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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/06/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 325/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 325/2025 R.G. promossa da
(C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Marco Bianchini presso il cui studio in Via Del Cavallerizzo n. 4, è elettivamente domiciliata Pt_1
RICORRENTE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: ), contumace CP_2 C.F._1
RESISTENTI avente ad oggetto: Leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28.5.2025, per Parte_1
l'Avv. Marco Bianchini insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito - accertata e dichiarata, per le causali di cui in premessa, l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di leasing n. 1413266/001, per
l'effetto condannare la società (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 35020
Albignasego (PD), via Caravaggio n. 11, a restituire, immediatamente, a CP_3 [... 25/2025 R.G. 2 / 6
il bene oggetto del contratto, sito nel Comune di Parte_1
Albignasego (PD), via Caravaggio n. 11, censito al NCEU del predetto Comune al
Foglio 1, Particella 409, sub. 14 (A10) e 31 (C6), libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi occupanti;
condannare la società (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 35020 Albignasego (PD), via
Caravaggio n. 11 e il fideiussore sig. ( ) CP_2 C.F._1
residente in [...], al pagamento in via tra loro solidale, in favore di della somma di € Parte_1
17.094,65 (oltre IVA sui soli canoni), per canoni insoluti e interessi moratori, come indicato nella Certificazione ex art. 50 TUB prodotta, oltre agli ulteriori interessi moratori dalla domanda al saldo, o quella somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 13.02.2025,
[...]
esponeva che Parte_1 Controparte_4
, (poi incorporata per
[...] Controparte_5
fusione in aveva stipulato con Parte_1 [...]
in data 28.4.2011 il contratto di locazione finanziaria n. CP_1
1413266/001, avente ad oggetto un fabbricato sito nel Comune di Albignasego
(PD), via Caravaggio n. 11, censito al NCEU del predetto Comune al foglio 1, particella 409, subalterni 14 e 31, per un importo complessivo di € 239.621,70 oltre
I.V.A., da restituire al tasso leasing del 4,0446% in duecentosedici rate, di cui la prima di € 39.160,00 oltre I.V.A. al momento della sottoscrizione del contratto e le altre di importo mensile di € 932,38 oltre I.V.A. ciascuna, ed aveva regolarmente acquistato e consegnato l'immobile; aggiungeva che aveva stipulato CP_2
in suo favore atto di fidejussione sino al limite di € 239.261,00 oltre IVA;
lamentava che si era resa inadempiente rispetto all'obbligo di Controparte_1
pagamento dei canoni contrattuali e che, per tale motivo, essa era avvalsa della N. 325/2025 R.G. 3 / 6
clausola risolutiva espressa prevista in contratto;
sosteneva che l'utilizzatrice era debitrice dell'importo di € 14.089,08 per canoni di leasing e spese insolute fatturate ed € 3.005,57 per interessi di mora al 18.12.2024; concludeva chiedendo la restituzione del bene oggetto del contratto di leasing e il pagamento dell'importo dovuto, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, i resistenti e non si costituivano. Controparte_1 CP_2
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 281-duodecies comma 1° c.p.c. del 28.5.2025, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza, la parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice, tratteneva la causa in decisione, ai sensi degli artt.
281-terdecies e 281-sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda oggetto del presente procedimento sommario è una domanda di restituzione di beni e pagamento somme a seguito di risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing.
Tale domanda è fondata su prova documentale e, comunque, rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica;
è pertanto ammissibile, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., lo svolgimento del giudizio secondo le regole del procedimento sommario. Per tale ragione, non è stato disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario.
* * * * *
Ciò chiarito e passando al merito della controversia, come appena accennato, la ricorrente in cui si è fusa per Parte_1
incorporazione Controparte_4 [...]
ha proposto una domanda di restituzione dei beni e Controparte_5
di pagamento somme a seguito di risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing. N. 325/2025 R.G. 4 / 6
In proposito, è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile, sez. unite, 30 ottobre 2001, n.
13533).
