Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 30/06/2025, n. 4808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4808 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 04808/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2102 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Foti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’esatta e puntuale ottemperanza della sentenza emessa dal T.A.R. Campania - Napoli - Sez. IX – n. -OMISSIS-/2024, passata in giudicato, con cui l’ASL Napoli 3 Sud è stata condannata al pagamento in favore degli eredi del de cuius, -OMISSIS-, del risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, fissando i criteri in base ai quali l’amministrazione debitrice deve proporre a favore dei ricorrenti creditori il pagamento di una somma entro un congruo termine.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 19.05.2025, per l’annullamento:
a) della Determina dirigenziale n. 4505 del 06/05/2025 a firma del Direttore della U.O.C. Cure Domiciliari Dott.ssa Maria Galdi, ad oggetto « Presa d’atto del provvedimento di liquidazione relativo al risarcimento del danno non patrimoniale e rimborso spese in favore degli eredi in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-/24 di cui al ricorso TAR Campania Napoli Sezione IX (…) », notificata a mezzo PEC in data 06.05.2025;
b) per quanto occorra, della lista di liquidazione n. 00006803 del 06.05.2025 allegata alla determina dirigenziale n. 4505/2025;
c) per quanto occorra, del « nuovo parere della U.O.C. Medicina Legale e Valutativa » datato 25.03.2025, nominato anche « secondo parere medico legale », a firma del dott. Dolce, mai trasmesso ai ricorrenti, e richiamato nella determina dirigenziale n. 4505/2025, a mezzo del quale è stata confermata ogni precedente valutazione, ritenendo esistente il solo « danno morale medio-grave »;
d) per quanto occorra, della seconda proposta di risarcimento della ASL Napoli 3 Sud, datata 15.04.2025 e trasmessa a mezzo PEC in data 16.04.2025, con cui è stato offerto agli istanti il pagamento della complessiva somma di € 2.429,00 di cui € 2.299,00 a titolo di danni non patrimoniali ed € 130,00 a titolo di rimborso spese;
e) per quanto occorra, del primo parere medico legale, datato 13.11.2024, a firma del dott. Dolce, mai trasmesso ai ricorrenti, e richiamato nella determina dirigenziale n. 4505/2025, a mezzo del quale è stato riconosciuto in favore degli istanti il solo « danno morale »;
f) per quanto occorra, della prima proposta di risarcimento della ASL Napoli 3 Sud, trasmessa a mezzo PEC in data 26.11.2024, con cui la P.A. ha offerto agli istanti le somme di € 1.440,00, a titolo di danni non patrimoniali ed € 130,00 a titolo di rimborso spese;
g) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale, anche endoprocedimentale, comunque adottato dall’amministrazione sanitaria e tendente a privare e/o limitare il diritto degli istanti al risarcimento spettante ed accertato dalla sentenza del T.A.R. Campania, Napoli - Sez. IX – n. -OMISSIS-/2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della ASL Napoli 3 Sud;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- Rilevato che, con sentenza n. -OMISSIS-/2024, il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, condannava la ASL Napoli 3 Sud a pagare in favore dei ricorrenti la somma di denaro determinata nelle modalità indicate nella parte motiva;
- Rilevato che, nella parte motiva della sentenza, il Tribunale stabiliva: « Ai sensi dell’art. 34, co. 4, c.p.a., il Collegio ritiene opportuno – in mancanza di opposizione delle parti – esercitare il potere di stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione debitrice deve proporre a favore dei ricorrenti creditori il pagamento di una somma entro un congruo termine.
Tali criteri consistono, per il danno patrimoniale, nel rimborso delle spese documentate sostenute dal de cuius per effetto del ritardo, e, per il danno non patrimoniale, nel pagamento di una somma equitativamente determinata (ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.) per ciascuno dei n. 30 giorni di ritardo »;
- Rilevato che le parti non sono giunte ad un accordo e che, quindi, la parte ricorrente ha chiesto, con il ricorso introduttivo del giudizio, la determinazione della somma dovuta;
- Visto l’art. 34, co. 4, c.p.a.;
- Rilevato, quanto ai danni patrimoniali, che non è contestata tra le parti la quantificazione nella misura di € 130,00 delle spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi sanitari in questione;
- Ritenuto, quanto ai danni non patrimoniali, di dover confermare l’adesione del Collegio all’orientamento ermeneutico secondo cui il danno non patrimoniale è categoria generale, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, sicché il riferimento a determinati tipi di pregiudizio risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass., sez. unite n. 16792 dell’11.11.2008);
- Rilevato che, secondo la sentenza di cui si chiede l’“ottemperanza”, il danno non patrimoniale da risarcire consiste nel mancato alleviamento delle sofferenze che sarebbe stato possibile mitigare;
- Ritenuto che, conformemente al criterio stabilito nella sentenza da ottemperare (secondo cui occorre determinare equitativamente la somma in questione, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.), si possa determinare equitativamente la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale avendo riguardo all’importo previsto dalle c.d. tabelle milanesi per la c.d. invalidità temporanea assoluta (tipo di pregiudizio così individuato a soli fini descrittivi, senza che ciò implichi il riconoscimento di una distinta categoria di danno, comunque riconducibile alla categoria unitaria del danno non patrimoniale), pari ad € 115,00 al giorno (per ciascuno dei n. 30 giorni di ritardo);
- Ritenuto pertanto di poter determinare le somme dovute nei termini di cui sopra;
- Ritenuto di non poter provvedere nella sede presente sui motivi aggiunti, essendo necessario procedere, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., al mutamento del rito e alla fissazione dell’udienza pubblica per l’esame della domanda di annullamento;
- Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase del giudizio, non potendosi individuare, nell’impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti, una parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, determina le somme dovute (ai sensi dell’art. 34, co. 4, c.p.a.) nella misura indicata in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Fissa l’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 per l’esame dei motivi aggiunti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La Segreteria è incaricata di comunicare la presente sentenza alle parti
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Sciascia | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.