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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere rel. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.10.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3077/2024 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA rappresentata e difesa dagli avv. G. Tescione, G. Corriere e D. Lo Presti Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
– rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 5.06.2023 davanti al Tribunale di Napoli Nord l'odierna parte appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L.
e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
Ebbene, la docente domandava, per come dedotto nell'odierno gravame, la condanna dell'amministrazione a fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici compresi dal 2015/2026 fino
2022/2023, disapplicando il D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione.
Il Giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto per gli anni 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023, dichiarando prescritte le pregresse annualità; compensando le spese di lite alla luce del recentissimo arresto della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia.
Avverso la sentenza in oggetto n. 2132 del 26.04.2024 ha proposto appello la ricorrente con ricorso depositato il 22.11.2024 chiedendo il pagamento delle spese processuali per euro 1864,76.
Il si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1 Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione
******
Rispetto alla fattispecie all'odierno vaglio - relativa ad un giudizio instaurato in epoca successiva al 4.7.2009,
e dunque soggetta alla nuova disciplina introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n.69 - il termine massimo fissato per proporre l'impugnazione è (nella incontestata omessa notifica della sentenza di prime cure) di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 CPC).
Nel caso in esame la sentenza impugnata risulta pubblicata, per come dedotto dallo stesso appellante, in data
26.04.2024
Invero, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di controversie soggette al rito del lavoro,
l'art. 429 comma 1 CPC (come modificato dall'art. 53 comma 2 del DL 112/2008, conv., con modifiche, dalla legge 133/2008, applicabile “ratione temporis”) prevede che il giudice alla udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicchè in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies CPC, il termine lungo per proporre l'impugnazione , ex art. 327 CPC, decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 CPC , con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza (….)” (cfr. Cass. civ. 13617/2017).
Alla stregua di quanto innanzi, essendo stato l'appello depositato in data 22.11.2024, decorsi sette mesi dalla data della pronuncia (avvenuta con lettura del dispositivo e contestuale motivazione), non può che dichiararsi la relativa tardività, irrilevante la sospensione del termine durante il periodo feriale siccome non applicabile alle controversie in materia di lavoro (cfr ex plurimis Cass. civ. 25678/2015).
La natura meramente processuale della statuizione giustifica una compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara la inammissibilità dell'appello;
b) compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma
1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere rel. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.10.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3077/2024 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA rappresentata e difesa dagli avv. G. Tescione, G. Corriere e D. Lo Presti Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
– rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 5.06.2023 davanti al Tribunale di Napoli Nord l'odierna parte appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L.
e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
Ebbene, la docente domandava, per come dedotto nell'odierno gravame, la condanna dell'amministrazione a fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici compresi dal 2015/2026 fino
2022/2023, disapplicando il D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione.
Il Giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto per gli anni 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023, dichiarando prescritte le pregresse annualità; compensando le spese di lite alla luce del recentissimo arresto della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia.
Avverso la sentenza in oggetto n. 2132 del 26.04.2024 ha proposto appello la ricorrente con ricorso depositato il 22.11.2024 chiedendo il pagamento delle spese processuali per euro 1864,76.
Il si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1 Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione
******
Rispetto alla fattispecie all'odierno vaglio - relativa ad un giudizio instaurato in epoca successiva al 4.7.2009,
e dunque soggetta alla nuova disciplina introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n.69 - il termine massimo fissato per proporre l'impugnazione è (nella incontestata omessa notifica della sentenza di prime cure) di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 CPC).
Nel caso in esame la sentenza impugnata risulta pubblicata, per come dedotto dallo stesso appellante, in data
26.04.2024
Invero, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di controversie soggette al rito del lavoro,
l'art. 429 comma 1 CPC (come modificato dall'art. 53 comma 2 del DL 112/2008, conv., con modifiche, dalla legge 133/2008, applicabile “ratione temporis”) prevede che il giudice alla udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicchè in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies CPC, il termine lungo per proporre l'impugnazione , ex art. 327 CPC, decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 CPC , con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza (….)” (cfr. Cass. civ. 13617/2017).
Alla stregua di quanto innanzi, essendo stato l'appello depositato in data 22.11.2024, decorsi sette mesi dalla data della pronuncia (avvenuta con lettura del dispositivo e contestuale motivazione), non può che dichiararsi la relativa tardività, irrilevante la sospensione del termine durante il periodo feriale siccome non applicabile alle controversie in materia di lavoro (cfr ex plurimis Cass. civ. 25678/2015).
La natura meramente processuale della statuizione giustifica una compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara la inammissibilità dell'appello;
b) compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma
1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone