Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00622/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00909/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 909 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, Azienda Agricola -OMISSIS-, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Fugazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Zogno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Gemma Tucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
della non debenza del contributo di costruzione relativamente al permesso di costruire in sanatoria per l'esecuzione di opere in difformità rispetto ai precedenti titoli abilitativi, relativamente all'immobile sito in -OMISSIS--OMISSIS-., inerente il P.E. 25/2017-0, Prot. n. -OMISSIS- – CC/yg, del 20.3.2018, di cui alla comunicazione in data 12.4.2018, Prot. n. -OMISSIS- – CC/wb (P.E. 126/1991-0);
nonché per la condanna
del Comune di Zogno alla restituzione della somma a tale titolo corrisposta e comunque con ogni conseguente e necessario provvedimento inteso a ristabilire la legalità violata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zogno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa AU LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Con il ricorso in epigrafe, -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa agricola, ha chiesto l’accertamento negativo dell’obbligazione pecuniaria relativa al pagamento del contributo di costruzione – a titolo di oblazione ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – richiesto dal Comune di Zogno in relazione al permesso di costruire in sanatoria n. 25/2017-0 del 20 marzo 2018, nonché la condanna dell’amministrazione alla restituzione della somma versata.
2. Il ricorrente ha rappresentato, in punto di fatto:
- di essere proprietario di un compendio immobiliare sito nel Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-, via -OMISSIS-s.n., destinato ad attività agricola, sul quale insiste un fabbricato rurale ad uso stalla e fienile, già oggetto di concessione edilizia gratuita n. -OMISSIS-, rilasciata in data 11 settembre 1992;
- di aver eseguito opere in parziale difformità rispetto al predetto titolo edilizio (consistenti nell’ampliamento e nel sopralzo del fabbricato nonché nella realizzazione di un portico e di una tettoia per il ricovero dei foraggi);
- di aver quindi presentato un’istanza di permesso di costruire in sanatoria (P.E. n. 25/2017);
- di aver ricevuto dal Comune la comunicazione della quantificazione del contributo di costruzione dovuto a titolo di oblazione in complessivi euro 7.636,81, successivamente rideterminati in euro 7.378,58;
- che il procedimento edilizio veniva definito con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 25/2017-0 del 20 marzo 2018;
- di aver provveduto al pagamento dell’importo richiesto a titolo di oblazione, con espressa riserva di ripetizione.
3. Affermando l’illegittimità della pretesa comunale, -OMISSIS- ha proposto il ricorso in epigrafe, sostenendo che l’oblazione sarebbe stata calcolata con riferimento all’intero complesso edilizio, anziché alla sola parte oggetto di difformità, in violazione dell’art. 36, comma 2, d.P.R. n. 380/2001; inoltre il Comune non avrebbe tenuto conto della preesistenza del fabbricato e della gratuità del titolo edilizio originario, trattandosi di intervento eseguito in zona agricola da imprenditore agricolo. In tesi, il contributo di costruzione avrebbe dovuto essere commisurato esclusivamente all’incremento di superficie lorda di pavimento derivante dalle opere difformi, quantificato in mq 86,24, con un importo complessivamente dovuto pari a euro 2.164,63, a fronte della somma più elevata richiesta e riscossa dall’amministrazione.
4. Il Comune di Zogno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
4.1. La difesa comunale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per genericità e per omessa impugnazione di atti presupposti e connessi, e in particolare della deliberazione di Giunta comunale n. -OMISSIS- del 7 giugno 2012, recante l’approvazione delle tariffe applicabili alle pratiche edilizie oggetto di sanatoria, nonché del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 5 giugno 2018, con cui era stata respinta una prima richiesta di rideterminazione dell’oblazione avanzata dal ricorrente.
4.2. In punto di fatto, la difesa comunale ha evidenziato diverse circostanze rilevanti nella fattispecie e, in particolare:
- che la concessione edilizia gratuita n. -OMISSIS-, pur rilasciata formalmente a favore di un imprenditore agricolo, era in realtà stata ottenuta dal -OMISSIS- tramite un prestanome, in un periodo in cui egli non possedeva la qualifica soggettiva necessaria per edificare in zona agricola con esonero dal contributo di costruzione;
- che tale circostanza veniva accertata in sede penale dal Tribunale di -OMISSIS- con la sentenza n. -OMISSIS- del 10 giugno 1998, con la quale si condannava -OMISSIS- per il reato di truffa aggravata, rimettendo “ al Sindaco l’esercizio dell’attività di vigilanza urbanistico-edilizia ex art. 4 della Legge 28.2.1985 n. 47 ”; il reato veniva poi dichiarato estinto in appello per prescrizione, senza pronuncia assolutoria nel merito;
- che il Comune approvava, con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 7 giugno 2012, le nuove tariffe per determinare il contributo di costruzione ai sensi della L.R. 12/2005; in tale atto si dava conto dell’elevato numero di pratiche di sanatoria presentate per regolarizzare difformità rispetto ai titoli originari e si regolamentava, in effetti, l’applicazione degli oneri di urbanizzazione per le pratiche edilizie oggetto di sanatoria in riferimento all’epoca di realizzazione dell’abuso, prevedendo una riduzione degli oneri in misura del 20% per gli abusi edilizi realizzati negli anni ’90 (tra il 1.1.1990 e il 31.12.1999) (doc. n. 7 del Comune, pag. 23);
- che con nota prot. n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2017, il Comune di Zogno inviava a -OMISSIS- una comunicazione di avvio del procedimento volta all’annullamento della concessione edilizia gratuita n. -OMISSIS-;
- che in sede di osservazioni l’interessato evidenziava l’esito del procedimento penale;
- che il Comune riteneva non condivisibili le stesse, rappresentando che i fatti di reato erano stati accertati dal giudice, seppur dichiarati prescritti; pertanto, nell’ambito del procedimento volto all’annullamento del titolo edilizio n. 126/1991, il Comune invitava -OMISSIS- a presentare entro 30 giorni elaborati grafici rappresentanti la situazione dello stato originario (ante intervento), quella dello stato di progetto (autorizzato con C.E. n. 126/1991) e quella dello stato di fatto (attuale), con relative sovrapposizioni, dalle quali si potesse desumere l’effettiva consistenza del manufatto abusivo in discussione (cfr. doc. n. 10 del Comune);
- che in effetti, l’interessato aderiva alla richiesta presentando – non solo le tavole richieste – bensì una richiesta di sanatoria, vale a dire l’istanza per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 25/2017 già citata supra e la cui quantificazione del contributo di costruzione è oggetto del presente giudizio.
5. All’udienza del 6 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ritiene il Collegio di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa comunale, in applicazione del criterio della ragione più liquida, essendo il ricorso infondato.
7. Il ricorso muove dall’erroneo presupposto che il titolo edilizio del 1991 fosse legittimo e che la richiesta di sanatoria del 2018 fosse riferibile alle sole opere eseguite in parziale difformità. Da tale premessa il ricorrente fa discendere la conseguente necessità di quantificare il contributo di costruzione esclusivamente con riferimento alle nuove opere oggetto di sanatoria.
In realtà, come emerge chiaramente dalla ricostruzione dei fatti – e in particolare dalla documentazione versata in atti dal Comune (docc. nn. 8‑13) – l’istanza di sanatoria del 2018 non si colloca come iniziativa autonoma e limitata alla mera regolarizzazione di singole difformità, ma si inserisce all’interno di un più ampio procedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia gratuita n. -OMISSIS-, previamente avviato dall’amministrazione comunale.
In tale contesto procedimentale, la presentazione della domanda di sanatoria ha rappresentato una modalità alternativa di definizione della complessiva vicenda edilizia, idonea a sostituirsi all’esito demolitorio dell’autotutela, consentendo la conservazione delle opere previo assoggettamento delle stesse alla disciplina ordinaria dell’oblazione. Ne consegue che la sanatoria del 2018 deve essere interpretata, sul piano oggettivo, come riferita all’intero complesso delle opere insistenti sull’immobile e non soltanto a quelle asseritamente eseguite in parziale difformità.
Del resto, dal complessivo esame del procedimento amministrativo e delle tavole allegate alla domanda di sanatoria del 2018, non è condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui tale sanatoria sarebbe limitata ai soli interventi difformi rispetto al titolo del 1991, e ciò per le seguenti ragioni:
- la domanda di sanatoria è stata presentata in riscontro alla richiesta comunale di produrre elaborati comparativi tra lo stato originario, lo stato autorizzato con la concessione del 1991 e lo stato di fatto, formulata all’esito del rigetto delle osservazioni presentate nell’ambito del procedimento di autotutela;
- le tavole allegate all’istanza di sanatoria hanno ad oggetto l’intero complesso delle opere, incluse quelle riconducibili all’intervento assentito nel 1991;
- diversamente opinando, si dovrebbe concludere che il procedimento di annullamento del titolo edilizio del 1991 risulti tuttora pendente, con conseguente incertezza sugli effetti e persino sulla validità della stessa sanatoria del 2018.
8. Nel quadro così delineato, deve ritenersi corretta la decisione del Comune di applicare l’oblazione ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 all’intero intervento edilizio, secondo i criteri di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia previsti dalle tabelle comunali vigenti, e non soltanto con riferimento alla parte asseritamente eccedente rispetto al titolo del 1991.
L’amministrazione comunale ha infatti operato in coerenza con l’assetto procedimentale effettivamente sviluppatosi e con la portata oggettiva dell’istanza di sanatoria presentata dal ricorrente, che – come sopra chiarito – è intervenuta a definizione complessiva di una vicenda edilizia originata dall’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio gratuito del 1991. In tale contesto, la sanatoria non poteva che investire l’intero complesso delle opere insistenti sull’immobile, con conseguente applicazione dell’oblazione sull’intervento nella sua unitarietà.
Va altresì evidenziato che l’amministrazione ha applicato parametri già favorevolmente ridotti, in considerazione dell’epoca di realizzazione delle opere, in conformità alla disciplina comunale vigente in materia di sanatorie edilizie.
Diversamente opinando, e aderendo alla prospettazione del ricorrente, si finirebbe invece per attribuire effetti sostanzialmente conservativi a un titolo edilizio a suo tempo rilasciato a titolo gratuito e oggetto di contestazione in autotutela, perpetuandone indebitamente i benefici economici.
La soluzione adottata dal Comune consente invece di ricondurre l’intera vicenda entro un quadro di regolarizzazione coerente e definitivo, evitando esiti contraddittori sul piano procedimentale e garantendo il corretto esercizio della potestà impositiva in materia di contributo di costruzione.
9. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono tuttavia eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda procedimentale posta all’esame del Collegio, connotata dalla stratificazione di titoli edilizi risalenti nel tempo e dall’intreccio tra procedimento di autotutela e successiva istanza di sanatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CC, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
AU LI, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AU LI | AN CC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.