469 del 2005; nello stesso senso, Cass. nn.
6264 e 15393 del 2006)” e che “più recentemente, l'interpretazione dei contratti collettivi si è orientata verso un processo di circolarità del percorso ermeneutico, di pari passo all'evoluzione giurisprudenziale in materia civile, interpretazione che tiene in considerazione tutti i criteri ermeneutici (sia quelli tradizionalmente definiti soggettivi che quelli configurati come oggettivi) su un livello di equiordinazione, percorso ove l'interprete è tenuto a confrontare il significato desumibile dall'applicazione del criterio letterale con quello desumibile dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con quanto risulta dall'applicazione di tali ulteriori criteri (Cass. n. 24483 del
2021, con specifico riferimento all'interpretazione di un contratto collettivo;
con riguardo alla materia civilistica, Cass. n. 25840 del 2014 e Cass. S.U. n. 6882 del 2019 e, con riguardo alla materia lavoristica e ai rapporti tra datore e lavoratore, Cass. n. 24699 del 2021, dalle quali emerge
l'orientamento che considera equiordinato rispetto al criterio logico - sistematico anche il criterio funzionale, volto all'esame della causa, concreta, del contratto)”.
Ciò posto, nel caso di specie, l'art. 61 del CCNL AIOP disciplina plurime indennità cui il personale sanitario può accedere quando sussistono specifiche condizioni ivi indicate. In particolare, proprio la lettura dell'intera disposizione e il confronto tra le diverse indennità ivi disciplinate, consente di cogliere la volontà delle parti contraenti volta a limitare il riconoscimento dell'indennità in esame al solo personale stabilmente operante nei reparti di terapia intensiva, sub-intensiva o sala operatoria.
Invero, alla lettera d) punto 2 è previsto che l'indennità de qua spetta al “personale stabilmente operante” nei reparti interessati;
diversamente, per le altre indennità si fa riferimento al “personale operante” ovvero al “servizio prestato” e all' “effettivo servizio”. Dunque, l'utilizzo di una diversa terminologia nell'ambito del medesimo articolo induce a ritenere sussistente una volontà precisa di distinguere i requisiti necessari a beneficiare delle diverse indennità previste e, di conseguenza, ad escludere che la disposizione di cui alla lettera d) punto 2) possa essere interpretata nel senso di riconoscere detta indennità anche in assenza di un servizio stabile presso uno dei reparti indicati nella disposizione.
Fatta tale necessaria premessa, deve osservarsi che nel caso di specie tutti i ricorrenti hanno dedotto di svolgere la propria prestazione in sala operatoria in qualità di OSS o di infermiere;
le ricorrenti
, , hanno altresì precisato che detta Pt_4 Pt_9 Pt_10 Pt_11 Pt_12
prestazione veniva svolta in maniera continuativa.
3 Tali circostanze sono state solo genericamente contestate dalla parte resistente, la quale si è limitata ad eccepire che fosse onere dei lavoratori provare di svolgere in modo stabile la propria prestazione presso la sala operatoria della nulla ha invece dedotto con riferimento ai singoli CP_1
ricorrenti ovvero alla documentazione depositata dagli stessi in atti. Deve rilevarsi, infatti, che la parte ricorrente ha prodotto i turni della sala operatoria con riferimento al periodo 2015-2019, nonché le buste paga dei singoli ricorrenti. Tale documentazione, in assenza di osservazioni o eccezioni da parte della resistente, si ritiene sufficiente a prova il diritto dei lavoratori all'indennità richiesta, senza necessità di ammettere la prova testimoniale, la quale peraltro, verosimilmente, non sarebbe in grado di provare con esattezza i giorni di servizio di tutti i ricorrenti per l'intero periodo dedotto.
Ebbene, la corposa documentazione in atti è stata esaminata dal C.T.U. contabile dott.ssa Per_1
, la quale ha conteggiato i giorni in cui ciascun ricorrente ha svolto la prestazione lavorativa
[...]
presso la sala operatoria.
Il computo dei giorni, infatti, ha consentito di rilevare che la prestazione lavorativa è stata sempre resa dai ricorrenti con una frequenza tale da potersi definire stabile secondo l'id quod plerumque accidit.
Ne consegue che ciascun ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità di cui all'art. 61 lettera d)
Per_ numero 2 CCNL AIOP nella misura calcolata dal Consulente d'Ufficio, dott.ssa , la cui perizia risulta essere precisa e priva di vizi logici e perciò condivisa da questo GDL.
Nello specifico, devono riconoscersi in favore dei ricorrenti le seguenti somme:
2.928,17 € Parte_1
4.311,72 € Parte_13
1.817,20 € Parte_3
3.419,64 € Parte_2
2.548,21 € Parte_4
5.331,83 € Parte_9
5.265,75 € Parte_14
3.258,57 € Parte_11
5.373,13 € Parte_12
326,27 € Parte_15
3.555,93 € Parte_7
2.221,94 € Parte_5
Ne consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
4 Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto e sono definitivamente poste a carico della parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- ACCOGLIE il ricorso e DICHIARA il diritto dei ricorrenti a beneficiare dell'indennità di cui all'art. 61, comma 2, lett. d) CCNL AIOP per i periodi dedotti in ricorso;
- CONDANNA la resistente, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle seguenti somme:
2.928,17 €; 4.311,72 €; 1.817,20 €; Parte_1 Parte_13 Parte_3
3.419,64 €; 2.548,21 €; Parte_2 Parte_4 Pt_9
5.331,83 €; 5.265,75 €;
[...] Parte_14 Parte_11
3.258,57 €; 5.373,13 €; 326,27 €; Parte_12 Parte_15 Parte_7
3.555,93 €; 2.221,94 €.
[...] Parte_5
- CONDANNA la resistente, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 2.694,00, oltre accessori, con attribuzione.
- Pone le spese di CTU a carico della parte resistente, come da separato decreto.
Così deciso in Avellino, il 6.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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