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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/12/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI FORLI' in composizione monocratica nella persona del Giudice NO AR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al numero di ruolo generale 2059 dell'anno 2019 e passata in decisione in data 9.12.2025, proposta da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Chiara Donati del Foro di Ravenna che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro in persona del legale rappresentante in carica ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Matteo Arginelli che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA avente ad oggetto
“RISARCIMENTO DANNI” sulle conclusioni che seguono.
Per parte attrice: come da foglio depositato il 31.5.2023.
Per parte convenuta: come da foglio depositato il 30.5.2023.
***** MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto azione nei confronti di i sensi dell'art. 2051 Parte_1 CP_1
c.c. per conseguire il risarcimento danni nella misura di euro € 112.496,87, in relazione a sinistro avvenuto in data 25.5.2018; in subordine ha proposto domanda ai sensi dell'art. 2043 per non avere la convenuta segnalato lo stato di pericolo della strada.
Così veniva descritto il fatto che aveva cagionato il danno – evento nella citazione:
“
1. in data 25.05.2018, alle ore 12.40 circa, in Verghereto (FC) località Montecoronaro, l'odierno attore si trovava alla guida del proprio motoveicolo Aprilia tg. EG 58726, lungo la Strada Statale 3 bis Tiberina, con direzione di marcia Ravenna
– Roma;
2. giunto alla curva volgente a sinistra che si trova fra il chilometro 164 ed il chilometro 163, il dott. si accingeva a sorpassare un mezzo pesante che Parte_1 improvvisamente frenava, sbandando verso sinistra;
3. al fine di evitare l'impatto con il mezzo pesante, il dott. frenava, ma a Parte_1 causa del manto stradale reso sdrucciolevole dalla presenza di ghiaia e polvere, perdeva il controllo del proprio motoveicolo finendo a terra;
4. da un verifica effettuata in loco nei giorni successivi al sinistro e documentata nella perizia del Geo. che si allega quale doc. n. 1, si è potuto appurare che Persona_1 al chilometro 164+150 circa, il manto stradale è interessato da un'ampia area che, probabilmente in tempi prossimi al sinistro, è stata oggetto di sommaria riparazione;
5. all'interno dell'area sopra descritta, all'epoca del sinistro, si erano create alcune buche dai bordi netti e spigolosi, malamente riempite con bitume (probabilmente a freddo) che essendo un materiale inadatto alla riparazione di una strada a grande scorrimento, risultava essersi distaccato dai bordi dai quali fuoriuscivano materiale ghiaioso e polvere che rendevano sdrucciolevole e pericolosa la sede stradale, sopratutto per i motoveicoli”.
In buona sostanza la tesi attorea è la seguente:
-il stava sorpassando un mezzo pesante effettuando una curva sinistrorsa, Parte_1 ma questo automezzo sbandava verso sinistra costringendo l'attore a frenare;
-nel luogo in cui avveniva la frenata vi erano ghiaia e polvere distaccatesi da buche malamente riempite, e ciò rendeva sdrucciolevole il manto stradale, comportando in occasione alla frenata la perdita di controllo del motoveicolo;
-tutto ciò accadeva al km. 164 + 150. Prima di procedere oltre, è utile richiamare l'indirizzo della Suprema Corte al riguardo circa i parametri per la valutazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Cassazione civile sez. III, 11/11/2025, n.29760: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675/2023, n. 2376 e n. 21065/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”.
Si richiama al riguardo anche quanto statuito da Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che l'istruttoria espletata non ha mancato di acquisire elementi favorevoli alla tesi dell'attore circa la sussistenza dell'imprescindibile nesso di causalità tra cosa e danno.
La relazione del perito dell'attore (doc. 1) geom. R. così riferiva: “in relazione Per_1 all'incarico affidatomi mi sono recato sul luogo del sinistro per procedere ad un rilievo dello stato di fatto per quanto riguarda le condizioni della suddetta strada. Ho quindi percorso, alla minima velocità possibile senza dare intralcio al traffico, la porzione di carreggiata interessata ed eseguito un video che ho consegnato al sig. Parte_1
, ove è chiaramente visibile che, proprio all'altezza della kilometrica indicata,
[...] interessata da una curva ad ampio raggio volgente a sinistra, il piano stradale risultava disastrato con buche e rattoppi e, probabile causa del sinistro, notevoli quantità di brecciolino sparso che fuoriusciva dalle buche e dalle sommarie riparazioni eseguite probabilmente con asfalto a freddo”.
Nella relazione integrativa il medesimo perito precisava tra l'altro, a proposito del rapporto sul sinistro:
-che vi era una discrepanza tra la lunghezza dello scarrocciamento, indicata in m. 24 nella dinamica e in soli 14 nello schizzo planimetrico, e che tale contrasto era risolvibile con tutta probabilità nel senso che il dato corretto era da ritenersi m. 14, dal momento che nel disegno planimetrico la frenata era indicata in m. 21 ed era più lunga dello scarrocciamento;
-che i verbalizzanti avrebbero erroneamente individuato il luogo del sinistro nella chilometrica 163 + 500, mentre sulla base delle dichiarazioni dei testi oltre che del detto luogo sarebbe invece individuabile alla chilometrica 164 + 150; Parte_1
-che al km. 163 + 500 vi era una curva volgente a destra, mentre al km. 164 + 150 vi era una curva volgente a sinistra così come nel tratto in cui è avvenuto il sinistro;
-la frenata, ed anche la traccia di scarrocciamento, erano compatibili con la velocità di 70 – 80 chilometri all'ora stimata dal perito di parte attrice.
Al riguardo della relazione del geom. occorre fin da ora svolgere tre osservazioni. Per_1
La prima osservazione è che l'individuazione della chilometrica è effettuata dal Per_1 facendo riferimento alle dichiarazioni dei testi e ma, siccome le Tes_1 Tes_2 relazioni del sono state depositate prima che i testi deponessero in giudizio, è Per_1 evidente che egli fa riferimento a dichiarazioni stragiudiziali dei testi.
La seconda è che anche il c.t.u. risolve la discrepanza relativa alla lunghezza Per_2 della linea di scarrocciamento nel senso di ritenere che essa misurasse m. 14.
La terza è che la velocità stimata dal è un dato che ha trovato conferma nella Per_1 relazione del c.t.u. ing. il quale infatti indica in 75 km/h la velocità del Persona_3 motociclo condotto dal Parte_1
Deve ora proseguirsi la disamina degli elementi che depongono in senso favorevole alla tesi attorea.
La relazione iniziale e quella integrativa del geom. risultano in buona sostanza Per_1 confermate dai testi indicati da parte attrice, e precisamente , Testimone_3
e . Testimone_4 Tes_5
precedeva i due motociclisti e nel percorso. Egli non ha Tes_2 Parte_1 Tes_1 visto la dinamica in quanto aveva già sorpassato l'automezzo, al momento in cui il è caduto;
però egli è corso a soccorrere l'attore tornando indietro per Parte_1 fermare il traffico. Egli, pur affermando di avere effettuato la ricostruzione del luogo con la Polizia stradale, non è del tutto certo della chilometrica, ma ciò di cui è certo è che nel luogo dell'incidente “c'era della ghiaia e della breccina e degli avallamenti”. era invece il motociclista che procedeva dietro il sostiene Tes_1 Parte_1 Parte_1 che “ è caduto al km 164 + 150 perché lo verificammo con la polizia Parte_1 stradale perché c'era un cartello sulla strada col numero del km”. Già però si è anticipato che nel rapporto sul sinistro la chilometrica è indicata al km. 163 + 500. Il poi così descrive la dinamica del sinistro: “io ho visto la scena del sorpasso Tes_1 perché e stavano percorrendo la corsia di sinistra e c'è stato uno Parte_1 Tes_2 sbandamento di camion e macchine”; e poi ha frenato e ha fatto un Parte_1 capitombolo, capottando;
lui appena ha frenato ha inchiodato ed è cappottato andando avanti 10 – 20 metri”. Circa le caratteristiche del luogo in cui l'attore è caduto dichiara: “nella curva più che buche c'era del gran breccino, cioè sassolini in Tes_1 grande quantità”, e poi “ si trovava vicino al guard rali dove c'era breccino Parte_1 sassolini e ghiaia;
tutti questi detriti erano nella carreggiata dove è caduto con la moto”.
Infine occorre porre attenzione alla seguente affermazione del su cui si tornerà: Tes_1
“la moto l'abbiampo posizionata sulla parte destra della carreggiata, in prossimità del punto di arresto dopo la caduta”.
Il è il conducente dell'autocarro che precedeva il Mentre il Tes_5 Parte_1 Tes_1 aveva parlato di “sbandamento di camion”, il esclude ogni profilo che porterebbe Tes_5 alla sua responsabilità: “non ho sbandato a sinistra quando il motociclista mi ha superato né nella fase antecedente al sorpasso;
lo escludo;
escludo anche di avere ondeggiato”. Comunque anche parla di problematiche inerenti lo stato della Tes_5 strada: “quando sono sceso ho visto che l'asflato non era a posto nel senso che c'era del ghiaino e dei residui”.
In definitiva, lo stato della strada che innescherebbe la catena causale produttiva della caduta del è collegato alle dichiarazioni dei testi suddetti circa lo stato Parte_1 dell'asfalto nel luogo in cui ha perso il controllo del motociclo e alle Parte_1 verifiche effettuate successivamente dal geom. circa lo stato della strada al km. Per_1
164 + 150.
Tuttavia altri elementi che emergono dall'istruttoria contraddicono tali risultanze.
Anzitutto viene in considerazione il rapporto sul sinistro. Nonostante infatti che il sentito in ospedale dai verbalizzanti, dichiarasse di avere perso il controllo Parte_1 della moto “causa il manto stradale sdrucciolevole e la ghiaia che era presente sulla carreggiata”, tale indicazione non viene riscontrata nel rapporto e anzi l'attore veniva
“contravvenzionato” ai sensi dell'art. 141 commi II e XI c.d.s.. Si vuol dire che, nonostante che i verbalizzanti avessero ricevuto dall'attore una spiegazione che suggeriva una verifica circa la possibile causa del sinistro, tuttavia questa giustificazione non veniva recepita e a riguardo dello stato del fondo stradale il rapporto si limita a usare il termine “asciutto”. Non solo, ma l'asserito stato del fondo stradale non viene neppure confermato nelle dichiarazioni rese dal -unico teste Tes_1 sentito- dinanzi ai verbalizzanti.
A questo dato relativo al mancato riscontro dello stato del fondo stradale nel rapporto sul sinistro potrebbe obiettarsi che i verbalizzanti non avevano esattamente individuato il luogo in cui si verifica la perdita di controllo del motoveicolo. Ma si tratta di una spiegazione che non convince per due motivi: il primo è che i poliziotti, pur indicando erroneamente il numero della chilometrica come poi si dirà, e pur indicando in 24 anziché 14 metri la lunghezza dello scarrocciamento, rilevano però “tracce di scarrocciamento mt. 24 e frenata mt. 21 rilasciate prima della caduta sulla corsia di sorpasso”. I verbalizzanti cioè non centrano i numeri ma rilevano comunque le tracce del sinistro e cioè il luogo della caduta. E la circostanza che entrambi i testi Tes_2
(“l'abbiamo ricostruito con la polizia stradale con la quale abbiamo individuato il km”) e (“ è caduto al km 164 + 150 perché lo verificammo con la Tes_1 Parte_1 polizia stradale”) affermino di avere collaborato con i poliziotti nell'attività di ricostruzione rassicura vieppiù circa l'individuazione del luogo del sinistro.
Tali conclusioni circa l'efficacia probatoria del rapporto in senso contrario agli elementi di prova forniti dall'attore sono confortate vieppiù dalla deposizione di uno dei verbalizzanti e cioè . Il quale, alla domanda (cap. 6 della parte Testimone_6 convenuta) se il tratto di strada teatro della caduta fosse caratterizzato da elementi in grado di pregiudicare la sicurezza degli utenti della strada, così risponde nella sua deposizione: “no, la strada era in condizioni normali, asciutta, nessuna anomalia. Non c'erano ghiaia nè sabbia”, e dopo aggiunge “se ci sono anomalie lo segnaliamo nel rapporto dell'incidente”, e ancora dichiara “nessun teste ha fatto riferimento alla presenza di buche o ghiaia sull'asfalto”.
Andrà poi ricordata l'affermazione dell “la moto era sul margine destro Tes_6 insieme alla compagnia in corrispondenza del termine delle tracce di scarrocciamento al km 163 + 450”, su cui tra breve si ritornerà.
Ulteriori elementi che contraddicono le risultanze probatorie favorevoli all'attore si ricavano dalla deposizione di capo cantoniere di Il Testimone_7 CP_1
pur ammettendo di essere intervenuto dopo il sinistro e di non sapere quale Tes_7 fosse stato il luogo della caduta (“non so dove fosse avvenuta esattamente la caduta”), tuttavia dichiara di avere scattato fotografie, che a dire del c.t.u. ing. -come si Per_2 dirà poi- sono compatibili con la raffigurazione del luogo del sinistro;
ed inoltre dichiara a riguardo del controllo della tratta in questione: “io la mattina del 25.05.2018 prima dell'incidente sono sicuramente passato per il controllo al km 163 + 500 ma non ricordo a che ora;
io appena prendo servizio faccio tutto il giro del tronco e impieghiamo un'ora e mezza – due ore;
quella mattina c'ero io, ne sono sicuro”. Dopo di che il teste dichiara: “io non ricordo particolari problematiche, il fondo Tes_7 era asciutto non c'era niente di che”. È evidente che le risultanze del rapporto sul sinistro e delle deposizioni di e Tes_6 contraddicono e quindi quantomeno neutralizzano le risultanze istruttorie già Tes_7 ricordate favorevoli all'attore relative allo stato del fondo stradale come risultante dalle deposizioni di e e alla verifica del geom. circa il fondo Tes_2 Tes_1 Tes_5 Per_1 stradale alla chilometrica 164 + 150.
Le risultanze della c.t.u. espletata dall'ing. depongono definitivamente in Per_2 senso contrario agli elementi di prova favorevoli all'attore.
In primo luogo il c.t.u. chiarisce che la chilometrica del luogo in cui avviene la perdita di controllo della moto non è 163 + 500 ma neppure 164 + 150, e ciò in base ad una verifica sufficientemente attendibile.
Va premesso che la chilometrica è decrescente rispetto al percorso della strada, come riferisce e conferma il c.t.u.. Tes_7
Orbene, si sono già riferite le dichiarazioni dei testi (“la moto l'abbiampo Tes_1 posizionata sulla parte destra della carreggiata, in prossimità del punto di arresto dopo la caduta”) e (“la moto era sul margine destro insieme alla compagnia Tes_6 in corrispondenza del termine delle tracce di scarrocciamento al km 163 + 450”) da cui risulta che lo moto fu posta al termine delle tracce di scarrocciamento. Questo dato consente di verificare l'esatta chilometrica perché nel luogo in cui la moto era stata posizionata -come nota il c.t.u. esaminando le foto- vi era “un particolare elemento di giunzione nella parte superiore del guardrail, di colore scuro” e l'ubicazione di tale giunto individua la chilometrica e cioè “circa 15 metri prima della chilometrica 163+900” (pag. 7 relazione c.t.u.). Andando a ritroso da questo punto per 35 metri (relativi ai 21 della frenata sommati ai 14 dello scarrocciamento) si perviene alla chilometrica 163 + 950 che è quella in cui esattamente è avvenuta la perdita di controllo della moto, dunque “circa 200 m più avanti rispetto al km 164+150 indicato nella relazione tecnica agli atti del Geom. (pag. 13 relazione c.t.u.). L'individuazione Per_1 del luogo trova ulteriore conforto nella “perfetta corrispondenza fra le imperfezioni del manto stradale” risultante dalle immagini esaminate dal c.t.u. (pag. 9 relazione c.t.u.). Va anche rimarcato che sul punto non vi è stato disaccordo in sede di operazioni peritali: “non essendo emerso alcun disaccordo in sede di operazioni peritali sull'individuazione della chilometrica, e considerato che lo stato dei luoghi è del tutto mutato rispetto all'epoca del sinistro, il collegio peritale ha ritenuto superfluo effettuare un sopralluogo, stante anche la pericolosità del tratto in esame” (pag. 14 relazione c.t.u.).
Ma vi è di più, perché dalla relazione del c.t.u. si considera (pag. 10 relaz. c.t.u.) la figura 5 osservando: “il tratto in esame è visibile in questa immagine agli atti scattata dal sig. dipendente Nella parte centrale della corsia di Testimone_7 CP_1 sorpasso è ben visibile la traccia di frenata del motociclo attoreo”. A riguardo della congruenza della suddetta foto con la dinamica del sinistro il c.t.u. rimarca poi: “la traccia visibile nella foto di fig. 5, ritratta nell'immediatezza del sinistro, è nella zona dove ha frenato il motociclo ed appare del tutto compatibile (come direzione, morfologia e lunghezza) con la frenata di emergenza effettuata dal motociclo attoreo rilevata dai verbalizzanti (ma non fotografata dagli stessi)” (pag. 15 della relazione c.t.u.).
Una volta stabilita l'esatta chilometrica e la congruenza delle immagini riprese dal il c.t.u. perviene alla seguente conclusione circa lo stato del fondo stradale: Tes_7
“per quanto è stato possibile accertare sulla base delle immagini disponibili, in particolare quella riportata in fig. 5 dove è visibile anche la traccia di frenata prodotta dal motociclo, nel tratto in esame il manto stradale era in ottime condizioni e non era presente alcuna anomalia visibile” (pag. 14 relazione c.t.u.).
L'esame delle risultanze istruttorie indirizza dunque decisamente verso la conclusione che non è stato dimostrato il nesso di causalità tra lo stato del fondo stradale e l'evento della caduta.
Al riguardo del nesso di causalità, il c.t.u. non si esime dal pronunciarsi Per_2 affermando: “come si può vedere nelle immagini disponibili nel tratto di frenata ed anche nel tratto precedente l'asfalto era del tutto regolare e non presentava alcuna anomalia visibile. La caduta si verificava alla fine della traccia di frenata, a causa della perdita di aderenza della ruota anteriore, dovuta con tutta probabilità ad una frenata di emergenza troppo marcata, unita al fatto che nel tratto in esame la strada curva a sinistra” (pag. 11 relazione c.t.u.). Ancora più chiaramente il c.t.u. enuncia: “si ritiene pertanto che la caduta del motociclo non sia stata causata tanto dalla eccessiva velocità, quanto dalla frenata eseguita in modo troppo brusco ed energico. Si ravvisa quindi nella condotta del motociclista la violazione dell'art. 141/2 C.d.S, per non essere stato in grado di conservare il controllo del proprio veicolo” (pag. 14 relazione).
Da ultimo si rileva che la circostanza che la curva raffigurata nella foto di cui alla figura 4 della relazione del c.t.u. volga verso destra -anziché verso sinistra come il tratto in cui è avvenuta la caduta- è un dato del tutto irrilevante in quanto il sinistro si era verificato in porzione anteriore del manto stradale e non nella curva che si prospetta in fondo a tale immagine.
Va da sé che, non essendo stato dimostrato uno stato del fondo stradale che evidenziasse un pericolo per l'utenza, è del pari infondata la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. che fa leva sulla mancata segnalazione del pericolo. Sulla base di tutte le considerazioni esposte, la domanda di nei Parte_1 confronti di deve essere rigettata e a ciò consegue la condanna alle spese CP_1 dell'attore a favore della convenuta.
Gli onorari della parte convenuta sono liquidati, in base al valore della domanda, in euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase istruttoria, ed euro 4.253,00 per fase decisionale, per complessivi euro 14.103.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
2) CONDANNA a pagare le spese Parte_1 processuali di che liquida in euro 14.103 per onorari ed Controparte_1 euro 4,30 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a., e spese generali 15%.
Così deciso in data 20/12/2025.
IL GIUDICE
NO AR