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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 184/2024
Oggi 16/01/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to/gli avv.ti PUGGIOLI LAURA Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
Il giudice fa presente che il legale rappresentante della società convenuta non è comparso a rendere l'interrogatorio formale e invita la parte ricorrente alla discussione
L'avv. Puggioli discute la causa riportandosi al contenuto del ricorso e della memoria depositata in data 15.1.2025 ove sono state modificate conclusioni e petitum e dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
IL GIUDICE
Simona Gerola
RG. Nr. 184/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Mantova nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 16.1.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data 6.3.24 da
DA rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Laura Puggioli Parte_1
-ricorrente-
Controparte_1
- convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di aver svolto mansioni riconducibili al livello 5 e/o al livello e/o all'inquadramento che sarà ritenuto di giustizia, per tutto il periodo del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta o per la diversa data ritenuta di giustizia con conseguente e relativa regolarizzazione della sua posizione contributiva;
condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale via Enrico De Controparte_1
Nicola n. 24, RM e ON (MN) C.F. e P.Iva , al pagamento in favore della P.IVA_1 ricorrente della somma complessiva di € 8.678,60, a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto in ragione del scorrettezza del livello assegnato e di quanto maturato e non corrisposto a titolo di mensilità differite, ferie non godute, permessi non goduti , festività, con regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto legale antistatario e con ogni altro conseguenziale effetto di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto depositato in data 6.3.2024 DA conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
Mantova la er sentirla condannare , a seguito della modifica delle conclusioni Controparte_1 come da nota depositata in data 15.1.2025 , al pagamento della somma di euro € 8.678,60, a titolo di differenze retributive .
Il procuratore della ricorrente esponeva: che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze di a far data dal 01.04.21 al Pt_1 Controparte_1
31.12.22, con contratto a termine e successiva proroga, a tempo pieno livello 6 e qualifica operaio addetto al confezionamento, sede di lavoro a RM (MN) via E. De Nicola 24 e CCNL applicato quello del trasporto merci cooperative;
che la sig.ra , a far data dall'assunzione e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ha sempre Pt_1
eseguito la prestazione lavorativa di addetto al confezionamento utilizzando macchinari complessi quali il transpallet sia manuale che elettrico;
; che infatti l'attività giornaliera della ricorrente consisteva nel caricare e scaricare la merce con il transpallets nei locali del datore e confezionarli;
che è evidente quindi che la ricorrente per tutta la durata del rapporto, ha svolto mansioni riconducibili al livello 5
Tanto premesso trascriveva la declaratorie del CCNL di settore in ordine alla classificazione dei lavoratori al fine di dimostrare che la ricorrente è stata erroneamente inquadrata al 6 livello
Quantificava quindi in complessivi euro 17.785,75 la somma complessivamente maturata dalla ricorrente a titolo di paga oraria, tredicesima ratei, quattordicesima ratei, festività, ferie non godute ore, permessi non goduti, festività non goduta, malattia 100%, patrono, una tantum aprile 2022, una tantum luglio 2021, una tantum ottobre 2021 come da conteggi allegati a rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La convenuta non si costituiva e , pertanto, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e interrogatorio formale e in data 16.1.2025 il procuratore della parte ricorrente depositava una nota esplicativa , riduceva il petitum e modificava le conclusioni così come indicate in epigrafe.
All'odierna udienza la causa veniva quindi discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento . ha sostanzialmente confermato che la ricorrente svolgeva mansioni di Testimone_1
confezionamento e che utilizzava traspallets manuali o elettrici per trasportare , caricare e scaricare materiale nel magazzino e dopo aver affermato che , a suo parere , l'attività di confezionamento costituiva l'attività principale della ricorrente , ha pero' altresi precisato che egli si è visto assegnare il livello 5^ pur eseguendo le medesime mansioni della ricorrente
Inoltre il legale rappresentante della società convenuta non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale ritualmente disposto e , conseguentemente, devono ritenersi ammessi i fatti dedotti .
Comparando le declaratorie del CCNL Trasporto merci cooperative applicabile al rapporto di lavoro de quo ci si avvede che la ricorrente è stata erroneamente inquadrata al 6 livello mentre avrebbe dovuto essere inquadrata al superiore 5' livello in quanto appartengono al livello rivendicato “ i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”.
Appartengono invece al 6' livello erroneamente assegnato alla ricorrente “i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”. Sono inquadrati al sesto livello, gli operai chiamati a svolgere, tra gli altri, le attività manuali di scarico e carico merci – facchino”
Il discrimine piu' evidente fra i due livelli è costituito, dunque, dall'utilizzo di mezzi meccanici e elettrici, sia pure di limitata complessita', per lo scarico e carico di merci
La ricorrente ha quindi diritto alle differenze retributive maturate in ragione dell'erroneo inquadramento.
Le differenze retributive rivendicate a seguito della riduzione effettuata con nota depositata in data
15.1.2025 appaiono dovute in quanto se si analizzano con attenzione i conteggi così come riformulati dalla ricorrente ci si avvede che essi sono corretti in quanto il sindacato che li ha redatti ha correttamente ricalcolato tredicesima , quattordicesima ratei, festività, ferie non godute ore, patrono, una tantum una tantum luglio 2021, ed ha , altrettanto giustamente detratto le somme percepite , nonché l'indennità di trasferta per la quale mancano all'evidenza i presupposti e l'”indennità una tantum “ percepita dalla ricorrente nel mese di luglio 2022. La società convenuta deve quindi essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro € 8.678,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , così provvede: accoglie il ricorso e , per l'effetto, condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
€ 8.678,60, a titolo di differenze retributive , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna altresì la società convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 2.700,00 , oltre contr. forf. Iva e CPA di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Così deciso in Mantova, il 16.1.25
Il giudice
Simona Gerola
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 184/2024
Oggi 16/01/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to/gli avv.ti PUGGIOLI LAURA Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
Il giudice fa presente che il legale rappresentante della società convenuta non è comparso a rendere l'interrogatorio formale e invita la parte ricorrente alla discussione
L'avv. Puggioli discute la causa riportandosi al contenuto del ricorso e della memoria depositata in data 15.1.2025 ove sono state modificate conclusioni e petitum e dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
IL GIUDICE
Simona Gerola
RG. Nr. 184/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Mantova nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 16.1.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data 6.3.24 da
DA rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Laura Puggioli Parte_1
-ricorrente-
Controparte_1
- convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di aver svolto mansioni riconducibili al livello 5 e/o al livello e/o all'inquadramento che sarà ritenuto di giustizia, per tutto il periodo del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta o per la diversa data ritenuta di giustizia con conseguente e relativa regolarizzazione della sua posizione contributiva;
condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale via Enrico De Controparte_1
Nicola n. 24, RM e ON (MN) C.F. e P.Iva , al pagamento in favore della P.IVA_1 ricorrente della somma complessiva di € 8.678,60, a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto in ragione del scorrettezza del livello assegnato e di quanto maturato e non corrisposto a titolo di mensilità differite, ferie non godute, permessi non goduti , festività, con regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto legale antistatario e con ogni altro conseguenziale effetto di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto depositato in data 6.3.2024 DA conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
Mantova la er sentirla condannare , a seguito della modifica delle conclusioni Controparte_1 come da nota depositata in data 15.1.2025 , al pagamento della somma di euro € 8.678,60, a titolo di differenze retributive .
Il procuratore della ricorrente esponeva: che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze di a far data dal 01.04.21 al Pt_1 Controparte_1
31.12.22, con contratto a termine e successiva proroga, a tempo pieno livello 6 e qualifica operaio addetto al confezionamento, sede di lavoro a RM (MN) via E. De Nicola 24 e CCNL applicato quello del trasporto merci cooperative;
che la sig.ra , a far data dall'assunzione e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ha sempre Pt_1
eseguito la prestazione lavorativa di addetto al confezionamento utilizzando macchinari complessi quali il transpallet sia manuale che elettrico;
; che infatti l'attività giornaliera della ricorrente consisteva nel caricare e scaricare la merce con il transpallets nei locali del datore e confezionarli;
che è evidente quindi che la ricorrente per tutta la durata del rapporto, ha svolto mansioni riconducibili al livello 5
Tanto premesso trascriveva la declaratorie del CCNL di settore in ordine alla classificazione dei lavoratori al fine di dimostrare che la ricorrente è stata erroneamente inquadrata al 6 livello
Quantificava quindi in complessivi euro 17.785,75 la somma complessivamente maturata dalla ricorrente a titolo di paga oraria, tredicesima ratei, quattordicesima ratei, festività, ferie non godute ore, permessi non goduti, festività non goduta, malattia 100%, patrono, una tantum aprile 2022, una tantum luglio 2021, una tantum ottobre 2021 come da conteggi allegati a rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La convenuta non si costituiva e , pertanto, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e interrogatorio formale e in data 16.1.2025 il procuratore della parte ricorrente depositava una nota esplicativa , riduceva il petitum e modificava le conclusioni così come indicate in epigrafe.
All'odierna udienza la causa veniva quindi discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento . ha sostanzialmente confermato che la ricorrente svolgeva mansioni di Testimone_1
confezionamento e che utilizzava traspallets manuali o elettrici per trasportare , caricare e scaricare materiale nel magazzino e dopo aver affermato che , a suo parere , l'attività di confezionamento costituiva l'attività principale della ricorrente , ha pero' altresi precisato che egli si è visto assegnare il livello 5^ pur eseguendo le medesime mansioni della ricorrente
Inoltre il legale rappresentante della società convenuta non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale ritualmente disposto e , conseguentemente, devono ritenersi ammessi i fatti dedotti .
Comparando le declaratorie del CCNL Trasporto merci cooperative applicabile al rapporto di lavoro de quo ci si avvede che la ricorrente è stata erroneamente inquadrata al 6 livello mentre avrebbe dovuto essere inquadrata al superiore 5' livello in quanto appartengono al livello rivendicato “ i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”.
Appartengono invece al 6' livello erroneamente assegnato alla ricorrente “i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”. Sono inquadrati al sesto livello, gli operai chiamati a svolgere, tra gli altri, le attività manuali di scarico e carico merci – facchino”
Il discrimine piu' evidente fra i due livelli è costituito, dunque, dall'utilizzo di mezzi meccanici e elettrici, sia pure di limitata complessita', per lo scarico e carico di merci
La ricorrente ha quindi diritto alle differenze retributive maturate in ragione dell'erroneo inquadramento.
Le differenze retributive rivendicate a seguito della riduzione effettuata con nota depositata in data
15.1.2025 appaiono dovute in quanto se si analizzano con attenzione i conteggi così come riformulati dalla ricorrente ci si avvede che essi sono corretti in quanto il sindacato che li ha redatti ha correttamente ricalcolato tredicesima , quattordicesima ratei, festività, ferie non godute ore, patrono, una tantum una tantum luglio 2021, ed ha , altrettanto giustamente detratto le somme percepite , nonché l'indennità di trasferta per la quale mancano all'evidenza i presupposti e l'”indennità una tantum “ percepita dalla ricorrente nel mese di luglio 2022. La società convenuta deve quindi essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro € 8.678,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , così provvede: accoglie il ricorso e , per l'effetto, condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
€ 8.678,60, a titolo di differenze retributive , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna altresì la società convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 2.700,00 , oltre contr. forf. Iva e CPA di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Così deciso in Mantova, il 16.1.25
Il giudice
Simona Gerola