In questo senso, nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che in data 28.4.2011, , Controparte_4 [...]
quale concedente, ha stipulato con Controparte_5 Controparte_1
quale utilizzatrice, il contratto di leasing n. 1413266/001 avente ad oggetto
[...]
un fabbricato sito nel Comune di Albignasego (PD), via Caravaggio n. 11, censito al NCEU del predetto Comune al foglio 1, particella 409, subalterni 14 e 31 (docc.
1 e 2 fasc. ricorrente), per un importo complessivo di € 239.621,70 oltre I.V.A., da restituire al tasso leasing del 4,0446% in duecentosedici rate, di cui la prima di €
39.160,00 oltre I.V.A. al momento della sottoscrizione del contratto e le altre di importo mensile di € 932,38 oltre I.V.A. ciascuna, ha regolarmente acquistato il predetto immobile (doc. 3 fasc.ricorrente) e l'ha consegnato all'utilizzatrice.
È altresì pacifico e documentalmente provato che, in relazione a tal contratto,
ha stipulato in favore di CP_2 Controparte_4
, atto di fidejussione
[...] Controparte_5 sino al limite di € 239.261,00 oltre IVA (doc. n. 4 fasc. ricorrente).
La società ricorrente ha poi allegato l'inadempimento dell'utilizzatrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione finanziaria e, sulla base della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto, ha invocato l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice all'obbligo di pagamento dei canoni alla scadenza, intimata con pec del 12.7.2022 (doc. 5 fasc.ricorrente). N. 325/2025 R.G. 5 / 6
A fronte di ciò, come accennato supra, la resistente non si Controparte_1
è costituita e non ha provato di avere adempiuto o di non avere adempiuto per causa ad essa non imputabile.
In questa prospettiva, si deve ritenere che Controparte_4
abbia legittimamente
[...] Controparte_5 invocato la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1 comma 137 della
Legge 4 agosto 2017 n. 124, per come risultante dalla citata pec del 12.7.2022 (doc.
5 fasc.ricorrente). Tale norma afferma che “costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari”. E la resistente, per quanto risultante dall'estratto conto prodotto dal ricorrente (doc. 7 fasc.ricorrente), alla data in cui è stata intimata la risoluzione era inadempiente al pagamento di ben più di sei canoni mensili. Dunque, il contratto di leasing in questione deve essere ritenuto risolto.
Conseguentemente, secondo quanto previsto dall'art. 18 delle condizioni generali di contratto sotto la rubrica “effetti della risoluzione anticipata del contratto”, la società utilizzatrice è tenuta a riconsegnare anche il bene oggetto del contratto.
Inoltre, la società utilizzatrice ed il fideiussore, in solido tra loro, sono tenuti al pagamento dei canoni insoluti già fatturati, per l'importo complessivo di €
17.094,65 oltre IVA sui soli canoni, oltre gli interessi di mora.
In questo senso, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Si deve dunque condannare a restituire a Controparte_1 Parte_1
il bene oggetto del contratto di leasing per cui è causa, ovvero il
[...]
fabbricato sito nel Comune di Albignasego (PD), via Caravaggio n. 11, censito al
NCEU del predetto Comune al foglio 1, particella 409, subalterni 14 e 31; inoltre, si devono condannare e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento della somma complessiva di € 17.094,65 di cui € 14.089,08 per canoni di leasing e spese insolute fatturate ed € 3.005,57 per interessi di mora, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
* * * * * N. 325/2025 R.G. 6 / 6
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto e , devono essere condannati a Controparte_1 CP_2
rimborsare a le spese di lite da essa Parte_1
sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405), tenuto conto del valore della controversia - pari ad € 17.094,65, all'interno dello scaglione di valore tra € 5.201,00 a 26.000,00 - e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri minimi considerata la semplicità della controversia, istruita solo documentalmente ed esauritasi nell'ambito di un'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande attoree, condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
il bene oggetto del contratto di leasing n. 1413266/001, ovvero fabbricato
[...]
sito nel Comune di Albignasego (PD), via Caravaggio n. 11, censito al NCEU del predetto Comune al foglio 1, particella 409, subalterni 14 e 31; condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento della somma di € 17.094,65, oltre interessi;
condanna e , in solido tra loro a rimborsare Controparte_1 CP_2
a le spese di lite, che liquida in € 545,00 Parte_1 per spese ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 325/2025 R.G. promossa da
(C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Marco Bianchini presso il cui studio in Via Del Cavallerizzo n. 4, è elettivamente domiciliata Pt_1
RICORRENTE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: ), contumace CP_2 C.F._1
RESISTENTI avente ad oggetto: Leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28.5.2025, per Parte_1
l'Avv. Marco Bianchini insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito - accertata e dichiarata, per le causali di cui in premessa, l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di leasing n. 1413266/001, per
l'effetto condannare la società (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 35020
Albignasego (PD), via Caravaggio n. 11, a restituire, immediatamente, a CP_3 [... 25/2025 R.G. 2 / 6
il bene oggetto del contratto, sito nel Comune di Parte_1
Albignasego (PD), via Caravaggio n. 11, censito al NCEU del predetto Comune al
Foglio 1, Particella 409, sub. 14 (A10) e 31 (C6), libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi occupanti;
condannare la società (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 35020 Albignasego (PD), via
Caravaggio n. 11 e il fideiussore sig. ( ) CP_2 C.F._1
residente in [...], al pagamento in via tra loro solidale, in favore di della somma di € Parte_1
17.094,65 (oltre IVA sui soli canoni), per canoni insoluti e interessi moratori, come indicato nella Certificazione ex art. 50 TUB prodotta, oltre agli ulteriori interessi moratori dalla domanda al saldo, o quella somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 13.02.2025,
[...]
esponeva che Parte_1 Controparte_4
, (poi incorporata per
[...] Controparte_5
fusione in aveva stipulato con Parte_1 [...]
in data 28.4.2011 il contratto di locazione finanziaria n. CP_1
1413266/001, avente ad oggetto un fabbricato sito nel Comune di Albignasego
(PD), via Caravaggio n. 11, censito al NCEU del predetto Comune al foglio 1, particella 409, subalterni 14 e 31, per un importo complessivo di € 239.621,70 oltre
I.V.A., da restituire al tasso leasing del 4,0446% in duecentosedici rate, di cui la prima di € 39.160,00 oltre I.V.A. al momento della sottoscrizione del contratto e le altre di importo mensile di € 932,38 oltre I.V.A. ciascuna, ed aveva regolarmente acquistato e consegnato l'immobile; aggiungeva che aveva stipulato CP_2
in suo favore atto di fidejussione sino al limite di € 239.261,00 oltre IVA;
lamentava che si era resa inadempiente rispetto all'obbligo di Controparte_1
pagamento dei canoni contrattuali e che, per tale motivo, essa era avvalsa della N. 325/2025 R.G. 3 / 6
clausola risolutiva espressa prevista in contratto;
sosteneva che l'utilizzatrice era debitrice dell'importo di € 14.089,08 per canoni di leasing e spese insolute fatturate ed € 3.005,57 per interessi di mora al 18.12.2024; concludeva chiedendo la restituzione del bene oggetto del contratto di leasing e il pagamento dell'importo dovuto, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, i resistenti e non si costituivano. Controparte_1 CP_2
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 281-duodecies comma 1° c.p.c. del 28.5.2025, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza, la parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice, tratteneva la causa in decisione, ai sensi degli artt.
281-terdecies e 281-sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda oggetto del presente procedimento sommario è una domanda di restituzione di beni e pagamento somme a seguito di risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing.
Tale domanda è fondata su prova documentale e, comunque, rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica;
è pertanto ammissibile, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., lo svolgimento del giudizio secondo le regole del procedimento sommario. Per tale ragione, non è stato disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario.
* * * * *
Ciò chiarito e passando al merito della controversia, come appena accennato, la ricorrente in cui si è fusa per Parte_1
incorporazione Controparte_4 [...]
ha proposto una domanda di restituzione dei beni e Controparte_5
di pagamento somme a seguito di risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing. N. 325/2025 R.G. 4 / 6
In proposito, è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile, sez. unite, 30 ottobre 2001, n.
13533).
In questo senso, nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che in data 28.4.2011, , Controparte_4 [...]
quale concedente, ha stipulato con Controparte_5 Controparte_1
quale utilizzatrice, il contratto di leasing n. 1413266/001 avente ad oggetto
[...]
un fabbricato sito nel Comune di Albignasego (PD), via Caravaggio n. 11, censito al NCEU del predetto Comune al foglio 1, particella 409, subalterni 14 e 31 (docc.
1 e 2 fasc. ricorrente), per un importo complessivo di € 239.621,70 oltre I.V.A., da restituire al tasso leasing del 4,0446% in duecentosedici rate, di cui la prima di €
39.160,00 oltre I.V.A. al momento della sottoscrizione del contratto e le altre di importo mensile di € 932,38 oltre I.V.A. ciascuna, ha regolarmente acquistato il predetto immobile (doc. 3 fasc.ricorrente) e l'ha consegnato all'utilizzatrice.
È altresì pacifico e documentalmente provato che, in relazione a tal contratto,
ha stipulato in favore di CP_2 Controparte_4
, atto di fidejussione
[...] Controparte_5 sino al limite di € 239.261,00 oltre IVA (doc. n. 4 fasc. ricorrente).
La società ricorrente ha poi allegato l'inadempimento dell'utilizzatrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione finanziaria e, sulla base della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto, ha invocato l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice all'obbligo di pagamento dei canoni alla scadenza, intimata con pec del 12.7.2022 (doc. 5 fasc.ricorrente). N. 325/2025 R.G. 5 / 6
A fronte di ciò, come accennato supra, la resistente non si Controparte_1
è costituita e non ha provato di avere adempiuto o di non avere adempiuto per causa ad essa non imputabile.
In questa prospettiva, si deve ritenere che Controparte_4
abbia legittimamente
[...] Controparte_5 invocato la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1 comma 137 della
Legge 4 agosto 2017 n. 124, per come risultante dalla citata pec del 12.7.2022 (doc.
5 fasc.ricorrente). Tale norma afferma che “costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari”. E la resistente, per quanto risultante dall'estratto conto prodotto dal ricorrente (doc. 7 fasc.ricorrente), alla data in cui è stata intimata la risoluzione era inadempiente al pagamento di ben più di sei canoni mensili. Dunque, il contratto di leasing in questione deve essere ritenuto risolto.
Conseguentemente, secondo quanto previsto dall'art. 18 delle condizioni generali di contratto sotto la rubrica “effetti della risoluzione anticipata del contratto”, la società utilizzatrice è tenuta a riconsegnare anche il bene oggetto del contratto.
Inoltre, la società utilizzatrice ed il fideiussore, in solido tra loro, sono tenuti al pagamento dei canoni insoluti già fatturati, per l'importo complessivo di €
17.094,65 oltre IVA sui soli canoni, oltre gli interessi di mora.
In questo senso, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Si deve dunque condannare a restituire a Controparte_1 Parte_1
il bene oggetto del contratto di leasing per cui è causa, ovvero il
[...]
fabbricato sito nel Comune di Albignasego (PD), via Caravaggio n. 11, censito al
NCEU del predetto Comune al foglio 1, particella 409, subalterni 14 e 31; inoltre, si devono condannare e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento della somma complessiva di € 17.094,65 di cui € 14.089,08 per canoni di leasing e spese insolute fatturate ed € 3.005,57 per interessi di mora, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
* * * * * N. 325/2025 R.G. 6 / 6
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto e , devono essere condannati a Controparte_1 CP_2
rimborsare a le spese di lite da essa Parte_1
sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405), tenuto conto del valore della controversia - pari ad € 17.094,65, all'interno dello scaglione di valore tra € 5.201,00 a 26.000,00 - e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri minimi considerata la semplicità della controversia, istruita solo documentalmente ed esauritasi nell'ambito di un'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande attoree, condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
il bene oggetto del contratto di leasing n. 1413266/001, ovvero fabbricato
[...]
sito nel Comune di Albignasego (PD), via Caravaggio n. 11, censito al NCEU del predetto Comune al foglio 1, particella 409, subalterni 14 e 31; condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento della somma di € 17.094,65, oltre interessi;
condanna e , in solido tra loro a rimborsare Controparte_1 CP_2
a le spese di lite, che liquida in € 545,00 Parte_1 per spese ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi