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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 26/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1492/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di OL riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1492/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 22.10.2024, vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il [...], residenza in Parte_1 C.F._1
Marsciano, Via Bruno Moneta n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Soli Saschia ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via G. Savonarola n. 74, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Marsciano, Via Guido Picelli 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Cogorni Proietti ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti in Todi Piazza Umberto I n. 2, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, conclusioni congiunte pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 23.04.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: verserà entro il giorno 20 di ogni mese la somma di euro 150,00 mensili alla signora Parte_1 quale contributo al mantenimento per la figlia minore , rivalutabile secondo gli indici ISTAT , CP_1 oltre il 50% delle spese straordinarie;
per quanto riguarda i tempi di frequentazione padre – figlia , gli stessi sono rimessi all'accordo tra i genitori e la figlia che ha ormai 17 anni;
il collocamento della stessa rimane presso la casa materna;
spese compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 22.10.2024, ha convenuto davanti al Tribunale di Parte_1
OL , affinché fossero regolamentati i rapporti tra i genitori e la figlia Controparte_1 minorenne della coppia, nata dalla relazione sentimentale tra i due in data 7.04.2008 e Per_1 regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
A fondamento della domanda, il Ricorrente ha allegato che:
- con decreto del 14/10/2011 il Tribunale per i Minorenni stabiliva l'affidamento condiviso della figlia minore e il collocamento prevalente di presso la casa materna. A titolo di Per_1 contributo ordinario al mantenimento veniva posto a carico del padre un assegno mensile di €
250,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- successivamente, il ricorrente perdeva il lavoro e non riusciva a far fronte al versamento del mantenimento previsto per la figlia minore;
- inoltre, la figlia minorenne, seppur formalmente collocata prevalentemente presso la madre, veniva nel tempo collocata per pari periodo presso il padre;
- proprio per tali ragioni le parti raggiungevano un accordo verbale per cui, considerato il collocamento sostanzialmente paritetico della minore, le parti avrebbero provveduto a contribuire in via diretta al suo mantenimento, pagando il 50 % delle spese straordinarie;
- nonostante tale accordo e l'affidamento paritetico, durato per anni, nel maggio 2024 la resistente notificava al un decreto ingiuntivo per richiedere le somme non corrisposte a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento per la figlia.
pagina 2 di 4 Ha, quindi, concluso chiedendo, a modifica del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni in data
14/10/2011, di disporre che il padre, stante il collocamento paritetico della figlia sia Per_1 esonerato dal concorso al contributo ordinario per la minore e che provveda pro quota, come già avviene, alle sole spese di carattere straordinario;
in subordine, rideterminare l'entità dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contribuzione ordinaria riducendolo ad € 100,00 mensili;
oltre spese straordinarie pro quota;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione 18.02.2025, contestando Controparte_1 integralmente la ricostruzione avversaria.
In particolare, ha evidenziato che:
- tra le parti non sussisteva alcun accordo verbale circa l'affidamento paritetico della figlia, né in punto di mantenimento diretto della stessa;
- al contrario, dal 2011 il non aveva ottemperato al decreto del Tribunale dei Minorenni Pt_1 esimendosi dal versare il mantenimento ordinario , oltre che le spese straordinarie;
- che, il ricorrente ha sempre lavorato presso la medesima società percependo uno stipendio più che adeguato.
Ha, quindi, concluso chiedendo di rigettare il ricorso non sussistendo i presupposti per la richiesta modifica, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 23.04.2025, le Parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo l'accoglimento delle concordi istanze.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
pagina 3 di 4 Si ritiene invero che gli accordi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico e che, esaminati gli atti prodotti dalle parti, corrispondano agli interessi personali della figlia minore anche alla luce delle sopravvenute circostanze rispetto a quelle che avevano determinato il precedente accordo in sede di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sicché l'accordo come raggiunto in udienza sui punti sopra indicati può senz'altro essere recepito.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DISPONE in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di Pt_1
e sulla figlia minore alle condizioni indicate in
[...] Controparte_1 Per_1 parte motiva che si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
OL 24.06.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di OL riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1492/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 22.10.2024, vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il [...], residenza in Parte_1 C.F._1
Marsciano, Via Bruno Moneta n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Soli Saschia ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via G. Savonarola n. 74, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Marsciano, Via Guido Picelli 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Cogorni Proietti ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti in Todi Piazza Umberto I n. 2, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, conclusioni congiunte pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 23.04.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: verserà entro il giorno 20 di ogni mese la somma di euro 150,00 mensili alla signora Parte_1 quale contributo al mantenimento per la figlia minore , rivalutabile secondo gli indici ISTAT , CP_1 oltre il 50% delle spese straordinarie;
per quanto riguarda i tempi di frequentazione padre – figlia , gli stessi sono rimessi all'accordo tra i genitori e la figlia che ha ormai 17 anni;
il collocamento della stessa rimane presso la casa materna;
spese compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 22.10.2024, ha convenuto davanti al Tribunale di Parte_1
OL , affinché fossero regolamentati i rapporti tra i genitori e la figlia Controparte_1 minorenne della coppia, nata dalla relazione sentimentale tra i due in data 7.04.2008 e Per_1 regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
A fondamento della domanda, il Ricorrente ha allegato che:
- con decreto del 14/10/2011 il Tribunale per i Minorenni stabiliva l'affidamento condiviso della figlia minore e il collocamento prevalente di presso la casa materna. A titolo di Per_1 contributo ordinario al mantenimento veniva posto a carico del padre un assegno mensile di €
250,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- successivamente, il ricorrente perdeva il lavoro e non riusciva a far fronte al versamento del mantenimento previsto per la figlia minore;
- inoltre, la figlia minorenne, seppur formalmente collocata prevalentemente presso la madre, veniva nel tempo collocata per pari periodo presso il padre;
- proprio per tali ragioni le parti raggiungevano un accordo verbale per cui, considerato il collocamento sostanzialmente paritetico della minore, le parti avrebbero provveduto a contribuire in via diretta al suo mantenimento, pagando il 50 % delle spese straordinarie;
- nonostante tale accordo e l'affidamento paritetico, durato per anni, nel maggio 2024 la resistente notificava al un decreto ingiuntivo per richiedere le somme non corrisposte a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento per la figlia.
pagina 2 di 4 Ha, quindi, concluso chiedendo, a modifica del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni in data
14/10/2011, di disporre che il padre, stante il collocamento paritetico della figlia sia Per_1 esonerato dal concorso al contributo ordinario per la minore e che provveda pro quota, come già avviene, alle sole spese di carattere straordinario;
in subordine, rideterminare l'entità dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contribuzione ordinaria riducendolo ad € 100,00 mensili;
oltre spese straordinarie pro quota;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione 18.02.2025, contestando Controparte_1 integralmente la ricostruzione avversaria.
In particolare, ha evidenziato che:
- tra le parti non sussisteva alcun accordo verbale circa l'affidamento paritetico della figlia, né in punto di mantenimento diretto della stessa;
- al contrario, dal 2011 il non aveva ottemperato al decreto del Tribunale dei Minorenni Pt_1 esimendosi dal versare il mantenimento ordinario , oltre che le spese straordinarie;
- che, il ricorrente ha sempre lavorato presso la medesima società percependo uno stipendio più che adeguato.
Ha, quindi, concluso chiedendo di rigettare il ricorso non sussistendo i presupposti per la richiesta modifica, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 23.04.2025, le Parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo l'accoglimento delle concordi istanze.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
pagina 3 di 4 Si ritiene invero che gli accordi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico e che, esaminati gli atti prodotti dalle parti, corrispondano agli interessi personali della figlia minore anche alla luce delle sopravvenute circostanze rispetto a quelle che avevano determinato il precedente accordo in sede di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sicché l'accordo come raggiunto in udienza sui punti sopra indicati può senz'altro essere recepito.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DISPONE in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di Pt_1
e sulla figlia minore alle condizioni indicate in
[...] Controparte_1 Per_1 parte motiva che si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
OL 24.06.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4