TAR Roma, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 7806
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  • Accolto
    Violazione del diritto dell'Unione Europea

    Il Tribunale, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE del 20.03.2025, ha ritenuto che le proroghe concesse rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 23/2014/UE e non soddisfano i presupposti dell'art. 43 della stessa. Pertanto, le proroghe sono illegittime in quanto comportano una modifica non consentita alle concessioni. Sebbene l'illegittimità della proroga non esima dal pagamento di un corrispettivo, questo non può essere determinato in modo rigido e forfettario, ma deve tenere conto dei fatturati e dei vantaggi/sacrifici per il concessionario. L'Amministrazione dovrà rideterminare il canone.

  • Accolto
    Illegittimità derivata per contrasto con la Costituzione

    L'accoglimento della censura relativa alla violazione del diritto UE comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, inclusi quelli di illegittimità costituzionale, per ragioni di economia processuale.

  • Accolto
    Illegittimità derivata

    L'annullamento della nota principale comporta, in via derivata, l'annullamento dell'avviso presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 7806
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7806
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo