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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3125/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3125/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 30/05/1966; entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. IMBERTI CLELIA (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, hanno esposto:
[...]
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in DRONERO (CN) il 15/09/1990, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno 1990;
- che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo il 28.05.2001, maggiorenne Persona_1
ma non economicamente autosufficiente;
- che, con decreto emesso in data 13.12.2021, il Tribunale di Cuneo aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso che qui si intendono trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto ad indicare le rispettive disponibilità patrimoniali e reddituali reddituali.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole – essendo state concordate condivisibili le condizioni di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nata dal matrimonio – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
2 Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il Parte_1
26/06/1968 a CUNEO (CN), e , nato il [...] Parte_2
DRONERO (CN), celebrato in DRONERO il 15/09/1990, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno 1990;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con il deposito delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DRONERO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3125/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 30/05/1966; entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. IMBERTI CLELIA (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, hanno esposto:
[...]
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in DRONERO (CN) il 15/09/1990, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno 1990;
- che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo il 28.05.2001, maggiorenne Persona_1
ma non economicamente autosufficiente;
- che, con decreto emesso in data 13.12.2021, il Tribunale di Cuneo aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso che qui si intendono trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto ad indicare le rispettive disponibilità patrimoniali e reddituali reddituali.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole – essendo state concordate condivisibili le condizioni di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nata dal matrimonio – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
2 Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il Parte_1
26/06/1968 a CUNEO (CN), e , nato il [...] Parte_2
DRONERO (CN), celebrato in DRONERO il 15/09/1990, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno 1990;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con il deposito delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DRONERO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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