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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 23.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.899/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro
n.1133/2021 del 25.10.21
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
rappresentati e difesi dall'avv. G. Fontana
[...]
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Mariano, M. Abbondandolo e
M. Guarente
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli appellanti, inquadrati nella categoria D, quali collaboratori professionali con il profilo di tecnici della prevenzione e addetti ai servizi SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione)
, Controparte_2
, (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), applicati presso CP_3 CP_4 il Dipartimento di Prevenzione dell' avevano adito il Pt_5 Tribunale di Benevento al fine di vedersi riconosciuto dall'ottobre 2001 il compenso previsto dall'art. 44 co.10 del
CCNI 7 aprile 1999 del personale del comparto sanità quale rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti per l'espletamento dell'incarico, in subordine il risarcimento dei danni subiti per la mancata corresponsione del predetto rimborso spese.
Con sentenza n.1133/2021 del 25.10.21 il Tribunale di Benevento -
Sezione Lavoro rigettava la domanda sulla scorta del rilievo
(quanto alla domanda principale) che:
-l'invocato art.44 del CCNI 7 aprile 1999 non fosse immediatamente applicabile, demandando alle singole amministrazioni le modalità di rimborso delle spese, per cui in difetto di regolamentazione aziendale, alcun rimborso era configurabile,
-che la norma in questione non parlasse di indennità quanto piuttosto di rimborso spese e dunque presupponesse un costo per il dipendente e non la remunerazione di un rischio,
e che (quanto alla domanda subordinata) non era stato in alcun modo provato il danno, in particolare le spese affrontate per detto trasporto.
In questa sede gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado eccependo:
-l'erroneità della decisione laddove si è ritenuto che l'art. 44 del CCNI 7 aprile 1999 fosse una norma di natura programmatica e non costitutiva di un obbligo contrattuale,
-che tutte le aziende del comparto sanità intervenute a regolamentare la materia hanno riconosciuto ai propri dipendenti per il trasporto strumenti un compenso orario,
-che già il Consiglio di Stato con la sentenza n.1584/13 (con riferimento alla precedente normativa) ha riconosciuto il pag. 2/5 compenso per il trasporto strumenti ai dipendenti dell'
[...]
impegnati in attività ispettive esterne. Pt_6
La eccepita l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1 artt.434/436 bis cpc e la prescrizione, contrasta l'appello sottolineando che il rimborso non è dovuto in quanto in contrasto con il principio di omnicomprensività della retribuzione atteso che il trasporto di materiali e strumenti è connaturato alle mansioni proprie del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che gli appellanti utilizzavano per gli spostamenti all'interno del territorio provinciale unicamente automezzi aziendali e che non avevano dato prova di alcun danno patito o spesa sostenuta (in relazione anche alla domanda spiegata in via subordinata).
***********
L'appello è ammissibile atteso che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della appellata, gli appellanti non si sono limitati a riproporre le argomentazioni di cui al primo grado ma hanno contestato espressamente, con motivi specifici,
l'interpretazione data dal GL alla norma pattizia invocata a sostegno della pretesa economica rivendicata.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato anche se la motivazione della sentenza di primo grado va corretta.
Non è condivisibile la pronuncia di primo grado laddove ha rigettato la domanda per assenza di una regolamentazione aziendale di attuazione del disposto di cui all'art.44 CCNI 7 aprile 1999.
Tale norma riconosce, in presenza di alcuni presupposti di cui si dirà in seguito, un diritto pieno del lavoratore;
l'assenza della regolamentazione di dettaglio (circa ad es. gli importi erogabili, le modalità di erogazione, etc.) non comporta il venir meno della natura cogente della norma pattizia e configura una pag. 3/5 Cont condotta omissiva della datrice di lavoro che giustifica il ricorso a criteri di liquidazione di natura equitativa o per equivalente ma non può portare alla negazione del diritto laddove sussistenti i presupposti in fatto.
Ciò premesso, però, la domanda non può essere accolta per assenza di un requisito in fatto necessario ai fini della possibilità di riconoscere l'emolumento in parola e cioè l'uso da parte dei lavoratori del mezzo proprio per il trasporto degli strumenti e materiali di lavoro.
L'art.44 (che disciplina in generale l'indennità di trasferta) prevede al comma 10 che le aziende stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
Dalla stessa lettura della norma è evidente (e sul punto la sentenza di primo grado è condivisibile) come la somma pretesa ha natura di rimborso spese (e non di indennità) e quindi presuppone da parte del lavoratore un esborso configurabile solo laddove lo stesso debba utilizzare la propria automobile con conseguente usura del mezzo e consumo di carburante.
Cont Nelle stesse regolamentazioni di altre (come prodotte in primo grado dagli allora ricorrenti) il presupposto della liquidazione risiede nell'uso del mezzo proprio (cfr. regolamenti
Cont delle di Aosta, Bergamo, Carbonia e Potenza); anche la sentenza del Consiglio di Stato del 2013 invocata dagli appellanti (pur se riferita a normativa precedente) è relativa al caso di uso del mezzo proprio (autorizzato dal caposquadra).
Nel ricorso di primo grado i lavoratori non hanno allegato di aver fatto uso del mezzo proprio per l'espletamento delle
Cont mansioni, né a fronte della specifica allegazione della circa l'avvenuto uso dei mezzi aziendali hanno allegato/provato il pag. 4/5 contrario (e cioè il presupposto fondante la pretesa), limitandosi -nelle note- a riferire genericamente “che solo di recente è stato previsto l'utilizzo del mezzo di trasporto aziendale”.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi euro 4.996,00 oltre IVA, CPA e rimborso forf.15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Napoli 23.1.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 23.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.899/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro
n.1133/2021 del 25.10.21
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
rappresentati e difesi dall'avv. G. Fontana
[...]
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Mariano, M. Abbondandolo e
M. Guarente
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli appellanti, inquadrati nella categoria D, quali collaboratori professionali con il profilo di tecnici della prevenzione e addetti ai servizi SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione)
, Controparte_2
, (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), applicati presso CP_3 CP_4 il Dipartimento di Prevenzione dell' avevano adito il Pt_5 Tribunale di Benevento al fine di vedersi riconosciuto dall'ottobre 2001 il compenso previsto dall'art. 44 co.10 del
CCNI 7 aprile 1999 del personale del comparto sanità quale rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti per l'espletamento dell'incarico, in subordine il risarcimento dei danni subiti per la mancata corresponsione del predetto rimborso spese.
Con sentenza n.1133/2021 del 25.10.21 il Tribunale di Benevento -
Sezione Lavoro rigettava la domanda sulla scorta del rilievo
(quanto alla domanda principale) che:
-l'invocato art.44 del CCNI 7 aprile 1999 non fosse immediatamente applicabile, demandando alle singole amministrazioni le modalità di rimborso delle spese, per cui in difetto di regolamentazione aziendale, alcun rimborso era configurabile,
-che la norma in questione non parlasse di indennità quanto piuttosto di rimborso spese e dunque presupponesse un costo per il dipendente e non la remunerazione di un rischio,
e che (quanto alla domanda subordinata) non era stato in alcun modo provato il danno, in particolare le spese affrontate per detto trasporto.
In questa sede gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado eccependo:
-l'erroneità della decisione laddove si è ritenuto che l'art. 44 del CCNI 7 aprile 1999 fosse una norma di natura programmatica e non costitutiva di un obbligo contrattuale,
-che tutte le aziende del comparto sanità intervenute a regolamentare la materia hanno riconosciuto ai propri dipendenti per il trasporto strumenti un compenso orario,
-che già il Consiglio di Stato con la sentenza n.1584/13 (con riferimento alla precedente normativa) ha riconosciuto il pag. 2/5 compenso per il trasporto strumenti ai dipendenti dell'
[...]
impegnati in attività ispettive esterne. Pt_6
La eccepita l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1 artt.434/436 bis cpc e la prescrizione, contrasta l'appello sottolineando che il rimborso non è dovuto in quanto in contrasto con il principio di omnicomprensività della retribuzione atteso che il trasporto di materiali e strumenti è connaturato alle mansioni proprie del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che gli appellanti utilizzavano per gli spostamenti all'interno del territorio provinciale unicamente automezzi aziendali e che non avevano dato prova di alcun danno patito o spesa sostenuta (in relazione anche alla domanda spiegata in via subordinata).
***********
L'appello è ammissibile atteso che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della appellata, gli appellanti non si sono limitati a riproporre le argomentazioni di cui al primo grado ma hanno contestato espressamente, con motivi specifici,
l'interpretazione data dal GL alla norma pattizia invocata a sostegno della pretesa economica rivendicata.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato anche se la motivazione della sentenza di primo grado va corretta.
Non è condivisibile la pronuncia di primo grado laddove ha rigettato la domanda per assenza di una regolamentazione aziendale di attuazione del disposto di cui all'art.44 CCNI 7 aprile 1999.
Tale norma riconosce, in presenza di alcuni presupposti di cui si dirà in seguito, un diritto pieno del lavoratore;
l'assenza della regolamentazione di dettaglio (circa ad es. gli importi erogabili, le modalità di erogazione, etc.) non comporta il venir meno della natura cogente della norma pattizia e configura una pag. 3/5 Cont condotta omissiva della datrice di lavoro che giustifica il ricorso a criteri di liquidazione di natura equitativa o per equivalente ma non può portare alla negazione del diritto laddove sussistenti i presupposti in fatto.
Ciò premesso, però, la domanda non può essere accolta per assenza di un requisito in fatto necessario ai fini della possibilità di riconoscere l'emolumento in parola e cioè l'uso da parte dei lavoratori del mezzo proprio per il trasporto degli strumenti e materiali di lavoro.
L'art.44 (che disciplina in generale l'indennità di trasferta) prevede al comma 10 che le aziende stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
Dalla stessa lettura della norma è evidente (e sul punto la sentenza di primo grado è condivisibile) come la somma pretesa ha natura di rimborso spese (e non di indennità) e quindi presuppone da parte del lavoratore un esborso configurabile solo laddove lo stesso debba utilizzare la propria automobile con conseguente usura del mezzo e consumo di carburante.
Cont Nelle stesse regolamentazioni di altre (come prodotte in primo grado dagli allora ricorrenti) il presupposto della liquidazione risiede nell'uso del mezzo proprio (cfr. regolamenti
Cont delle di Aosta, Bergamo, Carbonia e Potenza); anche la sentenza del Consiglio di Stato del 2013 invocata dagli appellanti (pur se riferita a normativa precedente) è relativa al caso di uso del mezzo proprio (autorizzato dal caposquadra).
Nel ricorso di primo grado i lavoratori non hanno allegato di aver fatto uso del mezzo proprio per l'espletamento delle
Cont mansioni, né a fronte della specifica allegazione della circa l'avvenuto uso dei mezzi aziendali hanno allegato/provato il pag. 4/5 contrario (e cioè il presupposto fondante la pretesa), limitandosi -nelle note- a riferire genericamente “che solo di recente è stato previsto l'utilizzo del mezzo di trasporto aziendale”.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi euro 4.996,00 oltre IVA, CPA e rimborso forf.15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Napoli 23.1.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 5/5