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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5520 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice AV FF, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 882/2020 promossa da:
Parte_1 con l'avv. G. P. Dossi;
ATTORE contro a mezzo di e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 con l'avv. R.Greco;
CONVENUTA
pagina 1 di 5 Oggetto: rapporti bancari, fideiussione;
Conclusioni: per l'attore:
In via principale e nel merito: previe le opportune declaratorie del caso e di legge e comunque nessuna esclusa, annullarsi, revocarsi e dichiararsi comunque irrituale, nullo, inefficace, inesistente e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo n. 5362/2019 del 29/10/19, R.G. 15259/19, emesso dal Tribunale di Brescia,
Giudice Dott.ssa Carla D'Ambrosio e notificato in data 12/12/19, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni di cui in atti (ivi compresa la carenza di legittimazione attiva eccepita con memoria 183, VI comma n. 3 cpc) da intendersi qui integralmente ritrascritte e per tutte quelle emerse in corso di causa.
In via istruttoria: Si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori già dedotti e articolati come in memorie 183
VI comma n. 2 e 3 c.p.c. con rigetto delle istanze avversarie. Con ogni più ampia riserva.
In ogni caso: vittoria di spese e compensi del presente giudizio nonché IVA e CPA. Con ogni ulteriore più ampia riserva.
per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare
- concedere la provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione per le causali di cui in premessa;
in via principale e nel merito
- rigettare l'opposizione de qua perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 5362/2019; nonché valutata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. ex art. 96 cpc, condannare al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa e comunque entro Parte_1
i limiti dello scaglione per valore del presente giudizio. in via subordinata nel merito
- accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di , codice Controparte_1 Parte_1
Pa fiscale Via Madre Teresina Manzoni 4 Int.1, 25032 - Chiari, per la somma di € C.F._1
453.945,38, oltre interessi contrattuali e di mora convenzionalmente previsti dalla sofferenza 15/10/2019 sino all'effettivo soddisfo,, ferma restando l'osservanza dei limiti di cui alla Legge n. 108/1996, e comunque entro i limiti di competenza per valore di questo Giudice, oltre rimborso spese generali, I.V.A., C.P.A. e successive occorrende, condannandola, per l'effetto, al pagamento di detta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria.
*** pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5362/2019 del 29.10.2019, con cui Parte_1 il Tribunale di Brescia gli ha ingiunto – in qualità di fideiussore - di pagare la somma di € 453.945,38, corrispondente al saldo debitore di due contratti di conto corrente sottoscritti dalla debitrice principale -
- con (poi fusa per incorporazione con Parte_3 Controparte_4 [...]
. Controparte_5
L'attore ha dedotto di aver rilasciato in data 3.7.2009 una fideiussione a favore della debitrice principale fino alla concorrenza dell'importo di € 520.000,00. Parte_3
A fondamento dell'opposizione ha allegato: a) la carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito;
b) la nullità totale della fideiussione omnibus da lui sottoscritta perché contenente clausole riproduttive di quelle dello schema ABI del 2003, censurato da AN d'Italia per contrarietà alla normativa antitrust;
c) la nullità parziale della fideiussione con riferimento alle clausole riproduttive dello schema ABI ed, in particolare, della clausola di deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.; d) la conseguente applicabilità del termine ex art. 1957 c.c. e la liberazione del fideiussore, non avendo la convenuta agito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
( ”) – cessionaria dei crediti oggetto del giudizio – si è costituita a mezzo di Controparte_1 CP_1
e per essa la mandataria e ha chiesto il rigetto Controparte_2 Controparte_3 delle pretese attoree.
***
L'opposizione è fondata.
Sulla legittimazione della creditrice ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di in terza memoria istruttoria, Parte_1 CP_1 deducendo la mancata produzione – da parte della convenuta – di documentazione attestante l'effettiva titolarità del credito oggetto di contestazione.
Ancorché declinata in termini di eccezione in rito, la censura attorea si risolve in realtà nella contestazione sull'esistenza di una prova attestante la titolarità del credito. La questione, pertanto, non attiene al rito, ma al merito.
La legittimazione attiva di , in realtà, sussiste per il solo fatto di essersi essa affermata titolare del CP_1 credito vantato, prospettando fatti costitutivi del suo diritto coerenti con l'affermazione, ciò che per l'appunto è avvenuto nel caso in esame. Attiene invece al piano del merito, come accennato, la questione relativa alla prova dell'effettiva titolarità del credito, prova che, nel caso in esame, effettivamente non è stata fornita dalla pretesa cessionaria. Trattandosi tuttavia di questione di merito, l'allegazione della relativa pagina 3 di 5 censura da parte dell'attrice soggiace al regime delle preclusioni processuali proprie del rito, talché nel caso in esame la doglianza deve ritenersi tardiva.
Sull'eccezione di nullità della fideiussione
La garanzia rilasciata è una fideiussione omnibus, atteso che è stata concessa “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta AN ), dipendenti da operazioni Controparte_4 bancarie di qualunque natura, già consentire o che venissero consentire al predetto nominativo Parte_3
o a chi gli fosse subentrato a qualunque titolo, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, […]”.
Come accennato, l'opponente ha eccepito la nullità della fideiussione perché riproduttiva delle clausole 2, 6
e 8 contenute nello schema ABI, censurato da AN d'Italia con il noto provvedimento n. 55 del 2.5.2005 per violazione della normativa antitrust.
Con riferimento alla invalidità delle citate clausole, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, come noto, che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (SS.UU. 41994/2021).
Nel caso in esame le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta dall'opponente riproducono esattamente il contenuto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” predisposto dall'ABI, che la Suprema Corte ha ritenuto affette da nullità in quanto frutto di un'intesa illecita per contrarietà con l'art. 2, c. 2 lett. a) della legge n. 287/1990. Conseguentemente, tali clausole (art. 2 reviviscenza, art. 6 deroga al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., art. 8 sopravvivenza) devono essere ritenute nulle.
Sugli effetti dell'invalidità della deroga convenzionale al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.
L'invalidità della clausola di cui all'art. 6, di deroga al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., determina l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c.
Su tale esito interpretativo non incide la circostanza, dedotta dall'intervenuta, secondo cui la clausola in esame è stata oggetto di specifica pattuizione contrattuale, nonché sottoscritta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, c. 2 c.c., non ponendosi un problema di vessatorietà, bensì di conseguenze della nullità parziale dell'accordo a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione della normativa antitrust.
pagina 4 di 5 La nullità per contrarietà alla normativa antitrust, infatti, travolge in ogni caso la pattuizione e determina, come già detto, l'applicabilità del termine ex art. 1957 c.c.
Tale norma, come noto, pone a carico del creditore l'onere di proporre tempestivamente, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, azioni giudiziarie contro il debitore principale, al fine di evitare la decadenza dalla facoltà di rivolgere le proprie pretese creditorie nei confronti del fideiussore.
Nel caso in esame, tale onere non è stato assolto. Nei sei mesi successivi alla revoca degli affidamenti con contestuale messa in mora (29.8.2014), infatti, nessuna iniziativa giudiziale è stata avviata nei confronti della debitrice principale Parte_3
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati i compensi minimi previsti dallo scaglione di riferimento, determinato sulla base del valore della causa, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e dell'accoglimento delle pretese attoree per ragioni parzialmente differenti da quelle prospettate, oggetto di contraddittorio.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 5362/2019 del 29.10.2019 emesso dal Tribunale di Brescia;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, spese liquidate in €
11.229,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 17.11.2025
Il giudice
AV FF
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice AV FF, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 882/2020 promossa da:
Parte_1 con l'avv. G. P. Dossi;
ATTORE contro a mezzo di e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 con l'avv. R.Greco;
CONVENUTA
pagina 1 di 5 Oggetto: rapporti bancari, fideiussione;
Conclusioni: per l'attore:
In via principale e nel merito: previe le opportune declaratorie del caso e di legge e comunque nessuna esclusa, annullarsi, revocarsi e dichiararsi comunque irrituale, nullo, inefficace, inesistente e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo n. 5362/2019 del 29/10/19, R.G. 15259/19, emesso dal Tribunale di Brescia,
Giudice Dott.ssa Carla D'Ambrosio e notificato in data 12/12/19, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni di cui in atti (ivi compresa la carenza di legittimazione attiva eccepita con memoria 183, VI comma n. 3 cpc) da intendersi qui integralmente ritrascritte e per tutte quelle emerse in corso di causa.
In via istruttoria: Si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori già dedotti e articolati come in memorie 183
VI comma n. 2 e 3 c.p.c. con rigetto delle istanze avversarie. Con ogni più ampia riserva.
In ogni caso: vittoria di spese e compensi del presente giudizio nonché IVA e CPA. Con ogni ulteriore più ampia riserva.
per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare
- concedere la provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione per le causali di cui in premessa;
in via principale e nel merito
- rigettare l'opposizione de qua perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 5362/2019; nonché valutata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. ex art. 96 cpc, condannare al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa e comunque entro Parte_1
i limiti dello scaglione per valore del presente giudizio. in via subordinata nel merito
- accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di , codice Controparte_1 Parte_1
Pa fiscale Via Madre Teresina Manzoni 4 Int.1, 25032 - Chiari, per la somma di € C.F._1
453.945,38, oltre interessi contrattuali e di mora convenzionalmente previsti dalla sofferenza 15/10/2019 sino all'effettivo soddisfo,, ferma restando l'osservanza dei limiti di cui alla Legge n. 108/1996, e comunque entro i limiti di competenza per valore di questo Giudice, oltre rimborso spese generali, I.V.A., C.P.A. e successive occorrende, condannandola, per l'effetto, al pagamento di detta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria.
*** pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5362/2019 del 29.10.2019, con cui Parte_1 il Tribunale di Brescia gli ha ingiunto – in qualità di fideiussore - di pagare la somma di € 453.945,38, corrispondente al saldo debitore di due contratti di conto corrente sottoscritti dalla debitrice principale -
- con (poi fusa per incorporazione con Parte_3 Controparte_4 [...]
. Controparte_5
L'attore ha dedotto di aver rilasciato in data 3.7.2009 una fideiussione a favore della debitrice principale fino alla concorrenza dell'importo di € 520.000,00. Parte_3
A fondamento dell'opposizione ha allegato: a) la carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito;
b) la nullità totale della fideiussione omnibus da lui sottoscritta perché contenente clausole riproduttive di quelle dello schema ABI del 2003, censurato da AN d'Italia per contrarietà alla normativa antitrust;
c) la nullità parziale della fideiussione con riferimento alle clausole riproduttive dello schema ABI ed, in particolare, della clausola di deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.; d) la conseguente applicabilità del termine ex art. 1957 c.c. e la liberazione del fideiussore, non avendo la convenuta agito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
( ”) – cessionaria dei crediti oggetto del giudizio – si è costituita a mezzo di Controparte_1 CP_1
e per essa la mandataria e ha chiesto il rigetto Controparte_2 Controparte_3 delle pretese attoree.
***
L'opposizione è fondata.
Sulla legittimazione della creditrice ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di in terza memoria istruttoria, Parte_1 CP_1 deducendo la mancata produzione – da parte della convenuta – di documentazione attestante l'effettiva titolarità del credito oggetto di contestazione.
Ancorché declinata in termini di eccezione in rito, la censura attorea si risolve in realtà nella contestazione sull'esistenza di una prova attestante la titolarità del credito. La questione, pertanto, non attiene al rito, ma al merito.
La legittimazione attiva di , in realtà, sussiste per il solo fatto di essersi essa affermata titolare del CP_1 credito vantato, prospettando fatti costitutivi del suo diritto coerenti con l'affermazione, ciò che per l'appunto è avvenuto nel caso in esame. Attiene invece al piano del merito, come accennato, la questione relativa alla prova dell'effettiva titolarità del credito, prova che, nel caso in esame, effettivamente non è stata fornita dalla pretesa cessionaria. Trattandosi tuttavia di questione di merito, l'allegazione della relativa pagina 3 di 5 censura da parte dell'attrice soggiace al regime delle preclusioni processuali proprie del rito, talché nel caso in esame la doglianza deve ritenersi tardiva.
Sull'eccezione di nullità della fideiussione
La garanzia rilasciata è una fideiussione omnibus, atteso che è stata concessa “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta AN ), dipendenti da operazioni Controparte_4 bancarie di qualunque natura, già consentire o che venissero consentire al predetto nominativo Parte_3
o a chi gli fosse subentrato a qualunque titolo, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, […]”.
Come accennato, l'opponente ha eccepito la nullità della fideiussione perché riproduttiva delle clausole 2, 6
e 8 contenute nello schema ABI, censurato da AN d'Italia con il noto provvedimento n. 55 del 2.5.2005 per violazione della normativa antitrust.
Con riferimento alla invalidità delle citate clausole, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, come noto, che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (SS.UU. 41994/2021).
Nel caso in esame le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta dall'opponente riproducono esattamente il contenuto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” predisposto dall'ABI, che la Suprema Corte ha ritenuto affette da nullità in quanto frutto di un'intesa illecita per contrarietà con l'art. 2, c. 2 lett. a) della legge n. 287/1990. Conseguentemente, tali clausole (art. 2 reviviscenza, art. 6 deroga al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., art. 8 sopravvivenza) devono essere ritenute nulle.
Sugli effetti dell'invalidità della deroga convenzionale al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.
L'invalidità della clausola di cui all'art. 6, di deroga al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., determina l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c.
Su tale esito interpretativo non incide la circostanza, dedotta dall'intervenuta, secondo cui la clausola in esame è stata oggetto di specifica pattuizione contrattuale, nonché sottoscritta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, c. 2 c.c., non ponendosi un problema di vessatorietà, bensì di conseguenze della nullità parziale dell'accordo a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione della normativa antitrust.
pagina 4 di 5 La nullità per contrarietà alla normativa antitrust, infatti, travolge in ogni caso la pattuizione e determina, come già detto, l'applicabilità del termine ex art. 1957 c.c.
Tale norma, come noto, pone a carico del creditore l'onere di proporre tempestivamente, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, azioni giudiziarie contro il debitore principale, al fine di evitare la decadenza dalla facoltà di rivolgere le proprie pretese creditorie nei confronti del fideiussore.
Nel caso in esame, tale onere non è stato assolto. Nei sei mesi successivi alla revoca degli affidamenti con contestuale messa in mora (29.8.2014), infatti, nessuna iniziativa giudiziale è stata avviata nei confronti della debitrice principale Parte_3
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati i compensi minimi previsti dallo scaglione di riferimento, determinato sulla base del valore della causa, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e dell'accoglimento delle pretese attoree per ragioni parzialmente differenti da quelle prospettate, oggetto di contraddittorio.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 5362/2019 del 29.10.2019 emesso dal Tribunale di Brescia;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, spese liquidate in €
11.229,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 17.11.2025
Il giudice
AV FF
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