Sentenza 25 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/10/2022, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2022
N. 01699/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2018, proposto da
L.E.S.A.C S.a.s. di MO RA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Spedicato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ss. Giacomo e Filippo, n. 7;
contro
Comune di UI (Le), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
per l'annullamento
della nota prot. n. 12590 del 28.11.2017, ricevuta dalla ricorrente in pari data a mezzo p.e.c., con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di UI ha rigettato l'istanza presentata dalla medesima ricorrente, in data 02.10.2013 e, da ultimo, in data 11.01.2016, tesa alla riqualificazione urbanistica dell'area denominata “Area Conca”, nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale;
per la condanna del Comune di UI al pagamento dei danni derivati alla L.E.S.A.C. dall'illegittimo ritardo con cui è stato adottato il provvedimento espresso (oggetto d'impugnazione) in relazione all'istanza di riqualificazione proposta dalla stessa, per la prima volta, in data 02.10.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di UI (Le);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro, presenti gli Avvocati di cui al verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte ricorrente, a seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 27.03.2018, ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della nota dirigenziale prot. n. 12590 del 28.11.2017, con la quale il Comune di UI ha rigettato l’istanza presentata in data 2.10.2013 ai fini della riqualificazione urbanistica dell’area denominata “Area Conca”, nonché per la condanna del comune al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nel provvedere sulla istanza di riqualificazione;
- il diniego della istanza di riqualificazione è stata adottato dall’Amministrazione comunale in ragione del fatto che la relativa richiesta di variante “ si pone in contrasto con i drastici limini portati dall'art. 55, co. 2, L.R. Puglia n. 56/1980, recante il divieto di approvazione di varianti allo strumento urbanistico generale (non adeguato - come quello del Comune di UI - alla disciplina della medesima Legge Regionale) al di fuori dei casi ivi tassativamente elencati ed ammessi solo per la realizzazione di opere pubbliche, nonché dei programmi di edilizia economica e popolare, degli insediamenti produttivi di cui all'art. 27, L. n. 865/1971 e per la verifica degli standards ex art. 5, punto d) della L.R. n. 6/1979; con esclusione quindi di ogni altra ipotesi di mutamenti di destinazione di singole aree di interesse particolare suscettibili di considerazione nella sede propria della pianificazione generale, quale in corso in questo Comune mediante la formazione del PUG ”;
Premesso altresì che parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “come chiarito dal Consiglio di Stato”, con la sentenza della IV Sezione n. 5124 del 06.11.2017, “in ragione del mancato adeguamento del P.R.G. comunale alle previsioni poste dalla Legge Regionale n. 56/1980, il resistente Ente Comunale avrebbe dovuto, in riscontro alla (legittima) richiesta di riqualificazione avanzata dalla LESAC, esercitare la propria potestà pianificatoria, seppur facendo riferimento alle sole ipotesi tassativamente previste dall’art. 55, comma 2, L.R. n. 56/1980”;
- a fronte del ritardo con cui l’Amministrazione comunale ha riscontrato “l’istanza di riqualificazione presentata dalla LESAC, per la prima volta, in data 02.10.2013 … sussistono nella presente fattispecie tutti gli elementi per la condanna dell’Ente Civico resistente al risarcimento dei danni … che si quantificano nella misura di € 30.000,00”;
Considerato che:
- l’art. 55 della l.r. 31.5.1980, n. 56, stabilisce che: « Tutti i comuni della Regione sono obbligati a dotarsi di un Piano regolatore conforme alle prescrizioni della presente legge, entro due anni dall'entrata in vigore della stessa. Fino all'adozione ed approvazione del P.R.G. di cui al comma precedente, possono essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte solo per la realizzazione di opere pubbliche, nonché per la realizzazione dei programmi di edilizia economica e popolare e per la verifica degli standards ai sensi dell'art. 5, punto d), della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6. Possono altresì essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte per consentire la realizzazione degli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Le predette varianti vanno adottate ed approvate con la procedura della legge 17 agosto 1942, n. 1150, legge 18 aprile 1962, n. 167, legge 22 ottobre 1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni. In caso di inadempienza alle disposizioni del primo comma, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di 60 giorni, si sostituisce ai comuni per l'osservanza degli obblighi di legge, nominando a tal fine un commissario ad acta ”;
- con la sentenza n. 5124/2017 il Consiglio di Stato, per un verso, ha affermato che la disciplina di cui all’art. 55 della l.r. 56/80 si applica anche alle c.d. “zone bianche” (“ Se dunque la finalità della disciplina regionale è quella di assicurare l’adeguamento dei piani comunali preesistenti alla legge urbanistica del 1980, in vista di un più razionale e armonico sviluppo del territorio, pare al Collegio che essa valga, a maggior ragione, proprio nel caso in cui, come nella fattispecie assumono gli appellanti, i vincoli espropriativi siano decaduti e occorra quindi colmare il vuoto di disciplina venutosi a creare ”), e per altro verso ha incidentalmente rilevato che al privato è “ comunque riconosciuta la possibilità di azionare i pertinenti rimedi giurisdizionali (oggi ex art. 31 e 117 c.p.a) volti ad indurre l’amministrazione all’esercizio dei poteri di pianificazione (ancorché declinabili, nelle more dell’approvazione del P.U.G., soltanto secondo una delle varianti “tipizzate” dal legislatore regionale), ovvero di sollecitare gli interventi sostitutivi previsti nell’ipotesi di mancato tempestivo adeguamento della pianificazione generale comunale ”;
Ritenuto che:
- l’art. 55 della l.r. 56/80 deve essere correttamente interpretato nel senso che, in mancanza della approvazione del PRG, la regola generale è costituita dal divieto di adozione di varianti al vigente strumento urbanistico, salva la possibilità di adottare, in via di eccezione, le varianti correlate alla necessita di realizzare le opere pubbliche, i programmi di edilizia economica e popolare, gli insediamenti produttivi di cui all’art. 27 delle legge 865/1971, oppure le varianti funzionali alla verifica degli standards;
- con la precitata pronuncia n. 5124/2017, il Consiglio di Stato non ha inteso affermare (né comunque ha in qualche modo assunto quale presupposto logico del proprio percorso motivazionale) la sussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla riqualificazione urbanistica delle c.d. “aree bianche” secondo una delle varianti tipizzate dalla norma regionale, ma ha semplicemente rilevato che sussiste la possibilità di provvedere in tal senso (anche) a seguito di apposita istanza del privato;
- ed infatti, le ipotesi tassativamente indicate dall’art. 55 della l.r. 56/1980 riguardano varianti urbanistiche funzionali al soddisfacimento di specifici interessi pubblici di riferimento, sicché è consentito addivenire alla relativa approvazione ove sia stata previamente appurata, in concreto, la necessità di soddisfare le presupposte esigenze, fermo restando che se, invece, non vi è necessità di realizzare opere pubbliche, insediamenti produttivi, alloggi di e.e.p. o standards, in tal caso, in mancanza del PRG, non vi è alcuna possibilità di adottare varianti, neanche al fine di riqualificare le c.d. “aree bianche”;
- ciò significa che, ove la società ricorrente avesse sollecitato l’Amministrazione comunale (in termini puntuali e manifestando uno specifico interesse in tal senso) ad adottare una delle varianti appositamente tipizzate dalla norma regionale, il Comune di UI avrebbe avuto l’obbligo di riscontrare l’istanza a seguito di apposita istruttoria circa la sussistenza delle correlate esigenze urbanistiche (ma non di adottare la variante, dal momento che, come si è detto, l’adozione delle varianti previste dalla norma regionale presuppone l’accertamento in concreto della necessità di soddisfare i correlati interessi pubblici);
- non è questa però l’ipotesi in esame, dal momento che, nel caso di specie, parte ricorrente, come che sia, non ha sollecitato in termini puntuali l’adozione di una delle varianti indicate dalla norma, ciò che avrebbe implicato l’obbligo dell’Amministrazione di riscontrare la richiesta a seguito di apposita istruttoria, ma ha ritenuto di attivare - in via generale - il potere di pianificazione del comune, assumendo la sussistenza di un obbligo di riqualificazione urbanistica, il quale obbligo, però, nel concreto caso di specie, non è ravvisabile, stante la regola generale desumibile dall’art. 55 della l.r. n. 56/80, secondo cui, in mancanza della approvazione del PRG., non è possibile adottare varianti allo strumento urbanistico;
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione comunale ha correttamente denegato l’istanza di riqualificazione nei termini in cui è stata formulata dalla ricorrente, ciò che determina l’infondatezza della domanda di annullamento e, conseguentemente, della domanda di ristoro del danno da ritardo, non essendo comprovata la spettanza del bene della vita;
Ritenuto che la particolarità delle questioni giuridiche esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO