CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente e Relatore
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3509/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mandatoriccio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2763 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 31 maggio 2023 Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento nr.2763 notificatagli dal comune di Mandatoriccio in data 21 dicembre 2022 ed avente ad aggetto il mancato pagamento della TASI per l' anno di imposta 2018, e deduceva :
l'infondatezza della pretesa in fatto ed in diritto;
e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituiva l'ente impositore per resistere all'avverso dedotto,
concludendo per il rigetto delal doamnda con ogni conseguenza .
Disposto approfondimento istruttorio e sollecitata la comparizione delle parti, all'esito della discussione, il giudicante formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
della discussione, il giudicante formulava riserva di deposito di motivazione.
Parte ricorrente nel dedurre l'erroneità dell'imposizione fiscale contestava il valore attribuito agli immobili;
il giudice disponeva c.t.u. ricevendo comunicazione di rinuncia all'incarico “ per sopraggiunti motivi familiari “ da parte del l'Ausiliario.
Prima di disporre la sostituzione del Consulente anche in considerazione che dall'esame della memoria di costituzione e risposta dell'ente impositore emergeva che in data 15 aprile 2023 – ovverosia pochi giorni prima della spedizione del presente ricorso – la contribuente era deceduta e tale circostanza era stata dichiarata dal difensore della Ricorrente_1 in giudizio di appello avverso sentenza di rigetto di primo grado
- sentenza nr. 2260/2023- , questo giudice disponeva la comparizione delle parti per la data del 18 novembre 2025 .
Nessuno compariva a tale fissata udienza, malgrado la rituale comunicazione dal parte dell'ufficio di segreteria, e tale scelta processuale veniva confermata alla successiva udienza del 16 dicembre 2025.
La scelta del difensore di non dichiarare la morte della sua assistita osta alla interruzione del presente giudizio : “ In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione
- ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo tuttora in vita e capace;
di conseguenza, è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.” ( Sez. 5 - , Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021); cionondimeno questo giudice deve rilevare l'evidente carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, alla luce della condotta di mancata comparizione – malgrado i successivi specifici solleciti – mantenuta da parte ricorrente e da parte resistente. In altre parole se la mancata comparizione del ricorrente non osta alla prosecuzione del giudizio, nel caso di specie va rilevato che la mancata comparizione di entrambe non può essere automaticamente letta come manifestazione implicita di volontà di riportarsi ai rispettivi scritti difensivi, dal momento in cui con ordinanza comunicata, il collegio aveva sollecitato le parti a prendere posizione sulla vicenda. Al contrario la scelta di mancata comparizione è espressione di disinteresse al giudio.
Alla declaratoria di estinzione, consegue la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti del comune di Mandatoricio m, così provvede :
dichiara estinto il giudizio;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente e Relatore
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3509/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mandatoriccio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2763 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 31 maggio 2023 Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento nr.2763 notificatagli dal comune di Mandatoriccio in data 21 dicembre 2022 ed avente ad aggetto il mancato pagamento della TASI per l' anno di imposta 2018, e deduceva :
l'infondatezza della pretesa in fatto ed in diritto;
e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituiva l'ente impositore per resistere all'avverso dedotto,
concludendo per il rigetto delal doamnda con ogni conseguenza .
Disposto approfondimento istruttorio e sollecitata la comparizione delle parti, all'esito della discussione, il giudicante formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
della discussione, il giudicante formulava riserva di deposito di motivazione.
Parte ricorrente nel dedurre l'erroneità dell'imposizione fiscale contestava il valore attribuito agli immobili;
il giudice disponeva c.t.u. ricevendo comunicazione di rinuncia all'incarico “ per sopraggiunti motivi familiari “ da parte del l'Ausiliario.
Prima di disporre la sostituzione del Consulente anche in considerazione che dall'esame della memoria di costituzione e risposta dell'ente impositore emergeva che in data 15 aprile 2023 – ovverosia pochi giorni prima della spedizione del presente ricorso – la contribuente era deceduta e tale circostanza era stata dichiarata dal difensore della Ricorrente_1 in giudizio di appello avverso sentenza di rigetto di primo grado
- sentenza nr. 2260/2023- , questo giudice disponeva la comparizione delle parti per la data del 18 novembre 2025 .
Nessuno compariva a tale fissata udienza, malgrado la rituale comunicazione dal parte dell'ufficio di segreteria, e tale scelta processuale veniva confermata alla successiva udienza del 16 dicembre 2025.
La scelta del difensore di non dichiarare la morte della sua assistita osta alla interruzione del presente giudizio : “ In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione
- ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo tuttora in vita e capace;
di conseguenza, è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.” ( Sez. 5 - , Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021); cionondimeno questo giudice deve rilevare l'evidente carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, alla luce della condotta di mancata comparizione – malgrado i successivi specifici solleciti – mantenuta da parte ricorrente e da parte resistente. In altre parole se la mancata comparizione del ricorrente non osta alla prosecuzione del giudizio, nel caso di specie va rilevato che la mancata comparizione di entrambe non può essere automaticamente letta come manifestazione implicita di volontà di riportarsi ai rispettivi scritti difensivi, dal momento in cui con ordinanza comunicata, il collegio aveva sollecitato le parti a prendere posizione sulla vicenda. Al contrario la scelta di mancata comparizione è espressione di disinteresse al giudio.
Alla declaratoria di estinzione, consegue la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti del comune di Mandatoricio m, così provvede :
dichiara estinto il giudizio;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite