Versione
22 novembre 1978
22 novembre 1978
Art. 11.
Le regioni provvedono ad istituire comitati regionali composti da rappresentanti delle unioni riconosciute.
I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare, tramite i propri organi regionali, un proprio rappresentante, nonche' delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi organi regionali.
Ai comitati regionali spetta il compito di coordinare l'attivita' delle unioni riconosciute. I comitati regionali durano in carica tre anni.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un comitato nazionale di settore, composto da rappresentanti delle unioni nazionali riconosciute in numero proporzionale ai produttori delle associazioni riconosciute ad esse aderenti ed integrato da un rappresentante, avente voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, a livello nazionale, nonche' delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuti.
I comitati nazionali hanno lo scopo di coordinare l'attivita' delle unioni nazionali riconosciute.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono stabilito le modalita' per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati nazionali.
Le regioni provvedono ad istituire comitati regionali composti da rappresentanti delle unioni riconosciute.
I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare, tramite i propri organi regionali, un proprio rappresentante, nonche' delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi organi regionali.
Ai comitati regionali spetta il compito di coordinare l'attivita' delle unioni riconosciute. I comitati regionali durano in carica tre anni.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un comitato nazionale di settore, composto da rappresentanti delle unioni nazionali riconosciute in numero proporzionale ai produttori delle associazioni riconosciute ad esse aderenti ed integrato da un rappresentante, avente voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, a livello nazionale, nonche' delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuti.
I comitati nazionali hanno lo scopo di coordinare l'attivita' delle unioni nazionali riconosciute.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono stabilito le modalita' per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati nazionali.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 03/12/1987, n. 433Provvedimento: […] L'art. 11 della legge 674 del 1978 prevede, nei primi tre commi, che ogni Regione istituisca comitati regionali di vigilanza e di coordinamento nei confronti delle unioni di associazioni operanti nella regione considerata. […]Leggi di più...
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