Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/06/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RG n. 300/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 300/2025 V.G. promosso da:
(c.f. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a UP (Bulgaria) e residente in [...] Largo Filippo Masci n. 5, e
(c.f. ), nato il [...] a [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano (AQ) Via G. Verrazzano n. 11 presso lo studio dell'Avv.
Stefano Chichiarelli (c.f. ), il quale li rappresenta e difende in C.F._3 virtù di separata procura speciale allegata al ricorso;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 14.04.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1
[...]
b) ordinare al Comune di IA DE SI (AQ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) dichiarare compensate le spese legali;
O M O L O G A R E
1) la figlia minore (c.f. , nata il [...] a [...]_1 C.F._4
(RM) e residente in IA DE SI (AQ) Largo Filippo Masci n. 5, non economicamente autosufficiente, viene affidata in via congiunta a entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in IA DE SI (AQ)
Largo Filippo Masci n. 5, mentre il padre avrà con sé la figlia per 2 (due) volte a settimana – martedì e giovedì – per non più di quattro ore dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché due fine settimana alterni al mese dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva con possibilità di pernottamento e 2 (due) domeniche alterne al mese dalle 11:00 alle 16:00 dello stesso giorno. Salvo diverso accordo tra le parti su giorno diverso e previa comunicazione da effettuarsi almeno 24 ore prima. In ogni caso, sarà cura del papà provvedere a recarsi a prendere la bambina nella residenza della mamma e riportarla a casa;
2) la IG.ra attualmente disoccupata, avrà la facoltà – ove lo Parte_1 ritenga opportuno – di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia , Persona_1 purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la
IG.ra ne darà notizia al IG. con congruo preavviso;
Parte_1 Pt_2
3) in ordine alle vacanze natalizie e pasquali, la piccola sarà con ciascuno dei Persona_1 genitori osservando il principio dei c.d. “giorni alterni” in virtù del quale – ferme restando le condizioni di cui sopra – trascorreranno ad anni alterni il 24 dicembre dalle 17:00 con la mamma – o viceversa – con pernotto presso il medesimo genitore e il 25 dicembre dalle 11:00 con il padre – o viceversa – con pernotto presso il genitore fino alle 11:00 del 26 dicembre;
così come il 31 dicembre starà con un genitore e il primo gennaio dalle 11:00 alle 20:00 con l'altro.
Allo stesso modo, nel periodo delle vacanze pasquali, la piccola passerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il lunedì Santo. In ogni caso sarà sempre cura del papà provvedere a recarsi a prendere la bambina nella residenza della mamma e riportarla;
2 4) in ordine alle vacanze estive, in virtù dell'affidamento congiunto ma con collocamento prevalente presso la mamma, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia Parte_2 almeno 15 (quindici) giorni – non consecutivi – nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra gli stessi genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative della
IG.ra e del IG. In ogni caso il papà dovrà fornire Parte_1 Parte_2
l'indirizzo delle località di vacanza dove porterà la figlia. Qualora la IG.ra decida di Parte_1 trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia la stessa ne darà notizia al IG. con Pt_2 congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
5) in merito al mantenimento di , il IG. dovrà provvedere al Persona_1 Parte_2 versamento della somma di Euro 200,00 (duecento/00) mensili a partire dal mese di maggio
2025, oltre rivalutazione Istat annuale. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione e senza ritardo attraverso versamento diretto mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra entro e non oltre il giorno Parte_1 Parte_1
15 (quindici) di ogni mese. Al contempo, il IG. rinuncia all'assegno familiare Parte_2 in favore della IG.ra la quale lo incasserà per intero;
Parte_1
6) il IG. dovrà rimborsare, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) Pt_2 Parte_1 di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute quali spese mediche, scolastiche, specialistiche, sportive e/o di tutte quelle che si dovessero rendere necessarie, volta per volta, nell'interesse della figlia , dietro semplice richiesta e/o presentazione del Persona_1 documento fiscale comprovante la relativa spesa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici e analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede scolastica e/o universitaria, corsi di lingue;
3 - sportive/ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) laddove necessario oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (bicicletta, minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
- spese di assistenza della minorenne: baby sitter ove necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della minore e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
7) le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, mensa, ecc.) dovranno essere sostenute e rimborsate senza alcuna preventiva concertazione;
8) entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con la figlia;
9) in ogni caso, il IG. dovrà corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Parte_2 della figlia fintanto che quest'ultima continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
10) i genitori dovranno impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 14.04.2025
E hanno adito Parte_1 Parte_2 congiuntamente il Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio in data 16.05.2011, in IA DE SI (AQ), trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune all'Atto n. 00001, parte 1,
Ufficio 1, anno 2011, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate e successivamente precisate ed integrate.
4 Dall'unione è nata nata il [...] a [...] e residente in [...]
DE SI (AQ) Largo Filippo Masci n. 5, minore di età, non economicamente autosufficiente
All'udienza del 18 giugno 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede, inoltre, le parti hanno precisato che l'ammontare dell'Assegno Unico percepito dalla IG.ra è pari ad Euro 128,00 mensili. Parte_1
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse della figlia della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
E come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
- all'affido e al collocamento della figlia minore:
“1) la figlia minore (c.f. , nata il [...] a [...]_1 C.F._4
(RM) e residente in IA DE SI (AQ) Largo Filippo Masci n. 5 viene affidata in via
5 congiunta a entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in IA DE SI (AQ) Largo Filippo Masci n. 5,”
-al diritto di visita paterno:
“mentre il padre avrà con sé la figlia per 2 (due) volte a settimana – martedì e giovedì – per non più di quattro ore dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché due fine settimana alterni al mese dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva con possibilità di pernottamento e
2 (due) domeniche alterne al mese dalle 11:00 alle 16:00 dello stesso giorno. Salvo diverso accordo tra le parti su giorno diverso e previa comunicazione da effettuarsi almeno 24 ore prima.
In ogni caso, sarà cura del papà provvedere a recarsi a prendere la bambina nella residenza della mamma e riportarla a casa;
3) in ordine alle vacanze natalizie e pasquali, la piccola sarà con ciascuno dei Persona_1 genitori osservando il principio dei c.d. “giorni alterni” in virtù del quale – ferme restando le condizioni di cui sopra – trascorreranno ad anni alterni il 24 dicembre dalle 17:00 con la mamma – o viceversa – con pernotto presso il medesimo genitore e il 25 dicembre dalle 11:00 con il padre – o viceversa – con pernotto presso il genitore fino alle 11:00 del 26dicembre; così come il 31 dicembre starà con un genitore e il primo gennaio dalle 11:00 alle 20:00 con l'altro.
Allo stesso modo, nel periodo delle vacanze pasquali, la piccola passerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il lunedì Santo. In ogni caso sarà sempre cura del papà provvedere a recarsi a prendere la bambina nella residenza della mamma e riportarla;
4) in ordine alle vacanze estive, in virtù dell'affidamento congiunto ma con collocamento prevalente presso la mamma, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia Parte_2 almeno 15 (quindici) giorni – non consecutivi – nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra gli stessi genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative della
IG.ra e del IG. In ogni caso il papà dovrà fornire Parte_1 Parte_2
l'indirizzo delle località di vacanza dove porterà la figlia. Qualora la IG.ra decida di Parte_1 trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia la stessa ne darà notizia al IG. con Pt_2 congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
”
-all'assegno di mantenimento per la figlia:
“5) in merito al mantenimento di , il IG. dovrà provvedere al Persona_1 Parte_2 versamento della somma di Euro 200,00 (duecento/00) mensili a partire dal mese di maggio
2025, oltre rivalutazione Istat annuale. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica
6 soluzione e senza ritardo attraverso versamento diretto mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra entro e non oltre il giorno Parte_1
15 (quindici) di ogni mese. Al contempo, il IG. rinuncia all'assegno familiare Parte_2 in favore della IG.ra la quale lo incasserà per intero;
Parte_1
6) il IG. dovrà rimborsare, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) Pt_2 Parte_1 di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute quali spese mediche, scolastiche, specialistiche, sportive e/o di tutte quelle che si dovessero rendere necessarie, volta per volta, nell'interesse della figlia , dietro semplice richiesta e/o presentazione del Persona_1 documento fiscale comprovante la relativa spesa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici e analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede scolastica e/o universitaria, corsi di lingue;
- sportive/ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) laddove necessario oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (bicicletta, minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
- spese di assistenza della minorenne: baby-sitter ove necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della7) le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, mensa, ecc.) dovranno essere sostenute e rimborsate senza alcuna preventiva concertazione;
9) in ogni caso, il IG. dovrà corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Parte_2 della figlia fintanto che quest'ultima continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
”
7 PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Collarmele (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto. all'Atto n. 00001, parte 1, Ufficio 1, anno 2011.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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