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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 347/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente SCAGLIONE ANTONINO, Relatore MALATO ALFONSO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3178/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1 Nominativo_1 CF_1 rappresentata da -
difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230010587818000 BOLLO AUTO 2020
- RUOLO n. 001354/23 BOLLO AUTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il giorno 11.07.2023 mediante posta Ricorrente_1elettronica certificata, depositato il 30.10.2023, la società SRL, con sede in Canicattì, in persona del legale rappresentate Sig. Nominativo_1 , nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Lo Giudice, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291.2023.00105878.18.000, emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e notificata a mezzo pec il 12.05.2023, nonché avverso il ruolo esattoriale n. 001354/2023, con cui veniva chiesto il pagamento di € 8.019,95, oltre diritti di notifica, per tasse automobilistiche dell'anno 2020, con accessori, reclamate dalla NE IL, afferenti ai veicoli la cui targa era rortata nella stessa cartella. La Società proponeva i motivi di impugnazione che si leggono nel ricorso ed adottava le seguenti conclusioni: “CHIEDE disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, che codesta Corte di Giustizia Tributaria voglia accogliere e ritenere fondati i motivi sopra spiegati e, per l'effetto: - ritenere e dichiarare nulla od annullare con qualsiasi formula la cartella di pagamento n. 29120230010587818, asseritamente notificata il 12/05/2023; - ritenere e dichiarare nullo od annullare con qualsiasi formula il ruolo esattoriale n. 1354/2023. Si chiede, altresì, di condannare l'Agenzia delle Entrate, Riscossione al rimborso delle somme che, nelle more del giudizio, venissero pagate, oltre gli interessi. Con espressa riserva di ogni altra deduzione e difesa e di produrre mezzi di prova entro i termini e con le modalità di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, e oneri accessori, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, con controdeduzioni con chiamata di terzo depositate il 08 novembre 2023, con cui eccepiva preliminarmente l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso perché proposto solo nei confronti dell'agente della riscossione e non nei confronti dell'ente impositore. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed in ordine a quello di nullità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti formulava istanza di chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento e della NE IL, a cui affermava di avere notificato le controdeduzioni. Adottava le seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ON.LE CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA in via preliminare ritenere e dichiarare improcedibile, inammissibile il ricorso per omesso reclamo mediazione nei confronti degli Enti impositori NE IL Assessorato MI (Dipartimento Finanze e Credito) - disporre ex art. 23 ultimo comma d lgs 546/1999 in combinato disposto con gli artt 39 d lgs 112/99 e 106 cpc la chiamata in giudizio dell'Ente impositore NE IL Assessorato MI (Dipartimento Finanze e Credito) Nel merito In via principale, rigettare il ricorso In subordine, in caso di accoglimento parziale del ricorso, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine ai motivi di ricorso relativi alla iscrizione a ruolo e per l'effetto ritenere e dichiarare estranea Ader ad ogni eventuale pronuncia anche sulle spese di lite. Con vittoria di spese di lite”. Allegava documentazione comprovante che in data 08 novembre 2023 aveva notificato il ricorso introduttivo e le controdeduzioni a mezzo PEC alla NE IL (consegnati all'indirizzo pec Email_3) ed all'Avvocatura Distrettuale dello Stato (consegnati all'indirizzo pec Email_4). In data 30.12.2025 la parte ricorrente depositava una Memoria illustrativa. In data 03 gennaio 2026 l'Agente della Riscossione depositava una Memoria illustrativa, allegando copia su supporto informatico della Procura Speciale Repertorio n. 180134, Raccolta n. 12348 Nominativo_3rilasciata in data 22 giugno 2023 in Roma avanti al Notaio , in calce alla quale è specificato che si tratta di “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82” rilasciata il 27 giugno 2023. In data 09 gennaio 2026 la parte ricorrente depositava “Brevi repliche”. La NE IL non si costituiva in giudizio. Il giorno 16 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 è fondato e va, pertanto, accolto. Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione avanzata dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione di improcedibilità ovvero inammissibilità del ricorso, rilevandosi che la disposizione contenuta nel comma 6-bis dell'art. 14 del D.lgs. n. 546/1992, introdotta dal D. Lgs. n. 220 del 30.12.2023, si applica ai giudizi instaurati, in primo ed in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto (04 gennaio 2024), e cioè dal 05 gennaio 2024, mentre nel caso di specie il ricorso introduttivo è stato notificato in data 11 luglio 2023, come documentato in atti. Sempre preliminarmente si rileva che la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto autonomamente a notificare alla NE IL, nonché all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a mezzo posta elettronica certificata il ricorso introduttivo del giudizio e le proprie Controdeduzioni, provvedendo stanzialmente alla chiamata in causa dell'ente impositore (cosiddetta “litis denuntiatio”) a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 08 novembre 2023, e che quest'ultimo non si è costituito nel giudizio. Sul punto di osserva che (ratione temporis) sull'Agente della riscossione, nei cui confronti soltanto sia stato notificato il ricorso introduttivo, incombe l'onere previsto dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 (“Chiamata in causa dell'ente creditore”), il quale statuisce che nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 viene qualificata come “litis denuntiatio” e non necessita di autorizzazione da parte del Giudice. In altri termini il concessionario della riscossione deve autonomamente chiamare in causa l'ente creditore interessato, cosa che nel caso di specie è avvenuta. Passando all'esame dei motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente, si osserva che privi di fondamento giuridico sono tutti quelli afferenti presunti vizi della notificazione dell'impugnata cartella di pagamento. Innanzi tutto si osserva che l'art. 26 del DPR 602/1973 prevede espressamente al secondo comma che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata. Si rileva, quindi, l'infondatezza della doglianza di nullità e/o inesistenza dei ruoli e della cartella di pagamento impugnati per inesistenza della notifica della cartella di pagamento in oggetto in quanto eseguita da un indirizzo PEC non risultante da pubblici registri. La notificazione, poi, non può essere considerata giuridicamente inesistente, in quanto l'inesistenza della notificazione è una figura residuale relativa ad atti così lontani dal modello legale da non potere neanche essere considerati tali, e che quindi non esistono, come quando avvenga in un luogo o nei confronti di soggetti che non siano in alcun modo riferibili al destinatario dell'atto da notificare, mentre qualunque altro vizio, anche grave, ne determina la nullità (cfr. Cassazione Sezioni Unite 20 luglio 2016 n. 14916). Nella fattispecie non ricorre una delle ipotesi comportante l'ipotetica inesistenza della notificazione, in quanto la cartella di pagamento è pervenuta nella conoscenza della parte ricorrente. Non dovendosi considerare in ipotesi inesistente ma solo ipoteticamente irregolare la notifica, l'avvenuta proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale irregolarità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 C.p.c., avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato. La Sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione n. 15979 del 18 maggio 2022, invero, richiamando la sopra citata Sentenza n. 14916/2016 ed altre in materia, ha statuito che l'utilizzazione per l'invio di PEC di un indirizzo non risultante da pubblici elenchi non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma tutt'al più di nullità, che, in base ai principi di riferimento, viene sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto. Il criterio di raggiungimento dello scopo, inoltre, è stato affermato anche dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23620/2018 e confermato ulteriormente con l'ordinanza n. 6015 pubblicata il 28.02.2023. Ed ancora, con l'Ordinanza n. 564 del 08 gennaio 2024 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rammentato che in tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979). Conforme: Cass: n. 26682 del 14.10.2024. Ha, quindi, ritenuto il Supremo Collegio che l'utilizzo di un indirizzo PEC non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia, comunque, permesso al destinatario di svolgere le proprie difese, senza alcuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto. Nella fattispecie la parte ricorrente ha ricevuto la cartella di pagamento, che ha prodotto, ed ha proposto tempestivo ricorso avverso la stessa, notificandolo all'Agente della Riscossione competente ed avanzando motivi di illegittimità formali e di infondatezza nel merito, ragione per cui non è dubitabile che l'atto ha raggiunto il suo scopo, così come la sua notificazione. Nessuna censura di inesistenza o nullità della cartella di pagamento per cui è processo può trovare accoglimento, quindi, con riferimento ad asserti vizi della sua notificazione. I motivi di ricorso predetti vanno, pertanto, respinti. Fondato ed assorbente è, di contro, il motivo di impugnazione proposto al paragrafo 10 del ricorso introduttivo, con cui è stata rilevata la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per mancata notifica del presupposto atto di accertamento. Va rilevato in proposito che con riguardo all'anno 2020 non trova applicazione l'art. 19, 1° comma, della L. NE IL n. 24 del 2016 applicabile per espresso disposto legislativo soltanto al triennio 2017/2019 (secondo cui «All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, per il triennio 2017-2019 la Nominativo_2 provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”»). Ne consegue che era onere della NE siciliana – peraltro chiamata in giudizio dal Concessionario e non costituita- dare contezza dell'avvenuta notifica dell'atto preliminare di accertamento del mancato versamento della tassa. In tal senso – ed in ordine alla circostanza che per l'anno in esame la NE siciliana era tenuta alla preliminare notifica di alcun atto impositivo – depone anche l'analisi effettuata del Giudice delle leggi (cfr. Corte Costituzionale Sentenza n. 152/2018) secondo cui, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo decorsi i termini del ravvedimento spontaneo - l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, va immediatamente iscritto a ruolo soltanto in relazione alle annualità 2017, 2018 e 2019. Per cui, in forza della norma assoggettata a riscontro di costituzionalità, l'atto oggi impugnato doveva essere preceduto dalla notifica di un atto prodromico oggi non prodotto in giudizio. In proposito va evidenziato che la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 12932 del 22.04.2022 ha confermato il consolidato orientamento secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto,
o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”. (conformi: Cass. Ordinanza n. 7746 del 10 marzo 2022, Cass. Sezioni Unite sentenza n. 10012 del 15.04.2021, Cass. Ordinanza n. 1144/2018, Cass. S.U. n. 5791/2008). Nel caso di specie non vi è prova della regolarità della prescritta sequenza procedurale, non essendo stata prodotta in giudizio idonea documentazione che attesti l'effettiva notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata. Per le superiori argomentazioni la cartella di pagamento n. 291.2023.00105878.18.000 oggetto di ricorso è illegittima e va, conseguentemente, annullata. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, liquidandosi le stesse in complessivi € 750,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento accoglie il ricorso ed annulla l'impugnata cartella di pagamento;
condanna la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 750,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. Agrigento, 16 gennaio 2026. Il Giudice Relatore estensore Il Presidente Antonino Scaglione Aurora Lento
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente SCAGLIONE ANTONINO, Relatore MALATO ALFONSO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3178/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1 Nominativo_1 CF_1 rappresentata da -
difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230010587818000 BOLLO AUTO 2020
- RUOLO n. 001354/23 BOLLO AUTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il giorno 11.07.2023 mediante posta Ricorrente_1elettronica certificata, depositato il 30.10.2023, la società SRL, con sede in Canicattì, in persona del legale rappresentate Sig. Nominativo_1 , nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Lo Giudice, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291.2023.00105878.18.000, emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e notificata a mezzo pec il 12.05.2023, nonché avverso il ruolo esattoriale n. 001354/2023, con cui veniva chiesto il pagamento di € 8.019,95, oltre diritti di notifica, per tasse automobilistiche dell'anno 2020, con accessori, reclamate dalla NE IL, afferenti ai veicoli la cui targa era rortata nella stessa cartella. La Società proponeva i motivi di impugnazione che si leggono nel ricorso ed adottava le seguenti conclusioni: “CHIEDE disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, che codesta Corte di Giustizia Tributaria voglia accogliere e ritenere fondati i motivi sopra spiegati e, per l'effetto: - ritenere e dichiarare nulla od annullare con qualsiasi formula la cartella di pagamento n. 29120230010587818, asseritamente notificata il 12/05/2023; - ritenere e dichiarare nullo od annullare con qualsiasi formula il ruolo esattoriale n. 1354/2023. Si chiede, altresì, di condannare l'Agenzia delle Entrate, Riscossione al rimborso delle somme che, nelle more del giudizio, venissero pagate, oltre gli interessi. Con espressa riserva di ogni altra deduzione e difesa e di produrre mezzi di prova entro i termini e con le modalità di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, e oneri accessori, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, con controdeduzioni con chiamata di terzo depositate il 08 novembre 2023, con cui eccepiva preliminarmente l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso perché proposto solo nei confronti dell'agente della riscossione e non nei confronti dell'ente impositore. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed in ordine a quello di nullità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti formulava istanza di chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento e della NE IL, a cui affermava di avere notificato le controdeduzioni. Adottava le seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ON.LE CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA in via preliminare ritenere e dichiarare improcedibile, inammissibile il ricorso per omesso reclamo mediazione nei confronti degli Enti impositori NE IL Assessorato MI (Dipartimento Finanze e Credito) - disporre ex art. 23 ultimo comma d lgs 546/1999 in combinato disposto con gli artt 39 d lgs 112/99 e 106 cpc la chiamata in giudizio dell'Ente impositore NE IL Assessorato MI (Dipartimento Finanze e Credito) Nel merito In via principale, rigettare il ricorso In subordine, in caso di accoglimento parziale del ricorso, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine ai motivi di ricorso relativi alla iscrizione a ruolo e per l'effetto ritenere e dichiarare estranea Ader ad ogni eventuale pronuncia anche sulle spese di lite. Con vittoria di spese di lite”. Allegava documentazione comprovante che in data 08 novembre 2023 aveva notificato il ricorso introduttivo e le controdeduzioni a mezzo PEC alla NE IL (consegnati all'indirizzo pec Email_3) ed all'Avvocatura Distrettuale dello Stato (consegnati all'indirizzo pec Email_4). In data 30.12.2025 la parte ricorrente depositava una Memoria illustrativa. In data 03 gennaio 2026 l'Agente della Riscossione depositava una Memoria illustrativa, allegando copia su supporto informatico della Procura Speciale Repertorio n. 180134, Raccolta n. 12348 Nominativo_3rilasciata in data 22 giugno 2023 in Roma avanti al Notaio , in calce alla quale è specificato che si tratta di “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82” rilasciata il 27 giugno 2023. In data 09 gennaio 2026 la parte ricorrente depositava “Brevi repliche”. La NE IL non si costituiva in giudizio. Il giorno 16 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 è fondato e va, pertanto, accolto. Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione avanzata dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione di improcedibilità ovvero inammissibilità del ricorso, rilevandosi che la disposizione contenuta nel comma 6-bis dell'art. 14 del D.lgs. n. 546/1992, introdotta dal D. Lgs. n. 220 del 30.12.2023, si applica ai giudizi instaurati, in primo ed in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto (04 gennaio 2024), e cioè dal 05 gennaio 2024, mentre nel caso di specie il ricorso introduttivo è stato notificato in data 11 luglio 2023, come documentato in atti. Sempre preliminarmente si rileva che la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto autonomamente a notificare alla NE IL, nonché all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a mezzo posta elettronica certificata il ricorso introduttivo del giudizio e le proprie Controdeduzioni, provvedendo stanzialmente alla chiamata in causa dell'ente impositore (cosiddetta “litis denuntiatio”) a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 08 novembre 2023, e che quest'ultimo non si è costituito nel giudizio. Sul punto di osserva che (ratione temporis) sull'Agente della riscossione, nei cui confronti soltanto sia stato notificato il ricorso introduttivo, incombe l'onere previsto dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 (“Chiamata in causa dell'ente creditore”), il quale statuisce che nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 viene qualificata come “litis denuntiatio” e non necessita di autorizzazione da parte del Giudice. In altri termini il concessionario della riscossione deve autonomamente chiamare in causa l'ente creditore interessato, cosa che nel caso di specie è avvenuta. Passando all'esame dei motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente, si osserva che privi di fondamento giuridico sono tutti quelli afferenti presunti vizi della notificazione dell'impugnata cartella di pagamento. Innanzi tutto si osserva che l'art. 26 del DPR 602/1973 prevede espressamente al secondo comma che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata. Si rileva, quindi, l'infondatezza della doglianza di nullità e/o inesistenza dei ruoli e della cartella di pagamento impugnati per inesistenza della notifica della cartella di pagamento in oggetto in quanto eseguita da un indirizzo PEC non risultante da pubblici registri. La notificazione, poi, non può essere considerata giuridicamente inesistente, in quanto l'inesistenza della notificazione è una figura residuale relativa ad atti così lontani dal modello legale da non potere neanche essere considerati tali, e che quindi non esistono, come quando avvenga in un luogo o nei confronti di soggetti che non siano in alcun modo riferibili al destinatario dell'atto da notificare, mentre qualunque altro vizio, anche grave, ne determina la nullità (cfr. Cassazione Sezioni Unite 20 luglio 2016 n. 14916). Nella fattispecie non ricorre una delle ipotesi comportante l'ipotetica inesistenza della notificazione, in quanto la cartella di pagamento è pervenuta nella conoscenza della parte ricorrente. Non dovendosi considerare in ipotesi inesistente ma solo ipoteticamente irregolare la notifica, l'avvenuta proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale irregolarità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 C.p.c., avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato. La Sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione n. 15979 del 18 maggio 2022, invero, richiamando la sopra citata Sentenza n. 14916/2016 ed altre in materia, ha statuito che l'utilizzazione per l'invio di PEC di un indirizzo non risultante da pubblici elenchi non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma tutt'al più di nullità, che, in base ai principi di riferimento, viene sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto. Il criterio di raggiungimento dello scopo, inoltre, è stato affermato anche dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23620/2018 e confermato ulteriormente con l'ordinanza n. 6015 pubblicata il 28.02.2023. Ed ancora, con l'Ordinanza n. 564 del 08 gennaio 2024 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rammentato che in tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979). Conforme: Cass: n. 26682 del 14.10.2024. Ha, quindi, ritenuto il Supremo Collegio che l'utilizzo di un indirizzo PEC non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia, comunque, permesso al destinatario di svolgere le proprie difese, senza alcuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto. Nella fattispecie la parte ricorrente ha ricevuto la cartella di pagamento, che ha prodotto, ed ha proposto tempestivo ricorso avverso la stessa, notificandolo all'Agente della Riscossione competente ed avanzando motivi di illegittimità formali e di infondatezza nel merito, ragione per cui non è dubitabile che l'atto ha raggiunto il suo scopo, così come la sua notificazione. Nessuna censura di inesistenza o nullità della cartella di pagamento per cui è processo può trovare accoglimento, quindi, con riferimento ad asserti vizi della sua notificazione. I motivi di ricorso predetti vanno, pertanto, respinti. Fondato ed assorbente è, di contro, il motivo di impugnazione proposto al paragrafo 10 del ricorso introduttivo, con cui è stata rilevata la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per mancata notifica del presupposto atto di accertamento. Va rilevato in proposito che con riguardo all'anno 2020 non trova applicazione l'art. 19, 1° comma, della L. NE IL n. 24 del 2016 applicabile per espresso disposto legislativo soltanto al triennio 2017/2019 (secondo cui «All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, per il triennio 2017-2019 la Nominativo_2 provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”»). Ne consegue che era onere della NE siciliana – peraltro chiamata in giudizio dal Concessionario e non costituita- dare contezza dell'avvenuta notifica dell'atto preliminare di accertamento del mancato versamento della tassa. In tal senso – ed in ordine alla circostanza che per l'anno in esame la NE siciliana era tenuta alla preliminare notifica di alcun atto impositivo – depone anche l'analisi effettuata del Giudice delle leggi (cfr. Corte Costituzionale Sentenza n. 152/2018) secondo cui, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo decorsi i termini del ravvedimento spontaneo - l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, va immediatamente iscritto a ruolo soltanto in relazione alle annualità 2017, 2018 e 2019. Per cui, in forza della norma assoggettata a riscontro di costituzionalità, l'atto oggi impugnato doveva essere preceduto dalla notifica di un atto prodromico oggi non prodotto in giudizio. In proposito va evidenziato che la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 12932 del 22.04.2022 ha confermato il consolidato orientamento secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto,
o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”. (conformi: Cass. Ordinanza n. 7746 del 10 marzo 2022, Cass. Sezioni Unite sentenza n. 10012 del 15.04.2021, Cass. Ordinanza n. 1144/2018, Cass. S.U. n. 5791/2008). Nel caso di specie non vi è prova della regolarità della prescritta sequenza procedurale, non essendo stata prodotta in giudizio idonea documentazione che attesti l'effettiva notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata. Per le superiori argomentazioni la cartella di pagamento n. 291.2023.00105878.18.000 oggetto di ricorso è illegittima e va, conseguentemente, annullata. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, liquidandosi le stesse in complessivi € 750,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento accoglie il ricorso ed annulla l'impugnata cartella di pagamento;
condanna la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 750,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. Agrigento, 16 gennaio 2026. Il Giudice Relatore estensore Il Presidente Antonino Scaglione Aurora Lento