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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 577/2025 R.G. trattenuto per la decisione in esito all'udienza a trattazione scritta del 4.11.2025
TRA nato a [...], New Jersey (Stati Uniti d'America) il Parte_1
22.06.1959 e residente in 320 Salarno Court, Mullica Hill, NJ (Stati Uniti P.IVA_1
d'America), c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco C.F._1
Permunian del Foro di Rovigo (PEC ) unitamente e Email_1
disgiuntamente all' Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna ( PEC
) ed elettivamente domiciliato in Rovigo - Email_2
Corso del Popolo n. 222 ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
SI (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._2
legis domiciliato ( fax 090674168), Email_3
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.02.2025, il ricorrente adiva questo Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis;
a tal fine, premetteva di essere diretti figlio del sig. (alias , Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...] ove contraeva matrimonio, in data
21.10.1954, con la sig.ra (alisa Persona_3 Persona_4
con la quale, trasferitosi successivamente negli Stati Uniti d'America, generava in data
22.06.1959, il signor odierno ricorrente. Il ricorrente specificava, Parte_1
successivamente, che in data 20.01.1967, il sig. si naturalizzava Persona_1
cittadino statunitense.
Infine, in ordine all'interesse ad agire, rilevavano gli istanti di aver esperito invano molteplici tentativi di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso il Consolato competente.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio per Controparte_1
il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti. Parte resistente chiedeva, inoltre, la compensazione delle spese di lite.
In esito alle note a trattazione scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del
24.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies,
u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'avo dell'odierno ricorrente nato nel
Comune di Gioiosa Marea (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato
Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L.
13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che è stata documentalmente dimostrata l'impossibilità per i richiedenti di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis in via amministrativa (v. allegato n. 10), non risultando attivo il sistema di prenotazione predisposto dal a New York. Tale assoluta incertezza, che investe tanto il Parte_2
“se” della richiesta quanto il “quando” della stessa, si traduce in una denegata tutela da parte dell'amministrazione pubblica che pregiudica il diritto degli istanti. Proprio a fronte dei tempi di definizione incerti e delle liste d'attesa formatesi presso i Parte_3
investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del
15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di
Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del
10/02/2023).
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, “Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini” e “Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato”, di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Tanto premesso in punto di diritto e venendo al caso di specie, occorre rilevare che la linea di discendenza ricostruita all'interno dell'atto introduttivo del giudizio trova perfetta corrispondenza nella documentazione allegata allo stesso, debitamente tradotta ed apostillata, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
(c.d. Convenzione sull'apostille). Gli atti di nascita e il certificato di matrimonio versati in atti dimostrano, infatti, il rapporto di discendenza che lega il ricorrente al padre
Altresì documentata e dimostrata è la naturalizzazione della stesso Persona_1
che, nel 1967, perdeva la cittadinanza italiana, acquisendo quella statunitense (v. certificato n. 8829353). Più precisamente, l'ascendente italiano rinunciava a tale cittadinanza in favore di quella straniera quando il figlio nato il Parte_1
22.06.1959, aveva circa otto anni.
Sul punto, è d'obbligo innanzitutto richiamare la legge n. 555 del 1912, applicabile ratione temporis. L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 stabilisce che "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9". Gli articoli 3 e 9 della legge n. 555 del 1912 individuano, dunque, i modi di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana: a mente dell'art. 3 della legge n. 555 del 1912, “Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni a tempo della sua nascita diviene cittadino: 1) se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;
2) se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;
3) se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita”; ai sensi dell'art. 9 della legge n. 555 del 1912, “Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista: 1) se presti servizio militare nel
Regno o accetti un impiego dello Stato;
2) se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel
Regno; 3) dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di
Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn.
2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi. È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del governo”. Ebbene, come è stato ormai chiarito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 17161 del 15.06.2023, la disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della citata legge si riferisce ad un'ipotesi ben precisa ed individuata: il caso del figlio minore di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge. È proprio in questa ipotesi che ricade il caso del sig. che, in quanto figlio Parte_1
minore non emancipato di cittadino italiano naturalizzatasi volontariamente americano, come risulta dal certificato di naturalizzazione prodotto da parte istante e rimasto incontestato, ha perso il proprio status civitatis italiano e ha conservato solo ed esclusivamente lo status di cittadino americano, in quanto nato negli Stati Uniti
d'America.
Com'è chiaro, attraverso la previsione secondo cui i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, il legislatore del 1912 ha chiaramente voluto far sì che lo status civitatis dei figli minori non emancipati seguisse quello dei genitori, proprio in considerazione dell'assenza di capacità di agire e dell'incapacità di autodeterminarsi che caratterizza la minore età. Non solo. Appare, altresì, evidente che ad aver ispirato il legislatore sia stato il principio dell'unità familiare, su cui si regge l'intero impianto normativo della legge in discorso. Proprio quanto a quest'ultimo aspetto, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad osservare che “Del resto, appare di intuitiva evidenza come l'istituto della iuris communicatio, come all'epoca disciplinato, fosse ispirato al principio dell'unità di cittadinanza del nucleo familiare, di talché appare conseguenziale la possibilità, al compimento della maggiore età, di scegliere, sia pure in concomitanza con il legame della residenza, la cittadinanza italiana. Non sono per altro estranei al nostro ordinamento i casi nei quali importanti opzioni in materia di diritti personalissimi vengono differite al momento del raggiungimento della maggiore età (cfr, ad esempio, l'art. c. 2, in tema di disconoscimento della paternità da parte del figlio)” (Cass., Sez. 1, sentenza. n. 9377 del 2011).
Peraltro, il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3
e 9 dello stesso testo normativo, difatti, non fa altro che confermare la ricostruzione appena offerta: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, sia perché viene meno la necessità di preservare l'unità familiare – avendo ormai il soggetto raggiunto la maggiore età – sia perché la legge presume che il soggetto possieda ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. Nello stesso senso depone la già richiamata ordinanza n.
17161 del 15.06.2023 della Prima Sezione della Corte di Cassazione, secondo cui “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. cit., non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo essi riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge”; non può rilevare, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una valida consapevolezza in capo al minore di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, ma può questo riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere in (v. Cass., Sez. 1, sentenza n. 9377 del 27.04.2011). Proprio in Pt_2
relazione a quest'ultimo aspetto, non vi è prova in atti del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del sig. al compimento della maggiore età. Parte_4
A margine, è d'obbligo precisare che non risulta applicabile l'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, che si riferisce alle sole ipotesi di doppia cittadinanza, prevedendo che "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma appena citata presuppone il possesso dello status di cittadino italiano e, dunque, non può applicarsi a colui che, avendo perso la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservarla per aggiungerla a quella straniera e nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti (in tal senso, Cass. civ., n. 17161/23). Nella citata sentenza, la Suprema
Corte è, dunque, chiara nel sancire: che il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza italiana la perde a sua volta e può riacquistarla solo nei casi e con le modalità previste dalla legge;
che a questo soggetto non si applica il citato art. 7, in quanto norma che si fonda su una premessa diversa, riferendosi a quei minori che possiedono una doppia cittadinanza perché i genitori, evidentemente, non vi hanno rinunciato e non anche a quei minori che l'hanno persa. A parere di questo Giudice, la formulazione della norma contenuta all'interno dell'art. 7 non si presta ad interpretazioni di diversa portata: applicarla a casi come quello in esame vorrebbe dire, nei fatti, eliminare qualsiasi spazio di applicazione dell'art. 12 della legge n. 555/1912.
Di contro, il legislatore, con queste due norme, ha voluto disciplinare due ipotesi opposte, consentendo: da un lato, al minore non emancipato che ha perso la cittadinanza italiana per fatto dei genitori di riacquistarla, una volta divenuto maggiorenne (art. 12 cit. in combinato disposto con gli artt. 3 e 9 cit.); dall'altro, al minore non emancipato il cui status civitatis italiano non sia stato intaccato per vicende dei genitori di rinunciarvi, una volta raggiunta la maggiore età o l'emancipazione (art
7 cit.). Peraltro, anche la norma di cui all'art. 7 testé richiamata, differenziando nuovamente tra minore e maggiore età conferma l'idea del legislatore secondo cui lo status civitatis dei minori segue le vicende dei genitori, acquisendo il figlio solo da maggiorenne la capacità di decidere in autonomia del proprio status.
Allo stesso modo, risulta inapplicabile anche l'art. 17 della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale "Chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione della legge
n. 555/1912, artt. 8 e 12, o per non aver reso l'opzione prevista dalla legge n. 123/1983, art. 5, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge", mancando nel caso di esame una dichiarazione di tal fatta.
Dunque, la perdita della cittadinanza italiana da parte del padre Per_1
durante la minore età del figlio ha inciso sullo stato di cittadinanza dello
[...]
stesso, il quale ha perso la cittadinanza italiana conseguentemente alla perdita della stessa da parte del padre.
Tanto premesso e considerato, in virtù dell'applicazione della disposizione dell'art.12, comma 2 l. n. 555/1912, all'epoca vigente, la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo ha determinato la perdita della cittadinanza italiana, acquisita iure sanguinis al momento della nascita, da parte del di lui figlio che Parte_1
non l'ha più riacquistata secondo i modi e i tempi previsti dalla legge.
Per le sopraesposte ragioni, la domanda non può essere accolta.
La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 577/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite.
SI, 10 dicembre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Leonardo
Milintenda, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione
Civile del Tribunale di SI.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 577/2025 R.G. trattenuto per la decisione in esito all'udienza a trattazione scritta del 4.11.2025
TRA nato a [...], New Jersey (Stati Uniti d'America) il Parte_1
22.06.1959 e residente in 320 Salarno Court, Mullica Hill, NJ (Stati Uniti P.IVA_1
d'America), c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco C.F._1
Permunian del Foro di Rovigo (PEC ) unitamente e Email_1
disgiuntamente all' Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna ( PEC
) ed elettivamente domiciliato in Rovigo - Email_2
Corso del Popolo n. 222 ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
SI (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._2
legis domiciliato ( fax 090674168), Email_3
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.02.2025, il ricorrente adiva questo Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis;
a tal fine, premetteva di essere diretti figlio del sig. (alias , Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...] ove contraeva matrimonio, in data
21.10.1954, con la sig.ra (alisa Persona_3 Persona_4
con la quale, trasferitosi successivamente negli Stati Uniti d'America, generava in data
22.06.1959, il signor odierno ricorrente. Il ricorrente specificava, Parte_1
successivamente, che in data 20.01.1967, il sig. si naturalizzava Persona_1
cittadino statunitense.
Infine, in ordine all'interesse ad agire, rilevavano gli istanti di aver esperito invano molteplici tentativi di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso il Consolato competente.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio per Controparte_1
il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti. Parte resistente chiedeva, inoltre, la compensazione delle spese di lite.
In esito alle note a trattazione scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del
24.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies,
u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'avo dell'odierno ricorrente nato nel
Comune di Gioiosa Marea (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato
Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L.
13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che è stata documentalmente dimostrata l'impossibilità per i richiedenti di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis in via amministrativa (v. allegato n. 10), non risultando attivo il sistema di prenotazione predisposto dal a New York. Tale assoluta incertezza, che investe tanto il Parte_2
“se” della richiesta quanto il “quando” della stessa, si traduce in una denegata tutela da parte dell'amministrazione pubblica che pregiudica il diritto degli istanti. Proprio a fronte dei tempi di definizione incerti e delle liste d'attesa formatesi presso i Parte_3
investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del
15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di
Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del
10/02/2023).
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, “Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini” e “Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato”, di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Tanto premesso in punto di diritto e venendo al caso di specie, occorre rilevare che la linea di discendenza ricostruita all'interno dell'atto introduttivo del giudizio trova perfetta corrispondenza nella documentazione allegata allo stesso, debitamente tradotta ed apostillata, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
(c.d. Convenzione sull'apostille). Gli atti di nascita e il certificato di matrimonio versati in atti dimostrano, infatti, il rapporto di discendenza che lega il ricorrente al padre
Altresì documentata e dimostrata è la naturalizzazione della stesso Persona_1
che, nel 1967, perdeva la cittadinanza italiana, acquisendo quella statunitense (v. certificato n. 8829353). Più precisamente, l'ascendente italiano rinunciava a tale cittadinanza in favore di quella straniera quando il figlio nato il Parte_1
22.06.1959, aveva circa otto anni.
Sul punto, è d'obbligo innanzitutto richiamare la legge n. 555 del 1912, applicabile ratione temporis. L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 stabilisce che "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9". Gli articoli 3 e 9 della legge n. 555 del 1912 individuano, dunque, i modi di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana: a mente dell'art. 3 della legge n. 555 del 1912, “Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni a tempo della sua nascita diviene cittadino: 1) se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;
2) se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;
3) se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita”; ai sensi dell'art. 9 della legge n. 555 del 1912, “Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista: 1) se presti servizio militare nel
Regno o accetti un impiego dello Stato;
2) se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel
Regno; 3) dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di
Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn.
2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi. È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del governo”. Ebbene, come è stato ormai chiarito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 17161 del 15.06.2023, la disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della citata legge si riferisce ad un'ipotesi ben precisa ed individuata: il caso del figlio minore di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge. È proprio in questa ipotesi che ricade il caso del sig. che, in quanto figlio Parte_1
minore non emancipato di cittadino italiano naturalizzatasi volontariamente americano, come risulta dal certificato di naturalizzazione prodotto da parte istante e rimasto incontestato, ha perso il proprio status civitatis italiano e ha conservato solo ed esclusivamente lo status di cittadino americano, in quanto nato negli Stati Uniti
d'America.
Com'è chiaro, attraverso la previsione secondo cui i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, il legislatore del 1912 ha chiaramente voluto far sì che lo status civitatis dei figli minori non emancipati seguisse quello dei genitori, proprio in considerazione dell'assenza di capacità di agire e dell'incapacità di autodeterminarsi che caratterizza la minore età. Non solo. Appare, altresì, evidente che ad aver ispirato il legislatore sia stato il principio dell'unità familiare, su cui si regge l'intero impianto normativo della legge in discorso. Proprio quanto a quest'ultimo aspetto, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad osservare che “Del resto, appare di intuitiva evidenza come l'istituto della iuris communicatio, come all'epoca disciplinato, fosse ispirato al principio dell'unità di cittadinanza del nucleo familiare, di talché appare conseguenziale la possibilità, al compimento della maggiore età, di scegliere, sia pure in concomitanza con il legame della residenza, la cittadinanza italiana. Non sono per altro estranei al nostro ordinamento i casi nei quali importanti opzioni in materia di diritti personalissimi vengono differite al momento del raggiungimento della maggiore età (cfr, ad esempio, l'art. c. 2, in tema di disconoscimento della paternità da parte del figlio)” (Cass., Sez. 1, sentenza. n. 9377 del 2011).
Peraltro, il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3
e 9 dello stesso testo normativo, difatti, non fa altro che confermare la ricostruzione appena offerta: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, sia perché viene meno la necessità di preservare l'unità familiare – avendo ormai il soggetto raggiunto la maggiore età – sia perché la legge presume che il soggetto possieda ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. Nello stesso senso depone la già richiamata ordinanza n.
17161 del 15.06.2023 della Prima Sezione della Corte di Cassazione, secondo cui “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. cit., non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo essi riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge”; non può rilevare, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una valida consapevolezza in capo al minore di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, ma può questo riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere in (v. Cass., Sez. 1, sentenza n. 9377 del 27.04.2011). Proprio in Pt_2
relazione a quest'ultimo aspetto, non vi è prova in atti del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del sig. al compimento della maggiore età. Parte_4
A margine, è d'obbligo precisare che non risulta applicabile l'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, che si riferisce alle sole ipotesi di doppia cittadinanza, prevedendo che "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma appena citata presuppone il possesso dello status di cittadino italiano e, dunque, non può applicarsi a colui che, avendo perso la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservarla per aggiungerla a quella straniera e nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti (in tal senso, Cass. civ., n. 17161/23). Nella citata sentenza, la Suprema
Corte è, dunque, chiara nel sancire: che il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza italiana la perde a sua volta e può riacquistarla solo nei casi e con le modalità previste dalla legge;
che a questo soggetto non si applica il citato art. 7, in quanto norma che si fonda su una premessa diversa, riferendosi a quei minori che possiedono una doppia cittadinanza perché i genitori, evidentemente, non vi hanno rinunciato e non anche a quei minori che l'hanno persa. A parere di questo Giudice, la formulazione della norma contenuta all'interno dell'art. 7 non si presta ad interpretazioni di diversa portata: applicarla a casi come quello in esame vorrebbe dire, nei fatti, eliminare qualsiasi spazio di applicazione dell'art. 12 della legge n. 555/1912.
Di contro, il legislatore, con queste due norme, ha voluto disciplinare due ipotesi opposte, consentendo: da un lato, al minore non emancipato che ha perso la cittadinanza italiana per fatto dei genitori di riacquistarla, una volta divenuto maggiorenne (art. 12 cit. in combinato disposto con gli artt. 3 e 9 cit.); dall'altro, al minore non emancipato il cui status civitatis italiano non sia stato intaccato per vicende dei genitori di rinunciarvi, una volta raggiunta la maggiore età o l'emancipazione (art
7 cit.). Peraltro, anche la norma di cui all'art. 7 testé richiamata, differenziando nuovamente tra minore e maggiore età conferma l'idea del legislatore secondo cui lo status civitatis dei minori segue le vicende dei genitori, acquisendo il figlio solo da maggiorenne la capacità di decidere in autonomia del proprio status.
Allo stesso modo, risulta inapplicabile anche l'art. 17 della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale "Chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione della legge
n. 555/1912, artt. 8 e 12, o per non aver reso l'opzione prevista dalla legge n. 123/1983, art. 5, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge", mancando nel caso di esame una dichiarazione di tal fatta.
Dunque, la perdita della cittadinanza italiana da parte del padre Per_1
durante la minore età del figlio ha inciso sullo stato di cittadinanza dello
[...]
stesso, il quale ha perso la cittadinanza italiana conseguentemente alla perdita della stessa da parte del padre.
Tanto premesso e considerato, in virtù dell'applicazione della disposizione dell'art.12, comma 2 l. n. 555/1912, all'epoca vigente, la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo ha determinato la perdita della cittadinanza italiana, acquisita iure sanguinis al momento della nascita, da parte del di lui figlio che Parte_1
non l'ha più riacquistata secondo i modi e i tempi previsti dalla legge.
Per le sopraesposte ragioni, la domanda non può essere accolta.
La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 577/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite.
SI, 10 dicembre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Leonardo
Milintenda, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione
Civile del Tribunale di SI.