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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/09/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2534/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza dell'11.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(CF: ) rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Giuseppe Di Vico. attori-opponente
contro
(CF: ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._3
Vincenzo Renzo. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. I sig.ri (nata il [...]) e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 493/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 2.10.2023 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido con i sig.ri , Controparte_2 Parte_3 Parte_4
(nata l'[...]), e della Parte_1 Parte_5 Parte_6 somma di € 40.815,11, oltre interessi e spese, quale compenso dell'attività svolta dall'Arch. relativa al il piano di lottizzazione convenzionato con atto CP_1 Per_ per Notaio del 27.3.2006 rep. 53687, racc. 4755. Hanno negato di aver conferito incarichi all'opposta e hanno in ogni caso contestato l'irragionevolezza, infondatezza e ingiustizia della somma richiesta.
Hanno altresì eccepito la prescrizione del credito ex art. 2946 c.c. Sulla base di tali premesse hanno chiesto: “Voglia l'On. Tribunale:
1)accertare e dichiarare la infondatezza dell'avversa pretesa per la carenza di titolarità del rapporto in capo agli opponenti e per l'effetto revocare integralmente l'opposto monitorio;
2)in via di subordine, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del credito vantato da controparte e per l'effetto revocare integralmente l'opposto monitorio;
3)In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la corretta quantificazione della somma dovuta a termini di legge e giustizia e per l'effetto revocare l'opposto monitorio;
4)Condannare l'opposta alla rifusione delle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
2. Si è costituita in giudizio dall'Arch. la quale ha contestato tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e in diritto. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
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3. Va preliminarmente rigettata l'istanza di riunione del presente fascicolo con quello rubricato al n. R.G. 2543/2023 avanzata dall'opposta nelle note del 9.9.2025. I due fascicoli versano in due fasi processuali distinte essendo il presente già maturo per la decisione, mentre l'altro, da controlli eseguiti risulta fissato per la celebrazione dell'udienza di prima comparizione. Ragioni di economia processuale rendono pertanto inopportuna la riunione tra i due procedimenti. Si rammenta che in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice (Cassazione civile sez. un., 06/02/2015, n.2245).
4. Nel merito va premesso che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091).
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Ciò posto, nel caso di specie è contestata l'esistenza del rapporto posto a fondamento della domanda avanzata in sede monitoria, vale a dire il contratto d'opera professionale avente ad oggetto l'incarico conferito all'Arch. per la CP_1 redazione degli elaborati e dei progetti relativi al piano di lottizzazione regolarmente Per_ convenzionato con atto per notaio del 27/03/2006 REP 53687, racc. 4755. Nel ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta afferma che tali attività sarebbero state effettuate per conto, tra gli altri, del sig. il quale risulta essere Persona_2 intervenuto alla stipula della convenzione con il per Controparte_3
l'attuazione del piano di lottizzazione quale procuratore speciale degli odierni opponenti, in virtù di procura da questi rilasciata l'11.8.2005 a mezzo atto notarile (Notaio Dott. , racc. 4755, rep. 51220). Persona_3
Come noto l'art. 1388 c.c. prevede che “Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.”. Affinché dunque gli odierni opponenti possano ritenersi tenuti a corrispondere il compenso richiesto dalla professionista è necessario che quest'ultima fornisca la prova del fatto che il procuratore sig. le avesse conferito l'incarico Persona_2 professionale manifestando di agire in nome e nell'interesse degli opponenti Come noto la “contemplatio domini” - che assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante ed il rappresentato, e di rendere conseguentemente possibile l'imputazione al secondo degli effetti del contratto concluso in suo nome dal primo - deve risultare da una dichiarazione espressa ed univoca, anche se non esige l'impiego di formule solenni o l'osservanza di un preciso rituale (Cassazione civile sez. III, 17/09/2005, n.18441) Detta prova non è stata fornita. L'opposta non ha articolato prova testimoniale sul punto e, sul fronte documentale, la convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione non è di per sé sufficiente in quanto si tratta di accordo al quale l'Arch. è rimasta estranea e che ha CP_1 visto parti solo il e gli altri firmatari. CP_3
In definitiva non vi è prova dell'esistenza di un contratto intercorso tra l'opposta e il sig. concluso da quest'ultimo in seguito alla stipula della procura Persona_2 speciale dell'11.8.2005 spendendo il nome degli odierni opponenti e avente ad oggetto le prestazioni professionali per cui è causa. Fermo quanto appena esposto va rilevato che nella propria comparsa di costituzione e risposta l'opposta ha affermato che l'incarico professionale sarebbe stato conferito direttamente dagli opponenti per facta concludentia, circostanza che sarebbe confermata dal fatto che le tavole depositate presso l'ente comunale risultano firmate dal progettista e controfirmate dagli opponenti. Senonché gli opponenti nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. hanno ritualmente disconosciuto le sottoscrizioni a loro nome rinvenibili in larga parte della documentazione prodotta dall'opposta insieme alla comparsa di costituzione: allegato n.13, richiesta di proroga della convenzione con tavola sottoscritta;
allegato n. 8, tavola 8 del 31.7.2007; allegato n. 10, richiesta nulla osta paesaggistico luglio
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2007; allegato n. 6, convenzione urbanistica, piano di lottizzazione istanza di demolizione. Ebbene, a fronte del menzionato disconoscimento è pacifico che l'attore non ha a sua volta proposto apposita istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. Occorre a questo punto osservare che la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 6 luglio 2018, n. 17902). In tale ottica, l'istanza di verificazione avanzata dall'opposta solo nelle note d'udienza del 9.9.2025 deve ritenersi tardiva. Condivisibili precedenti della Suprema Corte di Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 2220 del 2012; Sez. 2, Sentenza n. 155 del 1994), convergono nell'enunciare che “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sè favorevoli” (Cassazione civile sez. II, 06/07/2018, n.17902; Cassazione civile sez. I, 20/11/2017, n.27506). Dunque detti atti devono rimanere estranei ai profili probatori del processo. Occorre comunque verificare se, sulla scorta dei principi sopra riferiti, l'istante abbia comunque dato prova del titolo su cui si fonda la pretesa creditoria fatta valere. Quanto alla restante documentazione (allegato n. 1, trasmissione planivolumetrico;
allegato n.2 richiesta approvazione planivolumetrico;
allegato n. 3, tavole lottizzazione del 2006; allegato n. 18, permesso di costruire del 2008 con tavola allegata e sottoscritta) di cui gli opponenti hanno disconosciuto la conformità delle copie prodotte agli originali ex art. 2719 c.c. si osserva che la stessa non appare da sola sufficiente a dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'espletamento delle relative prestazioni In particolare l'opposta ha omesso di allegare sia il piano planivolumetrico che il piano di lottizzazione;
della tavola relativa alla “rete idrica planimetria e particolari” è stato prodotto unicamente il frontespizio. In detto contesto la sola presenza della sottoscrizione degli opponenti sulla prima pagina della relazione tecnica, in assenza di ulteriori pregnanti riscontri, non basta per poter ritenere dimostrato che i sig.ri e Parte_1 Parte_2 avessero effettivamente conferito l'incarico professionale in questione. Alla luce di quanto esposto si ritiene che l'Arch. non sia riuscita a CP_1 fornire una prova adeguata dell'effettiva esistenza del titolo sotteso alla domanda di adempimento svolta nei confronti degli opponenti. Per meglio dire, può affermarsi come non sia emersa in modo univoco e soddisfacente la prova del fatto che a commissionare le prestazioni per cui è causa fossero stati gli ingiunti sig.ri e . Parte_1 Parte_2
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Quanto sopra esposto assume una efficacia dirimente ed assorbente nel senso di ritenere infondata la domanda di pagamento veicolata dall'opposta in sede monitoria, non avendo la stessa fornito la prova della fonte del diritto vantato. Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, con riduzione dei valori medi vista la non elevata complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 493/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 2.10.2023;
CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, che si liquidano in complessivi € 4.186,00, di cui € 286,00 per spese, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 11/09/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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