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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/11/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 3423/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3423/2021 promossa da:
(C.F. Controparte_1 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MAGNANI ROMINA, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Piazza Almerici n. 4 47521 Cesena presso il difensore avv. MAGNANI ROMINA;
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. SENOFONTE FABRIZIA e dell'avv. MENINI CLAUDIA ( ) VIA CORRADO RICCI C\OAVV. CALANDRINI 29 RAVENNA;
C.F._1 elettivamente domiciliato in C/O AVV. CALANDRINI VIA RICCI 29 RAVENNA presso il difensore avv. SENOFONTE FABRIZIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 18.6.2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Parte_2 ha convenuto in giudizio
[...] Controparte_2
al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ill.Mo Tribunale adito, adversis reiectis, - Previa disapplicazione del provvedimento di decadenza e del provvedimento di richiesta ripetizione delle somme;
- Accertare e dichiarare che il provvedimento di decadenza ed il provvedimento di richiesta di ripetizione delle somme emesso da Regione Emilia Romagna – STACP
RAVENNA, sono illegittimi ed assunti in violazione dei diritti di parte ricorrente per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in parte narrativa;
- di conseguenza, accertare e dichiarare, previa disapplicazione del provvedimento di revoca della Controparte_2
per contrasto con gli artt. 1175, 1375 c.c., il diritto della
[...] ricorrente al pagamento del contributo a saldo Parte_3 richiesto, accertando illegittima e non dovuta la ripetizione delle somme già percepite per la somma di €. €. 10.495,06 a titolo di acconto=. - Condannare previa disapplicazione Controparte_3 della determina dirigenziale decadenziale per contrasto con gli artt. 1175, 1375 c.c., il diritto della ricorrente Parte_3 al pagamento in favore dell'attrice, del contributo a saldo per la domanda dichiarata ammissibile da nella Controparte_2 misura richiesta con la domanda di saldo – complessivi €. 11.288,09 detratto quanto ricevuto in acconto, maggiorato di interessi legali oltre alle eventuali annualità successiva che dovessero maturare in corso di causa;
- Conseguentemente accertare che nulla deve essere ripetuto da parte di parte ricorrente a STACP Ravenna- Regione Emilia
Romagna per coerenza del progetto realizzato con quanto dichiarato in domanda e notificato come ammissibile”.
In sintesi, ha esposto:
- di avere presentato domanda di partecipazione alla Misura di aiuto europeo REG. EU 1308/2023 “ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, aiuto all'agricoltura disciplinato in esecuzione del regolamento comunitario, in sede regionale dalla Delibera di Giunta
Regionale n. “Deliberazione della Giunta Regionale 02 CP_2
Aprile 2020 n. 289 contenente “Regolamento EU\1308/2013 Misura
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti – approvazione delle disposizioni applicative per la campagna 2020-2021”;
- che la domanda aveva ad oggetto l'estirpo del precedente impianto di merlot e nuovo reimpianto di malvasia; in particolare, nella domanda era espressamente indicato che la tipologia di reimpianto di sarebbe avvenuta per tutte le particelle interessante Per_1 dall'intervento, con una distanza - che tecnicamente si definisce sesto su fila – di cm. 80 l'una pianta dall'atra e con sesto fra file di 320, con presunto impianto quindi numericamente indicato di
3220 piante in una particella (Foglio 21 particella 3 di ) Per_2
e 1016 impianti sulla particella identificata al Foglio 21 particella
17;
- che la domanda è stata ammessa con contributo per €. 13.118,82 e che l'ente convenuta ha erogato la somma di euro 10.495,06 a titolo di anticipo;
- di avere realizzato l'intervento nei medesi termini di cui alla domanda e di aver depositato in data 3.4.2021 domanda di fine lavori, ed in data 09.06.2021 domanda di definitivo pagamento con richiesta di contestuale collaudo;
- che l'ente convenuto gli ha comunicato il preavviso di decadenza all'ammissione di contributo per le seguenti motivazioni: “A seguito del sopralluogo espletato in data 18.08.2021 si è accertato, con riferimento all'intervento finanziato, il mancato rispetto delle indicazioni tecniche previste a pena di inammissibilità del bando
DGR 467/2019 come qui di seguito specificato: sesto di impianto non ammesso. In particolare le verifiche in loco hanno evidenziato che la superficie vitata è risultata complessivamente di mq 9329 e realizzata con VA Bianca di candia b con forma di allevamento cordone speronato e sesto di impianto di mt 0,80 x 3,20. IL sesto di impianto minimo ammesso a norma dell'art. 9 del Bando, in riferimento alla forma di allevamento “cordone speronato” è di mt.
2,50-3,00 tra le fila e mt. 1,00 -1,60 sulla fila per i vigneti insistenti sulla pianura romagnola e litoranea. E' ammessa una discordanza massima del 10% tra le misurazioni relative alla struttura di sostegno/portante ( pale e fili) ed ai sesti di impianto rilevate in fase di collaudo e quanto previsto per le singole macroaree. La misurazione di mt. 0,80 non è ammissibile in quanto non rientrante nella percentuale di tolleranza del 10%. Si precisa che a norma dell'art. 9 al punto Indicazioni tecniche valide per
l'intero territorio regionale è prevista l'adozione di una densità di impianto molto elevata ( oltre 500 ceppi /ha) con sesti molto ridotti solo in condizione di elevata vocazionalità per produzioni di particolare pregio e per le quali è richiesta una specifica tipologia di meccanizzazione aziendale. Tenuto conto della varietà, della produzione e dell'area in cui ricade l'impianto non sussistono nel caso in esame le condizioni di deroga previste dalla DGR 467/2019 in ordine alla densità di sesto di impianto). Il mancato rispetto delle indicazioni tecniche comporta la decadenza totale dal contributo concesso, il rigetto della domanda di pagamento a saldo ed il conseguente recupero della somma di €. 10.495,06 corrisposto anticipatamente” cui è seguito, in data 27.09.2021, il provvedimento di sopravvenuta decadenza dalla domanda e la comunicazione di recupero somme erogate in anticipo per complessivi €. 10.495,06.
Ciò premesso, ha sottoposto a censura la determina di decadenza totale della domanda di revoca del contributo, sulla scorta delle seguenti riscontrate violazioni:
Violazione di legge per violazione ed erronea applicazione della
Delibera di Giunta Regionale n. 467/2019 ed allegate Disposizioni applicative;
violazione di legge per violazione ed erronea applicazione dell'art. 9 delle Disposizioni applicative per la
Campagna DGR 467/2019 ; eccesso di potere travisamento CP_2 di potere e difetto di istruttoria;
eccesso di potere per manifesta infondatezza delle risultanze istruttorie successive alla effettive risultanze tecniche scaturite nel verbale di controllo positivo successivamente rettificato;
Eccesso di potere per travisamento dei fatti posti a sostegno della motivazione a suffragio dei provvedimenti impugnati;
Eccesso di potere per erronea applicazione dei principi di logicità, di adeguatezza e di coerenza
Violazione della buona fede in ambito di regolamentazione ed esecuzione del bando regionale e dei diritti acquisiti con la determina di ammissibilità; quantomeno violazione del principio del legittimo affidamento e trattandosi di aiuti comunitari, conseguente violazione dell'art. 4 par. 3 del Trattato UE.
Violazione di legge per violazione ed erronea applicazione del principio del buon andamento della P.A e eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento
Violazione di legge per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
2. Si è ritualmente costituita contestando Controparte_2 quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
3. In data 26.5.2022 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove è stato disposto il mutamento del rito.
La causa è stata istruita mediante CTU.
All'udienza del 18.6.2025 le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4. Nel merito, il Tribunale osserva quanto segue.
In via preliminare, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia sorta per la revoca di un contributo pubblico, dovuta ad un fatto di inadempimento del beneficiario (Cassazione civile sez. un., 05/08/2016, (ud.
21/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16602) negli stessi termini T.A.R.
Catanzaro, (Calabria) sez. I, 07/02/2025, n.254 “La controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico.”.
L'attore si duole del fatto che la con Controparte_2 determinazione dirigenziale n. 17699 del 27/09/2021 della STACP di
Ravenna, ha disposto nei suoi confronti “la decadenza totale della domanda di aiuto ID n. 5135044 e la revoca del contributo di euro
13.118,82 concesso a valere sulla Misura di Ristrutturazione e
Riconversione dei vigneti campagna 2019/2020; (..)il recupero della somma di € 10.495,06 (euro diecimilaquattrocentonovantacinque/06), relativa all'importo già erogato a titolo di anticipo del contributo concesso (…)”.
L'Ente convenuto ha disposto la decadenza con la seguente motivazione: “il mancato rispetto dell'indicazione tecnica relativa al sesto d'impianto, a norma dell'art. 9 del bando, inficia la finanziabilità dell'intervento e determina l'inammissibilità della domanda di pagamento del contributo;
Dato atto che:- con nota protocollo n. 865383/2021, in data 15/09/2021 veniva comunicato alla il motivo Parte_4 di decadenza totale dai benefici ottenuti e conseguente recupero somme liquidate a titolo di anticipo;
- in merito al motivo di decadenza e di rigetto della domanda di pagamento a saldo e svincolo di fideiussione, l' controdeduceva, con memorie difensive CP_1
n.0895194 del 23.09.2021, quanto segue: la scelta del sesto è CP_4 sotto il profilo agronomico vantaggioso in quanto garantisce un'ottima produzione, una raccolta meccanizzata e la potatura;
la VA di sviluppa attorno al ceppo e dunque con il Pt_5 CP_5 passare degli anni è consigliabile un cordone più corto ed una densità maggiore tra le piante;
il sesto in esame non è escluso dal
Bando DGR 289/2020,in quanto ammesso per le superfici vitate in collina;
infine, il sesto è stato indicato nella domanda di aiuto, che è stata ammessa a finanziamento ed è stata oggetto di concessione. L'azienda lamenta, infatti, che se avesse ricevuto, in fase di ammissibilità della domanda di aiuto, formale contestazione in merito alla densità dell'impianto proposto, avrebbe rettificato il sesto e avrebbe realizzato l'impianto con le misure indicate dal bando. Esaminate e ritenute inaccoglibili con verbale istruttorio
PG/2021/903174 le osservazioni e le eccezioni formulate dall'azienda per i seguenti motivi:- le superfici vitate oggetto di finanziamento devono essere realizzate nel rispetto delle indicazioni tecniche elencate nell'art.9 della DGR 467/2019;- le indicazioni tecniche per la realizzazione dei vigneti cui all'art.9 della DGR 467/2019, ed in particolare per il caso in esame, le specifiche “Indicazioni tecniche per la Pianura romagnola e litoranea” prevedono l'utilizzo per la forma di allevamento Cordone libero i sesti di 2,50-3,50 m tra le file e 1,00- 1,60 m sulla fila, con una discordanza massima del 10%;- tali indicazioni sono derogabili esclusivamente nei casi espressamente previsti dal medesimo art. 9 al paragrafo “Indicazioni tecniche valide per l'intero territorio regionale” che in condizioni di elevata vocazionalità e per produzioni di particolare pregio ammette anche densità di impianto molto elevate (> 5000 ceppi/ha), con sesti molto ridotti, che però richiedono una specifica tipologia di meccanizzazione aziendale;
- nel caso in esame, non sussistono le condizioni di deroga per l'utilizzo di una elevata densità di impianto, in quanto non si rilevano le condizioni di vocazionalità, avuto riguardo all'area in cui ricade il vigneto e alla varietà utilizzata, inoltre la produzione in esame non può definirsi di particolare pregio;
- il mancato rispetto delle indicazioni tecniche, ivi compreso il sesto di impianto, può essere rilevato e contestato sino alla fase di liquidazione del contributo a saldo.”. È bene precisare che non è in contestazione il fatto che in effetti l'impianto realizzato prevedesse la metratura del sesto tra le piante della fila 0.80, difforme rispetto a quello previsto dal Bando per la zona interessata dall'intervento da parte dell'attore.
È altresì utile chiarire che l'impianto è stato realizzato dall'attore esattamente nei medesimi termini indicati nella domanda ammessa.
In ogni caso, le predette circostanze hanno trovato conferma in sede di CTU.
Ciò posto, l'attore censura il provvedimento di revoca sulla scorta del seguente ragionamento: l'art. 15.1 del Bando, rubricato
“istruttoria domanda di pagamento”, prevede, in sede di verifica, il controllo, inter alia, della rispondenza tra quanto realizzato e quanto oggetto della domanda;
l'impianto realizzato è conforme a quello della domanda;
la domanda è stata ammessa;
ergo il provvedimento di decadenza e revoca è illegittimo.
La tesi non persuade. La non esaurisce il potere di CP_2 verificare se l'impianto è conforme ai requisiti del Bando in sede di ammissione della domanda. Sino al momento del completamento dell'impianto, e quindi anche in sede di istruttoria della domanda di pagamento, è consentito alla amministrazione di verificare la rispondenza dell'impianto realizzato con i requisiti prescritti dal
Bando. La previsione dell'art. 15 del Bando, secondo cui in sede di istruttoria della domanda di pagamento, l'amministrazione procede alla verifica di quanto realizzato con quanto indicato nella domanda, si fonda all'evidenza sul presupposto che l'intervento indicato nella domanda di ammissione sia conforme ai prescritti requisiti del
Bando. In altri termini, la verifica finale riguarda pur sempre il rispetto dei criteri del Bando, unico criterio con il quale scrutinare l'opera realizzata, e non la rispondenza dell'impianto al contenuto della domanda.
Ne consegue che, in presenza del riscontrato mancato rispetto delle prescrizioni previste dal bando cui il privato era tenuto a prescindere dal fatto che la domanda fosse stata ammessa nonostante le previsioni erronee, il provvedimento di decadenza e revoca della domanda appare legittimo.
Né pare potersi individuare un comportamento dell'amministrazione in violazione della buona fede contrattuale, come paventato dall'attore: il provvedimento di decadenza trova fondamento nel mancato rispetto delle prescrizioni del bando – rimaste sempre immutate – sicché il comportamento dell'amministrazione, sotto tale profilo, non risulta censurabile.
Da ultimo, appaiono infondati i richiami alla illegittimità del provvedimento per violazione del legittimo affidamento e per carenza di adeguata motivazione circa l'interesse pubblico che giustifica l'adozione del provvedimento di revoca.
Nel caso in esame, non vi è lesione del legittimo affidamento in quanto l'affidamento risposto dall'attore nella bontà dell'intervento, generato dalla ammissione della domanda, non può dirsi incolpevole posto che l'intervento di cui alla domanda non era conforme ai prescritti requisiti del Bando, come si è già detto più volte.
Per quanto riguarda l'omessa valutazione dell'interesse pubblico sotteso al provvedimento di decadenza, va osservato che il provvedimento di decadenza dalla misura e conseguente revoca del contributo, è stato adottato dall'ente convenuto, non già in autotutela, a seguito cioè di una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'adozione del precedente provvedimento di ammissione, ma in conseguenza della riscontrata assenza dei presupposti, al momento della verifica dell'impianto effettivamente realizzato, per l'accesso alla misura, o in altri termini, a fronte del riscontrato inadempimento degli obblighi da parte dell'attore assunti con la partecipazione al Bando.
In conclusione, la domanda è infondata e va respinta.
5. Le spese di lite, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di
[...]
. Le stesse sono liquidate ai Parte_2 sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 2540 per compensi, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro
5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori in aderenza ai minimi tariffari, stante la non particolare complessità della questione trattata.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) RESPINGE la domanda attorea;
2) ND l'attrice a rifondere le spese di lite del presente giudizio alla convenuta liquidate in euro 2.540 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 06/11/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3423/2021 promossa da:
(C.F. Controparte_1 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MAGNANI ROMINA, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Piazza Almerici n. 4 47521 Cesena presso il difensore avv. MAGNANI ROMINA;
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. SENOFONTE FABRIZIA e dell'avv. MENINI CLAUDIA ( ) VIA CORRADO RICCI C\OAVV. CALANDRINI 29 RAVENNA;
C.F._1 elettivamente domiciliato in C/O AVV. CALANDRINI VIA RICCI 29 RAVENNA presso il difensore avv. SENOFONTE FABRIZIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 18.6.2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Parte_2 ha convenuto in giudizio
[...] Controparte_2
al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ill.Mo Tribunale adito, adversis reiectis, - Previa disapplicazione del provvedimento di decadenza e del provvedimento di richiesta ripetizione delle somme;
- Accertare e dichiarare che il provvedimento di decadenza ed il provvedimento di richiesta di ripetizione delle somme emesso da Regione Emilia Romagna – STACP
RAVENNA, sono illegittimi ed assunti in violazione dei diritti di parte ricorrente per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in parte narrativa;
- di conseguenza, accertare e dichiarare, previa disapplicazione del provvedimento di revoca della Controparte_2
per contrasto con gli artt. 1175, 1375 c.c., il diritto della
[...] ricorrente al pagamento del contributo a saldo Parte_3 richiesto, accertando illegittima e non dovuta la ripetizione delle somme già percepite per la somma di €. €. 10.495,06 a titolo di acconto=. - Condannare previa disapplicazione Controparte_3 della determina dirigenziale decadenziale per contrasto con gli artt. 1175, 1375 c.c., il diritto della ricorrente Parte_3 al pagamento in favore dell'attrice, del contributo a saldo per la domanda dichiarata ammissibile da nella Controparte_2 misura richiesta con la domanda di saldo – complessivi €. 11.288,09 detratto quanto ricevuto in acconto, maggiorato di interessi legali oltre alle eventuali annualità successiva che dovessero maturare in corso di causa;
- Conseguentemente accertare che nulla deve essere ripetuto da parte di parte ricorrente a STACP Ravenna- Regione Emilia
Romagna per coerenza del progetto realizzato con quanto dichiarato in domanda e notificato come ammissibile”.
In sintesi, ha esposto:
- di avere presentato domanda di partecipazione alla Misura di aiuto europeo REG. EU 1308/2023 “ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, aiuto all'agricoltura disciplinato in esecuzione del regolamento comunitario, in sede regionale dalla Delibera di Giunta
Regionale n. “Deliberazione della Giunta Regionale 02 CP_2
Aprile 2020 n. 289 contenente “Regolamento EU\1308/2013 Misura
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti – approvazione delle disposizioni applicative per la campagna 2020-2021”;
- che la domanda aveva ad oggetto l'estirpo del precedente impianto di merlot e nuovo reimpianto di malvasia; in particolare, nella domanda era espressamente indicato che la tipologia di reimpianto di sarebbe avvenuta per tutte le particelle interessante Per_1 dall'intervento, con una distanza - che tecnicamente si definisce sesto su fila – di cm. 80 l'una pianta dall'atra e con sesto fra file di 320, con presunto impianto quindi numericamente indicato di
3220 piante in una particella (Foglio 21 particella 3 di ) Per_2
e 1016 impianti sulla particella identificata al Foglio 21 particella
17;
- che la domanda è stata ammessa con contributo per €. 13.118,82 e che l'ente convenuta ha erogato la somma di euro 10.495,06 a titolo di anticipo;
- di avere realizzato l'intervento nei medesi termini di cui alla domanda e di aver depositato in data 3.4.2021 domanda di fine lavori, ed in data 09.06.2021 domanda di definitivo pagamento con richiesta di contestuale collaudo;
- che l'ente convenuto gli ha comunicato il preavviso di decadenza all'ammissione di contributo per le seguenti motivazioni: “A seguito del sopralluogo espletato in data 18.08.2021 si è accertato, con riferimento all'intervento finanziato, il mancato rispetto delle indicazioni tecniche previste a pena di inammissibilità del bando
DGR 467/2019 come qui di seguito specificato: sesto di impianto non ammesso. In particolare le verifiche in loco hanno evidenziato che la superficie vitata è risultata complessivamente di mq 9329 e realizzata con VA Bianca di candia b con forma di allevamento cordone speronato e sesto di impianto di mt 0,80 x 3,20. IL sesto di impianto minimo ammesso a norma dell'art. 9 del Bando, in riferimento alla forma di allevamento “cordone speronato” è di mt.
2,50-3,00 tra le fila e mt. 1,00 -1,60 sulla fila per i vigneti insistenti sulla pianura romagnola e litoranea. E' ammessa una discordanza massima del 10% tra le misurazioni relative alla struttura di sostegno/portante ( pale e fili) ed ai sesti di impianto rilevate in fase di collaudo e quanto previsto per le singole macroaree. La misurazione di mt. 0,80 non è ammissibile in quanto non rientrante nella percentuale di tolleranza del 10%. Si precisa che a norma dell'art. 9 al punto Indicazioni tecniche valide per
l'intero territorio regionale è prevista l'adozione di una densità di impianto molto elevata ( oltre 500 ceppi /ha) con sesti molto ridotti solo in condizione di elevata vocazionalità per produzioni di particolare pregio e per le quali è richiesta una specifica tipologia di meccanizzazione aziendale. Tenuto conto della varietà, della produzione e dell'area in cui ricade l'impianto non sussistono nel caso in esame le condizioni di deroga previste dalla DGR 467/2019 in ordine alla densità di sesto di impianto). Il mancato rispetto delle indicazioni tecniche comporta la decadenza totale dal contributo concesso, il rigetto della domanda di pagamento a saldo ed il conseguente recupero della somma di €. 10.495,06 corrisposto anticipatamente” cui è seguito, in data 27.09.2021, il provvedimento di sopravvenuta decadenza dalla domanda e la comunicazione di recupero somme erogate in anticipo per complessivi €. 10.495,06.
Ciò premesso, ha sottoposto a censura la determina di decadenza totale della domanda di revoca del contributo, sulla scorta delle seguenti riscontrate violazioni:
Violazione di legge per violazione ed erronea applicazione della
Delibera di Giunta Regionale n. 467/2019 ed allegate Disposizioni applicative;
violazione di legge per violazione ed erronea applicazione dell'art. 9 delle Disposizioni applicative per la
Campagna DGR 467/2019 ; eccesso di potere travisamento CP_2 di potere e difetto di istruttoria;
eccesso di potere per manifesta infondatezza delle risultanze istruttorie successive alla effettive risultanze tecniche scaturite nel verbale di controllo positivo successivamente rettificato;
Eccesso di potere per travisamento dei fatti posti a sostegno della motivazione a suffragio dei provvedimenti impugnati;
Eccesso di potere per erronea applicazione dei principi di logicità, di adeguatezza e di coerenza
Violazione della buona fede in ambito di regolamentazione ed esecuzione del bando regionale e dei diritti acquisiti con la determina di ammissibilità; quantomeno violazione del principio del legittimo affidamento e trattandosi di aiuti comunitari, conseguente violazione dell'art. 4 par. 3 del Trattato UE.
Violazione di legge per violazione ed erronea applicazione del principio del buon andamento della P.A e eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento
Violazione di legge per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
2. Si è ritualmente costituita contestando Controparte_2 quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
3. In data 26.5.2022 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove è stato disposto il mutamento del rito.
La causa è stata istruita mediante CTU.
All'udienza del 18.6.2025 le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4. Nel merito, il Tribunale osserva quanto segue.
In via preliminare, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia sorta per la revoca di un contributo pubblico, dovuta ad un fatto di inadempimento del beneficiario (Cassazione civile sez. un., 05/08/2016, (ud.
21/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16602) negli stessi termini T.A.R.
Catanzaro, (Calabria) sez. I, 07/02/2025, n.254 “La controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico.”.
L'attore si duole del fatto che la con Controparte_2 determinazione dirigenziale n. 17699 del 27/09/2021 della STACP di
Ravenna, ha disposto nei suoi confronti “la decadenza totale della domanda di aiuto ID n. 5135044 e la revoca del contributo di euro
13.118,82 concesso a valere sulla Misura di Ristrutturazione e
Riconversione dei vigneti campagna 2019/2020; (..)il recupero della somma di € 10.495,06 (euro diecimilaquattrocentonovantacinque/06), relativa all'importo già erogato a titolo di anticipo del contributo concesso (…)”.
L'Ente convenuto ha disposto la decadenza con la seguente motivazione: “il mancato rispetto dell'indicazione tecnica relativa al sesto d'impianto, a norma dell'art. 9 del bando, inficia la finanziabilità dell'intervento e determina l'inammissibilità della domanda di pagamento del contributo;
Dato atto che:- con nota protocollo n. 865383/2021, in data 15/09/2021 veniva comunicato alla il motivo Parte_4 di decadenza totale dai benefici ottenuti e conseguente recupero somme liquidate a titolo di anticipo;
- in merito al motivo di decadenza e di rigetto della domanda di pagamento a saldo e svincolo di fideiussione, l' controdeduceva, con memorie difensive CP_1
n.0895194 del 23.09.2021, quanto segue: la scelta del sesto è CP_4 sotto il profilo agronomico vantaggioso in quanto garantisce un'ottima produzione, una raccolta meccanizzata e la potatura;
la VA di sviluppa attorno al ceppo e dunque con il Pt_5 CP_5 passare degli anni è consigliabile un cordone più corto ed una densità maggiore tra le piante;
il sesto in esame non è escluso dal
Bando DGR 289/2020,in quanto ammesso per le superfici vitate in collina;
infine, il sesto è stato indicato nella domanda di aiuto, che è stata ammessa a finanziamento ed è stata oggetto di concessione. L'azienda lamenta, infatti, che se avesse ricevuto, in fase di ammissibilità della domanda di aiuto, formale contestazione in merito alla densità dell'impianto proposto, avrebbe rettificato il sesto e avrebbe realizzato l'impianto con le misure indicate dal bando. Esaminate e ritenute inaccoglibili con verbale istruttorio
PG/2021/903174 le osservazioni e le eccezioni formulate dall'azienda per i seguenti motivi:- le superfici vitate oggetto di finanziamento devono essere realizzate nel rispetto delle indicazioni tecniche elencate nell'art.9 della DGR 467/2019;- le indicazioni tecniche per la realizzazione dei vigneti cui all'art.9 della DGR 467/2019, ed in particolare per il caso in esame, le specifiche “Indicazioni tecniche per la Pianura romagnola e litoranea” prevedono l'utilizzo per la forma di allevamento Cordone libero i sesti di 2,50-3,50 m tra le file e 1,00- 1,60 m sulla fila, con una discordanza massima del 10%;- tali indicazioni sono derogabili esclusivamente nei casi espressamente previsti dal medesimo art. 9 al paragrafo “Indicazioni tecniche valide per l'intero territorio regionale” che in condizioni di elevata vocazionalità e per produzioni di particolare pregio ammette anche densità di impianto molto elevate (> 5000 ceppi/ha), con sesti molto ridotti, che però richiedono una specifica tipologia di meccanizzazione aziendale;
- nel caso in esame, non sussistono le condizioni di deroga per l'utilizzo di una elevata densità di impianto, in quanto non si rilevano le condizioni di vocazionalità, avuto riguardo all'area in cui ricade il vigneto e alla varietà utilizzata, inoltre la produzione in esame non può definirsi di particolare pregio;
- il mancato rispetto delle indicazioni tecniche, ivi compreso il sesto di impianto, può essere rilevato e contestato sino alla fase di liquidazione del contributo a saldo.”. È bene precisare che non è in contestazione il fatto che in effetti l'impianto realizzato prevedesse la metratura del sesto tra le piante della fila 0.80, difforme rispetto a quello previsto dal Bando per la zona interessata dall'intervento da parte dell'attore.
È altresì utile chiarire che l'impianto è stato realizzato dall'attore esattamente nei medesimi termini indicati nella domanda ammessa.
In ogni caso, le predette circostanze hanno trovato conferma in sede di CTU.
Ciò posto, l'attore censura il provvedimento di revoca sulla scorta del seguente ragionamento: l'art. 15.1 del Bando, rubricato
“istruttoria domanda di pagamento”, prevede, in sede di verifica, il controllo, inter alia, della rispondenza tra quanto realizzato e quanto oggetto della domanda;
l'impianto realizzato è conforme a quello della domanda;
la domanda è stata ammessa;
ergo il provvedimento di decadenza e revoca è illegittimo.
La tesi non persuade. La non esaurisce il potere di CP_2 verificare se l'impianto è conforme ai requisiti del Bando in sede di ammissione della domanda. Sino al momento del completamento dell'impianto, e quindi anche in sede di istruttoria della domanda di pagamento, è consentito alla amministrazione di verificare la rispondenza dell'impianto realizzato con i requisiti prescritti dal
Bando. La previsione dell'art. 15 del Bando, secondo cui in sede di istruttoria della domanda di pagamento, l'amministrazione procede alla verifica di quanto realizzato con quanto indicato nella domanda, si fonda all'evidenza sul presupposto che l'intervento indicato nella domanda di ammissione sia conforme ai prescritti requisiti del
Bando. In altri termini, la verifica finale riguarda pur sempre il rispetto dei criteri del Bando, unico criterio con il quale scrutinare l'opera realizzata, e non la rispondenza dell'impianto al contenuto della domanda.
Ne consegue che, in presenza del riscontrato mancato rispetto delle prescrizioni previste dal bando cui il privato era tenuto a prescindere dal fatto che la domanda fosse stata ammessa nonostante le previsioni erronee, il provvedimento di decadenza e revoca della domanda appare legittimo.
Né pare potersi individuare un comportamento dell'amministrazione in violazione della buona fede contrattuale, come paventato dall'attore: il provvedimento di decadenza trova fondamento nel mancato rispetto delle prescrizioni del bando – rimaste sempre immutate – sicché il comportamento dell'amministrazione, sotto tale profilo, non risulta censurabile.
Da ultimo, appaiono infondati i richiami alla illegittimità del provvedimento per violazione del legittimo affidamento e per carenza di adeguata motivazione circa l'interesse pubblico che giustifica l'adozione del provvedimento di revoca.
Nel caso in esame, non vi è lesione del legittimo affidamento in quanto l'affidamento risposto dall'attore nella bontà dell'intervento, generato dalla ammissione della domanda, non può dirsi incolpevole posto che l'intervento di cui alla domanda non era conforme ai prescritti requisiti del Bando, come si è già detto più volte.
Per quanto riguarda l'omessa valutazione dell'interesse pubblico sotteso al provvedimento di decadenza, va osservato che il provvedimento di decadenza dalla misura e conseguente revoca del contributo, è stato adottato dall'ente convenuto, non già in autotutela, a seguito cioè di una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'adozione del precedente provvedimento di ammissione, ma in conseguenza della riscontrata assenza dei presupposti, al momento della verifica dell'impianto effettivamente realizzato, per l'accesso alla misura, o in altri termini, a fronte del riscontrato inadempimento degli obblighi da parte dell'attore assunti con la partecipazione al Bando.
In conclusione, la domanda è infondata e va respinta.
5. Le spese di lite, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di
[...]
. Le stesse sono liquidate ai Parte_2 sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 2540 per compensi, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro
5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori in aderenza ai minimi tariffari, stante la non particolare complessità della questione trattata.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) RESPINGE la domanda attorea;
2) ND l'attrice a rifondere le spese di lite del presente giudizio alla convenuta liquidate in euro 2.540 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 06/11/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni