Sentenza 4 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 04/02/2022, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/02/2022
N. 00207/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01124/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2021, proposto da
LU AN, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Renna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Squinzano, via Lecce 20;
contro
Comune di Trepuzzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del diniego tacito del Comune di Trepuzzi formatosi sull’istanza di accesso agli atti afferenti la posizione lavorativa del ricorrente, oltre che ogni tipo di documentazione involgente il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato in data 13.10.2020 tra il ricorrente medesimo ed il Comune di Trepuzzi;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta;
nonché per la declaratoria dell’ordine di ostensione dei documenti del Comune di Trepuzzi ex art.116 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trepuzzi;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Nino Dello Preite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone - per quel che rileva ai fini della decisione - che con istanza del 27.4.2021, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 3.5.2021, presentava al Comune di Trepuzzi atto di diffida e contestuale domanda di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, al fine di prendere visione ed estrarre copia della documentazione inerente le chiamate eseguite dall’Amministrazione, con riferimento al contratto intervenuto tra la stessa P.A. e l’istante.
Espone, altresì, che l’Amministrazione rimaneva silente riguardo all’ostensione dei documenti richiesti, nonostante l’istanza di accesso venisse reiterata con note del 24.5.2021 e del 4.6.2021.
Il ricorrente chiede, pertanto, che sia annullato il provvedimento tacito di diniego all’accesso e che sia accertato il correlativo diritto, con conseguente condanna del Comune di Trepuzzi alla ostensione dei documenti richiesti e con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio l’Ente civico, instando per la inammissibilità del ricorso per tardività e per l’infondatezza dello stesso, con ogni conseguenza in ordine alle spese processuali.
Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di tardività del ricorso, proposta dalla difesa comunale, è fondata.
Come risulta dalla esposizione in fatto che precede, l’istanza di accesso de qua è stata formulata dal ricorrente il 3.5.2021 e poi reiterata nei medesimi termini con successive note del 24.5.2021 e del 4.6.2021.
Non avendo il Comune di Trepuzzi fornito riscontro alla predetta istanza, il silenzio-rifiuto si è formato alla data del 2.6.2021.
Orbene, come previsto dagli artt. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e 116, comma 1, c.p.a. l’interessato avrebbe dovuto proporre ricorso avverso detto silenzio entro il termine di trenta giorni dal perfezionarsi del comportamento omissivo, ossia entro la data del 2.7.2021, mentre l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato il 23.7.2021.
Secondo condivisibile e consolidata giurisprudenza, la mancata impugnazione del diniego di accesso agli atti nel termine di legge, avente carattere decadenziale, non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, qualora a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo ( ex plurimis, cfr. TAR Lazio, Sez. II ter , 7.7.2021, n. 8081).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività.
Considerata la definizione in rito della controversia, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO