Sentenza 20 giugno 2006
Massime • 1
Con riguardo agli infortuni sul lavoro disciplinati dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'azione violenta che può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento che costituisce normale conseguenza del lavoro .
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23894 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 03/09/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 03/09/2021), n.23894 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27934-2015 proposto da: M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA 5, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ORLANDO; – ricorrente – contro I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2006, n. 14119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14119 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dall'avvocato BAMONTI VINICIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, LUCIANA ROMEO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 186/03 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 07/05/03 r.g.n. 308/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/03/06 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato PUGLISI per delega LA PECCERELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 maggio 2003 la Corte di Appello di Ancona rigettava l'appello proposto da SI IN nei confronti dell'INAIL avverso sentenza del Tribunale di Fermo.
Osservava in motivazione che il distacco di una placca ateromasica con conseguente vasculopatia cerebrale acuta, connessa secondo il ricorrente allo stress derivante dalla sua attività di infermiere, che in auto si recava presso i pazienti per sostituire cateteri e rifornirli di pannoloni, non poteva ritenersi effetto di una causa violenta cioè determinata e concentrata nel tempo, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per configurare l'infortunio sul lavoro.
Propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo il SI;
resiste con controricorso l'INAIL, che ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta che sia stata data una interpretazione eccessivamente ristretta alla unità temporale nella quale si sia esercitata l'azione violenta, nelle specie il turno giornaliero di lavoro, ricordando ipotesi in cui questa Corte ha ritenuto dovuti a causa di lavoro anche gli sforzi compiuti nella intera giornata lavorativa. Ricorda il principio della equivalenza causale secondo il quale anche la concausa da lavoro può dar luogo a tecnopatia o infortunio.
Le censure sono infondate.
La giurisprudenza della Corte richiede, perché si abbia infortunio,che esso derivi da una causa esterna che agisca con azione rapida ed intensa (Cass. n. 19682 del 2003) o in un brevissimo arco temporale Cass. n. 12746 del 2003) o in una minima misura temporale (Cass. n. 13982 del 2000) desumendo la necessità di concentrazione dell'aggettivo violenta che specifica la causa dell'infortunio sul lavoro.
L'assicurazione contro gli infortuni è sorta per eventi fisicamente traumatici, ed è stata estesa solo con interpretazione giurisprudenziale, adeguatrice ex art. 38 Cost., ad eventi, quali ad es. l'infarto solo indirettamente traumatici. Tuttavia la lettera della norma costituisce il limite che l'interprete non può superare per non sostituirsi al legislatore in una materia rimessa alla sua discrezionalità,, tenendo conto del necessario bilanciamento tra la tutela degli interessi dei lavoratori e l'equilibrio finanziario degli enti assicuratori. A seguire l'interpretazione proposta dal ricorrente,, ed in applicazione del principio della equivalenza causale) si dovrebbero ritenere indennizzabili come infortunio sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento derivante da un lavoro normale, come nella specie, il che estenderebbe in misura abnorme l'area coperta dall'assicurazione con proporzionale aggravio del costo della stessa o con irreparabile squilibrio dell'istituto assicuratore.
L'unica sentenza di legittimità citata dal ricorrente (n. 239 del 2003) non si allontana dai principi affermati da questa Corte. Con essa si è affermato era a causa di lavoro una tendinite contratta per effetto dello sforzo di rifilare con un coltello una materia plastica particolarmente dura per l'intera giornata lavorativa. È evidente che nella specie si è avuta una serie di atti violenti, costituiti dalla sforzo per tagliare un materiale particolarmente duro, ciascuno concentrato nel tempo e non lo stress conseguente alla normale attività lavorativa.
Ritiene, pertanto, il Collegio confermare il principio, condiviso nella sentenza impugnata, che l'azione violenta che può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto debba svolgersi in un brevissimo arco temporale, come affermato dalla menzionata prevalente giurisprudenza di legittimità e, conseguentemente, rigettare il ricorso.
Il ricorrente non è tenuto al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo applicabile ratione temporis la modifica ad esso apportata dal D.L. n. 269 de 2003, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni con L. n. 326 del 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2006