Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2560/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 14/11/2024, da:
(C.F. , nato a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1
ad Omegna, Via Miramonti 2,
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente ad Parte_2 C.F._2
Omegna, Via Miramonti 2,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cesare CONFORTI (C.F. ) presso il C.F._3
cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura rilasciata in calce al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
28, mappale 113, sub. 0, attualmente di proprietà del Sig. rimane assegnata alla Parte_1
moglie Sig.ra che vi abiterà con la nipote maggiorenne del Sig. Parte_2 Parte_1
in comodato gratuito - con divieto di subcomodato, sublocazione e cessione anche Persona_1 parziale, di destinazione d'uso - in conformità all'attuale destinazione e fino al momento in cui le esigenze abitative saranno sussistenti e/o la Sig.ra vi rinuncerà. Pt_2
3) Il Sig. si impegna a sanare e/o regolarizzare ogni eventuale difformità edilizia Parte_1
e/o urbanistica insistente e - alla scadenza del vincolo iscritto sull'immobile a garanzia di finanziamento contratto con il “Banco BPM S.p.A.”, Fin. N. 7056670, prevista per il 31 agosto 2032
- si impegna a trasferire gratuitamente la proprietà, libera da pesi, censi, vincoli ed ipoteche, della casa coniugale sita in Omegna, Fraz. Agrano, Via Miramonti, 2, censita in Catasto al Foglio 28, mappale 113, sub. 0, alla figlia nata a [...] il [...], Persona_2
codice fiscale e attualmente residente presso la stessa casa coniugale. C.F._4
4) A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 3.250,00 (euro Parte_2 tremiladuecentocinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT;
terrà inoltre a proprio carico, tramite addebito diretto su conto corrente a lui intestato, le spese sostenute dalle moglie per utenze (luce, gas, acqua), abbonamenti TV e telefoni, che la Sig.ra ove Pt_2
necessario, si impegna a volturare a proprio nome, oltre alle spese della Sig.ra relative Pt_2 all'autovettura, finanziamento incluso, e assicurazioni stipulate sulla casa e sull'autovettura.
5) I coniugi hanno già provveduto a definire i reciproci rapporti patrimoniali, non sussistendo alcun bene da dividere.
6) I coniugi si prestano sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
7) Competenze e spese legali del presente procedimento rimangono ad esclusivo carico del marito
Sig. Parte_1
8) Fin d'ora, i Sig.ri e dichiarano di prestare acquiescenza Parte_1 Parte_2 all'emananda Sentenza di omologa.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 14/11/2024, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio civile in Omegna, il 23.8.2001, hanno Parte_2 chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso, peraltro, che la figlia
è ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente e trasferitasi altrove, così come il Per_2
figlio della sola nato da precedente matrimonio, benché entrambi risultino Persona_3 Pt_2
ancora conviventi nel certificato di stato di famiglia.
In particolare, va dato atto che la casa coniugale, sita in Omegna, Fraz. Agrano, Via Miramonti 2, censita in Catasto al Foglio 28, mappale 113, sub. 0, attualmente di proprietà del ricorrente
[...]
rimarrà assegnata alla moglie, che vi abiterà con la nipote Pt_1 Parte_2
maggiorenne di in comodato gratuito – con divieto di Parte_1 Persona_1
subcomodato, sublocazione e cessione anche parziale, di destinazione d'uso - in conformità all'attuale destinazione e fino al momento in cui le esigenze abitative saranno sussistenti e/o la ricorrente i rinuncerà; che il ricorrente si impegna a sanare e/o regolarizzare Pt_2 Parte_1
ogni eventuale difformità edilizia e/o urbanistica insistente e - alla scadenza del vincolo iscritto sull'immobile a garanzia di finanziamento contratto con il “Banco BPM S.p.A.”, Fin. N. 7056670, prevista per il 31 agosto 2032 - si impegna a trasferire gratuitamente la proprietà, libera da pesi, censi, vincoli ed ipoteche, della casa coniugale sita in Omegna, Fraz. Agrano, Via Miramonti, 2, censita in
Catasto al Foglio 28, mappale 113, sub. 0, alla figlia e attualmente residente Persona_2
presso la stessa casa coniugale;
infine, che il ricorrente terrà a proprio carico, tramite Pt_1
addebito diretto su conto corrente a lui intestato, le spese sostenute dalla moglie per utenze (luce, gas, acqua), abbonamenti TV e telefoni, che la ove necessario, si impegna a volturare a proprio Pt_2 nome, oltre alle spese relative all'autovettura, finanziamento incluso, e assicurazioni stipulate sulla casa e sull'autovettura; che i coniugi hanno già provveduto a definire i reciproci rapporti patrimoniali, non sussistendo alcun bene da dividere;
che i coniugi si prestano sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio; che, infine, le spese del giudizio sono a carico del marito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede: - dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio il 23.8.2001 ad Omegna (VB); Parte_2
- pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 3.250,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 6.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO