CASS
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 28/11/2025, n. 38580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38580 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 38580 Anno 2025 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 19/09/2025 CA EV ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale, per aver, quale amministratore di fatto e socio unico occulto della società Berni Ezio SAS di TI MO e C. CA, occultato e/o distrutto scritture contabili e documenti, al fine di evadere VIVA e le imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità quale effettivo ed esclusivo dominus ed amministratore di fatto della società Berni Ezio SAS di TI MO eVtapuano. Con il secondo motivo lamenta il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale della pena. Ami La seconda doglianza non è manifestamentévfondata, in quanto il giudice a quo ha ritenuto di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo pendenti procedimenti penali a carico del ricorrente. Al riguardo, tuttavia si osserva che, mentre un orientamento giurisprudenziale ha affermato che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato anche dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez.2, n.3851 del 20/11/1990, Rv. 187298), altro precedente giurisprudenziale ha escluso che il semplice "carico pendente", sia pure specificato cte, cva,s I4; /lui& nel suo contenuto, fornisca, per la sua precarietà, alcun elemento r personalità, in senso negativo, del soggetto (Sez.2, n. 300 del 29/11/1989, Rv. 183024)e Ai, e 44.ic p ~4.1-kie Pertanto, risalendo il fatti al 10/09/2014, considerati 302 giorni di sospensione ( 238 giorni per astensione dalle udienze iper 5.cioperci degli avvocati e 64 giorni per sospensione Covid) il -1 p reato si è prescritto in data 09/07/20251 4£4,t(M).1,, ("114,1"?./ p-.41-4 devi- C'elet4- 414'40 te1511'4-1 /34«, 14,14 ....
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 19/09/2025 Il consigliere estensore jàMjila rice Il Presidente Andrea Gen
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 38580 Anno 2025 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 19/09/2025 CA EV ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale, per aver, quale amministratore di fatto e socio unico occulto della società Berni Ezio SAS di TI MO e C. CA, occultato e/o distrutto scritture contabili e documenti, al fine di evadere VIVA e le imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità quale effettivo ed esclusivo dominus ed amministratore di fatto della società Berni Ezio SAS di TI MO eVtapuano. Con il secondo motivo lamenta il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale della pena. Ami La seconda doglianza non è manifestamentévfondata, in quanto il giudice a quo ha ritenuto di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo pendenti procedimenti penali a carico del ricorrente. Al riguardo, tuttavia si osserva che, mentre un orientamento giurisprudenziale ha affermato che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato anche dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez.2, n.3851 del 20/11/1990, Rv. 187298), altro precedente giurisprudenziale ha escluso che il semplice "carico pendente", sia pure specificato cte, cva,s I4; /lui& nel suo contenuto, fornisca, per la sua precarietà, alcun elemento r personalità, in senso negativo, del soggetto (Sez.2, n. 300 del 29/11/1989, Rv. 183024)e Ai, e 44.ic p ~4.1-kie Pertanto, risalendo il fatti al 10/09/2014, considerati 302 giorni di sospensione ( 238 giorni per astensione dalle udienze iper 5.cioperci degli avvocati e 64 giorni per sospensione Covid) il -1 p reato si è prescritto in data 09/07/20251 4£4,t(M).1,, ("114,1"?./ p-.41-4 devi- C'elet4- 414'40 te1511'4-1 /34«, 14,14 ....
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 19/09/2025 Il consigliere estensore jàMjila rice Il Presidente Andrea Gen