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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in camera di consiglio in persona di:
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Colomba Giuliano
CONSIGLIERE
Avv. Donato Vigezzi
GIUDICE AUSILIARIO - relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo con n.31/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza cartolare del
21/05/2024 e promossa da:
, in persona Controparte_1
dell'omonimo titolare, (P.I. C.F. ), con sede in Arona (NO), Via P.IVA_1 C.F._1
Cavour n.c. 46, rappresentata e difesa dagli avv.ti Deborah Montano del Foro di Firenze e Luigia Della Sala del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo in Milano, Via Turati n.c.
6, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado
- appellante-
R.G.31/2023
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contro
(P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, , con sede Controparte_2 P.IVA_2
in Modena, Via Dei Tintori n. 11/13, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Auriemma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n.8
In punto: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Modena, Sezione Seconda Civile, in data 25 novembre 2022, depositata in cancelleria e comunicata alle parti a mezzo pec il 28 novembre 2022, non notificata, resa nel giudizio R.G. 2807/2021.
Conclusioni della parte appellante Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - contrariis reiectis -, in riforma dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di
Modena, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott. Michele Cifarelli, in data 25 novembre 2022, depositata in cancelleria e comunicata alle parti a mezzo pec il 28 novembre 2022, non notificata, resa nel giudizio R.G.N. 2807/2021,
e in accoglimento del presente appello:
I) In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado, che qui si riportano: “1) Dichiarare infondate, inammissibili e non provate le domande tutte avanzate dalla ricorrente, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
2) Ritenere e dichiarare che la resistente nulla deve per qualsiasi titolo o ragione alla ricorrente, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
3) In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale".
II) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, spese generali, IVA e CAP come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso del C.U.”.”.
Conclusioni della parte appellata Controparte_2
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“l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria ed avversa eccezione, voglia preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., in via subordinata, voglia rigettare il proposto appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto confermando l'impugnata sentenza di primo grado con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi
d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese diritti ed onorari come per legge da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ”. la Corte udita la relazione della causa fatta dal Consigliere avv. Donato Vigezzi;
udita la lettura delle conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 28.04.2021 conveniva in giudizio la DI Controparte_2
individuale , chiedendo al Tribunale di accertare Controparte_1
l'inadempimento della suddetta DI all'obbligazione di consegnare 60.000 mascherine di tipo chirurgico, di cui realmente consegnate, e di dichiarare la risoluzione del contratto stipulato oralmente di Parte_1
vendita delle mascherine, limitatamente alla parte non eseguita, e di condannare la DI convenuta alla restituzione della somma di € 21.960,00 corrispondente al prezzo delle mascherine non consegnate
(40.000), nonché al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento quantificati in €.21.960,00 per mancato guadagno, oltre ad € 5.000,00 a titolo di danno all'immagine commerciale e/o della reputazione.
La ricorrente allegava di essersi affidata a titolare della DI individuale Controparte_1 CP_1
per l'acquisto di n. 60.000 mascherine chirurgiche a tre veli al prezzo di euro 0,45 cadauna oltre IVA
[...]
per un importo totale versato pari ad euro 32.940,00, corrisposti anticipatamente a fronte della ricezione delle fatture n.123 del 12.03.2020 e n.128 del 16.03.2020 emesse da e della consegna di sole CP_1
20.000 mascherine.
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Si costituiva in giudizio la DI individuale che chiedeva il rigetto delle domande avverse in CP_1
quanto infondate in fatto e diritto. Allegava in particolare che nessuna prova era stata fornita dalla società ricorrente in ordine alla stipula del contratto di vendita, e che la fattispecie dedotta in giudizio doveva essere inquadrata nell'ambito del rapporto di intermediazione.
Aggiungeva che nessuna prova era stata prodotta dalla ricorrente neppure in ordine al numero di mascherine consegnate, non essendo stati prodotti i documenti di trasporto comprovanti la consegna della merce con l'indicazione del relativo quantitativo.
Sosteneva la società resistente, in subordine, che a causa dell'incremento dei costi delle mascherine intervenuto medio tempore in ragione del diffondersi del virus (OV), non erano più dovute 60.000 mascherine ma solo la metà, già consegnate e pagate dalla ricorrente.
All'udienza del 29.09.2021, il giudice, riteneva la causa matura per la decisione senza ulteriore approfondimento istruttorio e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 24.11.2022, assegnando alle parti termine fino al 14.11.2022 per il deposito di memorie conclusionali.
Con ordinanza resa in data 25 novembre 2022, depositata in cancelleria e comunicata alle parti a mezzo pec il 28 novembre 2022, il Tribunale qualificava il rapporto oggetto del giudizio quale contratto di vendita e lo dichiarava risolto nella parte rimasta inadempiuta relativa a n°40.000 mascherine non consegnate, per causa e colpa della DI , che condannava alla restituzione in favore della ricorrente del corrispettivo CP_1
acquisito per la prestazione inadempiuta pari ad € 21.960, oltre al pagamento dell'ulteriore importo di
€.25.000 a titolo di risarcimento del danno per mancato guadagno ed alle spese del grado liquidate in
€.5.810,00, maggiorate dagli accessori di legge.
Con atto di appello ritualmente notificato la DI individuale impugnava l'ordinanza di primo CP_1
grado per i seguenti motivi:
1) Erronea qualificazione della fattispecie dedotta in giudizio quale vendita a catena in luogo del rapporto di intermediazione, a motivo dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie (pagg.
5-7 atto di appello) ed
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erroneo accertamento dell'entità dell'inadempimento contrattuale, dichiarato nella misura di 40.000 mascherine in luogo delle 30.000 realmente non consegnate, anche a motivo dell'omesso accertamento dell'esimente della forza maggiore costituita dall'estendersi della pandemia, che aveva fatto lievitare i costi delle mascherine, escludendo per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta la responsabilità della DI individuale per la mancata consegna delle mascherine (pagg.10-21 atto di appello).
2) Erronea quantificazione del danno da inadempimento contrattuale, in assenza di prova dell'esistenza del medesimo, costituito dall'indimostrata percentuale di ricavo riconosciuta alla ricorrente in primo grado per la mancata rivendita delle mascherine non consegnate (100%) (pag.21-22 atto di appello).
3) Erroneità della condanna alle spese di lite conseguente all'erroneità della sentenza appellata (pag.22-23 atto di appello)
Si costituiva ritualmente nel giudizio di appello la società che eccepiva preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 e 348 c.p.c. e, nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto, rinnovando la domanda di risarcimento del danno all'immagine, respinta in primo grado, senza proporre sul punto appello incidentale avverso la sentenza di prime cure.
All'udienza del 30/05/2024, tenutasi secondo le modalità di cui all'art.83 comma 7 lett.h) DL. n.18/2020, la Corte dava atto del deposito ad opera delle parti del giudizio delle note scritte con la precisazione delle rispettive conclusioni e tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato, nel senso di cui in motivazione.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla società appellata, per violazione dell'art.342 c.p.c.
In tema di interpretazione dell'art.342 c.p.c., occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art.342 c.p.c. è
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sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata,senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare 'ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cass. 40560/2021)” (Cass. Civ.
Sez.VI ord. n.21559/2022).
L'articolazione dell'impugnazione in diversi motivi chiaramente specificati dall'appellante riuniti nelle censure principali mosse alla motivazione della sentenza in tema di (asserito) erroneo inquadramento della fattispecie dedotta nel presente giudizio quale vendita a catena e non come intermediazione, unita alla confutazione dei fatti riportati nella motivazione della sentenza con riguardo sia all'esclusione della responsabilità contrattuale per causa di forza maggiore o per eccessiva onerosità sopravvenuta collegata al diffondersi della pandemia ed al conseguente (insostenibile) rincaro del prezzo delle mascherine, ed al contestato quantitativo di mascherine consegnate (30.000 in luogo dei 20.000 accertati nella sentenza impugnata), consentono di respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Quanto invece all'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellata ai sensi dell'art.348-bis c.p.c. in ragione dell'asserita insussistenza di ogni ragionevole probabilità di essere accolto, l'esito del presente giudizio (accoglimento parziale) evidenzia l'infondatezza di tale eccezione.
Con il primo motivo, la società appellante ha contestato la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente inquadrato il rapporto intercorso fra le parti nell'ambito della vendita (a catena) o catena di vendite, e non dell'intermediazione.
In sostanza, la DI appellante sostiene di aver svolto in favore dell'appellata unicamente attività di intermediazione al fine di favorire l'acquisto di n.60.000 mascherine dal produttore, di stanza in Turchia.
L'appellante ribadisce l'inesistenza di un rapporto contrattuale di compravendita (non) CP_1
concluso con la società sia in forma scritta sia verbale. Evidenzia l'inesistenza di pattuizioni CP_2
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aventi ad oggetto i tempi di consegna ed i relativi costi delle mascherine, allegando che i prezzi potevano variare in base all'andamento imprevedibile dell'emergenza pandemica.
Tali circostanze, che sarebbero sfuggite al giudice di prime cure, trovano conferma, secondo l'appellante nel fatto che gli importi corrisposti in pagamento dalla società erano stati immediatamente CP_2
inoltrati dalla ad altra società, anch'essa intermediatrice nell'affare, vale a dire la DI Sava, la CP_1
quale aveva a sua volta immediatamente versato il corrispettivo delle mascherini all'azienda turca produttrice e venditrice, trattenendo unicamente la somma pattuita per l'opera di intermediazione. Di ciò, secondo l'appellante, vi sarebbe prova documentale nelle ricevute dei bonifici effettuati dalla CP_1
alla DI Sava e nei (corrispettivi) bonifici effettuati da quest'ultima in favore dell'azienda turca (docc. 4-5-6-
7 comparsa di costituzione primo grado ) CP_1
Contro Secondo l'appellante “Quindi la merce (mascherine) oggetto di compravendita stata nella disponibilità della
Fashon Lab che, come diffusamente esposto, nell'espletare l'attività di intermediazione provvedeva solamente a svolgere la trattativa sul prezzo, effettuava l'ordine per conto della società e provvedeva al pagamento per conto di CP_2
quest'ultima” (pag.7 appello ). CP_1
La tesi non ha pregio e va respinta.
La documentazione versata in atti, formata dalla stessa appellante, depone nel senso dell'esistenza di un contratto di compravendita concluso oralmente fra le parti del presente giudizio.
Anzitutto, le due fatture emesse nel marzo 2020 dalla stessa , con la causale “a saldo ordine CP_1
mascherine”, versate in atti da entrambe le parti, riportano unicamente il prezzo delle mascherine (unitario e totale), nonché la quantità concordata (30.000 per ciascuna fattura), senza alcun riferimento ad una eventuale commissione. La stessa circostanza si ripropone anche per le fatture emesse dall'azienda turca nei confronti della asserita seconda società di intermediazione (Sava), che non riportano il riferimento ad alcuna commissione richiesta e versata per la supposta attività (di intermediazione).
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Il passaggio di denaro fra e DI Sava e fra Sava e la società turca, conferma l'esistenza di due CP_1
vendite successive, la prima dall'azienda produttrice turca alla DI Sava e la seconda da quest'ultima alla
, con incremento del prezzo unitario della passato da 0.36 a 0,45, oltre IVA, a CP_1 Parte_2
motivo della consueta maggiorazione che costituisce il ricavo apposto nella catena di vendita da ogni venditore successivo, in questo caso . CP_1
Pacifico e non contestato fra le parti sia il quantitativo di mascherine ordinate (60.000) sia l'avvenuto pagamento del corrispettivo indicato nelle due fatture, per l'importo complessivo pari ad €.32.920 versato dalla società a per le l'acquisto delle mascherine. CP_2 CP_1
Va pertanto confermato l'inquadramento giuridico operato dal giudice di prime cure, per il quale, nel caso in esame, si è verificata una catena di vendite in cui fra l'acquirente finale ed il venditore iniziale si son interposti altri soggetti per cui ciascuno è diventato proprietario nel momento in cui il suo diretto venditore ha acquistato la proprietà della cosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1478/2 c.c..
L'esistenza del contratto di compravendita intercorso fra le parti del presente giudizio trova conferma anche nella corrispondenza via e-mail intrattenuta fra e la titolare della in data CP_2 CP_1
5.4.2020 (doc.15 fasc. 1° grado ), nella quale la società acquirente ha sollecitato con insistenza CP_1
l'appellante a consegnare le restanti 30.000 mascherine già pagate. In tale corrispondenza, l'appellante non ha affatto smentito l'esistenza dell'ordine di mascherine ricevuto da né l'importo Controparte_2
pagato, evidenziando unicamente di aver perso dei soldi nell'affare e di non intendere pertanto consegnare le mascherine mancanti.
Trova invece conferma documentale nella predetta corrispondenza del 5.4.2020, la circostanza dell'avvenuta consegna di 30.000 mascherine in luogo delle 20.000 che ha allegato in atti di CP_2
aver ricevuto, laddove è la stessa acquirente, a breve distanza dalla prima ed unica consegna delle mascherine, a lamentare e contestare a la mancata consegna di 30.000 mascherine. Sotto tale CP_4
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profilo, l'ordinanza impugnata va parzialmente riformata, con riduzione dell'importo ripetuto in favore della ricorrente in primo grado per la mancata consegna di 30.000 (e non di 40.000) mascherine.
Va invece confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato risolto il contratto di compravendita, per la parte non eseguita, a motivo dell'oggettiva non scarsa importanza, ex art.1455 c.c., dell'inadempimento della prestazione richiesta alla , che non ha consegnato la metà delle CP_1
mascherine ordinate e pagate da Controparte_2
L'appellante, sul punto, censura la sentenza di primo grado in quanto il Tribunale non avrebbe rilevato che
“ha provato, costituendo altresì un fatto notorio, che subito dopo l'ordine ed il pagamento integrale della merce CP_1
alla DI turca è stato disposto il blocco delle esportazioni e che ciò ha comportato l'aumento dei prezzi delle mascherine, entrambe circostanze che hanno provocato l'impossibilità sopravvenuta per l'adempimento della prestazione e l'eccessiva onerosità sopravvenuta, oggettivamente non imputabili a colpa della . Pertanto, si censura l'ordinanza impugnata CP_1
laddove ha completamente omesso di esaminare ed applicare al caso di specie tutti i suddetti principi giuridici, che avrebbero condotto il Giudice di prime cure a dichiarare esente da responsabilità l'odierna appellante e quindi a non considerarla inadempiente” (pag.20 appello).
In proposito, il giudice di prime cure ha stabilito che “Il venditore di cosa altrui è “obbligato a procurarne l'acquisto al compratore” (art.1478 cc), sicché il costo di tale operazione rientra ordinariamente nella sua alea contrattuale. In tale ambito contrattuale, la pretesa di riversare sulla controparte il successivo improvviso rialzo dei prezzi del settore per effetto dell'espansione della nota pandemia, utilizzando soltanto lo strumento dell'eccezione estintiva, non ha pertanto pregio” (pag.7
ordinanza appellata).
In tema di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento contrattuale si rileva come il creditore che agisca per ottenere adempimento o la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza della prestazione altrui, limitandosi alla semplice allegazione dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto per liberarsi dalla responsabilità è tenuto invece a fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito
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dall'avvenuto adempimento, ovvero dall'oggettiva sopravvenuta impossibilità di adempiere all'obbligazione assunta (Cass. SS.UU. Civili n.13533/2001).
Nel caso in esame, la lamentata impossibilità sopravvenuta della prestazione o, in subordine, l'eccessiva onerosità sopravvenuta, risultano solo genericamente ricollegate dall'appellante al fenomeno pandemico. La DI sostiene di aver dato prova dell'esistenza dell'esimente della responsabilità ricorrendo al CP_1
fatto notorio, costituito dal blocco delle esportazioni e dal rapido diffondersi della pandemia, che avrebbe determinato il rincaro dei prezzi delle mascherine nel periodo pandemico determinando l'oggettiva impossibilità di adempiere la prestazione assunta o comunque rendendola eccessivamente onerosa.
