Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 6 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 633/2022 R.G. vertente
fra
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Salvia ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Potenza viale Marconi 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
C.F. , in persona del presidente pro tempore , rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Elio Cirigliano domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 1.3.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver presentato all' di Potenza, domanda per il CP_1 riconoscimento di malattia professionale in data 2.3.2020 in merito alla quale l' con CP_1
provvedimento in data 10.12.2020, rigettava la domanda in quanto “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”. Il ricorso amministrativo tempestivamente prodotto veniva rigettato dalla in data 24.3.2021. CP_2
specializzata in movimento terra, dal 1989 al 1991 e dall'01.01.1992 al 19.12.1996, quale addetto alla guida di betoniere, escavatori e mezzi pesanti, e dall'01.01.1997 presso la CP_5
quale addetto alla catena di montaggio e dal 2016 ad oggi quale addetto alla guida di carrelli elevatori frontali modello bull, privi di ammortizzatori, per la movimentazione dei materiali e delle merci all'interno dello stabilimento, evidenziava che proprio la conduzione dei carrelli comporta esposizione a continue vibrazioni per tutto il turno di lavoro, ed a stress ergonomico per la postura, per l'assenza di pause, ed a causa dei movimenti incongrui e ripetuti del tronco e del collo, in particolare durante la retromarcia. Adiva il giudice del lavoro perché a seguito di accertamenti strumentali, venisse accertato mediante ctu, la sussistenza del danno biologico e diritto alla rendita per il danno biologico patito a far data dalla presentazione della domanda e conseguente condanna dell' al pagamento delle suddette prestazioni economiche dall'epoca della domanda con CP_1
interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' che contestava le argomentazioni del ricorrente ribadendola legittimità CP_1
dell'operato dell'organo medico, chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria di spese;
La causa veniva istruita attraverso acquisizione documentale, e mediante CTU con il dott. Per_1
e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte del ricorrente, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso merita accoglimento.
La documentazione allegata in atti, e la relazione tecnica di ufficio disposta in corso di causa consentono di ritenere sussistente la natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ Il signor e' affetto da “Ernia Parte_1
discale postero-laterale preforaminale sinistra a livello L5-S1; ernia discale postero-laterale sinistra
L4-L5; gonartrosi bilaterale con meniscosi mediale su ginocchia vare.” La patologia accertata e denunciata nel mod 5SSbis nel marzo 2020 e' da attribuire a causa unica e diretta del servizio prestato. Il grado di invalidita' scaturito dalla suddetta infermita' e' quantizzabile nella misura del
20%. La patologia accertata e documentata a carico delle ginocchia e' concorrente e di origine extralavorativa. Il grado complessivo calcolato con formula di AB e' pari al 22%
(ventiduepercento). La decorrenza e' quella della domanda amministrativa: marzo 2020”.
Pertanto, in base al D.Lgs. n. 38/2000, l' è tenuto nei confronti dell'assicurato che risulta aver CP_6 contratto la malattia professionale, al risarcimento integrale del danno biologico, inteso come “la lesione dell'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”, con corresponsione di rendita rapportata alla menomazione denunciata (in misura superiore al 16%).
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in atti e poi in causa dall' che conduca il CP_6
Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della domandata malattia professionale.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_6
prestazione, oltre accessori come per legge.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022 come da protocollo dell' in misura integrale di euro 2697,00 per l'attività istruttoria svolta. Pt_2
3. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 1.3.2022, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale Parte_1
conseguenza della patologia di cui risulta affetto, pari al 22%;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1
del relativo indennizzo in rendita, a far data da marzo 2020, oltre Parte_1
accessori come per legge;
3) condanna , in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 2697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1 Potenza, 6 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla