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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1177/2023 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
GIANNUZZI e l'Avv. SALVATORE ANASTASI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ) con il patrocinio dell'Avv. PAOLO Controparte_1 C.F._2
(cf: ), contumace;
_2 C.F._3
PARTI APPELLATE
*
Oggi 09/07/2025, alle ore 12.07, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Laura Cioni, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Anastasi Salvatore anche in sostituzione dell'avv. Giannuzzi Vincenzo. Per parte appellate, l'Avv. Simona Fulceri in sostituzione dell'avv. Panzieri Paolo per
. Controparte_1
Nessuno compare per _2
E' presente la Sig.ra personalmente. Controparte_1
pagina 1 di 36 I difensori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1177/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1177/2023 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
GIANNUZZI e l'Avv. SALVATORE ANASTASI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ) con il patrocinio dell'Avv. PAOLO Controparte_1 C.F._2
PANZIERI;
(cf: ), contumace;
_2 C.F._3
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 393/2023 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 08/05/2023.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 36 In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza e domanda, accogliere la presente impugnazione per i motivi di cui al presente atto di appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento o la revoca o comunque riformare la appellata Sentenza n. 393/2023 pubblicata in data 8.5.2023, emessa dal Tribunale di Siena in persona del Giudice Dr.ssa Clara Ciofetti nella causa civile n. 2547/2021 R.G., notificata in pari data ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, con accoglimento delle conclusioni e delle domande già formulate dall'odierno appellante nel primo grado del giudizio da ultimo con nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in data 6.2.2023 e come di seguito riportate:
“Piaccia al Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa:
1- accertare e dichiarare il diritto di proprietà in comunione ex collatione privatorum agrorum in capo ai sig.ri e sulla porzione della c.d. Strada Parte_1 _2
Vicinale di Ristoro nel Comune di Asciano che attraversa i terreni di proprietà della sig.ra
contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Asciano al Foglio 50, part. Controparte_1
part. 3-4-5, per come risultante dalla Cartografia di impianto del Catasto terreni del Comune di Asciano, e comunque dichiarare l'esistenza del loro diritto a transitare con mezzi e pedoni su detta strada per tutta la sua lunghezza e in ogni senso di marcia per come già accertato con sentenza del Tribunale di Siena n. 60/2002;
2- accertata l'illegittima asportazione del segmento della Strada Vicinale di Ristoro tutto ricompreso all'interno dei terreni di proprietà della sig.ra e identificati al Controparte_1
Catasto Terreni del Comune di Asciano al Foglio 50, part. 20-21 e Foglio 75 part. 3-4-5, condannare la medesima sig.ra al suo ripristino secondo le modalità Controparte_1 costruttive del percorso tutt'ora es a Vicinale di Ristoro, con larghezza non inferiore a 4 metri, baulatura centrale per il deflusso delle acque e imbrecciatura superficiale, come descritto nella relazione del geom. cfr. doc. 4) CP_3
In ogni caso con vittoria di spese e compenso di avvocato, oltre 15% per rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
In via istruttoria i sig.ri e chiedono ammettersi CTU volta ad _2 Pt_1 accertare, descrivere ed individuare, esaminando se ritenuto opportuno anche gli esiti della sentenza n. 60/2002 emessa dal Tribunale di Siena e della Consulenza tecnica d'Ufficio redatta in quella sede (doc. 8), il percorso esatto della Strada Vicinale di Ristoro nel Comune di Asciano per il tratto che attraversa la proprietà della sig.ra Controparte_1 contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di Asciano al Foglio 50, p 75, partt. 3-4-5 e per il tratto a confine con la part. 41, foglio 50 di proprietà di Parte_1
e determini il costo per la sua ricostruzione, specificando le modalità costruttive da
[...] rispettare per garantirne la percorribilità.”.
In ogni caso, con condanna dell'appellata sia alla integrale refusione delle spese e compensi sia del presente grado di impugnazione che del primo grado del giudizio, sia alla restituzione al Sig. della somma € 15.891,79 da questi versata in data Parte_1
23.5.2023 in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Per la parte appellata:
pagina 3 di 36 “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze Ecc.ma, contrariis rejectis, per i motivi di cui in premessa respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza. Vittoria di competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 393/2023 pubblicata il 08/05/2023, ha così deciso: rigetta ogni altra domanda proposta da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta, liquidate in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
1.1 I fratelli e proprietarî di immobili e appezzamenti di Parte_1 _2 terreni siti nel Comune di Asciano, avevano chiesto l'accertamento del loro diritto di proprietà in comunione ex collatione privatorum agrorum sulla porzione della c.d. Strada Vicinale di
Ristoro, che attraversa i terreni di proprietà della convenuta , contraddistinti Controparte_1 al Catasto Terreni del Comune di Asciano al Foglio 50, part. 21-21 e Foglio 75 part. 3-4-5, al fine di consentire loro il transito anche veicolare sulla stessa, che non era più possibile in quanto, a loro dire, i terreni, fra il 2019 e il 2020, erano stati arati e la strada era scomparsa.
In particolare:
1.1.a si era dichiarato proprietario dell'unità immobiliare identificata Parte_1 al Catasto Fabbricati del Comune di Asciano al foglio 76, part. 75, sub. 6-9-11-16-10, nonché dei terreni identificati al Catasto Terreni del medesimo comune identificati al foglio 50, part. 41, foglio 74 particelle nn. 1-2-3-4-5-6-12-13- 22-24-26, foglio 75 particelle 10-11-12-49, foglio
76 particelle 7-8-9-16-17-30-31-47-50-54-56-66-70-72-74, mentre del fabbricato _2 rurale contraddistinto al Catasto fabbricati del Comune di Asciano al foglio 76, part. 75, subb.
2-4-7-8-12-14, dei terreni identificati al Catasto Terreni del medesimo comune identificati al foglio 74 part. 8-10-11-15-16-17-18-19-23-25-27, Foglio 76 part. 27-69-71-73, Foglio 93 part. 1-
2-3-4-49-50-51-52, nonché dei terreni identificato al Catasto Terreni del Comune di
Monteroni d'Arbia al Foglio 19 particelle 6-7-8-9-10-11-12-13-17-19-21-22;
1.1.b A loro dire, «[…] Per l'accesso a tali proprietà i sig.ri hanno sempre Pt_1 utilizzato la “Strada Vicinale di Ristoro” che nel suo percorso originario si dirama dalla S.S.
pagina 4 di 36 n. 438 “Lauretana” e giunge fino al podere Ristoro di proprietà degli attori, attraversando per un tratto la attuale proprietà della sig.ra , e nello specifico i terreni Controparte_1 contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Asciano al Foglio 50, part. 20-21 e Foglio
75 part. 3-4-5 (doc. 3), sostanzialmente segnando il confine tra i due fogli catastali anzidetti.
[…]» (atto di citazione di primo grado, pag. 2).
1.1.c Tuttavia, la aveva fatto arare (e, dunque, cancellato) il tratto di strada che _1 insisteva sul suo fondo.
Gli attori potevano pur sempre raggiungere il proprio fondo, ma da altra via meno agevole.
1.1.d Quanto alla strada: «[…] compare già nella cartografia del Catasto Leopoldino del 1825 e, anche se con percorso leggermente diverso, risulta ancora chiaramente esistente dalle foto aeree del 2016, come evidenziato dal geom. nella relazione che si allega CP_3
(doc. 4).
La stessa Strada di Ristoro compare tutt'ora nella cartografia di impianto del Catasto
Terreni del Comune di Asciano come strada vicinale, proprio con la denominazione di
“Strada Vicinale di Ristoro”, inserita nel censuario del foglio 50 di Asciano nella particella
Strada ed in carico alla Partita Speciale 5 (strade pubbliche). La strada inoltre non ha mai subito alcuna richiesta di dismissione, tale da comportare la sua cancellazione anche grafica sulla mappa e nel censuario. […]» (ivi, pag. 4).
Per di più, «[…] il medesimo tratto di strada su cui verte la presente controversia è già stato oggetto della causa RG 198/1990, avviata dal padre degli attori, che Persona_1 fu costretto a citare in giudizio il sig. , padre della convenuta, chiedendo il Persona_2 ripristino della strada vicinale di Ristoro nel Comune di Asciano nel percorso che dalla strada vicinale di Staffolino sbocca in prossimità delle particelle n. 20-21 del foglio di mappa
n. 75 […]» (ivi). La causa si era conclusa con sentenza n. 60/2002 pubblicata il 18.6.2002, che aveva affermat0 la natura di strada vicinale ad uso pubblico della Strada Vicinale di Ristoro e aveva condannato a “ripristinare a loro cura e spese, con caratteristiche analoghe _1 al residuo tracciato della strada vicinale di Ristoro, il tratto della strada vicinale di Ristoro che attraversa la loro proprietà a confine con le part. 20-21 del fg. 50 e n. 1-3-4-5 del fg. 75 sboccando in prossimità delle particelle 20-21 del fg. 75”.
Era da precisare che nella sentenza n. 60/2002 si faceva riferimento a un pregresso giudizio fra le stesse parti (il n. 572/1976 rg, concluso con sentenza n. 213/1981), che aveva pagina 5 di 36 però a oggetto un diverso tratto della medesima Strada di Ristoro;
peraltro, anche in quella sede considerata una strada privata ex collatione privatorum agrorum.
Le condotte della erano dunque illecite, perché eseguite su una strada in _1 comunione anche coi Pt_1
1.2 si era costituita per resistere, contestando che la controparte Controparte_1 avrebbe dovuto fornire la prova che si trattava di una strada vicinale privata;
e che, in realtà, gli attori avevano confuso l'istituto della servitù di uso pubblico, propria delle strade vicinali o campionate comunali, con le strade agrarie interpoderali, costituite ex collatione agrorum privatorum.
1.2.a Nella fase precontenziosa, ella aveva spiegato al che la strada era stata un Pt_1 tempo oggetto di servitù d'uso pubblico, ma non lo era più dagli anni '70 (perché la via era in disuso e il C.C. di Asciano, con deliberazione n. 59 del 2.3.1970, aveva revocato la precedente delibera del 1951 che la annoverava fra le strade vicinali d'uso pubblico); e che, comunque, ella era disponibile a riconoscergli pro bono pacis il diritto di servitù (privata). aveva invece preferito iniziare la causa, nella quale, avendo evidentemente Pt_1 realizzato di non avere più diritto di passo uti civis (essendo venuta meno la servitù d'uso pubblico), aveva pretestuosamente dedotto una infondata e non provata tesi di strada privata ex collatione.
1.2.b Peraltro, la controparte non teneva conto che dalla fine degli anni '60 il tracciato originario della strada vicinale era stato, laddove passava sul fondo D'Angelo, modificato:
«[…] In sostanza i soggetti che dovevano raggiungere il e quindi i danti Persona_3 causa dell'attuale attore, si accorsero che con il progredire della tecnica e con il passaggio tecnologico a mezzi tecnici di lavorazione più ingombranti, il tracciato della Vicinale che interessava la zona dove sono presenti i terreni della convenuta (All. G) era senz'altro poco agevole, per cui dalla fine degli anni '60 del secolo scorso il tracciato venne di fatto modificato per come risulta attualmente da oltre 50 anni. […] Quindi, a ben vedere anche 50 anni fa, quando la Strada di Ristoro era formalmente una strada comunale di uso pubblico il “percorso originario” in contestazione era già stato di fatto da tempo abbandonato e sostituito dal “percorso alternativo” tutt'ora utilizzato, sebbene come strada rurale a questo punto evidentemente privata. […]» (comparsa di costituzione di primo grado, pag. 12).
1.3 Il Tribunale, esperita istruttoria orale, ha disatteso ogni domanda attorea.
pagina 6 di 36 A tal fine, ha ritenuto che:
1.3.a La Strada Vicinale di Ristoro non era una strada a uso pubblico, non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo;
essa non figurava neppure nell'elenco di cui all'art. 8 della L.
126/1958 (iscrizione che, peraltro, fa sorgere solo una mera presunzione semplice di destinazione pubblica).
1.3.b La strada, dunque, non poteva che essere una strada privata costituita ex collatione agrorum privatorum, riservata dunque al transito dei soli proprietarî frontisti o in consecuzione, che l'avevano costituita mediante conferimento di proprie porzioni di terreno.
1.3.c Tuttavia: «[…] Nella specie, non è stato comprovato un conferimento di sedime da parte dei o dei suoi danti causa, neppure mediante elementi presuntivi (ad es. dalle Pt_1 mappe catastali si evince solo la presenza di uno stradello, ma non la transitabilità veicolare dello stesso;
nessuna prova è stata data in ordine ad attività di manutenzione poste in essere dai ricorrenti, ovvero di manifestazioni esclusive di dominio né in ordine ad un transito veicolare costante e risalente esercitato jure dominii - e per la verità neppure jure servitutis) con la conseguenza che i Sig.ri devono ritenersi esclusi dalla comunione. […]» (sent., Pt_1 pag. 4).
1.3.d Doveva poi escludersi un acquisto della comproprietà per usucapione, perché le prove orali assunte, passate in rassegna dal primo giudice, non avevano dimostrato un possesso ultraventennale utile a tal fine.
1.3.e Infine: «[…] Quanto alla sentenza n. 213/1981 emessa nella causa civile n.
572/1976 R.G., dal Tribunale di Siena, richiamata dalla successiva sentenza n. 60/2002 depositata il 18 giugno 2002, la stessa parte attrice, nell'atto di citazione, rileva che detta causa aveva “ad oggetto la solita Strada di Ristoro, ma un tratto di essa diverso rispetto a quello che qui interessa” (pag.
5-6 citazione). […]» (ivi, pag. 7).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
(di seguito anche appellata), intimando altresì e ha proposto _1 _2 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “OMESSO RILIEVO DEL GIUDICATO. OMESSA CONDANNA AL RIPRISTINO.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2909 C.C. E 324 C.P.C.” pagina 7 di 36 L'appellante, in primo luogo, propone la questione del giudicato esterno (supra, § 1.1.d), disattesa dal Tribunale (supra, § 1.3.e).
2.2 “IN IPOTESI, ERRONEA ESCLUSIONE DEL CONFERIMENTO DI SEDIME AI
FINI DELLA COMUNIONE INCIDENTALE EX COLLATIONE AGRORUM PRIVATORUM.”
In secondo, gradato, luogo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia negato che egli (e sua sorella avessero conferito sedime alla strada di Ristoro. _2
Il primo giudice, in particolare, aveva fondato il suo accertamento sulla sola porzione di strada che – oggetto immediato di controversia – ricadeva nella proprietà , senza _1 tenere conto che la strada formatasi ex collatione agrorum privatorum doveva, a questi fini, essere considerata nella sua interezza e che, in ulteriori punti, essa era stata formata con apporti di proprietà Pt_1
2.3 “ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115-116 C.P.C.”
In terzo luogo, l'appellante lamenta una erronea valutazione delle prove orali e degli ulteriori elementi probatorî raccolti, nonché dei fatti non contestati.
A suo avviso, mentre i testimoni della controparte avevano riferito di periodi temporali limitati e risalenti nel tempo, quelli addotti dai avevano ben chiarito che negli anni Pt_1 successivi al 2002 e sino al 2019/2020 la strada era pienamente in uso nel tratto controverso.
2.4 L'ultimo, subordinato, motivo concerne la determinazione dell'importo dei compensi professionali liquidati alla controparte.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma, previa ammissione di c.t.u., della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, mentre non si è costituita ed è stata _2 dichiarata contumace dall'Istruttore in prima udienza, , nel costituirsi Controparte_1 in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 8 di 36 In particolare, ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di giudicato, come tale sollevata solo in appello;
e per il resto, ha sostenuto la decisione di prime cure e ha ribadito la sua tesi di fondo, ossia che il tracciato della strada cui fa riferimento la controparte è in disuso quanto meno dalla fine degli anni '60-primi anni '70 del secolo scorso, in corrispondenza con la perdita della sua natura di strada vicinale pubblica.
4. L'Istruttore, con ordinanza emessa ex art. 127 ter c.p.c. il 19.11.2024, ha respinto l'istanza di ammissione di c.t.u. e ha fissato udienza di discussione orale dinanzi al collegio, con termine alle parti per depositare note conclusionali, ritualmente versate da entrambi i contendenti.
La causa viene decisa oggi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale, come da retroestesa porzione di verbale.
***
L'appello è fondato solo limitatamente al motivo sulle spese.
A. Il primo motivo è, nei termini che seguono, infondato.
A.1 Non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata, secondo la quale il giudicato rinveniente dalla sentenza n. 60/2002 è stato eccepito solo in appello, pur essendosi formato ben prima (derivando da mancata impugnazione di sentenza pubblicata nel
2002), così che vi sarebbe una tardività impediente l'esame di merito.
A tal fine, (comparsa di costituzione, pagg. 12-13) invoca l'autorità di Cass. sez. _1
3^ civ. 21.12.2011 n. 27906 rv 620982-01: «L'eccezione di giudicato può legittimamente essere allegata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (nella specie in sede di appello), se soltanto dopo tale momento esso si è formato. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice non può ritenere tardiva l'eccezione ma deve rimettere la causa sul ruolo per consentire a chi l'ha sollevata il deposito della sentenza passata in giudicato ed all'altra parte di contraddire.» (in seguito, conforme: Cass. sez. 6^-3 ord. 15.5.2020 n. 8982 rv 657939-01).
pagina 9 di 36 In realtà, l'eccezione di giudicato esterno è esperibile e rilevabile in qualsiasi stato e grado (cfr, fra altre, Cass. sez. 6^ civ. ord. 11.6.2021 n. 16589 rv 661485 – 01), a nulla rilevando che, come nel caso di specie, la rituale attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. sia stata fornita tardivamente (qui con il doc. E.2 allegato all'appello).
Il diverso principio richiamato dalla difesa appellata non attiene al regime della proponibilità della eccezione nel corso del giudizio;
ma, più limitatamente, alla distinta (e minore) questione inerente il dovere del giudice di conoscere dell'eccezione quand'anche, come nei casi giudicati in quei precedenti, sollevata dopo la precisazione delle conclusioni in appello (in un simile caso, che all'evidenza differisce dal presente, il giudice d'appello è tenuto a conoscere della eccezione, rimettendo la causa sul ruolo, salvo che, appunto, il giudicato potesse essere denunciato prima della precisazione delle conclusioni).
A.2 L'eccezione non può essere però accolta.
A.2.1 Dapprima occorre dare brevemente conto, per completezza, della sentenza n.
60/2002 e di quella, pregressa, n. 213/1981.
A.
2.1.a La sentenza n. 213/1981 è stata resa in un processo (n. 572/76 rg) fra gli attori e e il convenuto , avente a oggetto Persona_1 Parte_2 Persona_2
“Reintegrazione di servitù”.
Assume parte appellante che in quella sede non si discuteva del medesimo tratto di strada vicinale di Ristoro che è oggetto della presente fattispecie;
e che, tuttavia, si è trattato della sua natura.
Gli attori avevano chiesto la condanna del convenuto a “ripristinare a sua cura e spese, entro un termine prefiggendo, la strada vicinale attraverso la proprietà del convenuto in località Staffolino in Comune di Asciano;
condannare a rilasciare a favore Persona_2 degli attori la parte di terreno occupata in località Staffolino, Comune di Asciano, a confine tra le proprietà e , ed a rispettare i termini apposti dal Geom. di Pt_1 _1 CP_4
Siena incaricato di comune accordo dalle parti. Condannare il convenuto al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di causa.” (conclusioni così trascritte nell'epigrafe della sentenza).
La sentenza, come risulta dal dispositivo, aveva:
pagina 10 di 36 (-) regolato il confine tra le proprietà in località Staffolino secondo quanto risulta dall'allegato B dell'elaborato peritale, che viene allegato alla presente sentenza e ne fa parte integrante;
(-) condannato parte convenuta a rilasciare i terreni abusivamente occupati, quali risultano dalla tabella C della relazione peritale;
(-) condannato parte convenuta “a ripristinare, a sua cura e spese, la strada vicinale che attraverso il suo fondo dalla strada Lauretana conduce ai fondi di proprietà attrice attraverso il Podere Staffolino, previo riconoscimento del diritto di passo e transito su tale strada a favore degli attori”;
(-) dichiarato “sussistente il diritto di passo e transito del convenuto sulla strada vicinale di Ristoro corrente nella proprietà e sulla strada che da Ristoro conduce Pt_1 alla strada vicinale da Mezzaria a Montalto”.
A.
2.1.b La sentenza n. 60/2002 – che riguarda proprio il tratto qui controverso - è stata resa in un processo (n. 198/90) fra (al quale erano succeduti in corso di Persona_1 causa gli eredi, fra i quali e (al quale erano succeduti gli Parte_2 Persona_2 eredi e ) avente a oggetto “Riconfinamento apposizione Controparte_1 Persona_4 termini e risarcimento danni”.
Gli attori avevano chiesto, per quanto interessi, “1) Condannare il Sig. Persona_2
a ripristinare a sua cura e spese, il tratto della strada vicinale di Ristoro in Comune di
Asciano che dipartendosi dalla strada vicinale di Staffolino sbocca in prossimità delle particelle n. 20-21 del foglio di mappa 75 contrassegnata con la lettera G nella perizia del
Geom. allegata alla sentenza n. 213/81 del Tribunale di Siena in data 17.20 Per_5 giugno 1981 […]” (conclusioni così trascritte nell'epigrafe della sentenza).
Il Tribunale aveva condannato i convenuti, eredi di , a “ripristinare a Persona_2 loro cura e spese, con caratteristiche analoghe al residuo tracciato della strada vicinale di
Ristoro, il tratto della strada vicinale di Ristoro che attraversa la loro proprietà a confine con le part. 20-21 del fg 50 e 1-3-4-5 del fg 75 sboccando in prossimità delle particelle 20-21 del fg 75”.
A.2.2 Nell'atto di citazione di primo grado di questo processo, si parte dal presupposto che le vecchie sentenze (la n. 60/2002, ma anche la precedente n. 213/1981, citata dalla
60/2002) abbiano definito la strada, nel suo complesso, come vicinale privata costituita ex
pagina 11 di 36 collatione: «[…] In entrambe le sentenze citate, la Strada di Ristoro, nel suo complesso, è qualificata come vicinale, formata “ex collatione privatorum agrorum”, istituto ammesso sulla scorta della tradizione giuridica e che costituisce una proprietà comune pro indiviso per l'intero tracciato, così che nessuno dei comproprietari può di sua iniziativa e unilateralmente eliminare tratti di strada comune, impedendo così il diritto del condomino.
[…]» (ivi pag. 6).
In appello, dunque, si chiede, col primo motivo, che si prenda atto che quell'accertamento, siccome irrevocabile fra le odierne parti, fa stato della natura di strada in comunione ex collatione.
A.2.3 Il postulato originario è però sbagliato, così che le conseguenze che ne fa discendere l'appellante sono fuorviate.
A.
2.3.a Nella motivazione della sentenza n. 60/2002, si legge a pagina 4 (sottolineatura di chi scrive): «[…] Quanto alla natura della strada di Ristoro, già nella predetta sentenza
[n.d.r.: 213/1981] – resa fra le stesse parti – si dava incidentalmente atto della sua natura di vicinale ad uso pubblico in base alla certificazione UTE 24/2/1977. Parte convenuta cerca di contestare tale realtà mediante una certificazione del Comune di Asciano che così recita:
“Vista la richiesta di relativa alla classificazione delle strade che collegano Persona_2 la SS 438 Lauretana alla località Staffolino e detta strada alla strada vicinale di Ristoro;
attesta e certifica che le strade sopra descritte non sono classificate da questo Comune come
“strade vicinali di uso pubblico”.
In realtà tale certificazione riguarda altre strade, ed anzi conferma la natura vicinale della Strada di Ristoro, di cui fa parte – in base alla planimetria allegata alla sentenza
213/81 – il tratto di strada di cui si chiede il rifacimento.
Lo stesso CTU nominato ha confermato la natura vicinale della strada;
e i convenuti non hanno minimamente provato né chiesto di provare che essa sia stata in disuso da oltre venti anni.
Va dunque affermato il diritto di parte attrice a percorrere ed utilizzare il tratto di strada de quo […]».
A.
2.3.b La sentenza 60/2002, dunque, riconosce alla Strada Vicinale di Ristoro (e dunque anche la parte che interessa questo processo), natura di strada vicinale a uso pubblico pagina 12 di 36 e non, come assume l'appellante, una strada privata formata ex collatione privatorum agrorum.
Le due categorie sono fra sé distinte e nessuna delle due implica necessariamente l'altra:
«Perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche - da non identificarsi con quelle vicinali private formate ex "collatione privatorum agrorum e quindi di proprietà dei conferenti - devono sussistere: a) il requisito del passaggio, esercitato "juris servitutis publicae, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse;
c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile.» (Cass. sez. 2^ civ. 12.7.1991 n. 7718 rv 473086; Cass. sez. 2^ civ. 14.7.1976 n.
2710 rv 381498-01).
A.
2.3.c È ben vero che le strade vicinali a uso pubblico sono, nella loro essenza, strade private (i.e.: ricadenti su proprietà privata) assoggettate a servitù d'uso pubblico;
e ciò perché, se la strada fosse di per sé di proprietà pubblica, l'uso pubblico sarebbe insito nella sua natura.
Ma la mera qualificazione di strada vicinale a uso pubblico – che è quanto le sentenze pregresse hanno affermato – non implica che la sottostante proprietà privata sia, automaticamente, una comunione incidentale ex collatione sull'intero tracciato, piuttosto che una comunione ordinaria, o una proprietà privata esclusiva dei singoli proprietari dei segmenti di tracciato e di taluni di essi.
Vale a dire che la sentenza n. 60/2002, richiamando e confermando, sul punto, la precedente sentenza n. 231/1981, qualifica la Strada Vicinale di Ristoro come vicinale ad uso pubblico, senza in alcun modo occuparsi della proprietà di essa, se, cioè, in comunione incidentale fra le parti di causa (ed eventuali terzi), se in comproprietà per titolo negoziale, o, infine, se di singoli proprietarî esclusivi di suoi pezzi.
In altre parole, il giudicato che discende dalle sentenze pregresse si risolve nella affermazione che la strada era (all'epoca almeno delle sentenze) una vicinale di uso pubblico
(i.e.: strada privata gravata da servitù di uso pubblico); senza però occuparsi (posto che nessuno lo chiedeva e la soluzione della causa ne prescindeva) di accertare a chi spettasse la proprietà privata della strada.
L'accertamento di chi fosse il proprietario della strada, insomma, né è stato fatto dal giudice, né era indispensabile presupposto per decidere la causa, dal momento che pagina 13 di 36 l'accertamento della natura di strada vicinale a uso pubblico non implica affatto l'accertamento di chi sia il proprietario della strada.
A.
2.3.d Sicché, conclusivamente, il postulato che regge l'impostazione dell'intero motivo, ossia che il giudicato esterno rinveniente dalle pregresse pronunce faccia stato della comproprietà privata sulla strada ex collatione (In entrambe le sentenze citate, la Strada di
Ristoro, nel suo complesso, è qualificata come vicinale, formata “ex collatione privatorum agrorum”) è da escludersi, perché entrambe le pregresse sentenze non hanno per oggetto l'accertamento della situazione dominicale della strada:
(-) né, in via immediata, quale accertamento chiesto dalle parti (il dedotto dell'eventuale giudicato);
(-) né, in via mediata, quale accertamento di un presupposto necessario per dirimere la controversia (il deducibile dell'eventuale giudicato).
A.2.4 Il collegio, per completezza, rimarca, a conferma di quanto già osservato, che l'odierna domanda è diversa da quelle proposte nel giudizio n. 198/1990, concluso con la sentenza n. 60/2002 (e, a fortiori, da quelle proposte nel giudizio ancora precedente n.
572/1976).
In quelle sedi, ha chiesto la tutela del suo diritto di passare sulla strada in quanto Pt_1 strada gravata da servitù di uso pubblico, come risulta inequivocabilmente dalle sentenze, che si sono già passate in rassegna;
ha, cioè, fondato ogni sua pretesa sul suo diritto di esercitare una servitù d'uso pubblico.
In questa sede, al contrario, chiede la tutela del suo diritto di passare sulla strada Pt_1 in quanto ne sarebbe comunista ex collatione; ha, cioè, fondato ogni sua pretesa sulla veste di comproprietario della strada.
I due diritti (servitù d'uso pubblico e comproprietà) sono diversi, come ben diversi sono anche i relativi elementi costituitivi, così che le due domande, a prescindere che convergano nel chiedere una ripristinazione, sono fra sé irriducibili l'una all'altra (cfr, in tema di servitù di passo privatistica, ma con identica ratio, Cass. sez. 2^ civ. ord. 26.7.2023 n. 22502 rv 668564-
01; Cass. sez. 2^ civ. 26.5.2008 n. 13568 rv 603809-01).
Questa osservazione, a posteriori, non fa che confermare che non può esservi un giudicato che, dalle pregresse sentenze in tema di servitù d'uso pubblico, si rifletta, facendovi stato, sull'accertamento della pretesa comproprietà incidentale;
e vale anche a smentire, in pagina 14 di 36 quanto del tutto fuorviante, la tesi illustrata da nella comparsa conclusionale, in Pt_1 merito ai diritti reali quali diritti autodeterminati (pag. 20). È ovvio che ciascun diritto reale è autodeterminato (si identifica, cioè, col suo contenuto, sicché non v'è alterazione della domanda se, a es., si aggiunga, a sostegno di una confessoria servitutis fondata su titolo negoziale, un acquisto per usucapione), ma ciò non significa che diritti reali diversi siano fra sé, per così dire, intercambiabili, solo perché possono contenere facoltà analoghe, come quella di passo: le facoltà del di passare sulla strada e pretenderne la ripristinazione Pt_1 quale membro della generalità dei consociati, che aveva diritto pubblico di passo su di essa, sono irriducibili alle diverse facoltà, pur d'analogo contenuto, che egli fa qui valere quale comunista della strada;
e la Corte, ove rilevasse ex officio il diritto del per un fatto Pt_1 costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado - come nella comparsa conclusionale, sulla base di un erroneo concetto di diritto autodeterminato, si chiede - violerebbe l'art. 112 c.c.-
Infine, non compete al giudice sindacare la scelta processuale di il quale, anziché Pt_1 avvalersi dei diritti a lui riconosciuti in via definitiva con le pregresse sentenze, ha preferito intraprendere un nuovo contenzioso, per poter affermare un diverso diritto sul tratto conteso della strada vicinale (dovendosi forse ipotizzare, come in sostanza fa la difesa , che vi _1 sia consapevolezza nell'appellante che, quanto meno dopo l'irrevocabilità delle sentenze pregresse, la strada vicinale abbia perduto la destinazione a uso pubblico). Deve tuttavia il giudice tenere ben distinte le due diverse fattispecie, perché solo su quella della comunione incidentale verte la causa presente.
B. I motivi secondo (sul conferimento di sedime da parte del e terzo (sulla Pt_1 valutazione delle prove testimoniali), in quanto intimamente connessi, possono essere esaminati assieme.
Essi, con le integrazioni di motivazione che seguono, non sono in grado di indurre la riforma della decisione di prime cure.
B.1 TI, in via gradata, l'appellante che, a prescindere se la Strada di Ristoro non fosse più a uso pubblico (e, quand'anche, dagli anni '70), resta fermo che una parte della strada – che di per sé, nella sua unitarietà, «[…] ha inizio dall'imbocco posto sulla Strada
Statale (oggi provinciale) n. 438 “Lauretana” e termina nella particella 16 del Foglio 74 del
Catasto Terreni del Comune di Asciano giungendo al podere “Ristoro” […]» (appello, pag. pagina 15 di 36 14), ricade anche su proprietà il quale, dunque, avrebbe, al contrario di quanto Pt_1 affermato dal Tribunale, conferito sedime proprio per la formazione della strada.
La sentenza, dunque, viene censurata perché avrebbe sostenuto, travisando i fatti, che l'intero tracciato della strada ricade sulla sola proprietà , senza accorgersi che, _1 pacificamente, essa insiste anche sulla p.lla 41 del foglio di mappa 50 di proprietà e Pt_1
«[…] nei tratti successivi a quello eliminato l'intera strada di ristoro comprende o comunque lambisce altri terreni dei Sig.ri quali le partt. 8 e 16 del Foglio 74 (di proprietà di Pt_1
oltreché alle partt. 11-20-21-24-27-28-33-34 (di proprietà di _2 Parte_1
: di qui la prova del conferimento del sedime. […]» (appello, pag. 15).
[...]
B.2 Non si può concordare, quantunque la motivazione di prime cure vada integrata nei termini che seguono, che esaminano anche le difese della , trascurate dal Tribunale, _1 concernenti lo stato di abbandono del tratto controverso nell'ultimo mezzo secolo.
Non basterebbe, infatti, contraddire il Tribunale nell'affermazione che «[…] non è stato comprovato un conferimento di sedime da parte dei o dei suoi danti causa […] con la Pt_1 conseguenza che i Sig.ri devono ritenersi esclusi dalla comunione […]» (sent., pag. Pt_1
4), per accogliere le domande dell'appellante; dovendosi pur sempre verificare se il tratto di strada oggetto di causa faccia parte della strada comune oppure resti nella proprietà esclusiva
; costituisca, insomma, una porzione di sedime che non è stato o non è più conferito _1 alla vicinale comune, come insiste col sostenere anche in appello (comparsa di _1 costituzione, pag. 9: «[…] Non sussisteva, infatti, già a far data dagli anni '60 del vecchio secolo alcun percorso in uso che raccordasse la Strada di Ristoro con quella di Staffolino, poiché con la realizzazione del tracciato a valle più comodo, pianeggiante e diretto di fatto il percorso in contestazione era stato già abbandonato […]»).
B.2.1 In punto di fatto, la circostanza è, a dispetto dei tentativi dell'appellante di indurre confusione, pressoché pacifica e comunque ampiamente provata.
B.
2.1.a Il fatto storico della modifica del tracciato della vicinale (con dismissione del tratto controverso a favore di altro e diverso), allegato nella comparsa di costituzione di primo grado (supra, § 1.2.b), non è stato contestato dalla controparte. _1
In particolare:
B.2.
1.a.i Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di prima comparizione, depositate il
27.1.2022, v'è solo una indistinta contestazione onnicomprensiva delle avverse ragioni («[…]
pagina 16 di 36 contesta integralmente il contenuto della comparsa avversaria in ogni sua parte, sia in fatto che in diritto, perché trattasi di argomentazioni infondate, sfornite di prova, errate e meramente suggestive, come si dimostrerà nel prosieguo del giudizio […]»), troppo generica per costituire una efficace contestazione del fatto che l'avversaria, invece, aveva allegato con precisione.
B.2.
1.a.ii Nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., si legge: «[…] Controparte punta inoltre la propria attenzione anche sull'esistenza di un percorso alternativo per poter giungere al podere Ristoro dalla strada S.S. 438 Lauretana. Dall'indicazione che è stata fornita in atto di citazione, poi, viene fatta discendere la conseguenza che, se tale percorso alternativo è stato creato, allora non ha alcun senso ripristinare il percorso originario che oggi non esiste più.
Questa, in realtà, è una conclusione iperbolica, che dimostra come il legittimo diritto degli attori non trovi alcun riconoscimento, neppure minimo, da parte della confinante sig.ra , rendendo vieppiù necessario il presente giudizio. […]» (pag. 6). _1
Questa presa di posizione è, addirittura, di sostanziale riconoscimento dell'avversa affermazione che verso la fine degli anni '60 il tracciato della strada vicinale fu modificato
(evidentemente nel modo descritto dalla controparte).
infatti, non fa una contestazione di fatto, ma di diritto, notando che, a suo Pt_1 avviso, la modifica del tracciato non faceva venire meno il suo diritto di comunista sul tracciato pregresso.
B.
2.1.b Depone nel senso detto anche l'esame ragionato della perizia di parte del Geom. posta a sostegno della domanda (doc. 4 , nonché della perizia di Persona_6 Pt_1 parte datata del Geom. addotta da (doc. 2 ); nonché, infine, Persona_7 _1 _1 anche dalla c.t.u. redatta dal Geom. nella causa n. 198/1990 rg, conclusa con la Persona_8 sentenza n. 60/2002 (in produzione di entrambe le parti, senza peraltro gli allegati).
Nella foto aerea del 1954 intercalata nella relazione (a pag. 4), il tratto di strada CP_3 controverso verso il è visibile, così come nel Fotogramma del 1954 dell'all. F Persona_3 della relazione (ingrandito nell'all. F1). Per_7
Alla perizia peraltro, è allegato anche uno scatto aereo del 1976 (all. F e, Per_7 ingrandito, F2), che non permette più di apprezzare il precorso precedente;
mentre mostra quello attuale.
pagina 17 di 36 È vero che nella perizia si allega anche una foto aerea del 2010 (in successione a CP_3 quella del 1954), dove, a detta del perito, il vecchio tracciato si vedrebbe ancora “anche se con caratteristiche diverse” (ivi, pag. 4); e una ulteriore foto aerea del 2016, che pure evidenzierebbe il tracciato originario, pur “con caratteristiche ancora una volta diverse”.
In realtà, a tacere delle evidenti incertezze che il perito non può disconoscere, CP_3 tanto che il tracciato sarebbe in continua modifica, persino nell'intervallo temporale abbastanza contenuto di sei anni (fra il 2010 e il 2016), la caratterizzazione sul terreno della strada è più che altro suggerita dalla sovrapposizione catastale del tracciato (in rosso), che una chiara percezione.
Ma già il Geom. – c.t.u. della causa n. 198/1990 rg – aveva chiaramente Per_8 riscontrato che «[…] il probabile tracciato della vicinale che collegava la vicinale di Ristoro con la Vicinale di Staffolino, insiste per intero su terreni in prop. oggi abolita dalle _1 lavorazioni meccaniche […]» (pag. 3); tanto è vero che egli ha poi dovuto riportarla «[…] sul terreno con rilievo tacheometrico per coordinate dei vertici ed identificato mediante picchetti in legno […]» (pag. 10); non senza precisare che «[…] La riapertura del tracciato riportato nelle mappe catastali, segnato mediante picchettazione come viene illustrato anche attraverso le fotografie allegate, appare costoso e di difficile manutenzione per la presenza in zona di terreni fortemente argillosi […]» (ivi).
Al contrario di quanto sostiene parte appellante, dunque, già il Geom. non ha Per_8 trovato alcuna strada visibile in loco, tanto da essere stato costretto a individuare il tracciato non più apprezzabile mediante strumentazione;
e a indicarlo con picchetti sul terreno. Ed è per quello che il Tribunale, recependo la c.t.u., ordinò il relativo rispristino (un ripristino, per così dire, integrale), del quale, altrimenti, non vi sarebbe stato bisogno.
E anche il perito a fornito fotografie (le nn. 4 e 5, a pagg. 7 e 8 della sua relazione, CP_3 nonché ulteriore foto, da altro punto di osservazione, a pag. 9) rappresentanti il tratto che lui stesso definisce dismesso (in foto aerea a pag. 8), dalle quali è agevolmente apprezzabile che il tratto dimesso non può essere tale da pochi anni, ma deve esserlo da lungo tempo.
In particolare, le predette foto (in particolare la n. 4 che si riporta qui a lato) si riferiscono a uno dei capi del tratto di strada controverso, ossia quello che si trova all'intersezione fra la strada pagina 18 di 36 vicinale di Staffolino e la strada vicinale di Ristoro.
È della massima evidenza che l'accenno di strada a sinistra nella foto, indistinguibile da un mero spiazzo a lato strada, è talmente equivoco da attestare che, al di là di quello che la cartografia riporta, il tracciato che da ivi si dipartiva è da lunghissimo tempo dismesso;
non certo dagli interventi che, secondo l'atto di citazione introduttivo, avrebbe messo in _1 atto negli anni 2019/2020, ossia, a ben vedere, in epoca assai prossima alla rilevazione del perito la cui relazione è datata 18.8.2021. CP_3
L'integrale scomparsa del tracciato in loco raffigurata dal perito (ancor più CP_3 manifesto nella foto a pag. 9, scattata da un punto di vista diverso e che mostra un terreno assolutamente uniforme e privo di segni che in qualche modo assomiglino a un tracciato) non può essere frutto di una modificazione indotta nel tempo – a questi fini – breve di un biennio, ma di una situazione che si è consolidata nel tempo.
B.
2.1.c Altri elementi presuntivi confortano la conclusione precedente.
B.2.
1.c.i In particolare, l'epoca di dismissione del tratto è fatto risalire dal perito Per_7 alla fine degli anni '60, primi anni '70, il che è coerente con i seguenti fatti acquisiti:
La prima causa che (il dante causa di) ha intentato al (dante causa di) Pt_1 _1 risale al 1976 (causa n. 572/76 rg).
In quella causa, come risulta dalla sentenza che l'ha definita (n. 213/81), si Pt_1 doleva proprio che , con lavori di ruspatura avesse eliminato il tratto di vicinale che _1 da quella di Staffolino portava al podere Ristoro.
Nella seconda causa (n. 198/90 rg), aveva nuovamente denunciato la modifica (e Pt_1 chiesto la ripristinazione) «[…] del tratto di strada vicinale di Ristoro che, dipartendosi dalla strada di Staffolino, sbocca nella proprietà attrice […]» (sentenza n. 60/2002, pag. 3).
C'è una significativa coincidenza temporale fra l'origine del conflitto giudiziale e l'epoca in cui la foto aerea allegata alla perizia attesta il venir meno del tracciato controverso. Per_7
E c'è una altrettanto significativa coincidenza temporale fra quel periodo e quello in cui il
, con deliberazione del C.C. n. 59 del 2.3.1970, ha revocato la precedente Controparte_5 delibera del 1951, che includeva la strada di Ristoro fra quelle uso pubblico, senza inserirla nel nuovo elenco, come attestato dall'Ufficio Tecnico del l'11.3.2021, in Controparte_5 risposta a richiesta del Geom. che ha allegato la comunicazione alla sua perizia (ivi si Per_7 legge: «[…] Con Delibera del Consiglio Comunale 59 del 02.03.1970 ancora oggi vigente, pagina 19 di 36 oltre a revocare la delibera di Consiglio Comunale del 1951, sono state classificate, secondo la Legge nr. 126 del 1958, le strade con l'uso pubblico (comunali e vicinali). In questa nuova classificazione, la strada di Ristoro, non risulta tra le strade vicinali di uso pubblico […]»); e come comunque risulta dalla delibera del 22.7.1951 (doc. 11 e dalla delibera del 1970 Pt_1
(doc. 12 . Pt_1
In questa sede, come ovvio, non interessa in via immediata dirimere la questione se la strada di Ristoro abbia perduto e, in ipotesi, quando, il carattere della destinazione a uso pubblico, perché si è già ampiamente illustrato che l'oggetto della causa ne prescinde.
Quello che però è importante rimarcare è che proprio in uno stesso ambito temporale, a cavallo fra anni '60 e '70,
(-) la strada di Ristoro è stata svalutata quale strada vicinale pubblica: l'eliminazione dall'elenco, che non ha natura costitutiva, non implica di per sé solo il venir meno della servitù di uso pubblico, ma, come ovvio, non è neppure un fatto irrilevante, perché denota che l'ente non considerava più la strada rispondente ai caratteri della vicinale pubblica;
(-) il conflitto fra e è sfociato in sede giudiziale e, fra le molteplici Pt_1 _1 reciproche rivendicazioni, riguardava anche l'impossibilità di uso del tratto che interessa qui.
Se ne desume, ulteriormente, che il tratto in esame è in disuso sin da quell'epoca e che non sono stati certo gli interventi del 2019/2020 a renderla non più utile per il passo.
B.2.
1.c.ii Del resto, per quanto consti, la sentenza n. 60/2002, sul punto, non risulta essere mai stata posta in esecuzione, men che meno ottemperata da , il che, per _1
l'appunto, conferma che – come ha in sostanza da sempre dedotto l'appellata – la situazione è sempre la medesima, essendo mutato nel tempo solo il tipo di azione giudiziale che ha Pt_1 intentato.
Sarebbe inutile, ovviamente, opporre che sta frustrando il buon diritto di _1
perché, come si è già spiegato, il suo diritto riconosciuto nelle pregresse sentenze non Pt_1
è quello che, per la prima volta, ha dedotto in questa causa.
Su questo tema, peraltro, si tornerà più diffusamente quando si esamineranno le deposizioni, essendo in quella sede più rilevante (infra, § B.
2.1.d.iii).
B.
2.1.d A suffragio della ricostruzione che si sta delineando v'è poi il compendio delle prove orali, che il Tribunale ha correttamente valutato, dovendosi disattendere le critiche portate col terzo motivo. pagina 20 di 36 B.2.
1.d.i Il primo giudice, in particolare, ha notato che:
(-) i testi addotti da ( , che aveva lavorato con il padre di _1 Testimone_1 dal 1969 al 1972; cacciatore che frequenta la zona dal Parte_1 Persona_9
1978/1979; il cui marito, negli anni '60, era mezzadro di e ivi Per_10 Persona_1 aveva abitato dal 1969 al 1972, rimanendo a vivere nella zona anche successivamente;
Per_11
parente di un ex mezzadro di nato sui luoghi) hanno
[...] Pt_1 Testimone_2 tutti confermato che per andare alla località Ristoro si passava dall'attuale viabilità; nessuno di loro avendo ricordo del diverso tracciato che costituisce oggetto di questa causa;
(-) i testi addotti da ( , dipendente di Pt_1 Testimone_3 Persona_1 Per_1
figlio dell'appellante e nipote di , in passato pastore
[...] _2 Persona_12 degli allevamenti di pecore di ed ora dipendente di Persona_1 Controparte_6 moglie di hanno riferito tesi contrarie, ossia di avere sino al 2019 usato del Parte_1 tratto in contestazione;
(-) il contrasto insanabile fra i due gruppi doveva essere risolto in favore dei testi di
, perché maggiormente estranei all'interesse della parte che li ha addotti, rispetto a _1 quelli di a lui legati da legami stretti o di parentela o di lavoro. Pt_1
B.2.
1.d.ii Parte appellante obietta che:
(-) i testi avversari hanno riferito di circostanze relative a periodi temporali limitati e comunque non riferibili agli anni successivi alla sentenza 60/2002;
(-) quelle deposizioni sono contraddette dalla c.t.u. del Geom. in causa n. Per_8
198/1990;
(-) sono contraddette anche dalla foto aerea depositata al proprio doc. 9;
(-) i propri testi sono assolutamente specifici, dunque credibili, ed è stato indebito svalutarli esclusivamente sulla base dei rapporti di parentela o d'altro genere con Pt_1
B.2.
1.d.iii Non si può concordare.
L'equivoco di fondo da cui muove il ragionamento demolitorio dei testi addotti da
è che alla data della sentenza n. 60/2002 il tratto conteso fosse esistente e utilizzato, _1 il che è assolutamente contrario a quanto risulta;
dovendosi anzi aggiungere, così riprendendo e approfondendo un tema in precedenza solo accennato (supra, § B.
2.1.c.ii), che può dirsi provato che neppure dopo la sentenza n. 60/2002 il tratto di strada fu rimesso in uso.
pagina 21 di 36 S'è già, infatti, rilevato che fu proprio lo stato naturale dei luoghi – che costrinse il
Geom. a rilevare il vecchio tracciato mediante strumentazione, non potendolo fare a Per_8 vista – a indurre (e poi i suoi eredi) a intentare la nuova (seconda) causa a Persona_1
. _1
confonde qui lo stato della cartografia con lo stato di fatto;
ed equivoca tra Pt_1 quanto il c.t.u. ha riscontrato in loco (ossia, in sostanza, l'inesistenza di un tracciato visibile) e quanto egli ha operato, su mandato del giudice, per individuare comunque il vecchio tracciato.
Quando, nella comparsa conclusionale, la difesa osserva che «[…] tali deposizioni Pt_1
[n.d.r.: quelle dei testi avversari] risultano smentite dalle sentenze n. 213/1981 e 60/2002 del
Tribunale di Siena, passate in giudicato, che hanno riconosciuto l'esistenza della strada dagli anni settanta del secolo scorso al 2002 […]» (pag. 15), confonde lo stato di diritto con lo stato di fatto: il Tribunale di Siena ha accertato, nella sentenza n. 60/2002, che il tratto oggi conteso (non indagato dall'altra sentenza) faceva parte di una strada a uso pubblico e ha disposto che venisse ripristinato, appunto perché esso, visibile sulle mappe, non era più apprezzabile sui luoghi, ove il c.t.u., senza l'uso della strumentazione, non avrebbe potuto individuarla. Sicché i testi che hanno riferito di non conoscere la strada, né di averla mai vista o usata, fanno affermazioni coerenti con gli accertamenti delle cause pregresse;
destando, semmai, perplessità i testimoni addotti da che dicono l'opposto. Pt_1
Il doc. 9 invocato dall'appellante non è una foto aerea della Regione Toscana, ma, come ivi sta scritto, una “Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico”: è, insomma, un documento che, probabilmente sovrascritto su di una foto aerea, disegna le strade, non le riproduce come una foto, il che è facilmente apprezzabile anche a occhio nudo.
Pertanto, non si può che confermare l'assoluta valenza probatoria dei testi addotti da
, i quali, a ben vedere, sono confermati da quegli altri elementi obiettivi, ivi compresa _1 proprio la c.t.u. Per_8
(ud. 6.7.2022) ha riferito di conoscere solo due strade in quei luoghi: quella che Tes_1 dalla via pubblica (Lauretana) a Ristoro (il percorso diretto attuale) e quella dalla medesima via pubblica arriva fino alla strada di Staffolino;
e ha negato che esista il tratto di strada conteso (3) DCV se il tratto della Strada di Ristoro che raggiungeva la Strada Lauretana attraverso Staffolino, dopo la realizzazione dell'altro a valle e comunque nel 1967, fosse utilizzato e manutenuto;
ciò in particolare dal 2002 al 2020; non esiste la strada.). Al contrario di quanto assume parte appellante, è stato sì lavorante del dal 1969 al Tes_1 Pt_1
pagina 22 di 36 1972, ma conosce lo stato anche successivo dei luoghi: «[…] ho lavorato con solo dal Pt_1
1969 al 1972, ma conosco lo stato dei luoghi anche relativo al periodo successivo perché ho sempre vissuto e vivo a Fontanelle, lì vicino […]»; e, nel rispondere al sopra trascritto capitolo di prova n. 3, ha risposto anche per il periodo dal 2002 al 2020, negando l'esistenza del tratto in questione.
Il cacciatore (stessa udienza), che frequenta i luoghi dal 1978, ha Persona_9 dichiarato di non aver mai visto il tratto di strada conteso «[…] nemmeno negli anni
2002/2020 […]».
(ud. 12.10.2022), moglie del mezzadro di (dante causa di Per_10 Persona_1
negli anni '60, abitante al dal 1969 al 1972, ma da dopo di Parte_1 Persona_3 allora restata in zona («[…] e, quindi, percorro quella zona […]»), ha dichiarato di non avere mai visto il tratto di strada conteso anche nel periodo successivo al 2002.
Analogamente, alla stessa udienza, ha deposto che frequenta la zona Persona_11 dagli anni '80 e che è parente di un ex mezzadro di Pt_1
Infine, (ud. 11.1.2023), nato sui luoghi di causa e conoscente di Testimone_2 entrambe le parti, ha riferito, pur limitatamente al periodo sino al 2004, di non avere mai visto la strada in questione;
e che «[…] per andare a scuola sono sempre passato per la strada al cui inizio vi era il cartello “Ristoro”. Non ho mai visto una strada che collegasse la strada di Rostoro alla strada di Staffolino […]».
I testi addotti da invece, hanno asserito il contrario. Pt_1
(ud. 12.10.2022), pastore degli allevamenti di pecore di Persona_12 Per_1
e dipendente di moglie di ha dichiarato che
[...] Controparte_6 Parte_1 dal 2003 al 2019 ha attraversato il tratto di strada in questione, come rappresentato nel doc. 9 di (foto aerea priva di data); e di avere visto il del pari, attraversarla, Pt_1 Pt_1 quantunque, va rimarcato, solo tre o quattro volte nell'arco di tempo dal 2003 al 2019, ossia all'incirca una volta ogni quattro anni.
(ud. 6.7.2022), dipendente di dal 2002, ha riferito anch'egli di Testimone_3 Pt_1 avere usato il tratto di strada conteso «[…] per andare nel bosco a tagliare la legna e per il pascolo delle pecore […]».
(stessa udienza), figlio dell'appellante, ha confermato la circostanza, Persona_1 precisando: «[…] essendo una strada per la quale mio nonno aveva vinto una causa che gli pagina 23 di 36 consentiva il passaggio [n.d.r.: evidentemente quella conclusa con la sentenza n. 60/2002], mi sentivo nel diritto di potervi accedere e transitare. Per questo l'ho usata quando negli altri terreni vi erano delle piantagioni e non era opportuno transitarvi […]».
Il limite di questi testimoni è solo secondariamente d'essere legati al da rapporti Pt_1 di stretta parentela o di lavoro, ma, principalmente, è che essi riferiscono di una realtà che risulta smentita non solo dall'altro gruppo di testi, ma anche dagli altri elementi oggettivi che si sono già passati in rassegna.
La c.t.u. e la sentenza n. 60/2002 attestano che il tratto de quo era in disuso e non Per_8 visibile a quell'epoca.
Non c'è la benché minima prova che, come sostiene l'appellante nella comparsa conclusionale (pag. 19), «[…] tale strada non solo era esistita nel secolo scorso, ma era stata ripristinata dall'appellata dopo la sentenza n. 60/2002 del Tribunale di Siena, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto dei Sig.ri a transitarvi, salvo poi essere Pt_1 arata ed eliminata nel 2020 nel tratto presente nella proprietà […]»; né la _1 circostanza è stata mai ammessa, visto che persiste sin dal primo grado ad affermare _1 che il tracciato è, in concreto, in costante disuso da mezzo secolo almeno. Anzi, a ben vedere, nell'atto di citazione di primo grado manca persino una specifica allegazione che quel ripristino sia avvenuto;
eppure, come è ovvio dalla natura delle cose, l'esecuzione di lavori di ripristino di un tracciato, pur agrario, non potevano che costituire un fatto macroscopico, facilmente dimostrabile e difficilmente sopprimibile, specialmente se, come può desumersi dal tipo di rapporto fra le parti, essi fossero stati compiuti coattivamente sulla base del titolo giudiziale, piuttosto che di spontanea volontà.
Pertanto, potendosi escludere che la sentenza n. 60/2002 sia stata mai (coattivamente o spontaneamente) eseguita (riportando in essere il tracciato, oltre che nelle carte, sui luoghi), e avendosi la prova, desumibile persino dalle già citate fotografie allegate alla perizia che CP_3
l'attuale assenza di strada non può risalire solo al 2019/2020, ma deve costituire oggetto di una situazione di fatto consolidata per un lasso di tempo ben più lungo, è legittimo concludere che, in effetti, il tratto di strada non era percepibile, come tale, anche nel periodo in cui i testi di parte hanno riferito di averlo fatto. Pt_1
Peraltro, per le attività indicate da (andare nel bosco a tagliare la legna e per il Tes_3 pascolo delle pecore) o (pastore) non occorre effettivamente una strada e non si può Per_12
pagina 24 di 36 escludere che per chi eserciti la pastorizia o l'attività di boscaiolo il concetto di strada sia forse più ampio e flessibile di quanto richieda la causa.
Il figlio dell'appellante a sua volta, nell'affermare che si sentiva in Persona_1 diritto di passare perché era «[…] una strada per la quale mio nonno aveva vinto una causa che gli consentiva il passaggio […]», omette di considerare che la sentenza che aveva concluso quella causa, per quanto consti, non è mai stata eseguita.
A questo punto, la prevalenza da accordare ai testimoni di , confortati, al _1 contrario degli altri, da elementi oggettivi, è definitivamente avvalorata dalla loro eccessiva vicinanza all'interesse dell'appellante.
B.2.2 Ricostruita nei termini che precedono la situazione di fatto, si può passare alla verifica del diritto dedotto.
La comunione ex collatione agrorum privatorum, proprio per la sua natura di comunione incidentale, non è un fenomeno negoziale, nel senso che essa non scaturisce da un accordo fra i frontisti, ma, come insegna la giurisprudenza di legittimità, dalla loro volontà coincidente, anche se non concorde, la quale è manifestata attraverso il fatto materiale del conferimento in relazione all'effettiva esigenza dei fondi (così, fra altre, Cass. sez. 2^ civ.
27.7.2006 n. 17111 rv 593591, la quale ne fa discendere, per l'appunto, produzione di effetti giuridici, anche in mancanza di qualsiasi forma scritta; da ultimo, cfr Cass. sez. 2^ civ.
17.7.2024 n. 19746 rv 671903-01).
Nel caso di specie difettano elementi costitutivi del diritto preteso.
B.
2.2.a Manca, innanzitutto, la prova che l'originario tracciato della via vicinale di
Ristoro, ossia quella che ricomprende il tratto oggi conteso, fosse stato costituito col conferimento di sedime da parte di tutti i frontisti e allo specifico fine di rispondere a esigenze dei propri fondi.
Di essa si sa che certamente nei tempi passati è stata gravata da servitù di uso pubblico, ma, per quanto già ampiamente emerso, l'uso pubblico implica solo che essa è funzionale alle esigenze di una comunità (le persone, quindi, se ne servono uti cives); il che non implica necessariamente che i privati proprietarî della strada l'abbiano voluta costituire quale comunione incidentale fra sé per esigenze dei loro fondi;
sicché la mera qualità di strada vicinale pubblica non sorregge, per ciò solo, la domanda (Cass. sez. 2^ civ. 10.10.2007 n.
21245 rv 599246: «In relazione alle strade vicinali, benché la loro natura di beni privati di
pagina 25 di 36 interesse pubblico faccia presumere (fino a prova contraria) l'esistenza sulle medesime di una servitù di uso pubblico a favore del Comune, ai fini del riconoscimento del diritto di comproprietà a favore dei proprietari dei fondi latistanti è necessario allegare e provare di aver conferito, in vario modo e misura, il sedime della strada.»).
Per il resto, è invece restato assodato che negli ultimi cinquanta anni circa essa non è stata utilizzata, se non nel diverso tracciato che non comprende il tratto controverso;
ma nulla si sa della costituzione precedente;
il che, lungi dal favorire la domanda di porta a Pt_1 concludere che a oggi la strada, quanto meno nel tratto conteso, non sia neppure più gravata da uso pubblico, dal momento che la P.A. l'ha cancellata da molto tempo dall'elenco delle vicinali, disinteressandosene, e, per il resto, essa non serve più nessuno, a maggior ragione non serve la comunità. Infatti, l'uso pubblico perdura sin quando ne sussistano i requisiti del passaggio dei cives (intesi quale collettività di persone qualificate dall'appartenenza a una comunità territoriale) e un valido titolo (su questo cfr Cass. sez. 2^ civ.
5.7.2013 n. 16864;
Cass. sez. 6^-2 ord. 12.3.2021 n. 7091 rv 660955-01), ciò che nel presente caso, può escludersi, perché il sin dalla citata deliberazione del 1970, aveva Controparte_5 consapevolmente espunto la strada dall'elenco delle vicinali pubbliche, né mai se ne è interessato in seguito (cfr Cass. sez. 2^ civ. ord. 14.5.2018 n. 11676) e perché da allora nessuna collettività vi ha transitato, essendo emerso, al massimo, l'interesse particolare del solo
Pt_1
B.
2.2.b In secondo luogo, l'accertamento del Tribunale della mancata prova di un conferimento di sedime da parte di resiste, con le integrazioni che seguono, alle Pt_1 critiche articolate nel secondo motivo.
TI BA (appello, pag. 15): il segmento della Strada di Ristoro eliminato comprende oltre ai terreni inclusi nella proprietà anche la suddetta part. 41 del Foglio 50, anch'essa arata di proprietà di _1
(cfr. All. 1 di cui all'atto di citazione Doc. C, Fasc. di parte di primo grado Parte_1
Parte 1); inoltre nei tratti successivi a quello eliminato l'intera strada di ristoro comprende o comunque lambisce altri terreni dei Sig.ri quali le partt. 8 e 16 del Foglio 74 (di Pt_1 proprietà di oltrechè alle partt. 11-20-21-24-27-28-33-34 (di proprietà di _2
: di qui la prova del conferimento del sedime. Parte_1
Detto conferimento di sedime alla Strada di Ristoro e l'attraversamento, da parte di detta strada, della part. 41 del Foglio 50, oltre che non contestato dalla Sig.ra _1
pagina 26 di 36 , si evince pure dalla planimetria “All. G” della Relazione Tecnica a firma Geom. _1 depositata nel giudizio di primo grado quale Doc. 2 a corredo della comparsa di Per_7 costituzione e risposta in data 13.1.2021 nell'interesse della appellata Sig.ra Controparte_1
(Doc. F).
B.2.
2.b.i Questa linea difensiva presuppone che dalle planimetrie catastali possa trarsi la prova certa del conferimento, il che non è, perché, laddove, come spesso avviene, il tracciato indicato sulla mappa si trova a confine fra due particelle, non è dato comprendere se il terreno della strada sia stato preso dall'una o dall'altra porzione o, ancora, da entrambe.
Nell'elenco allegato alla Delibera di C.C. del 1951 (doc. 11 , la strada vicinale di Pt_1
Ristoro, che compare, con progressivo n. 25 (dopo quella di Staffolino, n. 24), è indicata come formata su fg 75 p.lle 3, 10 e 34, fg 49 p.lla 8, fg 74 p.lla 16, fg 50 p.lla 17.
Anche se questo dato non è esaustivo, è pur sempre più pregnante, sul piano probatorio, di quello proposto dall'appellante, perché, mentre nell'elenco si riporta la (presumibile) consistenza della strada vicinale, il tracciato sulle mappe non ne rivela l'originaria appartenenza, nel senso che non mostra da quale particella essa sia stata staccata.
A es., osservando la richiamata mappa allegato G della perizia (pag. 14 di 48 che Per_7 compongono l'intero file *.pdf), la p.lla 41 (del fg 50), che più di tutte l'appellante invoca a proprio vantaggio, è un piccolo triangolo che si trova ricompreso fra l'ultima parte del tratto qui controverso e l'ultima parte del tracciato attuale (i due tracciati, in sostanza, convergono in quel punto, formando un angolo acuto al cui interno sta la p.lla 41).
La mappa, di per sé, non permette di stabilire se la p.lla 41 sia meramente confinante con la strada (formata da distacchi di particelle diverse) oppure se abbia ceduto parte del terreno che la componeva per formare la strada. D'altra parte, come si può notare sulla stessa mappa, il tratto terminale del vecchio tracciato che confina da un lato con la p.lla 41, è tangente, sull'altro suo lato, alla p.lla 5 del fg 75.
Nulla, dunque, attesta che in quel punto la strada sia stata costituita su terreno della p.lla
41: non prove dirette (l'elenco citato non la contempla), né mediate (essendo a questi fini equivoca la mappa catastale).
Analogamente può dirsi delle altre particelle indicate dall'appellante, con le eccezioni che seguono;
delle quali, in effetti, non ha tenuto conto il Tribunale, ma che non sovvertono la conclusione.
pagina 27 di 36 B.2.
2.b.ii Compaiono nell'elenco allegato alla deliberazione del 1951 solo la p.lla 16 del foglio 74, che è di proprietà di e segna, in sostanza, il termine della strada al _2
; e la p.lla 34 del fg 75 che è dell'appellante, anch'essa posta verso la fine, dopo Persona_3 il tratto conteso.
Tuttavia, essendo queste porzioni sulla parte terminale della strada di Ristoro, quella che volge verso il , e, dunque, successive al tratto qui controverso, il loro Persona_3 conferimento può essere utile a dimostrare, in ipotesi, l'esistenza, a oggi, di una comunione incidentale sull'odierno tracciato della strada, non anche su quello abbandonato, oggetto di causa.
Invero, se nel corso del tempo un tratto di strada comune non venga più usato, a favore di una viabilità alternativa, ne risulta modificata quella volontà fondativa della comunione incidentale, che, pur se non concorde, deve però essere e restare coincidente, con l'ulteriore conseguenza che anche l'oggetto della comunione incidentale ne verrà modificato. Si aggiunge, onde evitare fraintendimenti, che non si sta sostenendo che la comunione ex collatione possa estinguersi per il mero non uso (il che va escluso: Cass. sez. 2^ civ. 10.4.1990
n. 2995), ma che, più limitatamente, il suo oggetto possa essere modificato da una variazione del tracciato utilizzato. Il caso di specie, infatti, non verte, a ben vedere, sul venir meno della comunione ex collatione sulla strada di Ristoro, ma sull'inclusione in essa del tratto qui controverso, che ne costituisce solo una parte. Pertanto, pare corretto affermare che, ove nel corso del tempo, un tratto della strada in comunione ex collatione venga sostituito da un altro, sì che un vecchio tracciato passi in disuso a favore di un altro, l'oggetto della comunione resta variato: così come la comunione ex collatione agrorum privatorum si forma per il conferimento di sedime dato per esigenze comune dei fondi frontistanti, altrettanto può modificarsi ove quelle esigenze vengano soddisfatte su un tracciato alternativo.
Se anche, dunque, si riconoscesse che l'originario tracciato della strada vicinale di
Ristoro (quello che, fra l'altro, aveva indotto il a censirla quale vicinale pubblica) era CP_5 stata a suo tempo costituita dai frontisti per servire i rispettivi fondi ed era dunque una strada privata in comunione ex collatione, non potrebbe esservi dubbio che, quando poi è stata preferita una via alternativa, che ha escluso il tratto oggetto di questo processo, dando vita a una situazione che si è protratta per decenni, l'oggetto della comunione incidentale è stato per ciò solo mutato.
pagina 28 di 36 Sarebbe inutile obiettare che nel corso dei decenni, ha reagito a quell'abbandono Pt_1 esperendo tre cause, perché le prime due gli hanno riconosciuto diritti e facoltà sotto la specie della servitù d'uso pubblico, ossia, per quanto già illustrato, in relazione a un diritto del tutto diverso da quello di comproprietà; e, per di più, per quanto consti, ha rinunciato ad Pt_1 avvalersi dei diritti che ivi gli erano stati riconosciuti, pur se, tutto sommato, essi l'avrebbero pur sempre legittimato al passaggio, facoltà asseritamente per lui pregnante.
In realtà, quale preteso comunista incidentale della strada di Ristoro, ha per Pt_1 quasi tutto l'ultimo mezzo secolo, conferito il sedime delle sue particelle citate a beneficio di una strada identificata dal tracciato attuale e non di quello anteriore. Si è già motivato che, in punto di fatto, sussiste una prova più che forte che il tratto di strada conteso è dismesso dai primi anni '70 del secolo scorso;
e che pur avendo a suo favore la sentenza n. Pt_1
60/2002, che lo legittimava a pretendere la ripristinazione della strada (titolo fondato sul diverso diritto di servitù pubblica, ma pur sempre per lui utile mezzo per concretizzare buona parte delle esigenze che anche qui fa valere), è restato inerte, perché, per quanto la causa ha fatto emergere (supra, §§ B.
2.1.c.ii e B.
2.1.d.iii), la sentenza n. 60/2002 non mai stata eseguita;
e non può escludersi, a questo punto, che la già manifestata perplessità in ordine all'esperimento di questo nuovo giudizio, possa essere risolta postulando che abbia Pt_1 agito per la comunione, temendo la prescrizione dell'actio iudicati relativa alla condanna ripristinatoria contenuta nella sentenza n. 60/2002 (che, concernendo un obbligo di fare, soggiace al termine ordinario decennale - Cass. sez. 3^ civ. 31.7.2006 n. 17449 rv 592329 – che lui ha lasciato ampiamente spirare).
Quale che sia, peraltro, il movente della complessiva condotta di resta fermo che Pt_1 per decenni egli ha conferito il sedime dei suoi terreni alla odierna strada, che non comprende il tratto che ha utilizzato per sé, ossia non ha conferito. _1
La volontà coincidente (non concorde) dei frontisti nell'ultimo mezzo secolo, dunque, attesta inequivocabilmente che, quand'anche sia esistita una comunione incidentale all'origine della strada vicinale di Ristoro, il suo oggetto è stato modificato;
a tal fine (i.e., della modifica) non essendo sufficiente niente altro se non gli stessi requisiti che fondano la comunione ex collatione, ossia il conferimento per lungo periodo di sedime per rendere possibile una strada che benefici i propri fondi.
Si giunge a una soluzione analoga anche seguendo il distinto, condivisibile, CP_7 ragionamento svolto dall'appellata nel costituirsi in questo grado (pag. 23), laddove ha notato pagina 29 di 36 che il venir meno della servitù d'uso pubblico non genera automaticamente la comunione incidentale ex collatione.
In sostanza, se si recepisse la tesi di fondo di si giungerebbe a una sorta di Pt_1 automatismo fra la servitù di uso pubblico e la comunione incidentale, nel senso che la proprietà della strada vicinale si presupporrebbe per ciò stesso essere in comunione incidentale tra i frontisti e, di conseguenza, il venir meno della destinazione pubblica lascerebbe comunque intatta la comunione.
S'è già motivato la ragione per la quale una strada vicinale a uso pubblico, pur se di proprietà privata, non necessariamente deve essere in comunione ex collatione agrorum privatorum, potendo essere in comunione ordinaria, fra tutti o alcuni, ovvero in proprietà esclusiva, anche frazionata, fra più soggetti.
S'è anche motivato che le prove raccolte depongono inequivocabilmente nel senso che dopo il 2002 la strada ha perduto l'assoggettamento al pubblico transito: essa non era da tempo contemplata come tale dal Comune di Asciano, che sin dal 1970 non la considerava più tale (verosimilmente perché non v'era più alcun interesse della comunità come tale, ma solo interessi particolari di singoli privati); e da allora nessun transito pubblico (ossia dei cives) è mai avvenuto, essendovi, al massimo, l'interesse del solo o sporadici passaggi del Pt_1 pastore mentre la gran parte della gente del posto (i testi di , che ne Tes_3 _1 forniscono un campione valido) neppure conoscevano quel tratto.
In questa situazione, si può, per l'appunto, ipotizzare la formazione di una strada ex collatione agrorum privatorum; beninteso, però, dovendo rilevare che non ha in _1 alcun modo conferito quella sua parte di fondo ove ricade il tratto conteso, il quale, per l'appunto, è restato abbandonato pressoché da tutti e persino dal che mai s'è avvalso Pt_1 della sentenza n. 60/2002 in concreto.
Se, dunque, una strada in comunione incidentale s'è generata dopo il venir meno della servitù pubblica, essa corrisponde al tracciato attuale e di certo non comprende i terreni che ha tenuto per sé. _1
B.2.3 La richiesta di c.t.u., già disattesa dall'Istruttore, va nuovamente respinta, perché
è della massima evidenza che gli elementi istruttorî ampiamente forniti dalle parti, anche grazie alle perizie di parte, sono stati più che sufficienti per raggiungere una conoscenza adeguata dei fatti di causa, senza necessità di una indagine ulteriore.
pagina 30 di 36 Essa, poi, è superflua per quel che concerne la valutazione del rispristino, poiché la relativa domanda è assorbita dal mancato riconoscimento della comunione.
C. Il quarto motivo, sulla quantificazione delle spese di primo grado, è, nei limiti che seguono, fondato.
C.1 Il Tribunale ha liquidato compensi per € 10.860,00, senza alcuna specificazione o motivazione in merito alla loro determinazione;
l'importo, peraltro, corrisponde perfettamente a quello esposto nella nota spese della , depositata il 2.5.2023, ove, _1 senza indicare lo scaglione di riferimento, si espongono, definendoli valori medi, i seguenti importi: € 2.127,00 fase 1, € 1.416,00 fase 2, € 3.738,00 fase 3 ed € 3.759,00 fase 4. Deve dunque intendersi che il giudice abbia recepito la richiesta della convenuta.
Parte appellante sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 15 c.p.c., perché ha reputato indeterminabile il valore di causa.
C.1.1 In particolare, facendo propria, peraltro, una difesa che in prime cure era stata addotta dalla controparte nel costituirsi (evidentemente abbandonata in seguito, come attesta la sua menzionata nota spese), l'appellante giunge a ricomprendere il valore di causa nello scaglione sino a 26mila euro, sulla scorta di questo ragionamento (appello, pag. 22):
Con riferimento alla porzione di terreno, reclamato in comproprietà dagli attori, laddove un tempo si trovava la strada vicinale pubblica di Ristoro e come tale inserito al catasto alla “partita strade”, la stessa è evidentemente priva di reddito dominicale.
Quindi, poiché zero moltiplicato 200 fa sempre zero, il valore della presente causa è, come detto, praticamente nullo ed ai fini della liquidazione delle competenze non può che fare riferimento al primo scaglione fino a 1.100,00= Euro.
… volendo prendere per analogia a parametro un ipotetico diritto di servitù, pur non assolutamente in alcun modo azionato da controparte, il valore del presente giudizio si attesterebbe in ogni caso su importi di molto più contenuti rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione a ruolo della causa.
Infatti, il reddito dominicale delle due particelle interessate è pari ad Euro 152,13 per la
n. 20 e ad Euro 32,22 per la n. 21 (doc. 18 - 19) per un totale di Euro 184,35, che moltiplicato per cinquanta, determina un valore di Euro 9.217,50.
pagina 31 di 36 C.1.2 L'appellata, in questo grado, ha resistito al motivo, osservando che il Tribunale non ebbe a recepire quella sua iniziale prospettazione sull'implicito presupposto, in sé corretto, che la controparte aveva domandato anche il ripristino della strada, il cui valore era indeterminabile.
C.1.3 Nella comparsa conclusionale (pagg. 23-24), l'appellante replica che il ripristino ha funzione meramente accessoria a quella d'accertamento: «[…] pare evidente che la domanda di ripristino sia insita nella più ampia azione di tutela del diritto reale formulata dall'appellante e che il suo valore non possa che coincidere con quello della domanda di accertamento. Del resto, l'art. 15 C.p.c. fa riferimento genericamente alle “cause relative a beni immobili” indicando il metodo di determinazione del valore del giudizio a seconda che si tratti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà o servitù.
In altri termini, la domanda di rispristino del tratto di strada arata dalla Sig.ra
rientra nel novero della causa relativa al bene immobile ed ha un valore _1 necessariamente determinato (non indeterminabile) alla stregua di detta disposizione. […]».
C.2 L'importo liquidato va ridotto, quantunque non nella misura chiesta.
C.2.1 Il valore della causa è da reputarsi indeterminabile, per due distinte ragioni.
C.
2.1.i L'art. 15 c.p.c., che prevede, in via gradata, tre criteri (quello, prioritario, fondato sul reddito dominicale, quello basato su ciò che emerge dagli atti e, infine, quello del valore indeterminabile), non è stato violato.
È la stessa tesi della parte appellante, che riproduce quella della controparte in prime cure, a riconoscere che è impossibile determinare il valore della causa in base al principio fondato sul reddito dominicale, dal momento che la strada non ne ha alcuno;
è sul punto inesatto affermare che il reddito dominicale sia zero (sì da dover moltiplicare il coefficiente di legge per zero), dovendosi invece constatare che esso non esiste e che, dunque, il criterio non
è fruibile.
Per il resto, gli atti, come è pacifico nel dibattito processuale, non offrono alcuna informazione utile a tal fine.
L'idea di moltiplicare per 50, come se si trattasse di una causa di servitù, il reddito dominicale delle due particelle maggiormente interessate è da rifiutare sotto ogni riguardo: sia nella scelta del coefficiente, che, in ipotesi, sarebbe invece 200, visto che la causa concerne la (com)proprietà e non la servitù, sia perché il terreno asservito alla pretesa strada è pagina 32 di 36 incomparabilmente minore rispetto a quello che forma le particelle e non si dispone di elementi per stabilire una proporzione che non sia arbitraria.
La causa, dunque, è, anche solo limitatamente alla domanda di accertamento della comunione, di valore indeterminabile, in base al criterio residuale dell'art. 15 c.p.c.-
C.
2.1.ii Può poi concedersi alla parte appellante che la ripristinazione, in quanto chiesta per ristabilire la comunione, non abbia, a questi specifici fini, una sua autonomia, nel senso che, costituendo il mezzo per attuare il diritto di comproprietà, ha anch'essa natura reale e non personale (cfr in fattispecie analoga Cass. sez. 2^ civ. 13.1.2014 n. 463 rv 628924; Cass. sez. 2^ civ. 10.2.1983 n. 1065 rv 425850).
Non deve, dunque, operarsi alcun cumulo ex art. 10 co. 2^ c.p.c.-
Nondimeno, la conseguenza non è che la richiesta di ripristinazione non abbia alcun rilievo ai fini della determinazione del valore, come a ben vedere postula la tesi dell'appellante; ma che essa deve essere valutata nel complesso dell'art. 15 c.p.c.-
Sicché, essendo pacifico che il valore delle opere ripristinatorie è del tutto indeterminabile, viene pur sempre rafforzata la conclusione che l'intera causa debba, ai sensi dell'art. 15 u.c. c.p.c., considerarsi di valore indeterminabile.
C.2.2 All'interno del valore indeterminabile, il collegio colloca la causa nel primo scaglione (sino a 52mila euro), riservato a cause di valore indeterminabile basso.
Quantunque sia evidente che i temi di causa abbiano una certa complessità e che l'interesse contrapposto delle parti sia significativo (a giudicare dal numero di cause nel tempo e dall'impossibilità di trovare una soluzione concorde, che già il c.t.u. tentò Per_8 invano, come si legge nella sua relazione), resta però che l'oggetto della causa è pur sempre la
(com)proprietà di aree di terreno in sé modeste, così che lo scaglione superiore indurrebbe una liquidazione manifestamente incongrua rispetto alla controversia nel suo complesso.
C.2.3 L'art. 5 co. 6^ D.M. 55/2014 dispone: “Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro
260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”. pagina 33 di 36 Constata il collegio che la nota spese di primo grado della parte convenuta, fatta propria dal giudice, espone, per ciascuna fase, il valore medio dei parametri medi degli scaglioni da
26mila a 52 mila euro e da 52mila euro a 260mila euro.
Tale interpretazione dell'art. 5 co. 6^ citato non può essere condivisa, perché si risolve nel creare un autonomo scaglione costituito dalla semisomma dei due scaglioni di tariffa, operazione che di certo la norma non legittima.
La disposizione si limita a rinviare, a seconda delle caratteristiche della causa di valore indeterminabile, o allo scaglione fra 26mila e 52mila euro;
o a quello fra 52mila e 260mila euro;
o, infine, per cause di particolare importanza, allo scaglione ancora superiore, sino a
520mila euro. La stessa S.C. ha avuto modo di osservare che «[…] Di valore non inferiore a
26.000 euro vuol dire i 26.000 euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile […]» (Cass. sez. 6^-2 ord. 13.1.2022 n. 968, in motivazione).
C.2.4 La liquidazione per il primo grado, operata in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 25 bis, con parametri medi, è la seguente: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3, € 2.905,00 fase 4 ed € 1.071,00 fase della negoziazione, in tutto € 8.687,00, oltre accessori.
A tale importo va ridotto quello liquidato dal Tribunale.
D. Resta la regolazione delle spese del grado.
Esse devono essere poste integralmente a carico di Pt_1
D.1 Si premette, onde evitare fraintendimenti, che l'accoglimento del motivo sulle spese non riverbera alcun effetto – ulteriore rispetto alla riduzione dell'importo - sulle spese di primo grado.
Solo, infatti, una riforma delle statuizioni di merito determina, ai sensi dell'art. 336
c.p.c., una revisione ex officio del regime delle spese dei due gradi.
Dalla mera quantificazione degli oneri, al contrario, non dipende alcuna parte ulteriore della sentenza impugnata, sì che essa, a parte la riduzione delle spese, non può, né deve essere rivista.
D.2 L'accoglimento del motivo sulle spese, poi, è in sé talmente irrilevante, sul piano di causalità della lite, che, quand'anche si volesse apprezzare una reciproca soccombenza in pagina 34 di 36 appello, il bilanciamento delle due posizioni indurrebbe il collegio, ai sensi dell'art. 92 co. 2^
c.p.c. (che impone al giudice di soppesare la reciproca soccombenza, non anche di farne dipendere una qualche compensazione), a non limitare il rimborso in favore della appellata.
D.3 La liquidazione si opera secondo i criteri già ampiamente esposti, con dimezzamento del parametro medio della fase 3, per tener conto della modestia dell'attività di trattazione svolta in concreto.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, in tutto € 8.468,50, oltre accessori.
D.4 Resta assorbita la domanda del di restituzione di quanto pagato in forza Pt_1 della sentenza di primo grado, dal momento che essa presupponeva l'accoglimento dell'appello nei capi di merito, che restano invece confermati;
con ulteriore condanna del alle spese d'appello. Pt_1
Provvederanno direttamente le parti a operare i dovuti conguagli dipendenti alla riduzione delle spese di primo grado.
D.5 Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni istanza istruttoria e assorbita ogni altra richiesta, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e di avverso la sentenza n. 393/2023 emessa dal Controparte_1 _2
Tribunale di Siena e pubblicata il 08/05/2023, in sua parziale corrispondente riforma e con conferma nel resto, riduce l'importo dei compensi professionali posti a carico di Parte_1
n favore di da € 10.860,00 a € 8.687,00;
[...] Controparte_1
2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 8.468,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 9 luglio 2025. pagina 35 di 36 Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 36 di 36
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1177/2023 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
GIANNUZZI e l'Avv. SALVATORE ANASTASI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ) con il patrocinio dell'Avv. PAOLO Controparte_1 C.F._2
(cf: ), contumace;
_2 C.F._3
PARTI APPELLATE
*
Oggi 09/07/2025, alle ore 12.07, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Laura Cioni, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Anastasi Salvatore anche in sostituzione dell'avv. Giannuzzi Vincenzo. Per parte appellate, l'Avv. Simona Fulceri in sostituzione dell'avv. Panzieri Paolo per
. Controparte_1
Nessuno compare per _2
E' presente la Sig.ra personalmente. Controparte_1
pagina 1 di 36 I difensori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1177/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1177/2023 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
GIANNUZZI e l'Avv. SALVATORE ANASTASI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ) con il patrocinio dell'Avv. PAOLO Controparte_1 C.F._2
PANZIERI;
(cf: ), contumace;
_2 C.F._3
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 393/2023 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 08/05/2023.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 36 In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza e domanda, accogliere la presente impugnazione per i motivi di cui al presente atto di appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento o la revoca o comunque riformare la appellata Sentenza n. 393/2023 pubblicata in data 8.5.2023, emessa dal Tribunale di Siena in persona del Giudice Dr.ssa Clara Ciofetti nella causa civile n. 2547/2021 R.G., notificata in pari data ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, con accoglimento delle conclusioni e delle domande già formulate dall'odierno appellante nel primo grado del giudizio da ultimo con nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in data 6.2.2023 e come di seguito riportate:
“Piaccia al Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa:
1- accertare e dichiarare il diritto di proprietà in comunione ex collatione privatorum agrorum in capo ai sig.ri e sulla porzione della c.d. Strada Parte_1 _2
Vicinale di Ristoro nel Comune di Asciano che attraversa i terreni di proprietà della sig.ra
contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Asciano al Foglio 50, part. Controparte_1
part. 3-4-5, per come risultante dalla Cartografia di impianto del Catasto terreni del Comune di Asciano, e comunque dichiarare l'esistenza del loro diritto a transitare con mezzi e pedoni su detta strada per tutta la sua lunghezza e in ogni senso di marcia per come già accertato con sentenza del Tribunale di Siena n. 60/2002;
2- accertata l'illegittima asportazione del segmento della Strada Vicinale di Ristoro tutto ricompreso all'interno dei terreni di proprietà della sig.ra e identificati al Controparte_1
Catasto Terreni del Comune di Asciano al Foglio 50, part. 20-21 e Foglio 75 part. 3-4-5, condannare la medesima sig.ra al suo ripristino secondo le modalità Controparte_1 costruttive del percorso tutt'ora es a Vicinale di Ristoro, con larghezza non inferiore a 4 metri, baulatura centrale per il deflusso delle acque e imbrecciatura superficiale, come descritto nella relazione del geom. cfr. doc. 4) CP_3
In ogni caso con vittoria di spese e compenso di avvocato, oltre 15% per rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
In via istruttoria i sig.ri e chiedono ammettersi CTU volta ad _2 Pt_1 accertare, descrivere ed individuare, esaminando se ritenuto opportuno anche gli esiti della sentenza n. 60/2002 emessa dal Tribunale di Siena e della Consulenza tecnica d'Ufficio redatta in quella sede (doc. 8), il percorso esatto della Strada Vicinale di Ristoro nel Comune di Asciano per il tratto che attraversa la proprietà della sig.ra Controparte_1 contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di Asciano al Foglio 50, p 75, partt. 3-4-5 e per il tratto a confine con la part. 41, foglio 50 di proprietà di Parte_1
e determini il costo per la sua ricostruzione, specificando le modalità costruttive da
[...] rispettare per garantirne la percorribilità.”.
In ogni caso, con condanna dell'appellata sia alla integrale refusione delle spese e compensi sia del presente grado di impugnazione che del primo grado del giudizio, sia alla restituzione al Sig. della somma € 15.891,79 da questi versata in data Parte_1
23.5.2023 in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Per la parte appellata:
pagina 3 di 36 “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze Ecc.ma, contrariis rejectis, per i motivi di cui in premessa respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza. Vittoria di competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 393/2023 pubblicata il 08/05/2023, ha così deciso: rigetta ogni altra domanda proposta da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta, liquidate in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
1.1 I fratelli e proprietarî di immobili e appezzamenti di Parte_1 _2 terreni siti nel Comune di Asciano, avevano chiesto l'accertamento del loro diritto di proprietà in comunione ex collatione privatorum agrorum sulla porzione della c.d. Strada Vicinale di
Ristoro, che attraversa i terreni di proprietà della convenuta , contraddistinti Controparte_1 al Catasto Terreni del Comune di Asciano al Foglio 50, part. 21-21 e Foglio 75 part. 3-4-5, al fine di consentire loro il transito anche veicolare sulla stessa, che non era più possibile in quanto, a loro dire, i terreni, fra il 2019 e il 2020, erano stati arati e la strada era scomparsa.
In particolare:
1.1.a si era dichiarato proprietario dell'unità immobiliare identificata Parte_1 al Catasto Fabbricati del Comune di Asciano al foglio 76, part. 75, sub. 6-9-11-16-10, nonché dei terreni identificati al Catasto Terreni del medesimo comune identificati al foglio 50, part. 41, foglio 74 particelle nn. 1-2-3-4-5-6-12-13- 22-24-26, foglio 75 particelle 10-11-12-49, foglio
76 particelle 7-8-9-16-17-30-31-47-50-54-56-66-70-72-74, mentre del fabbricato _2 rurale contraddistinto al Catasto fabbricati del Comune di Asciano al foglio 76, part. 75, subb.
2-4-7-8-12-14, dei terreni identificati al Catasto Terreni del medesimo comune identificati al foglio 74 part. 8-10-11-15-16-17-18-19-23-25-27, Foglio 76 part. 27-69-71-73, Foglio 93 part. 1-
2-3-4-49-50-51-52, nonché dei terreni identificato al Catasto Terreni del Comune di
Monteroni d'Arbia al Foglio 19 particelle 6-7-8-9-10-11-12-13-17-19-21-22;
1.1.b A loro dire, «[…] Per l'accesso a tali proprietà i sig.ri hanno sempre Pt_1 utilizzato la “Strada Vicinale di Ristoro” che nel suo percorso originario si dirama dalla S.S.
pagina 4 di 36 n. 438 “Lauretana” e giunge fino al podere Ristoro di proprietà degli attori, attraversando per un tratto la attuale proprietà della sig.ra , e nello specifico i terreni Controparte_1 contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Asciano al Foglio 50, part. 20-21 e Foglio
75 part. 3-4-5 (doc. 3), sostanzialmente segnando il confine tra i due fogli catastali anzidetti.
[…]» (atto di citazione di primo grado, pag. 2).
1.1.c Tuttavia, la aveva fatto arare (e, dunque, cancellato) il tratto di strada che _1 insisteva sul suo fondo.
Gli attori potevano pur sempre raggiungere il proprio fondo, ma da altra via meno agevole.
1.1.d Quanto alla strada: «[…] compare già nella cartografia del Catasto Leopoldino del 1825 e, anche se con percorso leggermente diverso, risulta ancora chiaramente esistente dalle foto aeree del 2016, come evidenziato dal geom. nella relazione che si allega CP_3
(doc. 4).
La stessa Strada di Ristoro compare tutt'ora nella cartografia di impianto del Catasto
Terreni del Comune di Asciano come strada vicinale, proprio con la denominazione di
“Strada Vicinale di Ristoro”, inserita nel censuario del foglio 50 di Asciano nella particella
Strada ed in carico alla Partita Speciale 5 (strade pubbliche). La strada inoltre non ha mai subito alcuna richiesta di dismissione, tale da comportare la sua cancellazione anche grafica sulla mappa e nel censuario. […]» (ivi, pag. 4).
Per di più, «[…] il medesimo tratto di strada su cui verte la presente controversia è già stato oggetto della causa RG 198/1990, avviata dal padre degli attori, che Persona_1 fu costretto a citare in giudizio il sig. , padre della convenuta, chiedendo il Persona_2 ripristino della strada vicinale di Ristoro nel Comune di Asciano nel percorso che dalla strada vicinale di Staffolino sbocca in prossimità delle particelle n. 20-21 del foglio di mappa
n. 75 […]» (ivi). La causa si era conclusa con sentenza n. 60/2002 pubblicata il 18.6.2002, che aveva affermat0 la natura di strada vicinale ad uso pubblico della Strada Vicinale di Ristoro e aveva condannato a “ripristinare a loro cura e spese, con caratteristiche analoghe _1 al residuo tracciato della strada vicinale di Ristoro, il tratto della strada vicinale di Ristoro che attraversa la loro proprietà a confine con le part. 20-21 del fg. 50 e n. 1-3-4-5 del fg. 75 sboccando in prossimità delle particelle 20-21 del fg. 75”.
Era da precisare che nella sentenza n. 60/2002 si faceva riferimento a un pregresso giudizio fra le stesse parti (il n. 572/1976 rg, concluso con sentenza n. 213/1981), che aveva pagina 5 di 36 però a oggetto un diverso tratto della medesima Strada di Ristoro;
peraltro, anche in quella sede considerata una strada privata ex collatione privatorum agrorum.
Le condotte della erano dunque illecite, perché eseguite su una strada in _1 comunione anche coi Pt_1
1.2 si era costituita per resistere, contestando che la controparte Controparte_1 avrebbe dovuto fornire la prova che si trattava di una strada vicinale privata;
e che, in realtà, gli attori avevano confuso l'istituto della servitù di uso pubblico, propria delle strade vicinali o campionate comunali, con le strade agrarie interpoderali, costituite ex collatione agrorum privatorum.
1.2.a Nella fase precontenziosa, ella aveva spiegato al che la strada era stata un Pt_1 tempo oggetto di servitù d'uso pubblico, ma non lo era più dagli anni '70 (perché la via era in disuso e il C.C. di Asciano, con deliberazione n. 59 del 2.3.1970, aveva revocato la precedente delibera del 1951 che la annoverava fra le strade vicinali d'uso pubblico); e che, comunque, ella era disponibile a riconoscergli pro bono pacis il diritto di servitù (privata). aveva invece preferito iniziare la causa, nella quale, avendo evidentemente Pt_1 realizzato di non avere più diritto di passo uti civis (essendo venuta meno la servitù d'uso pubblico), aveva pretestuosamente dedotto una infondata e non provata tesi di strada privata ex collatione.
1.2.b Peraltro, la controparte non teneva conto che dalla fine degli anni '60 il tracciato originario della strada vicinale era stato, laddove passava sul fondo D'Angelo, modificato:
«[…] In sostanza i soggetti che dovevano raggiungere il e quindi i danti Persona_3 causa dell'attuale attore, si accorsero che con il progredire della tecnica e con il passaggio tecnologico a mezzi tecnici di lavorazione più ingombranti, il tracciato della Vicinale che interessava la zona dove sono presenti i terreni della convenuta (All. G) era senz'altro poco agevole, per cui dalla fine degli anni '60 del secolo scorso il tracciato venne di fatto modificato per come risulta attualmente da oltre 50 anni. […] Quindi, a ben vedere anche 50 anni fa, quando la Strada di Ristoro era formalmente una strada comunale di uso pubblico il “percorso originario” in contestazione era già stato di fatto da tempo abbandonato e sostituito dal “percorso alternativo” tutt'ora utilizzato, sebbene come strada rurale a questo punto evidentemente privata. […]» (comparsa di costituzione di primo grado, pag. 12).
1.3 Il Tribunale, esperita istruttoria orale, ha disatteso ogni domanda attorea.
pagina 6 di 36 A tal fine, ha ritenuto che:
1.3.a La Strada Vicinale di Ristoro non era una strada a uso pubblico, non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo;
essa non figurava neppure nell'elenco di cui all'art. 8 della L.
126/1958 (iscrizione che, peraltro, fa sorgere solo una mera presunzione semplice di destinazione pubblica).
1.3.b La strada, dunque, non poteva che essere una strada privata costituita ex collatione agrorum privatorum, riservata dunque al transito dei soli proprietarî frontisti o in consecuzione, che l'avevano costituita mediante conferimento di proprie porzioni di terreno.
1.3.c Tuttavia: «[…] Nella specie, non è stato comprovato un conferimento di sedime da parte dei o dei suoi danti causa, neppure mediante elementi presuntivi (ad es. dalle Pt_1 mappe catastali si evince solo la presenza di uno stradello, ma non la transitabilità veicolare dello stesso;
nessuna prova è stata data in ordine ad attività di manutenzione poste in essere dai ricorrenti, ovvero di manifestazioni esclusive di dominio né in ordine ad un transito veicolare costante e risalente esercitato jure dominii - e per la verità neppure jure servitutis) con la conseguenza che i Sig.ri devono ritenersi esclusi dalla comunione. […]» (sent., Pt_1 pag. 4).
1.3.d Doveva poi escludersi un acquisto della comproprietà per usucapione, perché le prove orali assunte, passate in rassegna dal primo giudice, non avevano dimostrato un possesso ultraventennale utile a tal fine.
1.3.e Infine: «[…] Quanto alla sentenza n. 213/1981 emessa nella causa civile n.
572/1976 R.G., dal Tribunale di Siena, richiamata dalla successiva sentenza n. 60/2002 depositata il 18 giugno 2002, la stessa parte attrice, nell'atto di citazione, rileva che detta causa aveva “ad oggetto la solita Strada di Ristoro, ma un tratto di essa diverso rispetto a quello che qui interessa” (pag.
5-6 citazione). […]» (ivi, pag. 7).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
(di seguito anche appellata), intimando altresì e ha proposto _1 _2 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “OMESSO RILIEVO DEL GIUDICATO. OMESSA CONDANNA AL RIPRISTINO.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2909 C.C. E 324 C.P.C.” pagina 7 di 36 L'appellante, in primo luogo, propone la questione del giudicato esterno (supra, § 1.1.d), disattesa dal Tribunale (supra, § 1.3.e).
2.2 “IN IPOTESI, ERRONEA ESCLUSIONE DEL CONFERIMENTO DI SEDIME AI
FINI DELLA COMUNIONE INCIDENTALE EX COLLATIONE AGRORUM PRIVATORUM.”
In secondo, gradato, luogo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia negato che egli (e sua sorella avessero conferito sedime alla strada di Ristoro. _2
Il primo giudice, in particolare, aveva fondato il suo accertamento sulla sola porzione di strada che – oggetto immediato di controversia – ricadeva nella proprietà , senza _1 tenere conto che la strada formatasi ex collatione agrorum privatorum doveva, a questi fini, essere considerata nella sua interezza e che, in ulteriori punti, essa era stata formata con apporti di proprietà Pt_1
2.3 “ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115-116 C.P.C.”
In terzo luogo, l'appellante lamenta una erronea valutazione delle prove orali e degli ulteriori elementi probatorî raccolti, nonché dei fatti non contestati.
A suo avviso, mentre i testimoni della controparte avevano riferito di periodi temporali limitati e risalenti nel tempo, quelli addotti dai avevano ben chiarito che negli anni Pt_1 successivi al 2002 e sino al 2019/2020 la strada era pienamente in uso nel tratto controverso.
2.4 L'ultimo, subordinato, motivo concerne la determinazione dell'importo dei compensi professionali liquidati alla controparte.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma, previa ammissione di c.t.u., della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, mentre non si è costituita ed è stata _2 dichiarata contumace dall'Istruttore in prima udienza, , nel costituirsi Controparte_1 in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 8 di 36 In particolare, ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di giudicato, come tale sollevata solo in appello;
e per il resto, ha sostenuto la decisione di prime cure e ha ribadito la sua tesi di fondo, ossia che il tracciato della strada cui fa riferimento la controparte è in disuso quanto meno dalla fine degli anni '60-primi anni '70 del secolo scorso, in corrispondenza con la perdita della sua natura di strada vicinale pubblica.
4. L'Istruttore, con ordinanza emessa ex art. 127 ter c.p.c. il 19.11.2024, ha respinto l'istanza di ammissione di c.t.u. e ha fissato udienza di discussione orale dinanzi al collegio, con termine alle parti per depositare note conclusionali, ritualmente versate da entrambi i contendenti.
La causa viene decisa oggi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale, come da retroestesa porzione di verbale.
***
L'appello è fondato solo limitatamente al motivo sulle spese.
A. Il primo motivo è, nei termini che seguono, infondato.
A.1 Non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata, secondo la quale il giudicato rinveniente dalla sentenza n. 60/2002 è stato eccepito solo in appello, pur essendosi formato ben prima (derivando da mancata impugnazione di sentenza pubblicata nel
2002), così che vi sarebbe una tardività impediente l'esame di merito.
A tal fine, (comparsa di costituzione, pagg. 12-13) invoca l'autorità di Cass. sez. _1
3^ civ. 21.12.2011 n. 27906 rv 620982-01: «L'eccezione di giudicato può legittimamente essere allegata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (nella specie in sede di appello), se soltanto dopo tale momento esso si è formato. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice non può ritenere tardiva l'eccezione ma deve rimettere la causa sul ruolo per consentire a chi l'ha sollevata il deposito della sentenza passata in giudicato ed all'altra parte di contraddire.» (in seguito, conforme: Cass. sez. 6^-3 ord. 15.5.2020 n. 8982 rv 657939-01).
pagina 9 di 36 In realtà, l'eccezione di giudicato esterno è esperibile e rilevabile in qualsiasi stato e grado (cfr, fra altre, Cass. sez. 6^ civ. ord. 11.6.2021 n. 16589 rv 661485 – 01), a nulla rilevando che, come nel caso di specie, la rituale attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. sia stata fornita tardivamente (qui con il doc. E.2 allegato all'appello).
Il diverso principio richiamato dalla difesa appellata non attiene al regime della proponibilità della eccezione nel corso del giudizio;
ma, più limitatamente, alla distinta (e minore) questione inerente il dovere del giudice di conoscere dell'eccezione quand'anche, come nei casi giudicati in quei precedenti, sollevata dopo la precisazione delle conclusioni in appello (in un simile caso, che all'evidenza differisce dal presente, il giudice d'appello è tenuto a conoscere della eccezione, rimettendo la causa sul ruolo, salvo che, appunto, il giudicato potesse essere denunciato prima della precisazione delle conclusioni).
A.2 L'eccezione non può essere però accolta.
A.2.1 Dapprima occorre dare brevemente conto, per completezza, della sentenza n.
60/2002 e di quella, pregressa, n. 213/1981.
A.
2.1.a La sentenza n. 213/1981 è stata resa in un processo (n. 572/76 rg) fra gli attori e e il convenuto , avente a oggetto Persona_1 Parte_2 Persona_2
“Reintegrazione di servitù”.
Assume parte appellante che in quella sede non si discuteva del medesimo tratto di strada vicinale di Ristoro che è oggetto della presente fattispecie;
e che, tuttavia, si è trattato della sua natura.
Gli attori avevano chiesto la condanna del convenuto a “ripristinare a sua cura e spese, entro un termine prefiggendo, la strada vicinale attraverso la proprietà del convenuto in località Staffolino in Comune di Asciano;
condannare a rilasciare a favore Persona_2 degli attori la parte di terreno occupata in località Staffolino, Comune di Asciano, a confine tra le proprietà e , ed a rispettare i termini apposti dal Geom. di Pt_1 _1 CP_4
Siena incaricato di comune accordo dalle parti. Condannare il convenuto al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di causa.” (conclusioni così trascritte nell'epigrafe della sentenza).
La sentenza, come risulta dal dispositivo, aveva:
pagina 10 di 36 (-) regolato il confine tra le proprietà in località Staffolino secondo quanto risulta dall'allegato B dell'elaborato peritale, che viene allegato alla presente sentenza e ne fa parte integrante;
(-) condannato parte convenuta a rilasciare i terreni abusivamente occupati, quali risultano dalla tabella C della relazione peritale;
(-) condannato parte convenuta “a ripristinare, a sua cura e spese, la strada vicinale che attraverso il suo fondo dalla strada Lauretana conduce ai fondi di proprietà attrice attraverso il Podere Staffolino, previo riconoscimento del diritto di passo e transito su tale strada a favore degli attori”;
(-) dichiarato “sussistente il diritto di passo e transito del convenuto sulla strada vicinale di Ristoro corrente nella proprietà e sulla strada che da Ristoro conduce Pt_1 alla strada vicinale da Mezzaria a Montalto”.
A.
2.1.b La sentenza n. 60/2002 – che riguarda proprio il tratto qui controverso - è stata resa in un processo (n. 198/90) fra (al quale erano succeduti in corso di Persona_1 causa gli eredi, fra i quali e (al quale erano succeduti gli Parte_2 Persona_2 eredi e ) avente a oggetto “Riconfinamento apposizione Controparte_1 Persona_4 termini e risarcimento danni”.
Gli attori avevano chiesto, per quanto interessi, “1) Condannare il Sig. Persona_2
a ripristinare a sua cura e spese, il tratto della strada vicinale di Ristoro in Comune di
Asciano che dipartendosi dalla strada vicinale di Staffolino sbocca in prossimità delle particelle n. 20-21 del foglio di mappa 75 contrassegnata con la lettera G nella perizia del
Geom. allegata alla sentenza n. 213/81 del Tribunale di Siena in data 17.20 Per_5 giugno 1981 […]” (conclusioni così trascritte nell'epigrafe della sentenza).
Il Tribunale aveva condannato i convenuti, eredi di , a “ripristinare a Persona_2 loro cura e spese, con caratteristiche analoghe al residuo tracciato della strada vicinale di
Ristoro, il tratto della strada vicinale di Ristoro che attraversa la loro proprietà a confine con le part. 20-21 del fg 50 e 1-3-4-5 del fg 75 sboccando in prossimità delle particelle 20-21 del fg 75”.
A.2.2 Nell'atto di citazione di primo grado di questo processo, si parte dal presupposto che le vecchie sentenze (la n. 60/2002, ma anche la precedente n. 213/1981, citata dalla
60/2002) abbiano definito la strada, nel suo complesso, come vicinale privata costituita ex
pagina 11 di 36 collatione: «[…] In entrambe le sentenze citate, la Strada di Ristoro, nel suo complesso, è qualificata come vicinale, formata “ex collatione privatorum agrorum”, istituto ammesso sulla scorta della tradizione giuridica e che costituisce una proprietà comune pro indiviso per l'intero tracciato, così che nessuno dei comproprietari può di sua iniziativa e unilateralmente eliminare tratti di strada comune, impedendo così il diritto del condomino.
[…]» (ivi pag. 6).
In appello, dunque, si chiede, col primo motivo, che si prenda atto che quell'accertamento, siccome irrevocabile fra le odierne parti, fa stato della natura di strada in comunione ex collatione.
A.2.3 Il postulato originario è però sbagliato, così che le conseguenze che ne fa discendere l'appellante sono fuorviate.
A.
2.3.a Nella motivazione della sentenza n. 60/2002, si legge a pagina 4 (sottolineatura di chi scrive): «[…] Quanto alla natura della strada di Ristoro, già nella predetta sentenza
[n.d.r.: 213/1981] – resa fra le stesse parti – si dava incidentalmente atto della sua natura di vicinale ad uso pubblico in base alla certificazione UTE 24/2/1977. Parte convenuta cerca di contestare tale realtà mediante una certificazione del Comune di Asciano che così recita:
“Vista la richiesta di relativa alla classificazione delle strade che collegano Persona_2 la SS 438 Lauretana alla località Staffolino e detta strada alla strada vicinale di Ristoro;
attesta e certifica che le strade sopra descritte non sono classificate da questo Comune come
“strade vicinali di uso pubblico”.
In realtà tale certificazione riguarda altre strade, ed anzi conferma la natura vicinale della Strada di Ristoro, di cui fa parte – in base alla planimetria allegata alla sentenza
213/81 – il tratto di strada di cui si chiede il rifacimento.
Lo stesso CTU nominato ha confermato la natura vicinale della strada;
e i convenuti non hanno minimamente provato né chiesto di provare che essa sia stata in disuso da oltre venti anni.
Va dunque affermato il diritto di parte attrice a percorrere ed utilizzare il tratto di strada de quo […]».
A.
2.3.b La sentenza 60/2002, dunque, riconosce alla Strada Vicinale di Ristoro (e dunque anche la parte che interessa questo processo), natura di strada vicinale a uso pubblico pagina 12 di 36 e non, come assume l'appellante, una strada privata formata ex collatione privatorum agrorum.
Le due categorie sono fra sé distinte e nessuna delle due implica necessariamente l'altra:
«Perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche - da non identificarsi con quelle vicinali private formate ex "collatione privatorum agrorum e quindi di proprietà dei conferenti - devono sussistere: a) il requisito del passaggio, esercitato "juris servitutis publicae, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse;
c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile.» (Cass. sez. 2^ civ. 12.7.1991 n. 7718 rv 473086; Cass. sez. 2^ civ. 14.7.1976 n.
2710 rv 381498-01).
A.
2.3.c È ben vero che le strade vicinali a uso pubblico sono, nella loro essenza, strade private (i.e.: ricadenti su proprietà privata) assoggettate a servitù d'uso pubblico;
e ciò perché, se la strada fosse di per sé di proprietà pubblica, l'uso pubblico sarebbe insito nella sua natura.
Ma la mera qualificazione di strada vicinale a uso pubblico – che è quanto le sentenze pregresse hanno affermato – non implica che la sottostante proprietà privata sia, automaticamente, una comunione incidentale ex collatione sull'intero tracciato, piuttosto che una comunione ordinaria, o una proprietà privata esclusiva dei singoli proprietari dei segmenti di tracciato e di taluni di essi.
Vale a dire che la sentenza n. 60/2002, richiamando e confermando, sul punto, la precedente sentenza n. 231/1981, qualifica la Strada Vicinale di Ristoro come vicinale ad uso pubblico, senza in alcun modo occuparsi della proprietà di essa, se, cioè, in comunione incidentale fra le parti di causa (ed eventuali terzi), se in comproprietà per titolo negoziale, o, infine, se di singoli proprietarî esclusivi di suoi pezzi.
In altre parole, il giudicato che discende dalle sentenze pregresse si risolve nella affermazione che la strada era (all'epoca almeno delle sentenze) una vicinale di uso pubblico
(i.e.: strada privata gravata da servitù di uso pubblico); senza però occuparsi (posto che nessuno lo chiedeva e la soluzione della causa ne prescindeva) di accertare a chi spettasse la proprietà privata della strada.
L'accertamento di chi fosse il proprietario della strada, insomma, né è stato fatto dal giudice, né era indispensabile presupposto per decidere la causa, dal momento che pagina 13 di 36 l'accertamento della natura di strada vicinale a uso pubblico non implica affatto l'accertamento di chi sia il proprietario della strada.
A.
2.3.d Sicché, conclusivamente, il postulato che regge l'impostazione dell'intero motivo, ossia che il giudicato esterno rinveniente dalle pregresse pronunce faccia stato della comproprietà privata sulla strada ex collatione (In entrambe le sentenze citate, la Strada di
Ristoro, nel suo complesso, è qualificata come vicinale, formata “ex collatione privatorum agrorum”) è da escludersi, perché entrambe le pregresse sentenze non hanno per oggetto l'accertamento della situazione dominicale della strada:
(-) né, in via immediata, quale accertamento chiesto dalle parti (il dedotto dell'eventuale giudicato);
(-) né, in via mediata, quale accertamento di un presupposto necessario per dirimere la controversia (il deducibile dell'eventuale giudicato).
A.2.4 Il collegio, per completezza, rimarca, a conferma di quanto già osservato, che l'odierna domanda è diversa da quelle proposte nel giudizio n. 198/1990, concluso con la sentenza n. 60/2002 (e, a fortiori, da quelle proposte nel giudizio ancora precedente n.
572/1976).
In quelle sedi, ha chiesto la tutela del suo diritto di passare sulla strada in quanto Pt_1 strada gravata da servitù di uso pubblico, come risulta inequivocabilmente dalle sentenze, che si sono già passate in rassegna;
ha, cioè, fondato ogni sua pretesa sul suo diritto di esercitare una servitù d'uso pubblico.
In questa sede, al contrario, chiede la tutela del suo diritto di passare sulla strada Pt_1 in quanto ne sarebbe comunista ex collatione; ha, cioè, fondato ogni sua pretesa sulla veste di comproprietario della strada.
I due diritti (servitù d'uso pubblico e comproprietà) sono diversi, come ben diversi sono anche i relativi elementi costituitivi, così che le due domande, a prescindere che convergano nel chiedere una ripristinazione, sono fra sé irriducibili l'una all'altra (cfr, in tema di servitù di passo privatistica, ma con identica ratio, Cass. sez. 2^ civ. ord. 26.7.2023 n. 22502 rv 668564-
01; Cass. sez. 2^ civ. 26.5.2008 n. 13568 rv 603809-01).
Questa osservazione, a posteriori, non fa che confermare che non può esservi un giudicato che, dalle pregresse sentenze in tema di servitù d'uso pubblico, si rifletta, facendovi stato, sull'accertamento della pretesa comproprietà incidentale;
e vale anche a smentire, in pagina 14 di 36 quanto del tutto fuorviante, la tesi illustrata da nella comparsa conclusionale, in Pt_1 merito ai diritti reali quali diritti autodeterminati (pag. 20). È ovvio che ciascun diritto reale è autodeterminato (si identifica, cioè, col suo contenuto, sicché non v'è alterazione della domanda se, a es., si aggiunga, a sostegno di una confessoria servitutis fondata su titolo negoziale, un acquisto per usucapione), ma ciò non significa che diritti reali diversi siano fra sé, per così dire, intercambiabili, solo perché possono contenere facoltà analoghe, come quella di passo: le facoltà del di passare sulla strada e pretenderne la ripristinazione Pt_1 quale membro della generalità dei consociati, che aveva diritto pubblico di passo su di essa, sono irriducibili alle diverse facoltà, pur d'analogo contenuto, che egli fa qui valere quale comunista della strada;
e la Corte, ove rilevasse ex officio il diritto del per un fatto Pt_1 costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado - come nella comparsa conclusionale, sulla base di un erroneo concetto di diritto autodeterminato, si chiede - violerebbe l'art. 112 c.c.-
Infine, non compete al giudice sindacare la scelta processuale di il quale, anziché Pt_1 avvalersi dei diritti a lui riconosciuti in via definitiva con le pregresse sentenze, ha preferito intraprendere un nuovo contenzioso, per poter affermare un diverso diritto sul tratto conteso della strada vicinale (dovendosi forse ipotizzare, come in sostanza fa la difesa , che vi _1 sia consapevolezza nell'appellante che, quanto meno dopo l'irrevocabilità delle sentenze pregresse, la strada vicinale abbia perduto la destinazione a uso pubblico). Deve tuttavia il giudice tenere ben distinte le due diverse fattispecie, perché solo su quella della comunione incidentale verte la causa presente.
B. I motivi secondo (sul conferimento di sedime da parte del e terzo (sulla Pt_1 valutazione delle prove testimoniali), in quanto intimamente connessi, possono essere esaminati assieme.
Essi, con le integrazioni di motivazione che seguono, non sono in grado di indurre la riforma della decisione di prime cure.
B.1 TI, in via gradata, l'appellante che, a prescindere se la Strada di Ristoro non fosse più a uso pubblico (e, quand'anche, dagli anni '70), resta fermo che una parte della strada – che di per sé, nella sua unitarietà, «[…] ha inizio dall'imbocco posto sulla Strada
Statale (oggi provinciale) n. 438 “Lauretana” e termina nella particella 16 del Foglio 74 del
Catasto Terreni del Comune di Asciano giungendo al podere “Ristoro” […]» (appello, pag. pagina 15 di 36 14), ricade anche su proprietà il quale, dunque, avrebbe, al contrario di quanto Pt_1 affermato dal Tribunale, conferito sedime proprio per la formazione della strada.
La sentenza, dunque, viene censurata perché avrebbe sostenuto, travisando i fatti, che l'intero tracciato della strada ricade sulla sola proprietà , senza accorgersi che, _1 pacificamente, essa insiste anche sulla p.lla 41 del foglio di mappa 50 di proprietà e Pt_1
«[…] nei tratti successivi a quello eliminato l'intera strada di ristoro comprende o comunque lambisce altri terreni dei Sig.ri quali le partt. 8 e 16 del Foglio 74 (di proprietà di Pt_1
oltreché alle partt. 11-20-21-24-27-28-33-34 (di proprietà di _2 Parte_1
: di qui la prova del conferimento del sedime. […]» (appello, pag. 15).
[...]
B.2 Non si può concordare, quantunque la motivazione di prime cure vada integrata nei termini che seguono, che esaminano anche le difese della , trascurate dal Tribunale, _1 concernenti lo stato di abbandono del tratto controverso nell'ultimo mezzo secolo.
Non basterebbe, infatti, contraddire il Tribunale nell'affermazione che «[…] non è stato comprovato un conferimento di sedime da parte dei o dei suoi danti causa […] con la Pt_1 conseguenza che i Sig.ri devono ritenersi esclusi dalla comunione […]» (sent., pag. Pt_1
4), per accogliere le domande dell'appellante; dovendosi pur sempre verificare se il tratto di strada oggetto di causa faccia parte della strada comune oppure resti nella proprietà esclusiva
; costituisca, insomma, una porzione di sedime che non è stato o non è più conferito _1 alla vicinale comune, come insiste col sostenere anche in appello (comparsa di _1 costituzione, pag. 9: «[…] Non sussisteva, infatti, già a far data dagli anni '60 del vecchio secolo alcun percorso in uso che raccordasse la Strada di Ristoro con quella di Staffolino, poiché con la realizzazione del tracciato a valle più comodo, pianeggiante e diretto di fatto il percorso in contestazione era stato già abbandonato […]»).
B.2.1 In punto di fatto, la circostanza è, a dispetto dei tentativi dell'appellante di indurre confusione, pressoché pacifica e comunque ampiamente provata.
B.
2.1.a Il fatto storico della modifica del tracciato della vicinale (con dismissione del tratto controverso a favore di altro e diverso), allegato nella comparsa di costituzione di primo grado (supra, § 1.2.b), non è stato contestato dalla controparte. _1
In particolare:
B.2.
1.a.i Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di prima comparizione, depositate il
27.1.2022, v'è solo una indistinta contestazione onnicomprensiva delle avverse ragioni («[…]
pagina 16 di 36 contesta integralmente il contenuto della comparsa avversaria in ogni sua parte, sia in fatto che in diritto, perché trattasi di argomentazioni infondate, sfornite di prova, errate e meramente suggestive, come si dimostrerà nel prosieguo del giudizio […]»), troppo generica per costituire una efficace contestazione del fatto che l'avversaria, invece, aveva allegato con precisione.
B.2.
1.a.ii Nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., si legge: «[…] Controparte punta inoltre la propria attenzione anche sull'esistenza di un percorso alternativo per poter giungere al podere Ristoro dalla strada S.S. 438 Lauretana. Dall'indicazione che è stata fornita in atto di citazione, poi, viene fatta discendere la conseguenza che, se tale percorso alternativo è stato creato, allora non ha alcun senso ripristinare il percorso originario che oggi non esiste più.
Questa, in realtà, è una conclusione iperbolica, che dimostra come il legittimo diritto degli attori non trovi alcun riconoscimento, neppure minimo, da parte della confinante sig.ra , rendendo vieppiù necessario il presente giudizio. […]» (pag. 6). _1
Questa presa di posizione è, addirittura, di sostanziale riconoscimento dell'avversa affermazione che verso la fine degli anni '60 il tracciato della strada vicinale fu modificato
(evidentemente nel modo descritto dalla controparte).
infatti, non fa una contestazione di fatto, ma di diritto, notando che, a suo Pt_1 avviso, la modifica del tracciato non faceva venire meno il suo diritto di comunista sul tracciato pregresso.
B.
2.1.b Depone nel senso detto anche l'esame ragionato della perizia di parte del Geom. posta a sostegno della domanda (doc. 4 , nonché della perizia di Persona_6 Pt_1 parte datata del Geom. addotta da (doc. 2 ); nonché, infine, Persona_7 _1 _1 anche dalla c.t.u. redatta dal Geom. nella causa n. 198/1990 rg, conclusa con la Persona_8 sentenza n. 60/2002 (in produzione di entrambe le parti, senza peraltro gli allegati).
Nella foto aerea del 1954 intercalata nella relazione (a pag. 4), il tratto di strada CP_3 controverso verso il è visibile, così come nel Fotogramma del 1954 dell'all. F Persona_3 della relazione (ingrandito nell'all. F1). Per_7
Alla perizia peraltro, è allegato anche uno scatto aereo del 1976 (all. F e, Per_7 ingrandito, F2), che non permette più di apprezzare il precorso precedente;
mentre mostra quello attuale.
pagina 17 di 36 È vero che nella perizia si allega anche una foto aerea del 2010 (in successione a CP_3 quella del 1954), dove, a detta del perito, il vecchio tracciato si vedrebbe ancora “anche se con caratteristiche diverse” (ivi, pag. 4); e una ulteriore foto aerea del 2016, che pure evidenzierebbe il tracciato originario, pur “con caratteristiche ancora una volta diverse”.
In realtà, a tacere delle evidenti incertezze che il perito non può disconoscere, CP_3 tanto che il tracciato sarebbe in continua modifica, persino nell'intervallo temporale abbastanza contenuto di sei anni (fra il 2010 e il 2016), la caratterizzazione sul terreno della strada è più che altro suggerita dalla sovrapposizione catastale del tracciato (in rosso), che una chiara percezione.
Ma già il Geom. – c.t.u. della causa n. 198/1990 rg – aveva chiaramente Per_8 riscontrato che «[…] il probabile tracciato della vicinale che collegava la vicinale di Ristoro con la Vicinale di Staffolino, insiste per intero su terreni in prop. oggi abolita dalle _1 lavorazioni meccaniche […]» (pag. 3); tanto è vero che egli ha poi dovuto riportarla «[…] sul terreno con rilievo tacheometrico per coordinate dei vertici ed identificato mediante picchetti in legno […]» (pag. 10); non senza precisare che «[…] La riapertura del tracciato riportato nelle mappe catastali, segnato mediante picchettazione come viene illustrato anche attraverso le fotografie allegate, appare costoso e di difficile manutenzione per la presenza in zona di terreni fortemente argillosi […]» (ivi).
Al contrario di quanto sostiene parte appellante, dunque, già il Geom. non ha Per_8 trovato alcuna strada visibile in loco, tanto da essere stato costretto a individuare il tracciato non più apprezzabile mediante strumentazione;
e a indicarlo con picchetti sul terreno. Ed è per quello che il Tribunale, recependo la c.t.u., ordinò il relativo rispristino (un ripristino, per così dire, integrale), del quale, altrimenti, non vi sarebbe stato bisogno.
E anche il perito a fornito fotografie (le nn. 4 e 5, a pagg. 7 e 8 della sua relazione, CP_3 nonché ulteriore foto, da altro punto di osservazione, a pag. 9) rappresentanti il tratto che lui stesso definisce dismesso (in foto aerea a pag. 8), dalle quali è agevolmente apprezzabile che il tratto dimesso non può essere tale da pochi anni, ma deve esserlo da lungo tempo.
In particolare, le predette foto (in particolare la n. 4 che si riporta qui a lato) si riferiscono a uno dei capi del tratto di strada controverso, ossia quello che si trova all'intersezione fra la strada pagina 18 di 36 vicinale di Staffolino e la strada vicinale di Ristoro.
È della massima evidenza che l'accenno di strada a sinistra nella foto, indistinguibile da un mero spiazzo a lato strada, è talmente equivoco da attestare che, al di là di quello che la cartografia riporta, il tracciato che da ivi si dipartiva è da lunghissimo tempo dismesso;
non certo dagli interventi che, secondo l'atto di citazione introduttivo, avrebbe messo in _1 atto negli anni 2019/2020, ossia, a ben vedere, in epoca assai prossima alla rilevazione del perito la cui relazione è datata 18.8.2021. CP_3
L'integrale scomparsa del tracciato in loco raffigurata dal perito (ancor più CP_3 manifesto nella foto a pag. 9, scattata da un punto di vista diverso e che mostra un terreno assolutamente uniforme e privo di segni che in qualche modo assomiglino a un tracciato) non può essere frutto di una modificazione indotta nel tempo – a questi fini – breve di un biennio, ma di una situazione che si è consolidata nel tempo.
B.
2.1.c Altri elementi presuntivi confortano la conclusione precedente.
B.2.
1.c.i In particolare, l'epoca di dismissione del tratto è fatto risalire dal perito Per_7 alla fine degli anni '60, primi anni '70, il che è coerente con i seguenti fatti acquisiti:
La prima causa che (il dante causa di) ha intentato al (dante causa di) Pt_1 _1 risale al 1976 (causa n. 572/76 rg).
In quella causa, come risulta dalla sentenza che l'ha definita (n. 213/81), si Pt_1 doleva proprio che , con lavori di ruspatura avesse eliminato il tratto di vicinale che _1 da quella di Staffolino portava al podere Ristoro.
Nella seconda causa (n. 198/90 rg), aveva nuovamente denunciato la modifica (e Pt_1 chiesto la ripristinazione) «[…] del tratto di strada vicinale di Ristoro che, dipartendosi dalla strada di Staffolino, sbocca nella proprietà attrice […]» (sentenza n. 60/2002, pag. 3).
C'è una significativa coincidenza temporale fra l'origine del conflitto giudiziale e l'epoca in cui la foto aerea allegata alla perizia attesta il venir meno del tracciato controverso. Per_7
E c'è una altrettanto significativa coincidenza temporale fra quel periodo e quello in cui il
, con deliberazione del C.C. n. 59 del 2.3.1970, ha revocato la precedente Controparte_5 delibera del 1951, che includeva la strada di Ristoro fra quelle uso pubblico, senza inserirla nel nuovo elenco, come attestato dall'Ufficio Tecnico del l'11.3.2021, in Controparte_5 risposta a richiesta del Geom. che ha allegato la comunicazione alla sua perizia (ivi si Per_7 legge: «[…] Con Delibera del Consiglio Comunale 59 del 02.03.1970 ancora oggi vigente, pagina 19 di 36 oltre a revocare la delibera di Consiglio Comunale del 1951, sono state classificate, secondo la Legge nr. 126 del 1958, le strade con l'uso pubblico (comunali e vicinali). In questa nuova classificazione, la strada di Ristoro, non risulta tra le strade vicinali di uso pubblico […]»); e come comunque risulta dalla delibera del 22.7.1951 (doc. 11 e dalla delibera del 1970 Pt_1
(doc. 12 . Pt_1
In questa sede, come ovvio, non interessa in via immediata dirimere la questione se la strada di Ristoro abbia perduto e, in ipotesi, quando, il carattere della destinazione a uso pubblico, perché si è già ampiamente illustrato che l'oggetto della causa ne prescinde.
Quello che però è importante rimarcare è che proprio in uno stesso ambito temporale, a cavallo fra anni '60 e '70,
(-) la strada di Ristoro è stata svalutata quale strada vicinale pubblica: l'eliminazione dall'elenco, che non ha natura costitutiva, non implica di per sé solo il venir meno della servitù di uso pubblico, ma, come ovvio, non è neppure un fatto irrilevante, perché denota che l'ente non considerava più la strada rispondente ai caratteri della vicinale pubblica;
(-) il conflitto fra e è sfociato in sede giudiziale e, fra le molteplici Pt_1 _1 reciproche rivendicazioni, riguardava anche l'impossibilità di uso del tratto che interessa qui.
Se ne desume, ulteriormente, che il tratto in esame è in disuso sin da quell'epoca e che non sono stati certo gli interventi del 2019/2020 a renderla non più utile per il passo.
B.2.
1.c.ii Del resto, per quanto consti, la sentenza n. 60/2002, sul punto, non risulta essere mai stata posta in esecuzione, men che meno ottemperata da , il che, per _1
l'appunto, conferma che – come ha in sostanza da sempre dedotto l'appellata – la situazione è sempre la medesima, essendo mutato nel tempo solo il tipo di azione giudiziale che ha Pt_1 intentato.
Sarebbe inutile, ovviamente, opporre che sta frustrando il buon diritto di _1
perché, come si è già spiegato, il suo diritto riconosciuto nelle pregresse sentenze non Pt_1
è quello che, per la prima volta, ha dedotto in questa causa.
Su questo tema, peraltro, si tornerà più diffusamente quando si esamineranno le deposizioni, essendo in quella sede più rilevante (infra, § B.
2.1.d.iii).
B.
2.1.d A suffragio della ricostruzione che si sta delineando v'è poi il compendio delle prove orali, che il Tribunale ha correttamente valutato, dovendosi disattendere le critiche portate col terzo motivo. pagina 20 di 36 B.2.
1.d.i Il primo giudice, in particolare, ha notato che:
(-) i testi addotti da ( , che aveva lavorato con il padre di _1 Testimone_1 dal 1969 al 1972; cacciatore che frequenta la zona dal Parte_1 Persona_9
1978/1979; il cui marito, negli anni '60, era mezzadro di e ivi Per_10 Persona_1 aveva abitato dal 1969 al 1972, rimanendo a vivere nella zona anche successivamente;
Per_11
parente di un ex mezzadro di nato sui luoghi) hanno
[...] Pt_1 Testimone_2 tutti confermato che per andare alla località Ristoro si passava dall'attuale viabilità; nessuno di loro avendo ricordo del diverso tracciato che costituisce oggetto di questa causa;
(-) i testi addotti da ( , dipendente di Pt_1 Testimone_3 Persona_1 Per_1
figlio dell'appellante e nipote di , in passato pastore
[...] _2 Persona_12 degli allevamenti di pecore di ed ora dipendente di Persona_1 Controparte_6 moglie di hanno riferito tesi contrarie, ossia di avere sino al 2019 usato del Parte_1 tratto in contestazione;
(-) il contrasto insanabile fra i due gruppi doveva essere risolto in favore dei testi di
, perché maggiormente estranei all'interesse della parte che li ha addotti, rispetto a _1 quelli di a lui legati da legami stretti o di parentela o di lavoro. Pt_1
B.2.
1.d.ii Parte appellante obietta che:
(-) i testi avversari hanno riferito di circostanze relative a periodi temporali limitati e comunque non riferibili agli anni successivi alla sentenza 60/2002;
(-) quelle deposizioni sono contraddette dalla c.t.u. del Geom. in causa n. Per_8
198/1990;
(-) sono contraddette anche dalla foto aerea depositata al proprio doc. 9;
(-) i propri testi sono assolutamente specifici, dunque credibili, ed è stato indebito svalutarli esclusivamente sulla base dei rapporti di parentela o d'altro genere con Pt_1
B.2.
1.d.iii Non si può concordare.
L'equivoco di fondo da cui muove il ragionamento demolitorio dei testi addotti da
è che alla data della sentenza n. 60/2002 il tratto conteso fosse esistente e utilizzato, _1 il che è assolutamente contrario a quanto risulta;
dovendosi anzi aggiungere, così riprendendo e approfondendo un tema in precedenza solo accennato (supra, § B.
2.1.c.ii), che può dirsi provato che neppure dopo la sentenza n. 60/2002 il tratto di strada fu rimesso in uso.
pagina 21 di 36 S'è già, infatti, rilevato che fu proprio lo stato naturale dei luoghi – che costrinse il
Geom. a rilevare il vecchio tracciato mediante strumentazione, non potendolo fare a Per_8 vista – a indurre (e poi i suoi eredi) a intentare la nuova (seconda) causa a Persona_1
. _1
confonde qui lo stato della cartografia con lo stato di fatto;
ed equivoca tra Pt_1 quanto il c.t.u. ha riscontrato in loco (ossia, in sostanza, l'inesistenza di un tracciato visibile) e quanto egli ha operato, su mandato del giudice, per individuare comunque il vecchio tracciato.
Quando, nella comparsa conclusionale, la difesa osserva che «[…] tali deposizioni Pt_1
[n.d.r.: quelle dei testi avversari] risultano smentite dalle sentenze n. 213/1981 e 60/2002 del
Tribunale di Siena, passate in giudicato, che hanno riconosciuto l'esistenza della strada dagli anni settanta del secolo scorso al 2002 […]» (pag. 15), confonde lo stato di diritto con lo stato di fatto: il Tribunale di Siena ha accertato, nella sentenza n. 60/2002, che il tratto oggi conteso (non indagato dall'altra sentenza) faceva parte di una strada a uso pubblico e ha disposto che venisse ripristinato, appunto perché esso, visibile sulle mappe, non era più apprezzabile sui luoghi, ove il c.t.u., senza l'uso della strumentazione, non avrebbe potuto individuarla. Sicché i testi che hanno riferito di non conoscere la strada, né di averla mai vista o usata, fanno affermazioni coerenti con gli accertamenti delle cause pregresse;
destando, semmai, perplessità i testimoni addotti da che dicono l'opposto. Pt_1
Il doc. 9 invocato dall'appellante non è una foto aerea della Regione Toscana, ma, come ivi sta scritto, una “Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico”: è, insomma, un documento che, probabilmente sovrascritto su di una foto aerea, disegna le strade, non le riproduce come una foto, il che è facilmente apprezzabile anche a occhio nudo.
Pertanto, non si può che confermare l'assoluta valenza probatoria dei testi addotti da
, i quali, a ben vedere, sono confermati da quegli altri elementi obiettivi, ivi compresa _1 proprio la c.t.u. Per_8
(ud. 6.7.2022) ha riferito di conoscere solo due strade in quei luoghi: quella che Tes_1 dalla via pubblica (Lauretana) a Ristoro (il percorso diretto attuale) e quella dalla medesima via pubblica arriva fino alla strada di Staffolino;
e ha negato che esista il tratto di strada conteso (3) DCV se il tratto della Strada di Ristoro che raggiungeva la Strada Lauretana attraverso Staffolino, dopo la realizzazione dell'altro a valle e comunque nel 1967, fosse utilizzato e manutenuto;
ciò in particolare dal 2002 al 2020; non esiste la strada.). Al contrario di quanto assume parte appellante, è stato sì lavorante del dal 1969 al Tes_1 Pt_1
pagina 22 di 36 1972, ma conosce lo stato anche successivo dei luoghi: «[…] ho lavorato con solo dal Pt_1
1969 al 1972, ma conosco lo stato dei luoghi anche relativo al periodo successivo perché ho sempre vissuto e vivo a Fontanelle, lì vicino […]»; e, nel rispondere al sopra trascritto capitolo di prova n. 3, ha risposto anche per il periodo dal 2002 al 2020, negando l'esistenza del tratto in questione.
Il cacciatore (stessa udienza), che frequenta i luoghi dal 1978, ha Persona_9 dichiarato di non aver mai visto il tratto di strada conteso «[…] nemmeno negli anni
2002/2020 […]».
(ud. 12.10.2022), moglie del mezzadro di (dante causa di Per_10 Persona_1
negli anni '60, abitante al dal 1969 al 1972, ma da dopo di Parte_1 Persona_3 allora restata in zona («[…] e, quindi, percorro quella zona […]»), ha dichiarato di non avere mai visto il tratto di strada conteso anche nel periodo successivo al 2002.
Analogamente, alla stessa udienza, ha deposto che frequenta la zona Persona_11 dagli anni '80 e che è parente di un ex mezzadro di Pt_1
Infine, (ud. 11.1.2023), nato sui luoghi di causa e conoscente di Testimone_2 entrambe le parti, ha riferito, pur limitatamente al periodo sino al 2004, di non avere mai visto la strada in questione;
e che «[…] per andare a scuola sono sempre passato per la strada al cui inizio vi era il cartello “Ristoro”. Non ho mai visto una strada che collegasse la strada di Rostoro alla strada di Staffolino […]».
I testi addotti da invece, hanno asserito il contrario. Pt_1
(ud. 12.10.2022), pastore degli allevamenti di pecore di Persona_12 Per_1
e dipendente di moglie di ha dichiarato che
[...] Controparte_6 Parte_1 dal 2003 al 2019 ha attraversato il tratto di strada in questione, come rappresentato nel doc. 9 di (foto aerea priva di data); e di avere visto il del pari, attraversarla, Pt_1 Pt_1 quantunque, va rimarcato, solo tre o quattro volte nell'arco di tempo dal 2003 al 2019, ossia all'incirca una volta ogni quattro anni.
(ud. 6.7.2022), dipendente di dal 2002, ha riferito anch'egli di Testimone_3 Pt_1 avere usato il tratto di strada conteso «[…] per andare nel bosco a tagliare la legna e per il pascolo delle pecore […]».
(stessa udienza), figlio dell'appellante, ha confermato la circostanza, Persona_1 precisando: «[…] essendo una strada per la quale mio nonno aveva vinto una causa che gli pagina 23 di 36 consentiva il passaggio [n.d.r.: evidentemente quella conclusa con la sentenza n. 60/2002], mi sentivo nel diritto di potervi accedere e transitare. Per questo l'ho usata quando negli altri terreni vi erano delle piantagioni e non era opportuno transitarvi […]».
Il limite di questi testimoni è solo secondariamente d'essere legati al da rapporti Pt_1 di stretta parentela o di lavoro, ma, principalmente, è che essi riferiscono di una realtà che risulta smentita non solo dall'altro gruppo di testi, ma anche dagli altri elementi oggettivi che si sono già passati in rassegna.
La c.t.u. e la sentenza n. 60/2002 attestano che il tratto de quo era in disuso e non Per_8 visibile a quell'epoca.
Non c'è la benché minima prova che, come sostiene l'appellante nella comparsa conclusionale (pag. 19), «[…] tale strada non solo era esistita nel secolo scorso, ma era stata ripristinata dall'appellata dopo la sentenza n. 60/2002 del Tribunale di Siena, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto dei Sig.ri a transitarvi, salvo poi essere Pt_1 arata ed eliminata nel 2020 nel tratto presente nella proprietà […]»; né la _1 circostanza è stata mai ammessa, visto che persiste sin dal primo grado ad affermare _1 che il tracciato è, in concreto, in costante disuso da mezzo secolo almeno. Anzi, a ben vedere, nell'atto di citazione di primo grado manca persino una specifica allegazione che quel ripristino sia avvenuto;
eppure, come è ovvio dalla natura delle cose, l'esecuzione di lavori di ripristino di un tracciato, pur agrario, non potevano che costituire un fatto macroscopico, facilmente dimostrabile e difficilmente sopprimibile, specialmente se, come può desumersi dal tipo di rapporto fra le parti, essi fossero stati compiuti coattivamente sulla base del titolo giudiziale, piuttosto che di spontanea volontà.
Pertanto, potendosi escludere che la sentenza n. 60/2002 sia stata mai (coattivamente o spontaneamente) eseguita (riportando in essere il tracciato, oltre che nelle carte, sui luoghi), e avendosi la prova, desumibile persino dalle già citate fotografie allegate alla perizia che CP_3
l'attuale assenza di strada non può risalire solo al 2019/2020, ma deve costituire oggetto di una situazione di fatto consolidata per un lasso di tempo ben più lungo, è legittimo concludere che, in effetti, il tratto di strada non era percepibile, come tale, anche nel periodo in cui i testi di parte hanno riferito di averlo fatto. Pt_1
Peraltro, per le attività indicate da (andare nel bosco a tagliare la legna e per il Tes_3 pascolo delle pecore) o (pastore) non occorre effettivamente una strada e non si può Per_12
pagina 24 di 36 escludere che per chi eserciti la pastorizia o l'attività di boscaiolo il concetto di strada sia forse più ampio e flessibile di quanto richieda la causa.
Il figlio dell'appellante a sua volta, nell'affermare che si sentiva in Persona_1 diritto di passare perché era «[…] una strada per la quale mio nonno aveva vinto una causa che gli consentiva il passaggio […]», omette di considerare che la sentenza che aveva concluso quella causa, per quanto consti, non è mai stata eseguita.
A questo punto, la prevalenza da accordare ai testimoni di , confortati, al _1 contrario degli altri, da elementi oggettivi, è definitivamente avvalorata dalla loro eccessiva vicinanza all'interesse dell'appellante.
B.2.2 Ricostruita nei termini che precedono la situazione di fatto, si può passare alla verifica del diritto dedotto.
La comunione ex collatione agrorum privatorum, proprio per la sua natura di comunione incidentale, non è un fenomeno negoziale, nel senso che essa non scaturisce da un accordo fra i frontisti, ma, come insegna la giurisprudenza di legittimità, dalla loro volontà coincidente, anche se non concorde, la quale è manifestata attraverso il fatto materiale del conferimento in relazione all'effettiva esigenza dei fondi (così, fra altre, Cass. sez. 2^ civ.
27.7.2006 n. 17111 rv 593591, la quale ne fa discendere, per l'appunto, produzione di effetti giuridici, anche in mancanza di qualsiasi forma scritta; da ultimo, cfr Cass. sez. 2^ civ.
17.7.2024 n. 19746 rv 671903-01).
Nel caso di specie difettano elementi costitutivi del diritto preteso.
B.
2.2.a Manca, innanzitutto, la prova che l'originario tracciato della via vicinale di
Ristoro, ossia quella che ricomprende il tratto oggi conteso, fosse stato costituito col conferimento di sedime da parte di tutti i frontisti e allo specifico fine di rispondere a esigenze dei propri fondi.
Di essa si sa che certamente nei tempi passati è stata gravata da servitù di uso pubblico, ma, per quanto già ampiamente emerso, l'uso pubblico implica solo che essa è funzionale alle esigenze di una comunità (le persone, quindi, se ne servono uti cives); il che non implica necessariamente che i privati proprietarî della strada l'abbiano voluta costituire quale comunione incidentale fra sé per esigenze dei loro fondi;
sicché la mera qualità di strada vicinale pubblica non sorregge, per ciò solo, la domanda (Cass. sez. 2^ civ. 10.10.2007 n.
21245 rv 599246: «In relazione alle strade vicinali, benché la loro natura di beni privati di
pagina 25 di 36 interesse pubblico faccia presumere (fino a prova contraria) l'esistenza sulle medesime di una servitù di uso pubblico a favore del Comune, ai fini del riconoscimento del diritto di comproprietà a favore dei proprietari dei fondi latistanti è necessario allegare e provare di aver conferito, in vario modo e misura, il sedime della strada.»).
Per il resto, è invece restato assodato che negli ultimi cinquanta anni circa essa non è stata utilizzata, se non nel diverso tracciato che non comprende il tratto controverso;
ma nulla si sa della costituzione precedente;
il che, lungi dal favorire la domanda di porta a Pt_1 concludere che a oggi la strada, quanto meno nel tratto conteso, non sia neppure più gravata da uso pubblico, dal momento che la P.A. l'ha cancellata da molto tempo dall'elenco delle vicinali, disinteressandosene, e, per il resto, essa non serve più nessuno, a maggior ragione non serve la comunità. Infatti, l'uso pubblico perdura sin quando ne sussistano i requisiti del passaggio dei cives (intesi quale collettività di persone qualificate dall'appartenenza a una comunità territoriale) e un valido titolo (su questo cfr Cass. sez. 2^ civ.
5.7.2013 n. 16864;
Cass. sez. 6^-2 ord. 12.3.2021 n. 7091 rv 660955-01), ciò che nel presente caso, può escludersi, perché il sin dalla citata deliberazione del 1970, aveva Controparte_5 consapevolmente espunto la strada dall'elenco delle vicinali pubbliche, né mai se ne è interessato in seguito (cfr Cass. sez. 2^ civ. ord. 14.5.2018 n. 11676) e perché da allora nessuna collettività vi ha transitato, essendo emerso, al massimo, l'interesse particolare del solo
Pt_1
B.
2.2.b In secondo luogo, l'accertamento del Tribunale della mancata prova di un conferimento di sedime da parte di resiste, con le integrazioni che seguono, alle Pt_1 critiche articolate nel secondo motivo.
TI BA (appello, pag. 15): il segmento della Strada di Ristoro eliminato comprende oltre ai terreni inclusi nella proprietà anche la suddetta part. 41 del Foglio 50, anch'essa arata di proprietà di _1
(cfr. All. 1 di cui all'atto di citazione Doc. C, Fasc. di parte di primo grado Parte_1
Parte 1); inoltre nei tratti successivi a quello eliminato l'intera strada di ristoro comprende o comunque lambisce altri terreni dei Sig.ri quali le partt. 8 e 16 del Foglio 74 (di Pt_1 proprietà di oltrechè alle partt. 11-20-21-24-27-28-33-34 (di proprietà di _2
: di qui la prova del conferimento del sedime. Parte_1
Detto conferimento di sedime alla Strada di Ristoro e l'attraversamento, da parte di detta strada, della part. 41 del Foglio 50, oltre che non contestato dalla Sig.ra _1
pagina 26 di 36 , si evince pure dalla planimetria “All. G” della Relazione Tecnica a firma Geom. _1 depositata nel giudizio di primo grado quale Doc. 2 a corredo della comparsa di Per_7 costituzione e risposta in data 13.1.2021 nell'interesse della appellata Sig.ra Controparte_1
(Doc. F).
B.2.
2.b.i Questa linea difensiva presuppone che dalle planimetrie catastali possa trarsi la prova certa del conferimento, il che non è, perché, laddove, come spesso avviene, il tracciato indicato sulla mappa si trova a confine fra due particelle, non è dato comprendere se il terreno della strada sia stato preso dall'una o dall'altra porzione o, ancora, da entrambe.
Nell'elenco allegato alla Delibera di C.C. del 1951 (doc. 11 , la strada vicinale di Pt_1
Ristoro, che compare, con progressivo n. 25 (dopo quella di Staffolino, n. 24), è indicata come formata su fg 75 p.lle 3, 10 e 34, fg 49 p.lla 8, fg 74 p.lla 16, fg 50 p.lla 17.
Anche se questo dato non è esaustivo, è pur sempre più pregnante, sul piano probatorio, di quello proposto dall'appellante, perché, mentre nell'elenco si riporta la (presumibile) consistenza della strada vicinale, il tracciato sulle mappe non ne rivela l'originaria appartenenza, nel senso che non mostra da quale particella essa sia stata staccata.
A es., osservando la richiamata mappa allegato G della perizia (pag. 14 di 48 che Per_7 compongono l'intero file *.pdf), la p.lla 41 (del fg 50), che più di tutte l'appellante invoca a proprio vantaggio, è un piccolo triangolo che si trova ricompreso fra l'ultima parte del tratto qui controverso e l'ultima parte del tracciato attuale (i due tracciati, in sostanza, convergono in quel punto, formando un angolo acuto al cui interno sta la p.lla 41).
La mappa, di per sé, non permette di stabilire se la p.lla 41 sia meramente confinante con la strada (formata da distacchi di particelle diverse) oppure se abbia ceduto parte del terreno che la componeva per formare la strada. D'altra parte, come si può notare sulla stessa mappa, il tratto terminale del vecchio tracciato che confina da un lato con la p.lla 41, è tangente, sull'altro suo lato, alla p.lla 5 del fg 75.
Nulla, dunque, attesta che in quel punto la strada sia stata costituita su terreno della p.lla
41: non prove dirette (l'elenco citato non la contempla), né mediate (essendo a questi fini equivoca la mappa catastale).
Analogamente può dirsi delle altre particelle indicate dall'appellante, con le eccezioni che seguono;
delle quali, in effetti, non ha tenuto conto il Tribunale, ma che non sovvertono la conclusione.
pagina 27 di 36 B.2.
2.b.ii Compaiono nell'elenco allegato alla deliberazione del 1951 solo la p.lla 16 del foglio 74, che è di proprietà di e segna, in sostanza, il termine della strada al _2
; e la p.lla 34 del fg 75 che è dell'appellante, anch'essa posta verso la fine, dopo Persona_3 il tratto conteso.
Tuttavia, essendo queste porzioni sulla parte terminale della strada di Ristoro, quella che volge verso il , e, dunque, successive al tratto qui controverso, il loro Persona_3 conferimento può essere utile a dimostrare, in ipotesi, l'esistenza, a oggi, di una comunione incidentale sull'odierno tracciato della strada, non anche su quello abbandonato, oggetto di causa.
Invero, se nel corso del tempo un tratto di strada comune non venga più usato, a favore di una viabilità alternativa, ne risulta modificata quella volontà fondativa della comunione incidentale, che, pur se non concorde, deve però essere e restare coincidente, con l'ulteriore conseguenza che anche l'oggetto della comunione incidentale ne verrà modificato. Si aggiunge, onde evitare fraintendimenti, che non si sta sostenendo che la comunione ex collatione possa estinguersi per il mero non uso (il che va escluso: Cass. sez. 2^ civ. 10.4.1990
n. 2995), ma che, più limitatamente, il suo oggetto possa essere modificato da una variazione del tracciato utilizzato. Il caso di specie, infatti, non verte, a ben vedere, sul venir meno della comunione ex collatione sulla strada di Ristoro, ma sull'inclusione in essa del tratto qui controverso, che ne costituisce solo una parte. Pertanto, pare corretto affermare che, ove nel corso del tempo, un tratto della strada in comunione ex collatione venga sostituito da un altro, sì che un vecchio tracciato passi in disuso a favore di un altro, l'oggetto della comunione resta variato: così come la comunione ex collatione agrorum privatorum si forma per il conferimento di sedime dato per esigenze comune dei fondi frontistanti, altrettanto può modificarsi ove quelle esigenze vengano soddisfatte su un tracciato alternativo.
Se anche, dunque, si riconoscesse che l'originario tracciato della strada vicinale di
Ristoro (quello che, fra l'altro, aveva indotto il a censirla quale vicinale pubblica) era CP_5 stata a suo tempo costituita dai frontisti per servire i rispettivi fondi ed era dunque una strada privata in comunione ex collatione, non potrebbe esservi dubbio che, quando poi è stata preferita una via alternativa, che ha escluso il tratto oggetto di questo processo, dando vita a una situazione che si è protratta per decenni, l'oggetto della comunione incidentale è stato per ciò solo mutato.
pagina 28 di 36 Sarebbe inutile obiettare che nel corso dei decenni, ha reagito a quell'abbandono Pt_1 esperendo tre cause, perché le prime due gli hanno riconosciuto diritti e facoltà sotto la specie della servitù d'uso pubblico, ossia, per quanto già illustrato, in relazione a un diritto del tutto diverso da quello di comproprietà; e, per di più, per quanto consti, ha rinunciato ad Pt_1 avvalersi dei diritti che ivi gli erano stati riconosciuti, pur se, tutto sommato, essi l'avrebbero pur sempre legittimato al passaggio, facoltà asseritamente per lui pregnante.
In realtà, quale preteso comunista incidentale della strada di Ristoro, ha per Pt_1 quasi tutto l'ultimo mezzo secolo, conferito il sedime delle sue particelle citate a beneficio di una strada identificata dal tracciato attuale e non di quello anteriore. Si è già motivato che, in punto di fatto, sussiste una prova più che forte che il tratto di strada conteso è dismesso dai primi anni '70 del secolo scorso;
e che pur avendo a suo favore la sentenza n. Pt_1
60/2002, che lo legittimava a pretendere la ripristinazione della strada (titolo fondato sul diverso diritto di servitù pubblica, ma pur sempre per lui utile mezzo per concretizzare buona parte delle esigenze che anche qui fa valere), è restato inerte, perché, per quanto la causa ha fatto emergere (supra, §§ B.
2.1.c.ii e B.
2.1.d.iii), la sentenza n. 60/2002 non mai stata eseguita;
e non può escludersi, a questo punto, che la già manifestata perplessità in ordine all'esperimento di questo nuovo giudizio, possa essere risolta postulando che abbia Pt_1 agito per la comunione, temendo la prescrizione dell'actio iudicati relativa alla condanna ripristinatoria contenuta nella sentenza n. 60/2002 (che, concernendo un obbligo di fare, soggiace al termine ordinario decennale - Cass. sez. 3^ civ. 31.7.2006 n. 17449 rv 592329 – che lui ha lasciato ampiamente spirare).
Quale che sia, peraltro, il movente della complessiva condotta di resta fermo che Pt_1 per decenni egli ha conferito il sedime dei suoi terreni alla odierna strada, che non comprende il tratto che ha utilizzato per sé, ossia non ha conferito. _1
La volontà coincidente (non concorde) dei frontisti nell'ultimo mezzo secolo, dunque, attesta inequivocabilmente che, quand'anche sia esistita una comunione incidentale all'origine della strada vicinale di Ristoro, il suo oggetto è stato modificato;
a tal fine (i.e., della modifica) non essendo sufficiente niente altro se non gli stessi requisiti che fondano la comunione ex collatione, ossia il conferimento per lungo periodo di sedime per rendere possibile una strada che benefici i propri fondi.
Si giunge a una soluzione analoga anche seguendo il distinto, condivisibile, CP_7 ragionamento svolto dall'appellata nel costituirsi in questo grado (pag. 23), laddove ha notato pagina 29 di 36 che il venir meno della servitù d'uso pubblico non genera automaticamente la comunione incidentale ex collatione.
In sostanza, se si recepisse la tesi di fondo di si giungerebbe a una sorta di Pt_1 automatismo fra la servitù di uso pubblico e la comunione incidentale, nel senso che la proprietà della strada vicinale si presupporrebbe per ciò stesso essere in comunione incidentale tra i frontisti e, di conseguenza, il venir meno della destinazione pubblica lascerebbe comunque intatta la comunione.
S'è già motivato la ragione per la quale una strada vicinale a uso pubblico, pur se di proprietà privata, non necessariamente deve essere in comunione ex collatione agrorum privatorum, potendo essere in comunione ordinaria, fra tutti o alcuni, ovvero in proprietà esclusiva, anche frazionata, fra più soggetti.
S'è anche motivato che le prove raccolte depongono inequivocabilmente nel senso che dopo il 2002 la strada ha perduto l'assoggettamento al pubblico transito: essa non era da tempo contemplata come tale dal Comune di Asciano, che sin dal 1970 non la considerava più tale (verosimilmente perché non v'era più alcun interesse della comunità come tale, ma solo interessi particolari di singoli privati); e da allora nessun transito pubblico (ossia dei cives) è mai avvenuto, essendovi, al massimo, l'interesse del solo o sporadici passaggi del Pt_1 pastore mentre la gran parte della gente del posto (i testi di , che ne Tes_3 _1 forniscono un campione valido) neppure conoscevano quel tratto.
In questa situazione, si può, per l'appunto, ipotizzare la formazione di una strada ex collatione agrorum privatorum; beninteso, però, dovendo rilevare che non ha in _1 alcun modo conferito quella sua parte di fondo ove ricade il tratto conteso, il quale, per l'appunto, è restato abbandonato pressoché da tutti e persino dal che mai s'è avvalso Pt_1 della sentenza n. 60/2002 in concreto.
Se, dunque, una strada in comunione incidentale s'è generata dopo il venir meno della servitù pubblica, essa corrisponde al tracciato attuale e di certo non comprende i terreni che ha tenuto per sé. _1
B.2.3 La richiesta di c.t.u., già disattesa dall'Istruttore, va nuovamente respinta, perché
è della massima evidenza che gli elementi istruttorî ampiamente forniti dalle parti, anche grazie alle perizie di parte, sono stati più che sufficienti per raggiungere una conoscenza adeguata dei fatti di causa, senza necessità di una indagine ulteriore.
pagina 30 di 36 Essa, poi, è superflua per quel che concerne la valutazione del rispristino, poiché la relativa domanda è assorbita dal mancato riconoscimento della comunione.
C. Il quarto motivo, sulla quantificazione delle spese di primo grado, è, nei limiti che seguono, fondato.
C.1 Il Tribunale ha liquidato compensi per € 10.860,00, senza alcuna specificazione o motivazione in merito alla loro determinazione;
l'importo, peraltro, corrisponde perfettamente a quello esposto nella nota spese della , depositata il 2.5.2023, ove, _1 senza indicare lo scaglione di riferimento, si espongono, definendoli valori medi, i seguenti importi: € 2.127,00 fase 1, € 1.416,00 fase 2, € 3.738,00 fase 3 ed € 3.759,00 fase 4. Deve dunque intendersi che il giudice abbia recepito la richiesta della convenuta.
Parte appellante sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 15 c.p.c., perché ha reputato indeterminabile il valore di causa.
C.1.1 In particolare, facendo propria, peraltro, una difesa che in prime cure era stata addotta dalla controparte nel costituirsi (evidentemente abbandonata in seguito, come attesta la sua menzionata nota spese), l'appellante giunge a ricomprendere il valore di causa nello scaglione sino a 26mila euro, sulla scorta di questo ragionamento (appello, pag. 22):
Con riferimento alla porzione di terreno, reclamato in comproprietà dagli attori, laddove un tempo si trovava la strada vicinale pubblica di Ristoro e come tale inserito al catasto alla “partita strade”, la stessa è evidentemente priva di reddito dominicale.
Quindi, poiché zero moltiplicato 200 fa sempre zero, il valore della presente causa è, come detto, praticamente nullo ed ai fini della liquidazione delle competenze non può che fare riferimento al primo scaglione fino a 1.100,00= Euro.
… volendo prendere per analogia a parametro un ipotetico diritto di servitù, pur non assolutamente in alcun modo azionato da controparte, il valore del presente giudizio si attesterebbe in ogni caso su importi di molto più contenuti rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione a ruolo della causa.
Infatti, il reddito dominicale delle due particelle interessate è pari ad Euro 152,13 per la
n. 20 e ad Euro 32,22 per la n. 21 (doc. 18 - 19) per un totale di Euro 184,35, che moltiplicato per cinquanta, determina un valore di Euro 9.217,50.
pagina 31 di 36 C.1.2 L'appellata, in questo grado, ha resistito al motivo, osservando che il Tribunale non ebbe a recepire quella sua iniziale prospettazione sull'implicito presupposto, in sé corretto, che la controparte aveva domandato anche il ripristino della strada, il cui valore era indeterminabile.
C.1.3 Nella comparsa conclusionale (pagg. 23-24), l'appellante replica che il ripristino ha funzione meramente accessoria a quella d'accertamento: «[…] pare evidente che la domanda di ripristino sia insita nella più ampia azione di tutela del diritto reale formulata dall'appellante e che il suo valore non possa che coincidere con quello della domanda di accertamento. Del resto, l'art. 15 C.p.c. fa riferimento genericamente alle “cause relative a beni immobili” indicando il metodo di determinazione del valore del giudizio a seconda che si tratti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà o servitù.
In altri termini, la domanda di rispristino del tratto di strada arata dalla Sig.ra
rientra nel novero della causa relativa al bene immobile ed ha un valore _1 necessariamente determinato (non indeterminabile) alla stregua di detta disposizione. […]».
C.2 L'importo liquidato va ridotto, quantunque non nella misura chiesta.
C.2.1 Il valore della causa è da reputarsi indeterminabile, per due distinte ragioni.
C.
2.1.i L'art. 15 c.p.c., che prevede, in via gradata, tre criteri (quello, prioritario, fondato sul reddito dominicale, quello basato su ciò che emerge dagli atti e, infine, quello del valore indeterminabile), non è stato violato.
È la stessa tesi della parte appellante, che riproduce quella della controparte in prime cure, a riconoscere che è impossibile determinare il valore della causa in base al principio fondato sul reddito dominicale, dal momento che la strada non ne ha alcuno;
è sul punto inesatto affermare che il reddito dominicale sia zero (sì da dover moltiplicare il coefficiente di legge per zero), dovendosi invece constatare che esso non esiste e che, dunque, il criterio non
è fruibile.
Per il resto, gli atti, come è pacifico nel dibattito processuale, non offrono alcuna informazione utile a tal fine.
L'idea di moltiplicare per 50, come se si trattasse di una causa di servitù, il reddito dominicale delle due particelle maggiormente interessate è da rifiutare sotto ogni riguardo: sia nella scelta del coefficiente, che, in ipotesi, sarebbe invece 200, visto che la causa concerne la (com)proprietà e non la servitù, sia perché il terreno asservito alla pretesa strada è pagina 32 di 36 incomparabilmente minore rispetto a quello che forma le particelle e non si dispone di elementi per stabilire una proporzione che non sia arbitraria.
La causa, dunque, è, anche solo limitatamente alla domanda di accertamento della comunione, di valore indeterminabile, in base al criterio residuale dell'art. 15 c.p.c.-
C.
2.1.ii Può poi concedersi alla parte appellante che la ripristinazione, in quanto chiesta per ristabilire la comunione, non abbia, a questi specifici fini, una sua autonomia, nel senso che, costituendo il mezzo per attuare il diritto di comproprietà, ha anch'essa natura reale e non personale (cfr in fattispecie analoga Cass. sez. 2^ civ. 13.1.2014 n. 463 rv 628924; Cass. sez. 2^ civ. 10.2.1983 n. 1065 rv 425850).
Non deve, dunque, operarsi alcun cumulo ex art. 10 co. 2^ c.p.c.-
Nondimeno, la conseguenza non è che la richiesta di ripristinazione non abbia alcun rilievo ai fini della determinazione del valore, come a ben vedere postula la tesi dell'appellante; ma che essa deve essere valutata nel complesso dell'art. 15 c.p.c.-
Sicché, essendo pacifico che il valore delle opere ripristinatorie è del tutto indeterminabile, viene pur sempre rafforzata la conclusione che l'intera causa debba, ai sensi dell'art. 15 u.c. c.p.c., considerarsi di valore indeterminabile.
C.2.2 All'interno del valore indeterminabile, il collegio colloca la causa nel primo scaglione (sino a 52mila euro), riservato a cause di valore indeterminabile basso.
Quantunque sia evidente che i temi di causa abbiano una certa complessità e che l'interesse contrapposto delle parti sia significativo (a giudicare dal numero di cause nel tempo e dall'impossibilità di trovare una soluzione concorde, che già il c.t.u. tentò Per_8 invano, come si legge nella sua relazione), resta però che l'oggetto della causa è pur sempre la
(com)proprietà di aree di terreno in sé modeste, così che lo scaglione superiore indurrebbe una liquidazione manifestamente incongrua rispetto alla controversia nel suo complesso.
C.2.3 L'art. 5 co. 6^ D.M. 55/2014 dispone: “Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro
260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”. pagina 33 di 36 Constata il collegio che la nota spese di primo grado della parte convenuta, fatta propria dal giudice, espone, per ciascuna fase, il valore medio dei parametri medi degli scaglioni da
26mila a 52 mila euro e da 52mila euro a 260mila euro.
Tale interpretazione dell'art. 5 co. 6^ citato non può essere condivisa, perché si risolve nel creare un autonomo scaglione costituito dalla semisomma dei due scaglioni di tariffa, operazione che di certo la norma non legittima.
La disposizione si limita a rinviare, a seconda delle caratteristiche della causa di valore indeterminabile, o allo scaglione fra 26mila e 52mila euro;
o a quello fra 52mila e 260mila euro;
o, infine, per cause di particolare importanza, allo scaglione ancora superiore, sino a
520mila euro. La stessa S.C. ha avuto modo di osservare che «[…] Di valore non inferiore a
26.000 euro vuol dire i 26.000 euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile […]» (Cass. sez. 6^-2 ord. 13.1.2022 n. 968, in motivazione).
C.2.4 La liquidazione per il primo grado, operata in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 25 bis, con parametri medi, è la seguente: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3, € 2.905,00 fase 4 ed € 1.071,00 fase della negoziazione, in tutto € 8.687,00, oltre accessori.
A tale importo va ridotto quello liquidato dal Tribunale.
D. Resta la regolazione delle spese del grado.
Esse devono essere poste integralmente a carico di Pt_1
D.1 Si premette, onde evitare fraintendimenti, che l'accoglimento del motivo sulle spese non riverbera alcun effetto – ulteriore rispetto alla riduzione dell'importo - sulle spese di primo grado.
Solo, infatti, una riforma delle statuizioni di merito determina, ai sensi dell'art. 336
c.p.c., una revisione ex officio del regime delle spese dei due gradi.
Dalla mera quantificazione degli oneri, al contrario, non dipende alcuna parte ulteriore della sentenza impugnata, sì che essa, a parte la riduzione delle spese, non può, né deve essere rivista.
D.2 L'accoglimento del motivo sulle spese, poi, è in sé talmente irrilevante, sul piano di causalità della lite, che, quand'anche si volesse apprezzare una reciproca soccombenza in pagina 34 di 36 appello, il bilanciamento delle due posizioni indurrebbe il collegio, ai sensi dell'art. 92 co. 2^
c.p.c. (che impone al giudice di soppesare la reciproca soccombenza, non anche di farne dipendere una qualche compensazione), a non limitare il rimborso in favore della appellata.
D.3 La liquidazione si opera secondo i criteri già ampiamente esposti, con dimezzamento del parametro medio della fase 3, per tener conto della modestia dell'attività di trattazione svolta in concreto.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, in tutto € 8.468,50, oltre accessori.
D.4 Resta assorbita la domanda del di restituzione di quanto pagato in forza Pt_1 della sentenza di primo grado, dal momento che essa presupponeva l'accoglimento dell'appello nei capi di merito, che restano invece confermati;
con ulteriore condanna del alle spese d'appello. Pt_1
Provvederanno direttamente le parti a operare i dovuti conguagli dipendenti alla riduzione delle spese di primo grado.
D.5 Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni istanza istruttoria e assorbita ogni altra richiesta, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e di avverso la sentenza n. 393/2023 emessa dal Controparte_1 _2
Tribunale di Siena e pubblicata il 08/05/2023, in sua parziale corrispondente riforma e con conferma nel resto, riduce l'importo dei compensi professionali posti a carico di Parte_1
n favore di da € 10.860,00 a € 8.687,00;
[...] Controparte_1
2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 8.468,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 9 luglio 2025. pagina 35 di 36 Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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