La DI non circostanzia né specifica in alcun modo l'incidenza che tali eventi hanno avuto CP_1
sulla possibilità di adempiere o sull'asserita alterazione dell'equilibrio contrattuale originario. Né individua gli elementi costituenti la composizione del prezzo unitario della mascherina che avrebbero risentito degli eventi indicati (blocco esportazioni ed estensione del fenomeno pandemico), né indica in quale misura tali eventi avrebbero causato l'insostenibile rincaro del prezzo di acquisto delle mascherine.
Ne discende la conferma dell'accertato inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per la parte non eseguita, sulla base dei principi generali che regolano la materia della responsabilità contrattuale e l'onere della prova che incombe sul debitore.
Il primo motivo va pertanto parzialmente accolto, con conseguente riduzione dell'importo riconosciuto all'acquirente per la mancata consegna di 30.000 e non di 40.000 mascherine, come accertato nella sentenza di prime cure che va sul punto riformata, pari ad €.13.500.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente accertato come documentata la percentuale del 100% di mancato guadagno sulla vendita delle mascherine allegata dalla società acquirente. Invero, secondo , non vi era alcun CP_1
documento che comprovasse la predetta percentuale di rivendita, ragione per cui l'invocato pregiudizio
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economico lamentato da è stato solo allegato ma non risulta in alcun modo provato, Controparte_2
tantomeno documentalmente.
Secondo l'appellante, la società appellata avrebbe ben potuto provare agevolmente la percentuale di ricavo dalla vendita delle mascherine versando in atti copia delle fatture di vendita recanti il prezzo finale applicato alle mascherine, ma nulla ha prodotto per provare l'entità del danno subito dalla mancata consegna delle mascherine.
In tema di prova dell'esistenza del danno da mancato guadagno, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “Ogni diminuzione che il patrimonio di un danneggiato ha subito in conseguenza del fatto illecito, e l'accrescimento che lo stesso avrebbe conseguito se a impedirlo non fosse intervenuto il fatto generatore del danno non necessita di una prova documentale dell'attività del danneggiato potendo detta prova esser data con tutti i mezzi ammessi nel nostro ordinamento. Quando si tratti di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, gli stessi devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza ma anche quando sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso;
possono essere esclusi soltanto per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte” (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza 5/6/2020 n.10750).
Nel caso in esame, occorso nel periodo in cui si è verificata la prima intensa ondata del contagio da virus
OV (marzo-aprile 2020), i dispositivi di protezione, peraltro non sempre reperibili sul mercato con facilità, ove conformi alle disposizioni vigenti, sarebbero stati certamente venduti con ragionevole probabilità (cfr. Cass. Civ. n.16601/2017).
Ed in effetti, se la società appellata avesse ricevuto la consegna delle mascherine mancanti per essere commercializzate al dettaglio nel predetto periodo di emergenza sanitaria, avrebbe con elevata probabilità
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rivenduto la totalità delle stesse. Ciò in considerazione del fatto che nel periodo di emergenza in cui le mascherine sono state acquistate e consegnate (marzo-aprile 2020) era fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le occasioni in cui non era possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza fra le persone.
Tali prescrizioni proseguivano con le successive disposizioni dettate in tema di emergenza sanitaria, sino ad arrivare al D.l. 221/2021, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11, con il quale veniva prorogato lo stato di emergenza nazionale e venivano previste ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da OV 19, che prevedevano, tra le altre cose, l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione del tipo Ffp2 sui mezzi pubblici e durante gli spettacoli al chiuso.
In ordine al quantum richiesto a titolo di mancato guadagno risulta equo riconoscere l'ammontare del lucro cessante (mancato guadagno) pari all'intero prezzo unitario versato alla venditrice , pari ad CP_1
€.0.45, moltiplicato per il numero di mascherine non consegnate (30.000), per un importo complessivo di
€.13.500, oltre IVA.
In proposito, va rilevato che è la stessa appellante ad aver allegato che “solo qualche giorno dopo la consegna delle mascherine, è stato emanato il DPCM del 26 aprile 2020 che imponeva un prezzo calmierato per la vendita delle mascherine fissato in € 0,50 cent” (pag.23 appello).
Si tratta in realtà dell'Ordinanza Commissariale emessa il 26.4.2020, mentre la consegna delle mascherine pagate nel mese di marzo 2020, è avvenuta prima del 5/4/2020, come si evince dalla corrispondenza scambiata in tale data fra le due contraenti, nella quale lamentava la mancata consegna Controparte_2
della seconda tranche di mascherine (30.000), riconoscendo in tal modo di aver ricevuto le prime 30.000
(doc.15 fasc. 1° grado ). E, certamente, se tutte le mascherine ordinate e pagate dall'appellata CP_1
fossero state consegnate, trattandosi di un periodo di forte espansione della prima ondata pandemica
(marzo-aprile 2020), la società appellata le avrebbe ragionevolmente vendute tutte prima che venisse
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approvata l'Ordinanza Commissariale del 26.4.2020 con la quale è stato raccomandato di praticare un prezzo unitario calmierato di €.
0.50 oltre IVA (26.4.2020).
Ed in effetti, milita in tal senso anche la documentazione versata in atti dalla ricorrente in prime cure, con particolare riferimento alla diffida datata 27.4.2020, ricevuta dal legale della MA LL NO (doc.10 fasc. 1° grado , che riferisce di un ordine di acquisto emesso dalla MA nei Controparte_2
confronti dell'appellata l'11.3.2020, di 10.000 mascherine LL stesso tipo di quelle acquistate da CP_1
ed oggetto del presente giudizio, pagate a al prezzo unitario di 0.90 oltre IVA, e
[...] Controparte_2
non consegnate alla suddetta MA.
Pertanto, l'esistenza di rapporti commerciali intercorsi nel periodo in cui l'appellata attendeva la consegna delle mascherine acquistate e pagate a , confermata anche da altra diffida del 23.4.2020 ricevuta CP_1
dalla MA AN AR (doc,11 fasc. 1° grado;
l'indicazione del prezzo unitario di Controparte_2
vendita a 0,90 oltre IVA praticato in quel periodo dall'appellata per la vendita di mascherine LL stesso tipo di quello acquistato da ed infine l'introduzione con l'Ordinanza Commissaria del CP_1
26.4.2020, quindi solo a far tempo da tale data, di un prezzo unitario raccomandato e calmierato di 0.50 oltre IVA, sono elementi che portano alla ragionevole conclusione che la società appellata, nel periodo precedente all'introduzione del prezzo calmierato, vendesse le mascherine ad un prezzo almeno doppio a quello di acquisto. D'altra parte, proprio l'introduzione di un prezzo, peraltro non imposto ma solo raccomandato di €.0,50 oltre IVA, avvenuto con l'Ordinanza del 26.4.2020, conferma la conclusione che,
prima di tale data, le mascherine, sotto la forte spinta dell'esplosione della pandemia, venissero vendute a prezzi (speculativi) certamente molto maggiori di quello calmierato, con rincari proporzionalmente sempre maggiori al progressivo estendersi della pandemia.
Il progressivo forte rincaro del prezzo unitario delle mascherine verificatosi a causa della prima ondata pandemica, quella sviluppatasi a partire dal mese di febbraio 2020 e protrattosi almeno sino al mese di maggio del medesimo anno, integra, in chiave di prova del danno (ex art.115/2 c.p.c), gli estremi del fatto
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notorio, Secondo la giurisprudenza di legittimità “Sono notori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 2 c.p.c., quei soli fatti conoscibili dalla generalità delle persone a cagione della loro diffusa ripercussione o eco sociale, anche attraverso i mezzi di diffusione, tra cui, in via esemplificativa, crisi finanziarie, fenomeni economici diffusi, catastrofi, fenomeni sociali rilevanti;
il ricorso alle nozioni di comune esperienza, comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice” (Cass. Civ. Sez.II n.1128/2024).
Quanto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, trattandosi di debito di valore, sull'importo riconosciuto a titolo di mancato guadagno (lucro cessante), pari al valore del prezzo di vendita vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria. Va quindi disposto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi i quali vanno liquidati applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa”. (Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1627 del
19/01/2022).
Pertanto, sarà dovuta alla società appellata la somma richiesta di €.13.500 oltre rivalutazione monetaria dalla data del mancato adempimento delle prestazioni dovute (marzo 2020) in osservanza al contratto verbale
(risolto) sino alla sentenza d'appello, con interessi da computarsi su tale importo di anno in anno rivalutato fino al saldo. Sulla somma complessiva competeranno gli interessi legali dalla sentenza al saldo (Cass.
SS.UU: 1712/1995).
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Il secondo motivo di appello va quindi respinto in quanto infondato.
Quanto al terzo motivo, attinente la regolazione delle spese legali, va rilevato che l'applicazione del criterio giurisprudenziale del “decisum”, non comporta, nel caso in esame, la modifica della fascia tariffaria assunta quale parametro di calcolo delle spese di lite dal giudice di primo grado (valore della causa fra 26.000-
52.000 euro). Ciò in quanto il valore della causa non risente della riduzione dell'importo riconosciuto in primo grado a titolo di ripetizione dell'importo versato per l'acquisto delle mascherine e di quello assegnato a titolo di risarcimento del danno.
Come è noto, il criterio del decisum è stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte
interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa" (cfr. Cass. SU
19014/2007; Cass. 22072/2009; ed in termini Cass. 3903/2016)” (Cass. Civ. Sez.III ord.22742/2019). E ciò proprio al fine di porre rimedio alle incongruenze che possono derivare da domande aventi ad oggetto valori che non trovano piena conferma in sentenza.
Va respinta, in quanto inammissibile, la domanda riproposta in appello dalla società ed Controparte_2
avente ad oggetto il danno all'immagine commerciale o alla reputazione, in quanto non proposta con
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appello incidentale e comunque infondata nel merito perché non supportata da alcun riscontro od indizio di prova.
Deve essere respinta anche la domanda di condanna per lite temeraria avanzata ex art.96 c.p.c., a motivo del parziale accoglimento del primo motivo di appello, circostanza che esclude in radice l'esistenza di un comportamento processuale dell'appellata caratterizzato da mala fede ovvero colpa grave, consistente nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva, con conseguente abuso del diritto di difesa.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno calcolate in base al valore della domanda, in applicazione del DM.55/2014, oltre contributo spese generali, IVA e CPA come per legge. In ragione del parziale accoglimento del primo motivo di appello e del rigetto della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da lesione dell'immagine commerciale e di quella per lite temeraria, nella determinazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio appare equo e ragionevole applicare i valori minimi tariffari.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla DI individuale in qualità di titolare della DI omonima, nei confronti di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore in parziale riforma dell'ordinanza emessa ex CP_2
art.702-ter c.p.c. dal Tribunale di Modena nel procedimento di cui al RG.2807/2021:
1) Condanna la DI individuale nella persona di titolare Controparte_1
della DI omonima, a restituire a in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, l'importo ricevuto per la vendita di n.30.000 mascherine non consegnate, pari ad
€.13.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2) Condanna la DI individuale nella persona di titolare Controparte_1
della DI omonima, a risarcire il danno a in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, pari ad €.13.500,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'inadempimento (marzo
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2020) alla sentenza d'appello, ed interessi legali da computarsi su tale importo di anno in anno rivalutato fino al saldo, oltre interessi legali da calcolare sulla somma complessiva rivalutata dalla sentenza d'appello al saldo.
3) Condanna la DI individuale nella persona di titolare Controparte_1
della DI omonima, a rifondere in favore di in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in €.3.809,00 per il primo grado ed €.4.996,00 per l'appello, oltre contributo spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
4) Conferma per il resto la sentenza appellata.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Bologna del 3 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario relatore
Il Presidente
Avv. Donato Vigezzi. dr.ssa Bianca Maria Gaudioso
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