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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/10/2025, n. 3896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3896 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
ES ha pronunziato all'udienza del 22.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13820 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Marco Dibitonto;
Ricorrente
E
, in persona del Ministro Controparte_1
p.t.;
Convenuto contumace
OGGETTO: compenso individuale accessorio
*******
Con ricorso depositato in data 12.11.2024, ha premesso Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, nella qualità di CP_1 collaboratore scolastico (A.T.A.), con una serie di contratti brevi a tempo determinato ed in particolare:
- dal giorno 08.10.2020 al giorno 11.06.2021 presso Liceo “G. Bianchi
Dottula” per un totale di 36 ore settimanali di lezione;
- dal 24.09.2021 al 31.10.2021, dall'1.11.2021 al 31.12.2021, dall'1.01.2022 al 31.03.2022 e dall'1.04.2022 al 30.06.2022 presso per un totale di 36 ore settimanali di Controparte_2 lezione.
Ciò posto, il ricorrente ha evidenziato di non aver mai percepito il Compenso individuale Accessorio (c.d. “CIA” previsto dal CCNL comparto scuola del
15.03.2001) durante lo svolgimento di tale attività lavorativa che, invece, in seguito all'intervento della Suprema Corte di cassazione (ordinanza n.20015/2018), deve essere riconosciuto anche al personale ATA con supplenze brevi e saltuarie.
Ha chiesto, quindi, il riconoscimento del compenso individuale accessorio per i servizi prestati negli anni scolastici, con la condanna del alla CP_1 corresponsione delle differenze retributive pari all'importo di € 1.442,81 lordi.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Come noto, in base alle previsioni di contrattazione collettiva, il compenso individuale accessorio non è riconosciuto al lavoro prestato in forza di contratti a tempo determinato implicanti supplenze brevi e saltuarie.
Tale limitazione si pone, tuttavia, in contrasto con il divieto di discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo
28.6.1999 (1999/70/CE).
Infatti, vengono in considerazione delle condizioni di impiego e non sussistono ragioni oggettive che giustificano il trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Pag. 2 di 5 In effetti, data la perfetta corrispondenza delle mansioni e delle caratteristiche dell'impiego, il solo fatto di essere stati destinatari di supplenze brevi e temporanee ha determinato il mancato riconoscimento in capo all'odierno ricorrente dell'emolumento per cui è causa.
La normativa interna dev'essere pertanto disapplicata e la parte datoriale pubblica, va condannata al pagamento del dovuto.
Nel caso di specie, valgono i seguenti principi, in base ai quali:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Corte di giustizia 13.09.2007, causa C307/05, , cit., punto 42); Persona_1
c) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di
Pag. 3 di 5 trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
2. Tanto chiarito, attraverso la produzione documentale, è dato evincere i giorni di effettiva presenza per i quali il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive. In particolare, a fini della statuizione di condanna del convenuto, può essere adoperato il conteggio CP_1 formulato dalla difesa dell'odierna parte istante, avendo esso incuso solo i giorni di servizio prestato o di situazioni di assimilate al servizio, con esclusione delle assenze (ai sensi dell'art. 25 C.C.N.I. del 31.8.1999, infatti,
“il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.
23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del
C.C.N.L.”).
L'unica correzione va fatta per l'a.s. 2020/2021, poiché il conteggio attoreo parte dall'8 giugno 2020, mentre gli incarichi di supplenza hanno preso effettivamente avvio in data 8.10.2020. Pertanto, il convenuto CP_1 dev'essere condannato al pagamento dell'importo di € 1.170,75 (€ 548,58 +
622,17) per i periodi così come indicati in ricorso, ed in particolare, dal giorno 08.10.2020 all'11.06.2021 (246 gg. x 2,23) e dal 24.09.2021 al
30.06.2022 (279 gg. x 2,23).
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con maggiorazione del
30%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, in virtù dell'utilizzo di tecniche informatiche – collegamenti ipertestuali - per la consultazione degli atti.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Bari, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 13820 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio per il periodo rivendicato e, per l'effetto, condanna il al pagamento di € Controparte_1
1.170,75, oltre accessori;
- condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese processuali, che liquida in € 1.339,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, contributo unificato nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bari, 22.10.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria ES
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
ES ha pronunziato all'udienza del 22.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13820 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Marco Dibitonto;
Ricorrente
E
, in persona del Ministro Controparte_1
p.t.;
Convenuto contumace
OGGETTO: compenso individuale accessorio
*******
Con ricorso depositato in data 12.11.2024, ha premesso Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, nella qualità di CP_1 collaboratore scolastico (A.T.A.), con una serie di contratti brevi a tempo determinato ed in particolare:
- dal giorno 08.10.2020 al giorno 11.06.2021 presso Liceo “G. Bianchi
Dottula” per un totale di 36 ore settimanali di lezione;
- dal 24.09.2021 al 31.10.2021, dall'1.11.2021 al 31.12.2021, dall'1.01.2022 al 31.03.2022 e dall'1.04.2022 al 30.06.2022 presso per un totale di 36 ore settimanali di Controparte_2 lezione.
Ciò posto, il ricorrente ha evidenziato di non aver mai percepito il Compenso individuale Accessorio (c.d. “CIA” previsto dal CCNL comparto scuola del
15.03.2001) durante lo svolgimento di tale attività lavorativa che, invece, in seguito all'intervento della Suprema Corte di cassazione (ordinanza n.20015/2018), deve essere riconosciuto anche al personale ATA con supplenze brevi e saltuarie.
Ha chiesto, quindi, il riconoscimento del compenso individuale accessorio per i servizi prestati negli anni scolastici, con la condanna del alla CP_1 corresponsione delle differenze retributive pari all'importo di € 1.442,81 lordi.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Come noto, in base alle previsioni di contrattazione collettiva, il compenso individuale accessorio non è riconosciuto al lavoro prestato in forza di contratti a tempo determinato implicanti supplenze brevi e saltuarie.
Tale limitazione si pone, tuttavia, in contrasto con il divieto di discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo
28.6.1999 (1999/70/CE).
Infatti, vengono in considerazione delle condizioni di impiego e non sussistono ragioni oggettive che giustificano il trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Pag. 2 di 5 In effetti, data la perfetta corrispondenza delle mansioni e delle caratteristiche dell'impiego, il solo fatto di essere stati destinatari di supplenze brevi e temporanee ha determinato il mancato riconoscimento in capo all'odierno ricorrente dell'emolumento per cui è causa.
La normativa interna dev'essere pertanto disapplicata e la parte datoriale pubblica, va condannata al pagamento del dovuto.
Nel caso di specie, valgono i seguenti principi, in base ai quali:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Corte di giustizia 13.09.2007, causa C307/05, , cit., punto 42); Persona_1
c) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di
Pag. 3 di 5 trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
2. Tanto chiarito, attraverso la produzione documentale, è dato evincere i giorni di effettiva presenza per i quali il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive. In particolare, a fini della statuizione di condanna del convenuto, può essere adoperato il conteggio CP_1 formulato dalla difesa dell'odierna parte istante, avendo esso incuso solo i giorni di servizio prestato o di situazioni di assimilate al servizio, con esclusione delle assenze (ai sensi dell'art. 25 C.C.N.I. del 31.8.1999, infatti,
“il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.
23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del
C.C.N.L.”).
L'unica correzione va fatta per l'a.s. 2020/2021, poiché il conteggio attoreo parte dall'8 giugno 2020, mentre gli incarichi di supplenza hanno preso effettivamente avvio in data 8.10.2020. Pertanto, il convenuto CP_1 dev'essere condannato al pagamento dell'importo di € 1.170,75 (€ 548,58 +
622,17) per i periodi così come indicati in ricorso, ed in particolare, dal giorno 08.10.2020 all'11.06.2021 (246 gg. x 2,23) e dal 24.09.2021 al
30.06.2022 (279 gg. x 2,23).
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con maggiorazione del
30%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, in virtù dell'utilizzo di tecniche informatiche – collegamenti ipertestuali - per la consultazione degli atti.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Bari, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 13820 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio per il periodo rivendicato e, per l'effetto, condanna il al pagamento di € Controparte_1
1.170,75, oltre accessori;
- condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese processuali, che liquida in € 1.339,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, contributo unificato nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bari, 22.10.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria ES
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