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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5735/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5735 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024, vertente
TRA
, (C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Paolo Felice e Marta Dolfi.
APPELLANTE
E
pagina 1 di 7 (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe _1 C.F._1
Potestio.
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Natoli. CP_2 P.IVA_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame e ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, annullare e/o riformare la sentenza emessa dal Tribunale di
Viterbo - dr. Federico Bonato, n. 123/2012018 depositata in data 25 gennaio 2018, non notificata al procuratore costituito, resa nel procedimento NRG 2436/2013 pendente tra e _1 Parte_1
e e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 407/13 - NRG 924/2013 emesso
[...] CP_2 nei confronti della dovendosi ritenere la l'unico ente competente e Parte_1 CP_2 legittimato a corrispondere l'indennizzo, con condanna del sig. alla restituzione della somma di € _1
12.974,06 ad esso corrisposte dalla nelle more del giudizio di primo grado a Parte_1 seguito di notifica, con formula esecutiva, del decreto ingiuntivo n. 407/13, provvisoriamente esecutivo.
TO di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio".
ha così concluso: _1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla , avverso la sentenza n. 132/18 del Tribunale di Viterbo e Parte_1 confermare la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 132/2018 dr. Federico Bonato del 25.01.2018 e per
l'effetto il decreto ingiuntivo n. 407/13 NRG 924/2013;
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, accertare e dichiarare la responsabilità della condannandola al pagamento della somma complessiva di € CP_2
12.974,06 in favore della , manlevando il Sig. da ogni restituzione;
Parte_1 Parte_1 _1
In ogni caso, condannare parte soccombente alle spese e competenze professionali difensive del grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15% e cpa a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
La ha così concluso: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione cosi' provvedere:
pagina 2 di 7 - respingere l'appello proposto dalla confermando la sentenza di I grado Parte_1 resa del Tribunale di Viterbo n. 132/2018;
- condannare la al pagamento di spese e compensi del grado di giudizio. ”. Parte_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Viterbo, Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 407/2013 con cui le era stato ordinato il pagamento della somma di € 11.898,78 in favore di il quale aveva avanzato varie istanze alla _1
, per ottenere il risarcimento dei Parte_2
danni provocati alle sue colture dalla fauna selvatica, ottenendo solo però un parziale indennizzo a causa della carenza di disponibilità finanziaria del fondo regionale appositamente istituito.
L'opponente negava la propria responsabilità, deducendo di essersi limitata a gestire il fondo istituito dalla , non essendo competente a provvedere con propri fondi di CP_2
bilancio, e che gli atti amministrativi compiuti non erano stati contestati.
pur deducendo la responsabilità della , anche per fatto illecito _1 Parte_1
relativo all'omesso impedimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, nella specie cinghiali, ai sensi dell'art. 14 lett. f), L. n. 142/1990, dell'art. 19, lett. c) e f) D.Lgs n. 267/2000 e della legge n. 157/1992 che attribuivano alle provincie poteri di gestione di controllo della fauna.
Comunque a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, chiamava in _1
giudizio anche la la quale si costituiva negando ogni responsabilità e CP_2
deducendo che la stima dei danni non era opponibile nei propri confronti.
2. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 132/2018, rigettava l'opposizione, stanti i poteri riconosciuti alla Provincia di Vietrbo in tema di gestione della fauna selvatica e di concreto potere di amministrazione dei rischi di danni a terzi.
3. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
pagina 3 di 7 Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'errata intepretazione della normativa applicabile alla fattispecie e in particolare dell'art. 26, commi 1 e 2 L. n. 157/1992 secondo cui
"per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere
approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare quella protetta, è
costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti" e che " (...) le
regioni provvedono con apposite disposizioni a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1",
nonché dell'art. 42 L.R. Lazio n. 17/1995 di istituzione del fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle attività agricole secondo cui “L'entità del fondo è stabilita
annualmente con la legge di approvazione del bilancio previsionale annuale regionale" e "alla gestione
delle somme assegnate provvede la Regione".
Tali norme sarebbero invece indicative della assenza di autonomia gestionale e poteri di contenimento dei dei rischi in capo alla Provincia di e pertanto il Tribunale avrebbe Pt_1
dovuto accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e condannare al suo posto la
. CP_2
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato il ragionamento del Tribunale secondo cui non rileverebbe, ai fini della responsabilità della , il limite dei fondi attribuiti Parte_1
dalla trattandosi comunque di fondi utilizzati per l'amministrazione du un settore di CP_2
competenza della CP_2
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato il valore probatorio attribuito alle dichiarazioni testimoniali rese dal Dirigente del settore agricoltura, caccia e pesca della il quale, lungi dall'ammettere una responsabilità dell'ente di Parte_1
appartenenza, avea descritto una situazione che invece denotava assenza di concreti poteri di intervento dell'ente per arginare la situazione di pericolo.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stato attribuito rilievo all'avvenuto pagamento nel corso del giudizio dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo.
4. I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti attinenti alla questione della titolarità della legittimazione passiva.
pagina 4 di 7 La carenza di legittimazione passiva della è ravvisabile sia in relazione Parte_1 Parte_1
alla natura indennitaria dell'obbligazione legata ai fondi regionali di cui all'art. 26 della L.
157/95 sia con riferimento ai profili risarcitori.
Su tali questioni si espressa di recente la giurisprudenza di legittimità.
Quanto al profilo indenitario è stato difatti affermato che “ In tema di danni alle colture
provocati dalla fauna selvatica in zone di ripopolamento e cattura, il proprietario delle aree ha diritto ad
un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo,
nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale (…) “ (Cass. n. 5733/2023 Rv. 666906 - 01).
E' quindi corretta la condotta della che ha utilizzato i fondi nei limiti Parte_1
della capienza.
Per il residuo indennizzo non coperto dai fondi deve invece trovare applicazione il principio di recente consolidazione secondo cui “In tema di responsabilità extracontrattuale, il
danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2043 c.c. ma ai sensi
dell'art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli
animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte
dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi.” (Cass. n.
13848/2020, Rv. 658298 - 01).
Anche più di recente è stato ribadito che “
5.1. E' stato quindi affermato che nell'azione di
risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione
passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia CP_2
di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento
e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per
delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti;
la può rivalersi (anche CP_2
mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai
quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure
che avrebbero dovuto impedire il danno (così Cass., 30/10/2023, n. 30072; Cass. 08/02/2023, n. 3745;
Cass., 20/04/2020, n. 7969, seguita da Cass., 22/06/2020, n. 12113)”.
pagina 5 di 7 5. Dai sopra indicati principi deriva quindi che le maggiori somme spettanti ad CP_3
devono essere pagate dalla , legittimata passivamente ai sensi dell'art.
[...] CP_2
2052 c.c..
In relzione alla quantificazione del risarcimento dovuto, la liquidazione dei danni effettuata dalla Provincia di ai fini dell'erogazione dell'indennizzo, in quanto proveniente da Pt_1
ente pubblico appostamente delegato dalla Regione, può essere utilizzata nei confronti dell'ente regionale.
6. Per quanto esposto, in accoglimento dell'appello deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e la deve essere condannata al pagamento in favore di CP_2
della somma ingiunta di € 11.898,78, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. CP_3
invece deve restituire alla la somma di € 12.974,06 che egli CP_3 Parte_1
stesso ammette di avere ricevuto dalla Provincia di in ottemperanza al decreto Pt_1
ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, non essendo prevista dalla legge un obbligo di manleva a carico della esecuzione del decreto ricevuta CP_2
7. Tenuto conto del recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la al pagamento in favore di della somma di € CP_2 CP_3
11.898,78, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
3) Compensa le spese di lite per entrambi gradi di giudizio;
4) Condanna alla restituzione in favore della Vietrbo della CP_3 Parte_1
somma di € 12.974,06,
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 27.1.2025
pagina 6 di 7 Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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