Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/05/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Altri contratti tipici nella causa iscritta al n. 2804/2019 R.G. ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie proposta da
), difeso dall'avv. Gianfranco Limosani, Parte_1 C.F._1
– appellante contro
( ), difesa dall'avv. Maria Giorgianni, CP_1 C.F._2
– appellata
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di il Giudice di pace di Messina, con il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1929/14, emesso il 10 dicembre 2014, ha intimato a di consegnare al CP_1
ricorrente il motociclo modello Liberty, prodotto dalla Piaggio, targato CJ24585.
Questo il titolo del credito fatto valere con il ricorso monitorio (agli atti del relativo fascicolo): l' era (ed è) proprietario del motociclo, prodotto dalla , modello Pt_1 CP_2
Liberty, targato CJ24585; dopo assegnata alla , con l'ordinanza del 13 febbraio CP_1
2013, emessa dal Tribunale di Messina nell'ambito del giudizio di separazione personale, la casa familiare, questa era stata lasciata dall' nonostante le richieste, la non Pt_1 CP_1
aveva restituito all il detto motociclo, che si trovava parcheggiato su un marciapiedi Pt_1
sottostante alla casa familiare.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso in forma provvisoriamente esecutiva.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo e avverso il CP_1
1
Le cause di opposizione, intraprese con atti separati e iscritte a ruolo ciascuna autonomamente, al n. 1048/2015 R.G. e al n. 1049/2015 R.G., sono state riunite, nonostante il decreto ingiuntivo fosse stato notificato unitamente al precetto. ha resistito. Parte_1
Il Giudice di pace di Messina, con la sentenza n. 2157/2018, depositata il 26 novembre 2018, ha accolto le opposizioni, revocando il decreto ingiuntivo e dichiarando l'inefficacia del precetto. ha proposto appello. Parte_1
ha resistito. CP_1
L'appello non può essere accolto.
La sentenza di primo grado deve essere confermata, perché esente da errore, e deve esserlo anche per ragioni diverse da quella su cui la decisione è stata fondata.
Preliminarmente, giova osservare – sul piano del metodo – che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte stessa e dalle precisazioni fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (così, Cass. n. 13602/19).
È sulla base di questo principio – assolutamente consolidato – che la domanda di condanna alla consegna deve essere qualificata.
L'appellante ha asserito, nel ricorso per ingiunzione, di essere «proprietario» del motociclo, comprovando l'asserzione con la visura del pubblico registro automobilistico, da cui risulta che il bene è allo stesso intestato, e con il certificato di assicurazione, rilasciato a suo nome (vi figura il suo codice fiscale), e ha allegato il rifiuto della appellata di consegnarglielo, nonostante le ripetute richieste, e anzi sostenendo che la stessa ne aveva “sottratto” le chiavi.
Non è stata allegata, a sostegno della domanda, una – ipotetica – situazione di comproprietà, né è stata dedotta l'esistenza di un – eventuale – rapporto obbligatorio che fosse derivato da un contratto (quale, ad esempio, un comodato gratuito) i cui effetti fossero venuti meno per una causa specifica e individuata.
2 Né la appellata (opponente) ha resistito alla domanda contrapponendo un qualche titolo, sia pure venuto meno o caducato.
È evidente, allora, che il titolo sotteso alla domanda, la causa petendi, si identifica con la proprietà e con lo spossessamento del motociclo (le cui chiavi sarebbero state
“sottratte” all dalla ). Pt_1 CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta: la prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso;
la seconda ha, invece, natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene (cfr. Cass. n. 4416/07).
Mentre l'azione di rivendicazione tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore e al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, l'azione di restituzione «presuppone che la detenzione della cosa sia stata trasferita al convenuto dall'attore o dal suo dante causa in forza di un rapporto successivamente venuto meno»
(Cass. n. 439/85).
In sintesi, l'azione personale di restituzione è finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligo di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, azione da cui si distingue quella di rivendicazione, con cui il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
E d'altronde, l'azione per il rilascio di un fondo – a cui è assimilabile l'azione per la consegna di una cosa mobile – «esercitata in base al titolo di proprietà dell'attore e all'assenza di titolo dell'occupante è un'azione di rivendica» (Cass. n. 23121/15).
Ne deriva, logicamente, che la domanda va qualificata come azione di rivendicazione, dalla tipica finalità restitutoria, esercitata nell'assenza di un titolo che avesse giustificato la consegna del bene mobile, il motociclo, dall'appellante
3 all'appellata.
Ma anche ipotizzando che tra l e la fosse intercorso un comodato avente Pt_1 CP_1
ad oggetto il motociclo, presumendo dal loro essere coniugi che quello fosse inizialmente il titolo – certamente inquadrabile nella fisiologia o nella normalità dei rapporti coniugali
–, non potrebbe essere data alla domanda una diversa qualificazione, essendo consentito al comodante di agire in rivendicazione, allegando non l'esistenza e il venir meno di un titolo, ma la proprietà del bene.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «è inammissibile la domanda, proposta nella forma del ricorso per ingiunzione, con la quale viene esercitata un'azione di rivendicazione avente per oggetto una cosa mobile determinata» e che «la inammissibilità della domanda comporta la irrituale instaurazione e l'irrituale svolgimento del processo;
la quale irritualità, oltre a colpire la fase sommaria del processo, travolge anche la successiva fase procedurale di cognizione ordinaria instaurata con la notificazione dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo», con la conseguenza che «il giudice dell'opposizione, rilevata (anche d'ufficio) la inammissibilità della domanda (in quanto non poteva essere proposta nella forma del ricorso per ingiunzione), deve limitarsi a revocare il decreto ingiuntivo, senza procedere ulteriormente all'esame della domanda nel merito» (Cass. n. 3690/74).
La domanda di restituzione, che sia proposta nelle forme del ricorso per ingiunzione, è ammissibile se – e soltanto se – con la stessa sia esercitata un'azione personale avente ad oggetto, appunto, la «restituzione di una cosa» (Cass. n. 5957/78).
È appena il caso di osservare che una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l'ammissibilità di una domanda, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sulla sua ammissibilità, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata, con la conseguenza che «in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva – pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito – il potere, e quindi il dovere, di rilevare d'ufficio l'inammissibilità di detta domanda» (Cass. n. 7941/20, la quale ha puntualizzato che l'omissione del rilievo integra error in procedendo).
Anche se si prescinde dalla ragione in rito che preclude la proponibilità della domanda di condanna alla restituzione nelle forme del procedimento monitorio, la domanda non può essere accolta per mancanza di prova del fatto costitutivo, allegato in
4 un rifiuto di consegna del motociclo che la avrebbe opposto all CP_1 Pt_1
La testimone ha riferito che, in occasione di un incontro, Testimone_1 CP_1
(sua sorella) aveva consegnato a «degli oggetti», tra cui «le chiavi ed
[...] Parte_1
il libretto di circolazione del motociclo».
La deposizione si fonda su una conoscenza diretta, non su illazioni o su opinioni:
«Mi ricordo che quel giorno…mia sorella consegnò all degli oggetti allo stesso Pt_1
appartenenti»; «mia sorella aveva riposto sul tavolo gli oggetti da consegnare… tra cui erano ricompresi le chiavi ed il motociclo [la carta di circolazione, prima ricordata, di deve intendere, ragionevolmente], dopo di che ho visto che mia sorella prendeva tali oggetti e si avviava verso le scale».
Al contrario, il testimone ha riferito della mancata restituzione del Testimone_2
motociclo (la «non ha consegnato… il motociclo»), precisando di saperlo in quanto CP_1
l (suo figlio) non aveva mai portato a casa sua, dove abitava, il detto bene e di non Pt_1
avere visto lo stesso utilizzarlo.
È evidente che la testimonianza della è più circostanziata di quella dell CP_1 Pt_1
Non si può attribuire portata dimostrativa maggiore alla deposizione resa da fratello di il testimone ha riferito che il fratello, dopo la Testimone_3 Parte_1
separazione, non aveva mai utilizzato il motociclo e di non avere mai visto tale mezzo nel garage né le chiavi o la carta di circolazione in casa (in cui i fratelli abitarono «per diversi anni»).
La testimonianza della si deve ritenere più attendibile, per motivi oggettivi e CP_1
non soggettivi, e più aderente alla realtà, anche perché non sono stati allegati comportamenti specifici, individuati che avessero – in ipotesi – ostacolato o impedito il materiale prelevamento del motociclo da parte del proprietario, che pure avrebbe potuto asportarlo con un qualche mezzo, agendo comunque per riottenerne le chiavi e la carta di circolazione.
Inoltre – è questa una ulteriore ragione che non consente di accogliere la domanda di consegna –, se anche il motociclo non fosse stato restituito o consegnato, non è emersa, dall'istruttoria, una prova adeguata che la ne avesse e ne abbia la materiale CP_1
disponibilità, sicché la stessa non è passibile di condanna alla restituzione.
Il motociclo non è stato rinvenuto nei «dintorni» dell'abitazione della , CP_1
dall'ufficiale giudiziario che vi si era recato per eseguire il decreto ingiuntivo per la consegna (v. il verbale, agli atti).
5 Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «legittimato passivamente nell'azione di rivendicazione prevista dall'art. 948 c.c., qualunque sia il titolo di acquisto petitorio invocato dall'attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado, quindi, di restituirlo» (Cass. n. 17270/15; in senso analogo, Cass. n.
1613/87, la quale ha esteso il principio anche all'ipotesi in cui il convenuto abbia ricevuto la cosa dall'attore).
L'azione non può essere proposta nei confronti del soggetto che non ha più il possesso (o la detenzione) del bene.
Il principio implica che, quando anche la non avesse restituito il motociclo CP_1 all' non essendo emersa una prova adeguata che la prima ne avesse e ne abbia la Pt_1
materiale disponibilità e sia in grado, quindi, di consegnarlo, la domanda volta ad ottenere la restituzione non può essere accolta (e non ci sarebbe più una questione restitutoria, ma semmai di altro genere).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e tenendo conto degli elementi istruttori, l'appello non può che essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo – con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ma limitatamente al compenso spettante per la fase decisionale, essendosi costituito l'avvocato dopo l'inizio della causa, non potendosi disporre la distrazione a favore di quello precedente (sostituito), la cui istanza non ha effetti estensivi
– sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro
1.100,00), tenuto conto del valore indicato, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività, fattori che comportano la riduzione del 25% degli importi medi previsti per ciascuna fase (è esclusa la fase istruttoria).
Si deve dare atto della sussistenza del presupposto di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla appellata le spese di lite che liquida in euro 346,50 per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A., da distrarsi, limitatamente all'importo di euro 150,00 con i relativi accessori, a favore dell'avvocato
Maria Giorgianni.
6 Dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/02, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Messina il 30 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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