Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
C O R T E D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott.ssa Patrizia Morabito Presidente dott. Natalino Sapone consigliere dott.ssa Federica Rende consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 620/2019, promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ) n.q. di eredi di rappresentati e difesi dall' avv. Morabito C.F._2 Persona_1
Mario Claudio
( n.q. di amministratore della Baby Chic Srl Parte_3 C.F._3 rappresentato e difeso dall' avv. Di Vece Biagio
Appellanti
nei confronti di
( rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Controparte_1 C.F._4
Panuccio e Giovanna Crocè
Appellato
( ) in proprio e n.q. di erede di Controparte_2 C.F._5 Parte_2
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Panuccio e Giovanna Crocè
[...]
Appellata
( ) CP_3 C.F._6
( ) Controparte_4 C.F._7
( Parte_4 C.F._8
Appellati contumaci in primo grado
Esposizione del fatto e motivazione
Con ricorso ex art. 702 bis del 28 maggio 2012, , nq di amministratore della Baby Parte_3
Chic srl, unitamente al sig. e , conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2
, nonché i sigg.ri , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, in proprio e nq di eredi di , chiedendo, preliminarmente, di sospendere Pt_4 Persona_2
e si costituivano in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_4 Controparte_1 da parte attrice.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in data 17.6.2019 emetteva la seguente ordinanza decisoria “
1. dichiara valida e legittima la delibera del 27.4.20121 assunta dal sito a Reggio Calabria, via CP_5 Manfroce, 15 relativamente ai punti nn. 1,3 e 4 dell'ordine del giorno richiamato in punto di fatto (I - approvazione bilancio consuntivo 1/3/2011 - 29/2/2012 con ripartizione spese dovute per il periodo 6/3/2007
- 29/2/2008; 2 - approvazione bilancio preventivo 1/3/2012 - 28/2/2013; 4 - applicazione tabelle millesimali ripartizione bilancio consuntivo 1/3/2008 - 28/2/2009);
2. dichiara illegittima e annulla la detta delibera limitatamente ai punti nn. da 6 a 9 dell'Odg riportato in fatto.
3. Dichiara assorbita e/o cessata ogni questione relativamente ai punti 2,5,10 e 12 del predetto ordine del giorno.Compensa interamente le spese di lite tra le parti.”
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 23.7.2019, , e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato l'ordinanza decisoria chiedendone l'annullamento e la parziale Parte_3 riforma nelle parti in cui non è stata accolta la domanda originaria.
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 15.2.2021 è stata dichiarata la contumacia di CP_3 CP_4
(cl. '71) e tutti in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Parte_4 Per_2
.
[...]
Con la medesima ordinanza il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 gennaio 2022. Sono seguiti dei differimenti d'ufficio.
***
Con le note di trattazione scritta per l'udienza dell'8 aprile 2024, depositate in data 2.4.2024, il difensore di parte resistente ha comunicato la morte del proprio assistito . Controparte_1
Pertanto, con ordinanza del 29.4.2024 a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza – comunicata ai difensori il 29.4.2024 - è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con decreto presidenziale del 10.9.2024 – comunicato ai difensori costituiti il 10.9.2024 - è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo il giorno
7.11.2024.
Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009 – entrata in vigore il 4.7.2009 - secondo cui «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue». L'odierno giudizio non è stato proseguito o riassunto. Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di interruzione (29 aprile 2024), il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
- Doppio del contributo unificato Essendo stato estinto il processo, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
, nonché , e , in proprio e
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Pt_4 nq di eredi di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Persona_2 provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Reggio Calabria, 15 gennaio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito