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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2025, n. 7439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7439 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di IO, dr. Gianluigi Pratola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.RA UC, tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia del 14 giugno 2024, che ha rigettato l'istanza da lui presentata per l'annullamento dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti della Procura Generale di Brescia del 16 dicembre 2021. 1.1.La decisione è intervenuta in sede di rinvio disposto dalla Corte di IO, prima sezione, che aveva annullato un'ordinanza della stessa Corte d'appello, a sua volta di reiezione dell'istanza, rilevata una sua carenza di esplicitazione in relazione all'inclusione nel cumulo Penale Sent. Sez. 5 Num. 7439 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 22/01/2025 oggetto di censura di taluni provvedimenti di condanna irrevocabili, in relazione ai quali la difesa aveva sostenuto fosse già stata dichiarata l'estinzione della pena per effetto dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. La Corte d'appello del rito rescissorio ha dunque richiamato, elencandole, le condanne irrevocabili incluse nel decreto di esecuzione di pene concorrenti, emanato dal pubblico ministero di Brescia in data 16 dicembre 2021,oggetto di interesse per il presente procedimento ed ha precisato come il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze con cui il ricorrente era stato affidato al servizio sociale, concluso con esito positivo della prova, fosse riferito al decreto di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'appello di Firenze del 14 giugno 2013, relativo a condanne diverse. Ha aggiunto che, in ogni caso, le vicende esecutive successive al configurarsi di una causa di revoca dell'indulto non possono influire sull'operatività di quest'ultima, come avvenuto nel caso di specie, ove l'indulto è stato revocato sulla scorta della commissione del reato di bancarotta fraudolenta commesso il 20 gennaio 2010, come da sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Brescia del 16 gennaio 2017; mentre l'affidamento in prova e il suo esito positivo si collocano nel 2013 e nel 2018, dunque successivamente al delinearsi della causa della revoca dell'indulto. 2.11 ricorso consta di un unico, composito motivo, con il quale il deducente ha lamentato violazione di legge dell'ordinanza impugnata sul presupposto, oggetto di insistita doglianza, che la pena già scontata in regime di affidamento in prova - ed estinta per esito positivo - riguardi le pene oggetto del cumulo di cui all'art. 663 cod. proc. pen. stabilito dalla Procura Generale di Brescia del 16 dicembre 2021. Assume il difensore che l'ordinanza del 7 giugno 2018 con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato l'estinzione della pena per effetto di esito positivo dell'affidamento in prova "non possa non ricomprendere tutte le pene precedentemente inflitte al sig. RA". Inoltre, non sarebbe conferente il riferimento ai precedenti giurisprudenziali che affermano che il verificarsi di una causa di revoca dell'indulto opera di diritto e rimane insensibile alle vicende successive, come l'estinzione della pena per effetto dell'affidamento concesso in relazione alla condanna per il reato che ha determinato la revoca, perché le sue lagnanze investono un profilo diverso, ovvero che non si sia tenuto conto dell'estinzione della pena, in quanto scontata, per i reati per i quali è stato revocato l'indulto, non a riguardo di quelli successivi. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché affetto da tattiazx genericità e manifestamente infondato. 2 1.Reputa il collegio che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza pronunciata in esito al rinvio, si sia complessivamente uniformato al dictum della sentenza di annullamento della Corte di IO ed abbia colmato le lacune motivazionali da essa registrate con un tessuto espositivo razionale, appagante e non illogico, sottratto alle critiche di stretta pertinenza del sindacato di legittimità, in relazione al quale il nuovo ricorso per cassazione, omettendo debito e puntuale confronto, ha pedissequamente riproposto le ragioni di censura originarie, da ritenersi superate. 2.11 punto centrale del vulnus sul quale si era soffermata la pronunzia della Corte di legittimità con la sentenza rescindente ha investito una carenza di motivazione della prima ordinanza, che aveva osservato che l'affidamento in prova disposto dal Tribunale di sorveglianza di Firenze a riguardo della pena di scontare di anni 3, mesi 3 e giorni 27 di reclusione concernesse le pene concorrenti del provvedimento di cumulo della Procura Generale presso la Corte d'appello di Brescia del 5 marzo 2013 e quella inflitta dalla Corte d'appello di Perugia con sentenza del 26 ottobre 2010, indicate come "del tutto distinte e diverse rispetto a quelle per le quali al RA è stato revocato il beneficio dell'indulto". La Corte di IO ha focalizzato la censura principale su tale segmento dell'apparato logico-argomentativo dell'ordinanza allora impugnata, perché privo dell'esplicitazione delle ragioni a fondamento della lapidaria affermazione, a fronte dell'argomentazione, contenuta nel ricorso per cassazione, in base alla quale "il beneficio (dell'indulto n.d.r.) di cui era stata disposta la revoca" con ordinanza della Corte d'appello di Brescia del 17 novembre 2021 - della quale si era evidentemente tenuto conto nel decreto esecuzione di pene concorrenti del pubblico ministero del dicembre successivo - fosse riferito "ad una porzione di pena residua espiata con affidamento in prova al servizio sociale, esitato positivamente [...] con conseguente estinzione complessiva di tutta la pena, ex art. 47 comma 12 L. n. 354 del 26 luglio 1975". Ebbene, il giudice del rinvio ha chiarito, nel dettaglio, che il provvedimento della Procura Generale di Brescia del 16 dicembre 2021 - oggetto del presente scrutinio - ha indiscutibilmente riguardato una serie di sentenze di condanna irrevocabili diverse da quelle per le quali il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, in data 27 giugno 2013, aveva ammesso RA alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ed in relazione alle quali soltanto si è prodotto l'effetto estintivo. 2.1.L'art. 47 Ord. pen. e l'art. 94 del D.P.R. n. 309 del 1990 contemplano la possibilità che il condannato a una pena non superiore ad un certo limite, anche quale parte residua di una pena maggiore, sia ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova nei casi in cui essa possa contribuire alla sua rieducazione e possa contenere il pericolo che egli commetta altri reati. L'esito positivo della prova estingue la pena detentiva, anche con riferimento alla porzione precedentemente espiata prima che per il "residuo" al condannato sia consentito l'accesso alla misura alternativa. 3 E tuttavia, come naturale, l'effetto estintivo è riferito soltanto alla pena inflitta per il reato, o per i reati, per i quali è stato disposto l'affidamento, non certo "a tutte le pene" detentive irrogate con altre e diverse sentenze di condanna emesse prima del provvedimento che ha dichiarato l'esito favorevole della prova ex art. 47 comma 12 L. n. 354 del 1975. Ed invero, è risalente principio di diritto quello secondo cui, nel caso in cui una persona sia stata condannata per più reati, le cause estintive del reato o della pena non possono operare sul cumulo complessivo delle pene inflitte per i vari reati concorrenti ma debbono separatamente riguardare i reati o le pene che ne sono specifico oggetto, previo scioglimento, quando necessario, dell'operata unificazione (sez.1, n. 3482 del 22/09/1992, Ceffo, Rv. 192043). A tale proposito, il motivo di ricorso si rivela palesemente infondato, perché pare trarre equivoco ed improprio spunto dall'inciso della sentenza di annullamento della prima sezione in cui il giudice di legittimità ha ripercorso le doglianze difensive ed ha riportato che l'espiazione del residuo di pena in affidamento in prova avrebbe determinato la "conseguente estinzione complessiva di tutta la pena, ex art. 47 comma 12, L. n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.)". Gli è, di contro, che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, di cui il ricorrente aveva chiesto la revoca sull'assunto dell'avvenuta espiazione della pena, riguarda sentenze e sanzioni detentive del tutto diverse da quelle estinte a seguito della definizione della procedura di affidamento in prova al servizio sociale. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 22/01/2025 Il consigliere estensore r u )
il Procuratore Generale presso la Corte di IO, dr. Gianluigi Pratola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.RA UC, tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia del 14 giugno 2024, che ha rigettato l'istanza da lui presentata per l'annullamento dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti della Procura Generale di Brescia del 16 dicembre 2021. 1.1.La decisione è intervenuta in sede di rinvio disposto dalla Corte di IO, prima sezione, che aveva annullato un'ordinanza della stessa Corte d'appello, a sua volta di reiezione dell'istanza, rilevata una sua carenza di esplicitazione in relazione all'inclusione nel cumulo Penale Sent. Sez. 5 Num. 7439 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 22/01/2025 oggetto di censura di taluni provvedimenti di condanna irrevocabili, in relazione ai quali la difesa aveva sostenuto fosse già stata dichiarata l'estinzione della pena per effetto dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. La Corte d'appello del rito rescissorio ha dunque richiamato, elencandole, le condanne irrevocabili incluse nel decreto di esecuzione di pene concorrenti, emanato dal pubblico ministero di Brescia in data 16 dicembre 2021,oggetto di interesse per il presente procedimento ed ha precisato come il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze con cui il ricorrente era stato affidato al servizio sociale, concluso con esito positivo della prova, fosse riferito al decreto di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'appello di Firenze del 14 giugno 2013, relativo a condanne diverse. Ha aggiunto che, in ogni caso, le vicende esecutive successive al configurarsi di una causa di revoca dell'indulto non possono influire sull'operatività di quest'ultima, come avvenuto nel caso di specie, ove l'indulto è stato revocato sulla scorta della commissione del reato di bancarotta fraudolenta commesso il 20 gennaio 2010, come da sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Brescia del 16 gennaio 2017; mentre l'affidamento in prova e il suo esito positivo si collocano nel 2013 e nel 2018, dunque successivamente al delinearsi della causa della revoca dell'indulto. 2.11 ricorso consta di un unico, composito motivo, con il quale il deducente ha lamentato violazione di legge dell'ordinanza impugnata sul presupposto, oggetto di insistita doglianza, che la pena già scontata in regime di affidamento in prova - ed estinta per esito positivo - riguardi le pene oggetto del cumulo di cui all'art. 663 cod. proc. pen. stabilito dalla Procura Generale di Brescia del 16 dicembre 2021. Assume il difensore che l'ordinanza del 7 giugno 2018 con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato l'estinzione della pena per effetto di esito positivo dell'affidamento in prova "non possa non ricomprendere tutte le pene precedentemente inflitte al sig. RA". Inoltre, non sarebbe conferente il riferimento ai precedenti giurisprudenziali che affermano che il verificarsi di una causa di revoca dell'indulto opera di diritto e rimane insensibile alle vicende successive, come l'estinzione della pena per effetto dell'affidamento concesso in relazione alla condanna per il reato che ha determinato la revoca, perché le sue lagnanze investono un profilo diverso, ovvero che non si sia tenuto conto dell'estinzione della pena, in quanto scontata, per i reati per i quali è stato revocato l'indulto, non a riguardo di quelli successivi. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché affetto da tattiazx genericità e manifestamente infondato. 2 1.Reputa il collegio che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza pronunciata in esito al rinvio, si sia complessivamente uniformato al dictum della sentenza di annullamento della Corte di IO ed abbia colmato le lacune motivazionali da essa registrate con un tessuto espositivo razionale, appagante e non illogico, sottratto alle critiche di stretta pertinenza del sindacato di legittimità, in relazione al quale il nuovo ricorso per cassazione, omettendo debito e puntuale confronto, ha pedissequamente riproposto le ragioni di censura originarie, da ritenersi superate. 2.11 punto centrale del vulnus sul quale si era soffermata la pronunzia della Corte di legittimità con la sentenza rescindente ha investito una carenza di motivazione della prima ordinanza, che aveva osservato che l'affidamento in prova disposto dal Tribunale di sorveglianza di Firenze a riguardo della pena di scontare di anni 3, mesi 3 e giorni 27 di reclusione concernesse le pene concorrenti del provvedimento di cumulo della Procura Generale presso la Corte d'appello di Brescia del 5 marzo 2013 e quella inflitta dalla Corte d'appello di Perugia con sentenza del 26 ottobre 2010, indicate come "del tutto distinte e diverse rispetto a quelle per le quali al RA è stato revocato il beneficio dell'indulto". La Corte di IO ha focalizzato la censura principale su tale segmento dell'apparato logico-argomentativo dell'ordinanza allora impugnata, perché privo dell'esplicitazione delle ragioni a fondamento della lapidaria affermazione, a fronte dell'argomentazione, contenuta nel ricorso per cassazione, in base alla quale "il beneficio (dell'indulto n.d.r.) di cui era stata disposta la revoca" con ordinanza della Corte d'appello di Brescia del 17 novembre 2021 - della quale si era evidentemente tenuto conto nel decreto esecuzione di pene concorrenti del pubblico ministero del dicembre successivo - fosse riferito "ad una porzione di pena residua espiata con affidamento in prova al servizio sociale, esitato positivamente [...] con conseguente estinzione complessiva di tutta la pena, ex art. 47 comma 12 L. n. 354 del 26 luglio 1975". Ebbene, il giudice del rinvio ha chiarito, nel dettaglio, che il provvedimento della Procura Generale di Brescia del 16 dicembre 2021 - oggetto del presente scrutinio - ha indiscutibilmente riguardato una serie di sentenze di condanna irrevocabili diverse da quelle per le quali il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, in data 27 giugno 2013, aveva ammesso RA alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ed in relazione alle quali soltanto si è prodotto l'effetto estintivo. 2.1.L'art. 47 Ord. pen. e l'art. 94 del D.P.R. n. 309 del 1990 contemplano la possibilità che il condannato a una pena non superiore ad un certo limite, anche quale parte residua di una pena maggiore, sia ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova nei casi in cui essa possa contribuire alla sua rieducazione e possa contenere il pericolo che egli commetta altri reati. L'esito positivo della prova estingue la pena detentiva, anche con riferimento alla porzione precedentemente espiata prima che per il "residuo" al condannato sia consentito l'accesso alla misura alternativa. 3 E tuttavia, come naturale, l'effetto estintivo è riferito soltanto alla pena inflitta per il reato, o per i reati, per i quali è stato disposto l'affidamento, non certo "a tutte le pene" detentive irrogate con altre e diverse sentenze di condanna emesse prima del provvedimento che ha dichiarato l'esito favorevole della prova ex art. 47 comma 12 L. n. 354 del 1975. Ed invero, è risalente principio di diritto quello secondo cui, nel caso in cui una persona sia stata condannata per più reati, le cause estintive del reato o della pena non possono operare sul cumulo complessivo delle pene inflitte per i vari reati concorrenti ma debbono separatamente riguardare i reati o le pene che ne sono specifico oggetto, previo scioglimento, quando necessario, dell'operata unificazione (sez.1, n. 3482 del 22/09/1992, Ceffo, Rv. 192043). A tale proposito, il motivo di ricorso si rivela palesemente infondato, perché pare trarre equivoco ed improprio spunto dall'inciso della sentenza di annullamento della prima sezione in cui il giudice di legittimità ha ripercorso le doglianze difensive ed ha riportato che l'espiazione del residuo di pena in affidamento in prova avrebbe determinato la "conseguente estinzione complessiva di tutta la pena, ex art. 47 comma 12, L. n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.)". Gli è, di contro, che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, di cui il ricorrente aveva chiesto la revoca sull'assunto dell'avvenuta espiazione della pena, riguarda sentenze e sanzioni detentive del tutto diverse da quelle estinte a seguito della definizione della procedura di affidamento in prova al servizio sociale. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 22/01/2025 Il consigliere estensore r u )