Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 03/06/1976, residente in [...]
53/4 16157 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PAGNOTTA VITTORIO (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
PALERMO (PA), il 18/09/1971, residente in [...]
NOVELLA 53/4 16157 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PAGNOTTA VITTORIO (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti
1
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 22.01.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 07/07/2002 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) i figli e sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco Per_1 Per_2
rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno;
3) i coniugi individuano la residenza abituale per i propri figli presso la residenza della signora sita in Genova, Via Agostino Novella Parte_1
n. 53/4;
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, mentre le scelte di maggiore interesse per la prole saranno adottate congiuntamente dai genitori;
5) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente, mentre per il weekend dal venerdì alla domenica sera, con il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con il padre un periodo continuativo non inferiore a gg. 15, previo accordo con la signora
[...]
. Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate, di volta in Pt_1
volta, tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra le parti.
6) La casa coniugale rimarrà assegnata alla signora e alla stessa Parte_1
competeranno le spese di amministrazione ordinaria e quelle afferenti le utenze tutte.
3 7) I coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale, salvo i beni mobili e gli effetti personali del signor Parte_2
che provvederà ad asportare;
8) i coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.
9) Il signor verserà mensilmente ai figli la somma di € 500,00 Pt_2
(cinquecento) quale contributo al loro mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti Istat, e sarà corrisposta il 25° giorno di ogni mese;
10) i coniugi contribuiranno in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli;
11) I coniugi prestano reciproco consenso, fin d'ora, all'espatrio e al rilascio del passaporto per ciascuno di essi e per i figli e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2002, Numero 487, Parte
I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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