Ordinanza collegiale 3 dicembre 2024
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 14/02/2025, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03312/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03849/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3849 del 2024, proposto da CE AR, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
A) al ricorso - decreto ex L. 89/01 esecutivo tra le parti, ormai passato in giudicato, della Corte di appello di Roma n. cron. 1611/18 del 28/02/18, depositato il 27/03/18, nel procedimento ivi iscritto al n. 50093/18 R.G.V.G.;
B) all’ordinanza di assegnazione a seguito del pignoramento ex art. 5- sexies L. 89/01 nella procedura esecutiva iscritta al n. 105/22 R.Es. Tribunale di Roma G.Es. Dott. G. Lauropoli, in data 13/06/22, depositata lo stesso giorno, non opposta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 9 aprile 2024, il sig. CE AR ha agito per l’ottemperanza al decreto cron. n. 1611/18 del 27 marzo 2018 – emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. “legge Pinto”), con cui la Corte d’appello di Roma, Sezione Equa riparazione, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento in suo favore delle somme ivi liquidate – nonché all’ordinanza di assegnazione somme pronunciata dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Esecuzioni mobiliari, in data 13 giugno 2022, in esito alla procedura r.g.e. n. 105/2022 promossa per l’esecuzione di detto decreto.
Il ricorrente allega il mancato adempimento dell’Amministrazione e chiede che alla stessa venga ordinato “ il pagamento […] della somma complessiva di € 3.943,46 oltre gli interessi legali successivi dal 31/03/24 al saldo effettivo ”, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Chiede, altresì, “ ai sensi dell’art. 114, 4° co. lett. e) del C.P.A. fissarsi la somma dovuta dall’Amministrazione (che non siano i semplici interessi legali successivi già attribuiti nel titolo azionato) per ogni violazione e/o inosservanza successiva, ovvero per ogni ulteriore ritardo ”.
2. In data 21 novembre 2024, il ricorrente ha depositato un’istanza di rinvio della discussione della causa, motivata in relazione all’avvio da parte del Ministero della giustizia del procedimento volto all’emissione dell’ordine di pagamento delle somme dovute in base ai titoli azionati, istanza alla quale il Ministero, costituitosi in giudizio il 24 novembre 2024, si è associato con nota del 26 novembre 2024.
3. Con ordinanza n. 21797 del 3 dicembre 2024, la Sezione, tenuto conto della concreta possibilità di definizione del giudizio con declaratoria di cessata materia del contendere, ha accolto dette richieste, rinviando la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
4. In data 17 gennaio 2025, entrambe le parti hanno depositato la nota del Dipartimento degli affari di giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali, n. 255036 dell’11 dicembre 2024, recante comunicazione al ricorrente dell’avvenuta emissione in suo favore del mandato di pagamento volto a dare esecuzione all’ordinanza di assegnazione della cui ottemperanza si tratta, per complessivi euro 2.604,53 (di cui euro 2.400,00 per sorte capitale ed euro 204,53 per interessi).
Il ricorrente ha altresì depositato la PEC dallo stesso trasmessa, sempre in data 11 dicembre 2024, al Ministero della giustizia, ove egli rappresenta che “ la somma da Voi liquidata è completamente errata perché liquida unicamente l’importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni e i relativi interessi, senza tenere in alcun conto le spese legali liquidate nel decreto n. 50093/18 R.G. della Corte di Appello di Roma e nella ordinanza del Tribunale di Roma n. 105/22 per una differenza di € 1.350,97 ”.
5. All’udienza del 21 gennaio 2025, il difensore del ricorrente ha dichiarato a verbale l’intervenuto parziale adempimento da parte del Ministero resistente, per euro 2.604,53, e, dunque, in relazione a questo, la sopravvenuta carenza di interesse. Ha, quindi, insistito per l’accoglimento del ricorso in relazione alle somme dovute a titolo di spese, per euro 1.418,51 euro, di cui euro 768,51 risultanti dall’atto di precetto (documento 5) e euro 650 risultanti dall’ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma (documento 7).
6. In via pregiudiziale è opportuno precisare che non opera, per l’odierno giudizio, la sospensione prevista dall’art. 5- sexies , comma 12- bis , ultimo periodo, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, lett. m), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), ai sensi del quale “ Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi ”. Considerato, infatti, che, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge n. 207 del 2024 e in assenza di specifiche previsioni derogatorie, la disposizione è entrata in vigore il giorno 1° gennaio 2025, alla data in cui la presente causa è stata discussa e passata in decisione (21 gennaio 2025) non risultavano ancora decorsi i suddetti venti giorni.
7. Tanto chiarito, il ricorso deve ritenersi in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte fondato.
7.1. In particolare, va pronunciata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in relazione alla somma di euro 2.604,53 (per la quale l’Amministrazione debitrice ha emesso mandato di pagamento), come da dichiarazione resa a verbale dal difensore del ricorrente.
7.2. In relazione, invece, alle restanti somme dovute in base ai titoli azionati, il ricorso è fondato e merita accoglimento ai sensi e nei limiti di seguito indicati.
7.2.1. Dalla documentazione in atti risulta, invero, il ricorrere dei seguenti presupposti: i) passaggio in giudicato dell’azionata ordinanza di assegnazione del 13 giugno 2022, pronunciata in esito alla procedura r.g.e. n. 105/2022, avverso la quale non è stata proposta opposizione come da certificazione di cancelleria del 18 gennaio 2024; ii) notifica dell’ordinanza medesima al Ministero della giustizia mediante PEC in data 6 luglio 2022 indirizzata, oltre che alla sede reale, all’Avvocatura Generale dello Stato; iii) invio all’Amministrazione debitrice, mediante PEC in data 4 maggio 2018, della dichiarazione prescritta, ai fini del pagamento, dall’art. 5- sexies della legge n. 89 del 2001; iv) decorso del termine dilatorio di sei mesi previsto dal comma 7 dello stesso art. 5- sexies della legge n. 89 del 2001.
7.2.2. Per quanto sopra, deve ordinarsi all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme indicate in detta ordinanza di assegnazione e non ancora versate, per un importo pari a euro 1.191,48 (importo di euro 3.796,01 di cui all’ordinanza di assegnazione – a sua volta risultante dalla somma di euro 3.146,01 per sorte, interessi e spese in base al precetto e euro 650,00 per spese di esecuzione – da cui va sottratto l’importo di euro 2.604,53 già versato dall’Amministrazione debitrice), “ oltre interessi legali sulla somma capitale successivi al precetto e sino alla data del pagamento ” (secondo quanto statuito dall’ordinanza medesima), nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
7.2.3. Non si ritiene, invece, di dover fissare l’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (c.d. penalità di mora), tenuto conto della peculiarità della materia oltre che delle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica.
8. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina, sin d’ora, il commissario ad acta nella persona di un dirigente del Ministero della giustizia munito dei requisiti di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, il quale verrà individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero e provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi 60 (sessanta) giorni.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, in parte virtuale, e si liquidano, come da dispositivo, in misura che tiene conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo accoglie, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione; per l’effetto, così dispone:
- ordina al Ministero della giustizia di provvedere al pagamento in favore del ricorrente delle somme indicate nell’ordinanza di assegnazione azionata e non ancora versate, per un importo pari a euro 1.191,48, oltre interessi legali sulla somma capitale successivi al precetto e sino alla data del pagamento (secondo quanto statuito dall’ordinanza medesima), nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il commissario ad acta nella persona di un dirigente del Ministero della giustizia munito dei requisiti di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, il quale verrà individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero e provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi 60 (sessanta) giorni.
Condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori come per legge,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Virginia Giorgini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Giorgini | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO