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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/07/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 13647/2024, pendente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Romeo ed Parte_1 eletti presso il suo studio in Torino, Corso Potenza n. 113, per procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, l' in persona del Direttore in Controparte_3 carica, l'Ambito territoriale di Milano in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, legalmente domiciliato presso l' di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio Controparte_4
1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, convenuto nonché nei confronti di
Controparte_5
terzo chiamato contumace
Oggetto: restituzione somme
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1 1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della tredicesima mensilità di cui alla busta paga dicembre 2014 ed illegittimamente trattenuta nelle buste paga dal mese di ottobre 2023 al mese di maggio 2024
2. Condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento della somma di euro 1.320,68 quale tredicesima mense di dicembre 2014;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Per il convenuto: CP_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così giudicare
1) in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e e disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti de CP_1
2) ACCERTARE e DICHIARARE la pretestuosità delle istanze attoree per i motivi di cui in ricorso e, per l'effetto,
3) RIGETTARE ogni domanda proposta in quanto totalmente infondata, in fatto e in diritto;
- In ogni caso, CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente ha convenuto in giudizio l'amministrazione resistente, deducendo: - di avere stipulato nell'anno 2014 contratto di lavoro dal 24/09/2014 al 23/11/2014 avente protocollo n. 3256 del 24/09/2014 presso l'Istituto Matteotti in Sedriano e dal 01/12/2014 al 21/12/2014 avente protocollo n. 1431 del 01/12/2014 presso l'Istituto “D. Alighieri” in TU;
- che era stata corrisposta con cedolino del mese di dicembre 2014 la somma di euro 2.410,34 comprensiva dello stipendio mensile e della tredicesima mensilità; - che, nel mese di gennaio 2015 era stata corrisposta la somma di euro 1.465,23 per il periodo di lavoro dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014; - che erroneamente era stato accreditato per lo stesso mese di dicembre un doppio pagamento dello stipendio ammontante ad euro 1.465,23; - che la parte convenuta aveva provveduto a recuperare la somma di euro 2.216,17 comprensiva anche della tredicesima corrisposta con busta paga del mese di dicembre 2014 con trattenute mensili dal mese di ottobre 2023 al mese di maggio 2024; - che pertanto, il ricorrente è creditore della somma di euro 1.320,68 quale tredicesima anno 2014.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
E' stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
[...]
, che non si è costituito. Controparte_5
Alla udienza del 28.5.2025 la causa è decisa come da dispositivo.
2 Motivi della decisione
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta per le seguenti assorbenti ragioni di merito.
1. Il ricorrente deduce di essere creditore del convenuto della somma di CP_1
€ 1.320,68 quale tredicesima dell'anno 2014.
Nell'anno in questione il ricorrente aveva lavorato con contratti a tempo determinato dal 24/09/2014 al 23/11/2014 presso l'Istituto Matteotti in Sedriano e dal 01/12/2014 al 21/12/2014 presso l'Istituto “D. Alighieri” in TU.
Si tratta di fatti pacifici.
Il ricorrente afferma che il , erogato per errore un importo non dovuto, CP_1 ossia una doppia mensilità per di dicembre 2014, nel recuperare le somme indebitamente corrisposte, avrebbe erroneamente ricompreso la tredicesima 2014 invece dovuta.
Con lettera del 7.3.2024, la competente ha fornito al ricorrente i seguenti chiarimenti (doc. 2, fascicolo Ministero):
“la cessazione del contratto art. 40 stipulato con l'Istituto “Matteotti” di Sedriano, è stata segnalata, com , dal già menzionato Istituto Scolastico tramite SIDI (Sistema Informatico ) ed è stata acquisita dal sistema informatico Controparte_1 centralizzato del portale NoiPa a decorrere dall'1/1/2015.
Pertanto, si è determinato un debito a Suo carico di € 2.216,67 per stipendio riscosso e non dovuto per il periodo dal 24/11/2014 al 31/12/2014.
Per quanto riguarda, invece, il contratto da Lei stipulato dal 01/12/2014 al 21/12/2014 con l'Istituto “D. Alighieri” di TU, trattandosi di contratto di supplenza breve, la gestione dello stesso pertiene unicamente alla Scuola.
I compensi per detto contratto sono stati interamente liquidati con valuta 28/01/2015”
In altre parole, la parte resistente ha chiarito che al ricorrente era stata versata per errore la somma di € 2.216,67 quale stipendio per il periodo dal 24/11/2014 al 31/12/2014, come se il ricorrente avesse continuato a lavorare presso l'Istituto “D. Alighieri” di TU.
2. Tanto premesso, deve rilevarsi che quanto dedotto dal ricorrente appare privo di fondamento.
Il ricorrente afferma che il avrebbe erogato, a gennaio 2015, un doppio stipendio per il mese di dicembre 4 e che poi, recuperando la somma di € 2.216,67, avrebbe ricompreso nelle trattenute non solo la mensilità accreditata in più (1465,23), ma anche la somma erogata a titolo di tredicesima 2014 (€ 1.320,68).
Le somme indicate dal ricorrente nel proprio atto introduttivo non trovano riscontro nei cedolini che lo stesso ricorrente ha prodotto.
Non risulta che nel mese di gennaio sia stata erogata una “doppia mensilità” pari a
€ 1465,23.
3 Detta somma è invece il netto della retribuzione che il ricorrente aveva diritto di percepire a fronte del servizio prestato dal 1.12.2024 al 21.12.2024 presso l'Istituto “D. Alighieri” di TU (cfr. cedolino di gennaio, doc. 2, fascicolo ricorrente).
Risulta, invece, non dovuta – e quindi oggetto di legittimo recupero – la retribuzione erogata dal per il mese di dicembre (cfr. cedolino di dicembre, CP_1 doc. 1, fascicolo ricorrent e il ricorrente avesse prestato ancora servizio presso l'Istituto Matteotti di Sedriano;
è infatti pacifico che il ricorrente abbia cessato di prestare servizio presso detto Istituto in data 23.11.2024.
Deve, quindi, essere restituita tutta la retribuzione erogata per il mese di dicembre in relazione a detto Istituto, oltre alla retribuzione erogata dal 23.11.2024 al 30.11.2024: la quantificazione fornita dall'amministrazione, pari ad € 2.216,67, per il periodo 24.11.2024-31.12.2024 è in linea con i dati retributivi esposti nel cedolino di dicembre 2014.
3. Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione della complessità della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 820,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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