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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 06/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 06/02/2025 nella causa RG
n. 64/2024 promossa da
, assistito dall'avv. PIRAS Parte_1 C.F._1
MANUELA
Parte ricorrente
Contro
, assistito dall'avv. MORREALE GABRIELE CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, contestando i provvedimenti, CP_ meglio indicati in ricorso, con cui l' ritenendo essersi verificato un indebito, ha chiesto la restituzione di 23.834,25 (importo che sarebbe stato trattenuto in n. 72 rate sulla pensione del sig.
), sospendendo altresì l'erogazione della pensione;
Parte_1 C
, costituendosi in giudizio, ha difeso la correttezza del proprio operato e chiesto il rigetto CP_3 del ricorso;
-la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta a decisione in data odierna, a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Considerato che:
-i fatti di causa sono pacifici;
-il ricorrente ha ottenuto di beneficiare della pensione c.d. “quota 100” dal 1.8.20;
-egli, nell'anno 2023, nelle giornate 10 e 11 giugno, ha svolto attività lavorativa dipendente, percependo un compenso lordo di euro 860,34; CP_
-l' dando seguito a proprie circolari, in considerazione della non cumulabilità della pensione
“quota 100” con redditi da lavoro dipendente, ha chiesto al ricorrente la restituzione di tutti i ratei di pensione relativi all'anno 2023 (e ha sospeso l'erogazione della pensione sino alla sua ricostituzione nel marzo 2024 e ha previsto future trattenute per 72 mensilità);
-ciò premesso, il ricorrente chiede, in primo luogo, l'annullamento dei provvedimenti amministrativi di cui ai propri docc. 5, 6, 14, 15, per difetto di motivazione;
-la domanda non può essere esaminata dal giudice del lavoro, il quale non dispone del potere di annullare atti amministrativi, ma di verificare la sussistenza di diritti;
-il ricorrente chiede, inoltre, che sia accertata l'illegittimità del recupero dell'indebito disposto CP_ dall' non essendo presente alcun titolo esecutivo e, in particolare, alcun avviso di addebito;
-le considerazioni espresse dal ricorrente sul punto non sono condivisibili, poiché ai sensi dell'art. 69
l. 153/69 (nonché della determinazione presidenziale n 123 del 26 luglio 2017 di approvazione del
“Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti CP_1 derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti
1 CP_ l'iscrizione a ruolo”), l' è autorizzato a procedere al recupero dell'indebito secondo le modalità prescritte dalla norma citata;
-venendo, ora, all'esame nel merito della fondatezza della pretesa del ricorrente (accertamento dell'insussistenza di indebito) si osserva quanto segue;
-come visto, il ricorrente è beneficiario dal mese di agosto 2020 di pensione anticipata “quota 100”;
-egli, nel mese di giugno 2023, ha prestato attività lavorativa di natura subordinata e ha percepito un reddito di 860,34 euro;
CP_
-per tale ragione, l' ha ritenuto non dovuta la pensione per tutto l'anno 2023, anno in cui ha percepito redditi di lavoro;
-orbene, la pensione di cui si discorre è disciplinata dall'art. 14, d.l. 4/19 (conv. L. 26/19), che prevede, per quanto di rilievo, quanto segue:
“ 1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall , nonché alla gestione separata di cui CP_1 all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di
38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. (…)” CP_
- La norma su cui l' fonda la propria richiesta di restituzione di indebito è contenuta nel co. 3 dell'articolo dianzi citato, secondo cui “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”;
-ebbene, il Tribunale, pur nella consapevolezza dell'esistenza di orientamenti di merito di segno contrario, ritiene preferibile aderire alle argomentazioni, che si condividono, espresse di recente, ad esempio, dal Tribunale di Brescia, sez. lav. (sent. n. 27/24, dr.ssa Geraci, che si confronta altresì con le considerazioni della C. Cost.), che si richiamano e si trascrivono anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Secondo la previsione della non cumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro CP_1 dipendente comporta, in caso di rioccupazione del pensionato, la sospensione dell'erogazione della pensione nell'anno di produzione del reddito e il diritto dell'ente previdenziale al recupero dei ratei di pensione corrisposti nel medesimo anno. L'interpretazione della norma di cui al comma 3 D.L. 4/2019 offerta da come già ritenuto da alcune CP_1 pronunce della giurisprudenza di merito, non è condivisibile.
Il divieto di cumulo, previsto dalla citata disposizione, conformemente al suo tenore letterale, deve essere inteso come divieto di cumulare, nello stesso periodo, il reddito da lavoro e la pensione. Ciò significa che il soggetto non può percepire contemporaneamente la pensione e il reddito da lavoro. La diversa tesi sostenuta dall'ente previdenziale – che ritiene tout court non dovuta l'intera pensione per l'anno di riferimento e quindi la perdita del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito i redditi da lavoro, compresi i periodi in cui non vi è stata violazione del divieto di cumulo – non trova riscontro nel testo normativo e finisce per rappresentare una sanzione per colui che, avvalsosi del regime favorevole introdotto dall'art.14 cit., si dedichi ad attività di lavoro. Una conseguenza di tal genere avrebbe dovuto essere enunciata espressamente nella norma, che invece si limita a statuire che la pensione conseguita non è cumulabile con i redditi da lavoro. A diversa conclusione non pare condurre la sentenza della Corte Costituzionale 234/2022 pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro sull'art.14 comma 3 D.L. 4/2019, nella parte in cui prevede la non cumulabilità della pensione anticipata quota 100 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di cinquemila euro lordi annui.
2 Con quella pronuncia la Corte Costituzionale ha escluso che la scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, sia costituzionalmente illegittima e, affrontando la questione della legittimità o meno del differente trattamento delle due situazioni lavorative, ha rilevato come il legislatore, per assicurare l'uscita del pensionato dal mercato del lavoro, abbia previsto la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di violazione del divieto di cumulo. La Corte Costituzionale ha sì rilevato che l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente determina la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato;
tuttavia una tale affermazione – se individua nella sospensione gli effetti della violazione del divieto di cumulo - non consente di ritenere che il giudice delle leggi abbia inteso osservare che il legislatore abbia stabilito la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno in cui sono stati percepiti i redditi di lavoro, non risultando specificatamente affrontato dal giudice delle leggi un simile tema. Se inoltre è pur vero che la Corte Costituzionale ha escluso profili di illegittimità nella scelta del legislatore di diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, a motivo della sproporzione che può in concreto determinarsi (…) fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa, anche in tal caso la sentenza non fa espresso riferimento alla sospensione del trattamento pensionistico per periodi in cui sia mancata la percezione del reddito, tenuto conto che la sproporzione richiamata nella pronuncia è riferibile anche al rapporto tra i ratei mensili pensionistici e il reddito percepito nello stesso periodo. E' rimasto quindi impregiudicato il tema della latitudine della sospensione del trattamento pensionistico, se relativa ai soli ratei mensili coincidenti con la percezione del reddito da lavoro dipendente o se, come sostenuto da - che a tal fine invoca l'art.14 D.L. 4/2019 laddove stabilisce che “La pensione quota 100 CP_1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza.” - relativa a tutto l'anno di produzione del reddito.
Come osservato dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza emessa il 21.12.2023, “Contrariamente a CP_ quanto sostenuto dall' l'efficacia ex tunc del divieto di cumulo non è desumibile dall'espressione “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia” utilizzata dall'art. 14 del d.l. n. 4 del 2019. Tale espressione, infatti, è tesa soltanto a delimitare l'arco temporale durante il quale vale il divieto di cumulo. Durante tale periodo, la pensione ed il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma la sospensione dell'erogazione della pensione interviene solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro, aveva pieno diritto di beneficiare della pensione.”
La sospensione pertanto riguarda i ratei mensili erogati in concomitanza con la percezione del reddito da lavoro dipendente, in quanto è la percezione di quei ratei che determina la violazione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. D'altro canto, l'esclusione del diritto alla pensione per un intero anno a fronte di un reddito di lavoro minimo e per un periodo ben inferiore all'anno, finirebbe – come nel caso di specie – per creare condizioni insufficienti a soddisfare le esigenze primarie di vita dell'assicurato. Ad un tale risultato, pur tenendosi conto della finalità dell'intervento del legislatore con la previsione della pensione quota cento, di cui è dato ampio conto nella più volte citata sentenza della Corte Costituzionale, non può pervenirsi in assenza di una chiara e inequivoca disposizione volta a sancire la perdita del trattamento pensionistico per l'intero anno solare e cioè anche per periodi in cui non vi sia stato alcun cumulo della prestazione pensionistica con i redditi da lavoro dipendente”;
-alla luce delle motivazioni esposte, pertanto, nel caso di specie, vi è stata un'indebita erogazione a favore del ricorrente soltanto in relazione al rateo relativo al mese di giugno 2023 (ossia il mese in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata percependo redditi da lavoro dipendente);
-per il resto, nessun indebito è configurabile e, di conseguenza, deve essere accertata l'insussistenza CP_ del diritto in capo all' di chiedere in restituzione tutti i ratei di pensione anno 2023, ad eccezione del mese di giugno (che -come visto- costituisce invece un pagamento indebito) e l' deve CP_3 essere condannato a restituire al ricorrente quanto finora trattenuto;
3 -tenuto conto della presenza di decisioni in senso difforme e considerata l'infondatezza di parte delle eccezioni sollevate dal ricorrente, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_
-accerta l'insussistenza, in capo all' del diritto alla restituzione, da parte del ricorrente, di tutti i ratei di pensione “quota 100” relativi all'anno 2023, ad eccezione che con riguardo al rateo di giugno
2023; CP_
-condanna l' a restituire al ricorrente quanto trattenuto sinora a titolo di indebita percezione della pensione “quota 100”, ad eccezione che con riguardo al rateo di giugno 2023;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 06/02/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 06/02/2025 nella causa RG
n. 64/2024 promossa da
, assistito dall'avv. PIRAS Parte_1 C.F._1
MANUELA
Parte ricorrente
Contro
, assistito dall'avv. MORREALE GABRIELE CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, contestando i provvedimenti, CP_ meglio indicati in ricorso, con cui l' ritenendo essersi verificato un indebito, ha chiesto la restituzione di 23.834,25 (importo che sarebbe stato trattenuto in n. 72 rate sulla pensione del sig.
), sospendendo altresì l'erogazione della pensione;
Parte_1 C
, costituendosi in giudizio, ha difeso la correttezza del proprio operato e chiesto il rigetto CP_3 del ricorso;
-la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta a decisione in data odierna, a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Considerato che:
-i fatti di causa sono pacifici;
-il ricorrente ha ottenuto di beneficiare della pensione c.d. “quota 100” dal 1.8.20;
-egli, nell'anno 2023, nelle giornate 10 e 11 giugno, ha svolto attività lavorativa dipendente, percependo un compenso lordo di euro 860,34; CP_
-l' dando seguito a proprie circolari, in considerazione della non cumulabilità della pensione
“quota 100” con redditi da lavoro dipendente, ha chiesto al ricorrente la restituzione di tutti i ratei di pensione relativi all'anno 2023 (e ha sospeso l'erogazione della pensione sino alla sua ricostituzione nel marzo 2024 e ha previsto future trattenute per 72 mensilità);
-ciò premesso, il ricorrente chiede, in primo luogo, l'annullamento dei provvedimenti amministrativi di cui ai propri docc. 5, 6, 14, 15, per difetto di motivazione;
-la domanda non può essere esaminata dal giudice del lavoro, il quale non dispone del potere di annullare atti amministrativi, ma di verificare la sussistenza di diritti;
-il ricorrente chiede, inoltre, che sia accertata l'illegittimità del recupero dell'indebito disposto CP_ dall' non essendo presente alcun titolo esecutivo e, in particolare, alcun avviso di addebito;
-le considerazioni espresse dal ricorrente sul punto non sono condivisibili, poiché ai sensi dell'art. 69
l. 153/69 (nonché della determinazione presidenziale n 123 del 26 luglio 2017 di approvazione del
“Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti CP_1 derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti
1 CP_ l'iscrizione a ruolo”), l' è autorizzato a procedere al recupero dell'indebito secondo le modalità prescritte dalla norma citata;
-venendo, ora, all'esame nel merito della fondatezza della pretesa del ricorrente (accertamento dell'insussistenza di indebito) si osserva quanto segue;
-come visto, il ricorrente è beneficiario dal mese di agosto 2020 di pensione anticipata “quota 100”;
-egli, nel mese di giugno 2023, ha prestato attività lavorativa di natura subordinata e ha percepito un reddito di 860,34 euro;
CP_
-per tale ragione, l' ha ritenuto non dovuta la pensione per tutto l'anno 2023, anno in cui ha percepito redditi di lavoro;
-orbene, la pensione di cui si discorre è disciplinata dall'art. 14, d.l. 4/19 (conv. L. 26/19), che prevede, per quanto di rilievo, quanto segue:
“ 1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall , nonché alla gestione separata di cui CP_1 all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di
38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. (…)” CP_
- La norma su cui l' fonda la propria richiesta di restituzione di indebito è contenuta nel co. 3 dell'articolo dianzi citato, secondo cui “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”;
-ebbene, il Tribunale, pur nella consapevolezza dell'esistenza di orientamenti di merito di segno contrario, ritiene preferibile aderire alle argomentazioni, che si condividono, espresse di recente, ad esempio, dal Tribunale di Brescia, sez. lav. (sent. n. 27/24, dr.ssa Geraci, che si confronta altresì con le considerazioni della C. Cost.), che si richiamano e si trascrivono anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Secondo la previsione della non cumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro CP_1 dipendente comporta, in caso di rioccupazione del pensionato, la sospensione dell'erogazione della pensione nell'anno di produzione del reddito e il diritto dell'ente previdenziale al recupero dei ratei di pensione corrisposti nel medesimo anno. L'interpretazione della norma di cui al comma 3 D.L. 4/2019 offerta da come già ritenuto da alcune CP_1 pronunce della giurisprudenza di merito, non è condivisibile.
Il divieto di cumulo, previsto dalla citata disposizione, conformemente al suo tenore letterale, deve essere inteso come divieto di cumulare, nello stesso periodo, il reddito da lavoro e la pensione. Ciò significa che il soggetto non può percepire contemporaneamente la pensione e il reddito da lavoro. La diversa tesi sostenuta dall'ente previdenziale – che ritiene tout court non dovuta l'intera pensione per l'anno di riferimento e quindi la perdita del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito i redditi da lavoro, compresi i periodi in cui non vi è stata violazione del divieto di cumulo – non trova riscontro nel testo normativo e finisce per rappresentare una sanzione per colui che, avvalsosi del regime favorevole introdotto dall'art.14 cit., si dedichi ad attività di lavoro. Una conseguenza di tal genere avrebbe dovuto essere enunciata espressamente nella norma, che invece si limita a statuire che la pensione conseguita non è cumulabile con i redditi da lavoro. A diversa conclusione non pare condurre la sentenza della Corte Costituzionale 234/2022 pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro sull'art.14 comma 3 D.L. 4/2019, nella parte in cui prevede la non cumulabilità della pensione anticipata quota 100 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di cinquemila euro lordi annui.
2 Con quella pronuncia la Corte Costituzionale ha escluso che la scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, sia costituzionalmente illegittima e, affrontando la questione della legittimità o meno del differente trattamento delle due situazioni lavorative, ha rilevato come il legislatore, per assicurare l'uscita del pensionato dal mercato del lavoro, abbia previsto la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di violazione del divieto di cumulo. La Corte Costituzionale ha sì rilevato che l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente determina la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato;
tuttavia una tale affermazione – se individua nella sospensione gli effetti della violazione del divieto di cumulo - non consente di ritenere che il giudice delle leggi abbia inteso osservare che il legislatore abbia stabilito la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno in cui sono stati percepiti i redditi di lavoro, non risultando specificatamente affrontato dal giudice delle leggi un simile tema. Se inoltre è pur vero che la Corte Costituzionale ha escluso profili di illegittimità nella scelta del legislatore di diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, a motivo della sproporzione che può in concreto determinarsi (…) fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa, anche in tal caso la sentenza non fa espresso riferimento alla sospensione del trattamento pensionistico per periodi in cui sia mancata la percezione del reddito, tenuto conto che la sproporzione richiamata nella pronuncia è riferibile anche al rapporto tra i ratei mensili pensionistici e il reddito percepito nello stesso periodo. E' rimasto quindi impregiudicato il tema della latitudine della sospensione del trattamento pensionistico, se relativa ai soli ratei mensili coincidenti con la percezione del reddito da lavoro dipendente o se, come sostenuto da - che a tal fine invoca l'art.14 D.L. 4/2019 laddove stabilisce che “La pensione quota 100 CP_1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza.” - relativa a tutto l'anno di produzione del reddito.
Come osservato dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza emessa il 21.12.2023, “Contrariamente a CP_ quanto sostenuto dall' l'efficacia ex tunc del divieto di cumulo non è desumibile dall'espressione “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia” utilizzata dall'art. 14 del d.l. n. 4 del 2019. Tale espressione, infatti, è tesa soltanto a delimitare l'arco temporale durante il quale vale il divieto di cumulo. Durante tale periodo, la pensione ed il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma la sospensione dell'erogazione della pensione interviene solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro, aveva pieno diritto di beneficiare della pensione.”
La sospensione pertanto riguarda i ratei mensili erogati in concomitanza con la percezione del reddito da lavoro dipendente, in quanto è la percezione di quei ratei che determina la violazione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. D'altro canto, l'esclusione del diritto alla pensione per un intero anno a fronte di un reddito di lavoro minimo e per un periodo ben inferiore all'anno, finirebbe – come nel caso di specie – per creare condizioni insufficienti a soddisfare le esigenze primarie di vita dell'assicurato. Ad un tale risultato, pur tenendosi conto della finalità dell'intervento del legislatore con la previsione della pensione quota cento, di cui è dato ampio conto nella più volte citata sentenza della Corte Costituzionale, non può pervenirsi in assenza di una chiara e inequivoca disposizione volta a sancire la perdita del trattamento pensionistico per l'intero anno solare e cioè anche per periodi in cui non vi sia stato alcun cumulo della prestazione pensionistica con i redditi da lavoro dipendente”;
-alla luce delle motivazioni esposte, pertanto, nel caso di specie, vi è stata un'indebita erogazione a favore del ricorrente soltanto in relazione al rateo relativo al mese di giugno 2023 (ossia il mese in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata percependo redditi da lavoro dipendente);
-per il resto, nessun indebito è configurabile e, di conseguenza, deve essere accertata l'insussistenza CP_ del diritto in capo all' di chiedere in restituzione tutti i ratei di pensione anno 2023, ad eccezione del mese di giugno (che -come visto- costituisce invece un pagamento indebito) e l' deve CP_3 essere condannato a restituire al ricorrente quanto finora trattenuto;
3 -tenuto conto della presenza di decisioni in senso difforme e considerata l'infondatezza di parte delle eccezioni sollevate dal ricorrente, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_
-accerta l'insussistenza, in capo all' del diritto alla restituzione, da parte del ricorrente, di tutti i ratei di pensione “quota 100” relativi all'anno 2023, ad eccezione che con riguardo al rateo di giugno
2023; CP_
-condanna l' a restituire al ricorrente quanto trattenuto sinora a titolo di indebita percezione della pensione “quota 100”, ad eccezione che con riguardo al rateo di giugno 2023;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 06/02/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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