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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n R.G. A.C. 5584/2023 e pendente in grado di appello tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio l'Avv Giulio Mancini Parte_1
che lo rappresenta e difende in virtù di procura unita alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
-appellante e
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avvti Laura Controparte_1
Chiarini e Riccardo Mizzelli, presso i quali è elettivamente domiciliata
-appellata
OGGETTO appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma 13724/2023, notificata il
14/10/2023,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma, adito dalla per la declaratoria CP_1
della separazione dal coniuge, ha
. affidato il figlio (2005) a entrambi i genitori, con suo collocamento R_
presso la madre assegnataria della casa coniugale di Via Vincenzo Tiberio 24,
. determinato in € 2.400 mensili il contributo paterno al mantenimento dei figli, -di cui € 800 per da corrispondere alla e di € 800 sia per sia per R_ CP_1 Per_2
, la cui metà da versare direttamente alle interessate- e in euro 2000 mensili Per_3
l'assegno di mantenimento per la moglie, da associare al 100% delle spese straordinarie, ove non coperte dal trust,
. stabilito che il marito provveda al pagamento di utenze e condominio della casa coniugale, ove non coperte dal trust.
Il Tribunale, per quel che qui interessa, ha rappresentato che
. il matrimonio è stato celebrato nel 2000 e dall'unione sono nati (11.09.2001), Per_2
(03.09.2003), maggiorenni ma non economicamente autonome, studentesse a Per_3
Milano, e (19.10.2005), studente, R_
. con sentenza non definitiva n. 1961/2021 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
. con l'ordinanza presidenziale del 24.07.2020, l'assegno di mantenimento per la moglie è stato determinato in € 1000 mese, mentre il contributo per i tre figli è stato in fissato in complessivi euro 1500 mese, cui è stato aggiunto il 70% delle spese straordinarie,
. con ordinanza del 23.03.2022, si è chiarito che la suddetta determinazione teneva conto del fatto che il padre avrebbe continuato a pagare le utenze, . per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli, si deve considerare che i) la che durante la vita matrimoniale si è dedicata interamente alla cura dei CP_1
figli, attualmente lavora come libera professionista per il ristorante E's per la selezione del personale, con un reddito mensile netto di euro 650, possiede il 49,07% delle quote della OO OO OO s.r.l., da cui non ha ottenuto alcun dividendo e nella quale lo riveste la carica di presidente del C.d.A, ii) lo laureato in Pt_1 Pt_1
economia aziendale, è ristoratore, dipendente della società OO OO OO (società che gestisce il ristorante E's) quale responsabile finanziario, dichiara un reddito mensile netto di euro 4.000 -che può arrivare a 5.000 con le spese forfettarie- costituente una voce delle entrate, attesa l'esistenza del Trust OD, da lui costituito, e le spese che questo costantemente sostiene;
pur essendo il ruolo di trustee ricoperto da una società di Bolzano, è emerso dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti di causa che lo continua a rivestire il ruolo di principale referente del trustee, Pt_1
iii) quanto a OO OO OO s.r.l., lo presidente del relativo C.d.A., ha Pt_1
promosso un giudizio contro la moglie nel quale ha chiesto, oltre al sequestro, il trasferimento delle quote in suo favore e, dall'instaurazione del giudizio, nessun dividendo è stato distribuito alla iv) molte spese familiari sono sostenute dal trust CP_1
-ad esempio le spese per gli studi universitari di entrambe le figlie, che frequentano a
Milano università private (canone di locazione, utenze, rette universitarie, libri), condominio delle case di abitazione di Roma della e dello v) nel trust CP_1 Parte_1
è confluito un rilevante patrimonio mobiliare e immobiliare -basti pensare che Pt_1
ha dichiarato che nel trust vi sono 11 immobili e relative pertinenze e titoli per due milioni e mezzo di euro-, vi) già in precedenza lo aveva un ruolo decisivo Pt_1
nelle decisioni in merito all'utilizzo di beni e risorse, ruolo, secondo la moglie, mantenuto dal predetto alle cui direttive continuerebbe a rispondere la società Pt_1
di Bolzano che attualmente riveste il ruolo di trustee, tant'è che il trust ha acquistato il
25/2/2021 l'immobile di Via Vaccari il cui prezzo è stato pari ad euro 552.500 per i diritti di abitazione dello vii) il tenore di vita era elevato e i compiti di cura Pt_1
dei figli sono in prevalenza svolti dalla madre, . relativamente all'assegno per la moglie, deve tenersi conto di quanto detto in relazione alle condizioni economiche delle parti, alla capacità lavorativa generica della moglie ed alla capacità dello di produrre un reddito superiore rispetto a quanto Pt_1
dichiarato, nonché del rilevante patrimonio attualmente confluito nel trust,
. le spese straordinarie vanno poste integralmente a carico del padre, ove non coperte dal trust, ciò che è in linea con l'accordo di massima, raggiunto nella udienza del
31.05.2023 e non perfezionatosi, secondo il quale “A questo punto le parti intendono definire in via conciliativa la presente controversia sul presupposto dei seguenti punti che si espongono, chiedendo tuttavia breve rinvio per poterli formalizzare e i punti sono:
1. Richiesta al Trust del sig. concorde la sig.ra per il diritto di uso Pt_1 CP_1
e abitazione vita natural durante della casa familiare, con l'impegno del Trust di pagare condominio e utenze;
Richiesta al Trust di un diritto di usufrutto a favore di CP_1
sua vita natural durante su una casa da determinare;
2. All'esito di quanto sopra, CP_1
trasferirà le quote della OO OO OO a 3. Assegno di
[...] Parte_1
mantenimento per ciascun figlio elevato a 800 euro più ISTAT oltre spese straordinarie al 100% a carico del padre, ove non coperte dal Trust, conferma dell'assegno per CP_1
di 1.000 euro più ISTAT.
4. Richiesta congiunta al Trust di spesa assicurativa e
[...]
spese mediche di e di non coperte dal Trust;
5. CP_1 Parte_1
Impegno congiunto a risolvere le questioni riguardanti le cassette di sicurezza;
6.
Impegno del signore ad aiutare la moglie a trovare un lavoro 7. Rinuncia alle cause pendenti”.
Ha proposto tempestivo appello lo (classe 1965), lamentando “1. Difetto Pt_1
assoluto di motivazione. Violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. Insufficienza
e contraddittorietà della motivazione. Difetto di istruttoria – il Giudice, ai sensi dell'art. 115 c.p.c, deve porre a fondamento della decisione le prove proposte delle parti. -
Sull'errata quantificazione dell'importo da versare alla signora a titolo di CP_1
mantenimento – Violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. – rideterminazione dell'assegno di mantenimento da versare a favore dei figli – Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2729 c.c.”.
Ha precisato che
. viii) la ha, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, negato di aver percepito CP_1
dividendi dalle “quote che la stessa possiede con riferimento alla società GMF (OO
OO OO) S.r.l. (ed esattamente il 49,7% delle quote)”, ciò che è stato recepito dal primo Giudice nonostante il deducente abbia dimostrato la reale situazione economica della moglie, ix) la ha, infatti, “omesso di dichiarare i seguenti dividendi: Anno CP_1
fiscale 2021 – dividendi netti da tasse pari a 21.655 euro (giugno 2021) Anno fiscale
2022 – dividendi netti da tasse pari a 21.655 euro (gennaio 2022), il tutto come da relative contabili attestanti gli avvenuti bonifici (all nr. 1)”, e, complessivamente dal
2018 al 2022, ha incassato, come emerge dagli estratti conto dalla stessa depositati, €
102.000 di dividendi -pari, escludendo l'anno della pandemia, a circa € 2.000 al mese netti-, oltre allo stipendio mensile da lei percepito, x) GMF a gennaio 2023 ha iniziato la distribuzione degli utili con il dividendo di euro 24.535 (netto), xi) ciò nonostante, la sostiene di aver pagato nel 2022 € 26.056 per irpef ed addizionali a fronte di CP_1
un dividendo fiscalmente non percepito, mentre è da considerare che solo euro 5062 costituiscono le tasse di competenza per il periodo, risultando il residuo -euro 20993- tasse di competenza degli anni futuri, ciò che fa sì che la riceverà nei prossimi CP_1
anni dividendi da utili 2021 senza dover pagare tasse in quanto già pagate, xi) i redditi della possono così essere riassunti: .. Reddito medio netto da dividendi 2018-2022 CP_1
medio, escludendo il 2020, è pari a 1.900 euro mese .. Reddito medio netto da partita
Iva 2018-2022 medio, escludendo 2020 ma includendo le spese forfettarie, pari a 1.400 euro mese. .. Reddito medio da partita Iva 2021-2022 medio, includendo le spese forfettarie, pari a 800 euro mese, xii) emerge con chiarezza che la signora gode CP_1
di un reddito medio tra 2.700 e 3.300 euro mese,
. esso esponente xiii) ha percepito nell'anno 2019 un reddito netto annuale pari a
41.263 euro, con costi forfettari di 10.500 euro, nell'anno 2020 un reddito netto annuale pari a 24.094 euro, con costi forfettari di 5.063 euro, nell'anno 2021 un reddito netto annuale pari a 47.464 euro, con costi forfettari di 14.475 euro, nell'anno 2022 un reddito netto ultimi sei mesi pari a 24.030 euro, con costi forfettari di 5.850 euro, xiv) ha visto il saldo dei conti correnti e passare dagli oltre 8000 CP_2 CP_3
euro del 30/6/2020 ai meno 7319 euro del 30/11/2022, xiv) ha percepito nel 2020 euro
62650 a titolo di TFM per l'attività svolta per E's nell'arco di 20 anni (euro 260 mensili), importo comunque esauritosi già da fine 2020, xv) dagli estratti conto depositati risulta che nel 2019, dopo l'intestazione delle quote del E's ma prima del presente giudizio, la ha trasferito (bonifici) € 8.750, pari a € 730 al mese, a favore CP_1
del deducente, il cui reddito da lavoro dipendente non era sufficiente per coprire tutte le spese della famiglia,
. stando così le cose, è evidente che xvi) il primo Giudice ha confuso la capacità economica del deducente -che lavora alle dipendenze di GMF le cui quote sono intestate a controparte che percepisce i relativi dividendi- con quella del trust, costituito nel 2013 per assicurare ai figli assistenza materiale, xvii) il patrimonio conferito è di proprietà del trustee ed è tuttavia vincolato al raggiungimento dello scopo nell'interesse dei beneficiari, ossia i figli della coppia, xviii) il Tribunale ha omesso di considerare che le spese relative alle case restavano a carico del trust e che egli ha oltretutto rivestito la carica di trustee sino 4/6/2020, ragion per cui oggi il deducente è soggetto estraneo all'ente e non può certo utilizzarne i fondi per pagare l'assegno alla o qualsivoglia CP_1
altra spesa personale, xix) a fronte della consapevolezza che il trustee è una società di
Bolzano, il primo Giudice non poteva fondare la sua decisione su mere supposizioni e, nel ritenere che il suo reddito è maggiore di quello della ha erroneamente CP_1
applicato l'art 2729 cod civ, omettendo l'esame della documentazione prodotta –
“pagine e pagine di estratti conto e atti notori”-, xx) alla luce della reale capacità economica del deducente e della a costei nulla spetta, essendo oltretutto le spese CP_1
relative al mantenimento della casa già a carico del trust, xxi) nell'ipotesi che la Corte dovesse decidere di riconoscere un seppur minimo assegno alla moglie, andrà rideterminata la quota per i figli, in modo da consentire al deducente -che lavorando alle dipendenze di GMF non potrà produrre un reddito superiore ai 5000 euro con i quali deve far fronte anche alle sue esigenze- di poter far fronte ai propri obblighi, dovendosi in ogni caso disporre l'intero versamento direttamente a favore dei figli,
. sussistono i presupposti per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, risultando in particolare il periculum integrato dal fatto che il Tribunale ha sanzionato il deducente che “a fronte di un reddito di euro 4500/5000 euro mensili si ritrova a dover versare 2400 euro a favore dei figli euro 2000 a favore della ex moglie e inoltre con spese straordinarie a suo carico nella misura del 100%”.
Ha chiesto alla Corte di accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. in relazione al capo che dispone il pagamento di € 2.000 a favore della in via principale dichiarare che nulla è dovuto CP_1
dallo a favore della a titolo di mantenimento e, in via subordinata, in Pt_1 CP_1
caso di mancato accoglimento di quanto sopra, rideterminare l'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore della “tenendo conto della reale CP_1
situazione economica della stessa e, per l'effetto ridurre l'assegno di mantenimento da versare a favore dei figli nella misura che la Corte adita riterrà di giustizia. In ogni caso
[…] disporre il pagamento del mantenimento dei figli direttamente agli stessi. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Nel costituirsi, la (classe 1972) ha dedotto che CP_1
. 1) l'appellante tenta di incrementare il reddito della deducente sulla base di dividendi della società OO OO OO s.r.l. che la stessa avrebbe percepito in ragione della titolarità del 49,7% delle quote di detta società, quote che sono state trasferite all'esponente in “esecuzione di una separazione consensuale avvenuta nel 2017 e poi riconciliata” e che, nell'anno 2020, in concomitanza con l'avvio dell'odierno procedimento di separazione, sono divenute oggetto di un giudizio promosso dallo per rivendicarne la proprietà salvo poi rinunciare agli atti -rinuncia accettata- Pt_1
ma non anche all'azione, rimanendo la questione delle quote ancora aperta, 2) la OO
OO OO s.r.l., nella quale riveste la carica di presidente del C.d.A., gestisce Pt_1
il ristorante “E's” dei Parioli, e “i […] soci ed amici [suoi] detengono la quota di maggioranza lasciandolo al comando ovvero alla guida di detta società e del ristorante
E's”, 3) nessun dividendo è stato percepito dalla deducente visto che il reddito lordo da dividendi, puntualmente dichiarato nelle dichiarazioni fiscali e nelle certificazioni sostitutive, è stato solo figurativo poiché nel regime di trasparenza fiscale
-prescelto dalla società poco prima della separazione- il reddito della società è tassato imputando direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, utili e perdite, a prescindere dalla effettiva percezione dei primi, 4) si è documentato il pagamento all'erario di acconti IRPEF per redditi da dividendi non percepiti, compresi ravvedimento e more, per € 52.812,15 -circostanza riconosciuta ex adverso- mentre contabili attestanti gli avvenuti bonifici> da controparte tardivamente prodotte -e indicati erroneamente quali allegati sotto il n. 1 anziché come doc.
4- si riferiscono a inconferenti bonifici effettuati nel 2018 e nel 2019, 5) “emerge il chiaro intento di confondere con mere, insensate e inverosimili illazioni”, allorquando lo Pt_1
“asserisce di un reddito da dividendi pari ad € 1.900,00 netti al mese […] e poi quantifica (per l'anno 2022) una asserita quota di utili annua in € 8.263,00”, così come quando
“di godere di una disponibilità netta pari ad oltre € 100.000,00 di utili per il CP_1
periodo 2021”>, e del resto “la situazione societaria tra delibere, certificazioni uniche, distribuzione dividendi e rispettive causali si è sempre presentata altamente confusionaria”, risultando oltretutto “che, nel corso delle assemblee societarie, tutte presiedute dal sig. nella sua qualità di Presidente del C.d.A., la Parte_1
sig.ra è stata puntualmente relegata ad un ruolo marginale”, 6) bene ha fatto il CP_1
Tribunale, nel valutare la capacità economica di controparte, a tener conto del Trust
OD nel quale, “nel 2013, il sig. e solo lui, ha fatto confluire […] il suo Pt_1
vastissimo patrimonio costituito da più di 30 immobili nel Comune di Roma, tra appartamenti, negozi, uffici, locali vari e posti auto, nonché quote societarie, oltre ad azioni e titoli per un valore di oltre 3 milioni di euro (cfr. atto costitutivo del Trust
OD […])”, 7) come previsto nell'atto costitutivo artt. 22 e 25 “il fondo in trust appartiene temporaneamente al Trustee al quale ….. competono tutte le facoltà e i diritti connessi a tale appartenenza. Il Trustee se ne avvale per esercitare i poteri e adempiere le obbligazioni derivanti dalla legge e da questo Strumento [..] Il Trustee è titolare di un generale potere di investimento dei beni in trust…può impiegare [...] il capitale o il reddito per supplire all'insufficienza del reddito corrente dei Beneficiari, del Disponente e del Coniuge del Disponente che [...] non possano mantenere il proprio precedente tenore di vita […]”, 8) lo è stato disponente e Trustee fino Pt_1
all'inizio del giudizio di primo grado, dimettendosi da tale carica nel giugno 2020 “ma rimanendo comunque il disponente del Trust, poteva disporre e ha continuato a disporre dell'inestimabile fondo, atteso anche che le […] strumentali dimissioni non hanno escluso e non escludono la proprietà di tutti i beni del fondo in capo a lui”, 9) del resto è proprio l'appellante a riferire nel giudizio di primo grado che la migliore assistenza sotto ogni profilo è stata sempre garantita attraverso la persona del Trustee, ciò che determina la sua elevata capacità reddituale, unitamente a quella correlata all'attività di ristorazione, ai contratti di consulenza e all'attività in campo finanziario,
10) lo che continua a dipingersi come un “nullatenente”, ha, nel febbraio Pt_1
2021, speso 552.500 euro per acquistare il solo diritto di abitazione del proprio appartamento -del valore complessivo, considerate le opere di ristrutturazione, superiore al milione di euro-, appartamento la cui proprietà ha ceduto al Trust, 11)
è ricchissimo e lo stile di vita –con spese sostenute per viaggi, ristoranti, Pt_1
abbigliamento, tempo libero corsi di studio- lo dimostra, risultando il budget familiare caratterizzato da un esborso di ca 10.000 euro mensili, cui si aggiungevano le ulteriori spese giornaliere e/o ordinarie e le spese di condominio della casa familiare, ammontanti a oltre 10.000 euro annui, 12) il ruolo determinante dello anche Pt_1
riguardo al Trust emerge dal verbale di udienza del 31.05.2023 oltre che dall'accordo,
“raggiunto dalle parti presenti davanti al Giudice e riportato nella sentenza impugnata”,
13) i “mezzi di prova incontrovertibili e documentali, pagine e pagine di estratti conto e atti notori”, in tesi non considerati dal primo Giudice, dimostrano la strumentale e costante opera di azzeramento da parte dello della propria e indiscussa Pt_1
capacità reddituale e patrimoniale, . l'avversa capacità risulta incrementata anche dall'acquisizione dei gioielli di famiglia, del valore di 1.000.000 euro, atteso che, nel novembre 2023, la questione della cassetta di sicurezza ad apertura congiunta, intestata alla deducente e a , sorella Persona_4
dello si è conclusa in favore di quest'ultimo e della di lui sorella;
del valore Pt_1
ha appreso dalla richiesta della di ottenere dalla deducente il pagamento dei Per_4
compensi spettanti al legale, da parametrarsi sulla base del valore della causa e quindi ad euro 1.000.000,
. l'elevatissimo stile di vita della famiglia è rimasto immutato per lo e Pt_1
fortemente aggravato per l'esponente, tant'è che 14) nell'estate 2023 egli ha “affittato una casa in Sardegna a due passi dal mare frequentando, come sempre, ristoranti di livello e luoghi per aperitivi altrettanto esclusivi”, nel maggio del 2024 “ha organizzato una festa a tema presso la propria prestigiosa abitazione di via Vaccari con circa 60 invitati, menù a base di pesce, chef, bartender, DJ e camerieri”, possiede gioielli del valore di (almeno) 1 milione di euro, continua a frequentare aperitivi in posti di lusso quali, a titolo esemplificativo, l'Hotel Bulgari di Roma, con costi proibitivi per ogni consumazione, 15) onde avallare la condizione di “indigenza”, ogni richiesta dei figli viene dirottata sul Trust cui lo attinge con semplici e-mail: così dal mese di Pt_1
settembre 2024 le figlie e , grazie all'intervento del padre, percepiscono Per_2 Per_3
dal Trust ulteriori 300 euro al mese, 16) dagli estratti conto ex adverso prodotti emergono: -giroconti per migliaia di euro;
-bonifici per € 18.800 dalla GIERRE
Antichità nel 2023 e 2024; - oltre 19.000,00 euro dal conto del padre, Persona_5
al conto del figlio nel 2021 ed € 5.100 nel 2022; - bonifici dalla Walk In Parte_1
s.r.l. (società che fa capo a , socio dello nel ristorante E's CP_4 Pt_1
quale presidente del C.d.A. mentre è il vice presidente del C.d.A.) per € Pt_1
16.956,00 nel 2023 ed € 22.821,00 nel 2024; - bonifici dalla OO OO OO s.r.l., dalla Mad with Love (oggi cancellata) e dalla Walk In s.r.l. con accrediti sul conto per € 16.652,00 solo a giugno 2021, € 15.157,00 solo a gennaio 2022, € Pt_1
10.492 solo a luglio 2022, € 18.415 solo a giugno 2023, € 9.149 solo a luglio 2024, oltre ad accrediti fissi nelle altre mensilità e annualità per oltre € 5.700 mensili;
- bonifici del Trust OD ad aprile e settembre del 2024 per € 2.791; - giugno 2023 bonifico di € 12.500 per noleggio Toyota di cui ad oggi, paga una rata mensile Pt_1
di € 414 (così dichiarazione sostitutiva del 06.11.2024 in atti), 17) quanto ad Pt_1
essa esponente, dal mese di luglio scorso, il E's le paga le fatture con ritardi di oltre un mese e spesso versandole la metà dell'importo dovuto, con ulteriore aggravio della propria situazione reddituale che si conferma come da documentazione che si produce
(cfr. doc.ti da 10 a 26), 18) la deducente convive nella casa coniugale di via Tiberio insieme al figlio che necessita costantemente delle attenzioni della madre, R_
rimanendo anche il punto di riferimento delle figlie e che presso di lei Per_2 Per_3
rientrano quando tornano a Roma, ciò che rende infondata l'avversa richiesta di versamento diretto dell'assegno alle figlie ( non pernotta dal padre da oltre 3 Per_3
anni, limitandosi ad un pranzo o una cena;
frequenta il padre sporadicamente;
Per_2
trascorre con il padre il giovedì con pernotto e week end alternati dei quali R_
la maggior parte controvoglia),
. infondata è la richiesta di sospensione, rappresentandosi al riguardo che, nonostante il decisum della sentenza, controparte sta continuando a versare per il mantenimento di figli e moglie, le minori somme a suo tempo stabilite con l'ordinanza presidenziale,
. l'appello è manifestamente infondato, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., atteso che lo scritto si risolve in un duplicato delle difese svolte in primo grado e puntualmente disattese da Giudice.
Ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con note del 5/3/2025, lo ha dedotto che Pt_1
. xxii) controparte il 20/7/2017 ha acquistato dal marito il 49,07% delle quote GMF e dalla stessa data ha percepito i dividendi maturati in base ai bilanci annuali: come risulta dai bonifici effettuati, la ha riscosso euro 25.696,08 in data 26.9.2018, euro CP_1
24.343,78 in data 2.10.2019, euro 21.655,33 in data 28.6.2021, euro 21.655,34 in data
31.1.2022, ed euro 24.535,00 in data 6.2.2023, per un totale di euro 117.885,53 e un imprto mensile di euro 2000, escluso l'anno di sospensione Covid, xxiii) la tassazione menzionata dall'appellata ha inciso per euro 25.352, tassazione che copre tutti gli utili prodotti fino al 2023 compreso, tra i quali rientrano quelli non ancora distribuiti ma maturati (relativi agli anni 2022 e 2023 e quello del 2021 la cui distribuzione è stata rinviata in funzione dell'andamento economico dell'anno successivo vista la forte ondata di COVID avvenuta nell'estate del 2022), xxiv) negli anni 2020 e 2021, l'utile civilistico della società (quindi l'utile reale) non è risultato corrispondere Pt_2
totalmente all'utile riportato nella dichiarazione dei redditi, questo in quanto i contributi Covid dello Stato non sono stati tassati e quindi calcolati nel reddito fiscale, con ulteriore vantaggio per la socia appellata e per i soci, xxv) il deducente ha rinunciato non solo agli atti ma anche all'azione e alla domanda del procedimento relativo alla proprietà delle quote GMF, che dunque appartengono alla moglie, xxvi) il valore delle quote, pari al momento dell'acquisto ad euro 1.007.000, è cresciuto visto l'acquisto, in data 10/1/2025, dell'immobile di Viale Parioli nel quale opera il ristorante
E's, immobile del valore dichiarato in atti di euro 2.000.000 e il cui sfruttamento consentirà un rilevante aumento dei flussi di cassa -di euro 140.676 euro annui-, grazie anche al fatto che in luogo dei 20.000 euro di canone rent-to-buy è dovuto il minor importo di euro 9110 per il mutuo, xxvii) grazie alla riserva straordinaria per utili da distribuire di oltre 230.000, alla arriveranno al netto di tassazione euro 100.000, CP_1
Parte_ xxviii) il deducente non ha quote della e nemmeno nella stessa riveste cariche sociali,
. quanto al trust, xxix) esso è stato costituito per assicurare la migliore assistenza ai figli e in particolare a , affetto da patologie che lo rendono invalido all'85%, R_
e, “ove necessario, al disponente ed al coniuge”, ove la previsione a favore del coniuge costituisce “semmai un limite alla disponibilità dei beni familiari”, xxx) il fatto che al deducente sia stato dal trust concesso di abitare in un immobile del Fondo si giustifica in forza del fatto che è stato esso deducente a conferire i propri immobili e appare logico, visto che la abita in un appartamento -di valore non inferiore al milione e CP_1
mezzo di euro- di proprietà dell'esponente, xxxi) nel fondo sono confluiti 11 immobili
-e non 30 come asserisce controparte- di cui 7 di proprietà del padre, , Persona_5 xxxii) il deducente ha cessato l'incarico di trustee, attualmente rivestito da una figura professionale in forma societaria, xxxiii) anche la ha conferito beni nel trust, cui CP_1
ha affidato titoli per euro oltre 630.000 euro ed una liquidità di oltre euro 1.430.000, ciò che confligge con la prospettata costituzione del trust come strumento fittizio dello per disporre del patrimonio a suo piacimento, così come dimostrato anche dal Pt_1
fatto che nell'accordo del 23/5/23 la si sarebbe giovata dell'usufrutto di un CP_1
immobile da determinare nell'ambito di quelli del trust,
. quanto ai gioielli, xxxiv) i gioielli, nell'ambito della divisione dei beni materni, sono stati assegnati alla sorella, , come chiarito dall'Avv Ferri nella missiva Parte_4
inviata all'esponente, xxxv) il giudizio di apertura della cassetta, che ha visto come parti la sorella e la si è reso necessario per la mancanza di collaborazione CP_1
dell'istituto di quest'ultima, xxxvi) il valore dei gioielli, determinato senza alcun riscontro oggettivo, è stato poi stimato in euro 245.000 complessivi (stima OTs del 2007),
. quanto ai bonifici xxxviii) che il deducente avrebbe ricevuto dalla OO OO OO, dalla Walk In srl e dalla Mad With Love -società quest'ultima peraltro recentemente cessata- trattasi di proventi derivanti da rapporti di lavoro o collaborazione regolarmente dichiarati, sia fiscalmente che nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in atti (cfr allegati in atti), xxxviii) per complessivi euro 18.800 da parte di trattasi di parziali proventi ricavati dalla vendita di mobili di Controparte_5
famiglia, spettatigli in sede di divisione dei beni materni con la sorella (alla quale spettarono i gioielli), xxxix) trattasi di saltuari aiuti economici che l'anziano padre,
ha fornito al figlio e di interventi del Trust a copertura di spese peraltro Persona_5
modeste e con piena parità di trattamento tra l'esponente e la che beneficia CP_1
parimenti di interventi del Trust,
. dalla dichiarazione reddituale 2024, emerge che l'esponente ha prodotto nell'anno
2023 un reddito pari a 55.963, corrispondente –al netto della tassazione– ad euro
47.639 annui ovvero 3.969,92 mensili, . quanto alla è inverosimile che ella, lavoratrice autonoma, percepisca il CP_1
contenuto importo di euro 750,
. il tenore di vita familiare non è mai stato elevato, così come non lo è quello del deducente, dedito nel tempo libero ad attività di volontariato,
. conclusivamente, xL) la è titolare del 49,07% delle quote della OO OO OO CP_1
srl per un controvalore all'epoca del trasferimento ad euro 1.007.000, controvalore certamente aumentato in forza dell'acquisto, nel gennaio 2025, dell'immobile nel quale opera E's, percepisce dividendi in media pari almeno ad euro 2.000 circa netti al mese, “oltre alle riserve pregresse ed ulteriori di utili accantonate e di prossima distribuzione”, percepisce redditi da lavoro autonomo nella misura media di almeno euro 750 netti mensili, abita in un immobile prestigioso, ha volontariamente conferito
– tacendolo in giudizio ed anzi negandolo - nel Trust della famiglia CP_6
propri liquidi e titoli per un valore superiore a 2.000.000 di euro, è in piena età lavorativa e ha, infatti, ampia dimostrata capacità lavorativa, xLi) il deducente percepisce un reddito mensile netto di circa 4.000 euro, ha volontariamente conferito nel Trust Familiare OD, a tutela dei figli, gli immobili dei quali è proprietario (e altrettanto ha fatto l'anziano padre), è gravato, oltre che dalle spese per la corrente sopravvivenza, da assegni mensili di mantenimento complessivamente pari ad euro
2.400,00 (800x3), oltre rivalutazione annuale Istat e 100% delle spese straordinarie, mediamente pari a euro 1.500 mensili (500x3), xLii) rispetto a tali assegni e spese straordinarie, il deducente non ha appellato la sentenza di primo grado, non contestandone la doverosità, pur trattandosi di somme per lui assai gravose.
Nella memoria del 14/4/2025, la ha dedotto 19) che, nei 19 anni di matrimonio, CP_1
ella ha investito guadagni e risorse nella cura della famiglia -al 31/12/20219, il saldo del suo conto corrente era pari a 4800 euro circa-, e non ha mai incassato i dividendi di
GMF, l'ultimo risalendo al 6.2.2023 per un importo -€ 24.535- azzerato dal pagamento dell'acconto IRPEF del 14.02.2023 -€ 24.310,11-, 20) GMF da tempo ritarda il pagamento delle sue fatture, tant'è che ha inviato diffida alla quale la Società ha replicando provvedendo ad un pagamento parziale sul presupposto di avere un debito con i fornitori, 21) quanto all'acquisto dell'immobile di Viale Parioli, con pec del
28.11.2024, nella persona del Presidente del C.d.A. Parte_2 Parte_1
ha convocato l'esponente dal Notaio per la settimana dal 16 al 20 dicembre
[...]
2024, 22) il 03.12.2024, controparte ha avviato il giudizio di rivendica delle quote di
GMF, per poi rinunciare agli atti ed all'azione qualche giorno dopo (n.r.g.
44012/2024), 22) il 10.1.2025, sono stati stipulati la compravendita dell'immobile di viale Parioli, 200 e il contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 1.380.000, per il quale l'esponente ha dovuto prestare una fideiussione personale per l'importo di €
812.599,20, “il tutto nelle preannunciate dimissioni del sig. da Presidente del Pt_1
C.d.A. della , 23) nell'assemblea societaria del 7.2.2025, la deducente <è Parte_2
stata letteralmente relegata in un angolo e definita dal sig. (“socio” e CP_4
amico del sig. anche a giustificazione della sua esclusione dal C.d.A., quale Pt_1
persona “non facente parte dell'operatività”>, 24) lo è tutt'ora vice presidente Pt_1
del C.d.A. di Walk In s.r.l., società dalla quale il predetto riceve bonifici mensili per migliaia di euro e il cui presidente di C.d.A. è l'amico 24) la CP_4
costituzione del trust risponde alla necessità di blindare il patrimonio da aggressioni di ipotetici creditori e continuare ad averne la libera disponibilità, 25) controparte, fino ad agosto 2024, ha pagato il minor importo di euro 500 per i figli, mentre da settembre
2024 ha cominciato a versare alle figlie e l'importo di € 800 mensili - Per_2 Per_3
500 personalmente e 300 per il tramite del Trust- senza comunque rispettare la prevista modalità di versamento del 50% alla madre, 26) quanto a , il Guardiano del R_
Trust è intervenuto sul Trustee, dando indicazione di versare per il ragazzo 200 euro in meno rispetto alle sorelle che hanno manifestato disappunto, ciò che ha fatto sì che gli
800 euro vengano ora versati sul conto dell'interessato, 27) dal mese di febbraio 2025 lo che sino ad allora ha versato il minore importo di € 1.000, non corrisponde Pt_1
alcunchè, 28) controparte dichiara che il Trust avrebbe concesso a di abitare Pt_1
nel prestigioso immobile di Via Vaccari, ma è bene segnalare che è stato l'interessato personalmente ad acquistare, peraltro nel 2021 e cioè in corso di separazione, il diritto di abitazione per il cospicuo importo di € 552.500, 29) la casa coniugale è anch'essa di proprietà del marito come gli altri immobili fatti confluire nel trust, immobili che, come da elenco allegato all'atto sostitutivo del trustee, assommano a 14 appartamenti,
5 cantine, 8 soffitte e 11 box, nel 2021, fermo restando che dalle visure prodotte dalla deducente risultano 30 immobili e che il patrimonio del padre, deceduto il 28/11/2022,
è stato fatto conferire nel trust quando lo stesso era anziano e gravemente malato, 30) il preteso conferimento da parte di essa esponente per oltre 2 milioni di euro nel 2013
è allegazione inammissibile, perché introdotta solo ora, e smentita dalla documentazione attestante il trasferimento di azioni sicav e fondi dallo alla Pt_1
moglie in vista del relativo conferimento nel trust (docc 8/13): di tale operazione Banca
Ifigest dà conto nel fax del 30/9/2020, indirizzato allo -all'epoca cessato dalla Pt_1
carica di Trustee da due mesi-, fax ove si legge appunto che i dossier titoli intestati allo sono stati trasferiti alla e poi al trust, 31) il budget familiare era pari ad Pt_1 CP_1
euro 10.000 mensili, ciò che risulta dai prospetti redatti dallo stesso 32) Pt_1
quanto ai gioielli, il giudizio di rivendica ha visto coinvolti entrambi i fratelli, qualificatisi nell'occasione proprietari al 50%, mentre la supposta stima di OTs si sostanzia di una missiva incompleta con allegata una presunta valutazione, priva di sottoscrizione e nemmeno menzionata nella detta missiva, firmata da tal Tes_1
va segnalato che la madre è deceduta nel 1984 e che la divisione fra i fratelli
[...]
è già esaurita da tempo, mentre i gioielli in questione erano depositati in una cassetta di sicurezza un tempo intestata ai due germani, intestazione mutata, nel 2019, quanto al 50% dello su iniziativa di costui;
intervenuta la crisi coniugale, lo Pt_1 Pt_1
ha fortemente rivendicato la proprietà dei preziosi;
la proprietà dei gioielli è stata riconosciuta pro quota in capo allo come da ordinanza del Tribunale di Roma Pt_1
del 13/11/2023 (rg 59193/2022).
Ha insistito nelle conclusioni rassegnate.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 15/5/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni. Con le note di trattazione, lo ha, fra l'altro, contestato l'eccezione di Pt_1
inammissibilità formulata ex adverso, reiterando le conclusioni già proposte. Nelle note di trattazione, la ha riproposto le conclusioni già formulate. CP_1
E' stato acquisito il parere del PG.
E' assorbita la pronuncia sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
L'appello è infondato.
Due sono i profili di censura:
. l'uno afferisce la percezione da parte della dei dividendi prodotti da GMF CP_1
che, stando allo assicurerebbero alla moglie un introito di 2000 euro Pt_1
mensili,
. l'altro riguarda il trust che il Tribunale ritiene essere risorsa a disposizione dell'odierno appellante, considerazione da quest'ultimo contestata sul presupposto che “il trust ha una propria redditività estranea alla figura dello il quale Pt_1
non si dimentichi vive di lavoro proprio alle dipendenze della società . Pt_2
Quanto al primo profilo,
. la mancata percezione degli utili di GMF, a far data dall'avvio del primo giudizio di rivendica -risalente al 2020, conclusosi con rinuncia agli atti, seguito da altro promosso nel dicembre 2024 e conclusosi con rinuncia all'azione- e, per la verità, anche a far data dal 2017, si evince dalla stessa ricostruzione offerta dallo Pt_1
nella memoria del 5/3/2025 ove, a pag 3, si legge di dividendi, quelli relativi agli anni 2022 e 2023, che sono maturati ma non sono stati distribuiti -“quelli non ancora distribuiti ma maturati relativi agli anni 2022 e 2023 il che si tradurrà in un certo vantaggio ulteriore per la - così come quelli del 2021 (cfr pag 4) la cui CP_1
distribuzione i soci hanno deliberato di rimandare in funzione dell'andamento dell'anno successivo: dell'eventuale successiva distribuzione, contestata dalla CP_1
nulla assume lo mentre l'omissione è riconosciuta quanto ai dividendi del Pt_1
2020, anno dall'appellante definito Covid> (cfr note pag 3); quanto alle contabili dallo richiamate a comprova Pt_1
dei pagamenti degli utili si rinvengono (all. 21/11/2024 “bonifici dividendi […]
2018-2023”) ordini di bonifici, disposti per importi di oltre 24.000 euro ciascuno a favore della in data 26/9/2018 con causale “pagamento fornitore”, in data CP_1
2/10/2019 con causale “pagamento fornitore”, in data 29/6/2021 con causale “quota dividendo 2020”, in data 31/1/2022 con causale “quota dividendo” e una sola ricevuta in data 6/2/2023 con causale “distribuzione utili 2022”, ricevuta recante l'importo che la nel replicare, assume azzerato dal pagamento dell'acconto CP_1
Irpef per euro 24.310,11 in data 14/2/2023; a dispetto, peraltro, di quanto asserito nelle richiamate note 5/3/2025 -ove si assume che ella ha incassato “i dividendi maturati in base ai bilanci annuali” (cfr nota 5/3/2025)-, va segnalato che nella nota integrativa dei bilanci versati in atti -relativi agli anni 2017/2023-, invariabilmente, si legge della proposta degli amministratori -e quindi anche dello che del Pt_1
CdA è stato presidente almeno sino a completamento dell'operazione afferente l'acquisto dell'immobile ove opera il ristorante E's risalente al 10/1/2025- di destinare gli utili a riserva straordinaria,
. quanto sopra induce a ritenere che sulla futura distribuzione non v'è certezza, non potendosi nemmeno ritenere che al consolidamento della titolarità delle quote in capo alla -visto l'esito del processo di rivendica- non si associa il potere di CP_1
determinare la distribuzione degli utili, considerato che ella non detiene la maggioranza del capitale e non è quindi in grado di orientare le determinazioni societarie,
. da tanto discende che, queste essendo le risultanze istruttorie, non può ritenersi che dalla partecipazione societaria su descritta la tragga un reddito certo sul quale CP_1
contare, così come non è certo che la predetta possa contare sui dividendi accantonati in riserva straordinaria –“ben ulteriori 230.178 euro […] quindi una riserva di oltre 100.000 euro in più in sicuro arrivo” (pag 5 note 5/3/2025)- o sul
“rilevante ulteriore aumento dei flussi di cassa” correlato all'acquisto dell'immobile di “Viale Parioli 200 […] in cui opera il noto ristorante E's” (cfr note 5/3/2025), operazione quest'ultima che, piuttosto, la vede esposta per 1.380.000 in qualità di garante del rimborso del mutuo contestualmente contratto da GMF (cfr doc L):
l'introito della predetta resta, conclusivamente, limitato a quanto -euro 650 mese- percepito nella sua qualità di dipendente di GMF.
Quanto al secondo profilo di censura, appare corretta la considerazione del
Tribunale secondo il quale lo disponente e trustee sino all'inizio del Pt_1
presente procedimento, continua ad essere il principale referente del trustee, ruolo oggi rivestito da una società di Bolzano: si consideri, in proposito,
. che le parti hanno il 31/5/2023 raggiunto l'accordo di massima -poi non perfezionato- secondo il quale, a fronte dell'impegno della a trasferire allo CP_1
le quote della GMF, si prevedeva che lo avrebbe richiesto al trust Pt_1 Pt_1
l'attribuzione alla moglie del diritto di abitazione sulla casa familiare e del diritto di usufrutto su altro immobile da individuare nell'ambito del patrimonio separato, a tanto associandosi l'impegno del trust a pagare condominio ed utenze della casa familiare,
. che quanto sopra evidenzia che le parti facevano affidamento sul fatto che il trustee si attenesse alle richieste dello e che è corretta la conclusione del primo Pt_1
Giudice che, anche sol considerando che il trust ha acquistato il 25/2/2021 l'immobile di Via Vaccari il cui prezzo è stato pari ad euro 552.500 per i diritti di abitazione dello ha ritenuto che il trustee si muove su sollecitazione dell'odierno appellante Pt_1
che non è pensabile si sia privato del potere di disporre dell'ingente patrimonio immobiliare e mobiliare da lui conferito: e, del resto, la riconducibilità a sé del patrimonio è affermata dallo allorquando allega che il fatto che gli Pt_1
stato ”concesso di abitare in immobile dal trust acquistato […] appare logico, se non doveroso, anche ove si consideri peraltro come egli abbia conferito nel trust stesso i propri immobili” (cfr note 5/3/2025),
. che appare riscontrata la conclusione del primo Giudice, secondo il quale il reddito ritratto dallo quale dipendente della GMF -che egli dichiara pari ad euro Pt_1 3800/mese netti medi nel quadriennio 2021/2024 (cfr dichiarazione sostitutiva)-
“offre un quadro parziale delle disponibilità economiche dello attesa Pt_1
l'esistenza del Trust OD” costituito da un patrimonio, mobiliare ed immobiliare, ingente.
Sulla consistenza del patrimonio separato non vi sono dubbi, visto che in esso
. sono confluiti i numerosi immobili di cui all'elenco allegato all'atto di
“sostituzione del trustee” del 7/7/2020 (cfr doc 6 parte appellata), immobili che, siti in Via V Tiberio, Via Ugo de Carolis, Via Seneca nn 47 e 49, Viale Angelico, Via
G Valmarana nn 63 e 71, Via G Galli -in numero di oltre 30 fra appartamenti, cantine, soffitte e autorimesse-, si chiarisce essere pervenuti al trustee dimissionario
-ossia allo in virtù degli atti ivi indicati, ciò che peraltro smentisce Parte_1
l'asserto secondo il quale parte dei beni conferiti sarebbero appartenuti al padre,
. è confluita una liquidità per oltre 2.000.000 euro, liquidità che risulta conferita dallo per come asserito e documentato dalla con il deposito del Pt_1 CP_1
14/4/2025 in replica al contrario asserto contenuto nelle note 5/3/2025 ove si legge che la avrebbe taciuto e indotto in errore il Tribunale negando di avere CP_1
partecipato al trust a mezzo di conferimento di propria liquidità.
Quanto sopra è sufficiente a far ritenere che lo sia in grado di produrre un Pt_1
reddito ben superiore a quello dichiarato, ciò che esclude la lamentata insostenibilità degli esborsi posti a suo carico.
Tanto premesso, va ricordato che a) l'assegno di mantenimento ha la funzione di assicurare al coniuge economicamente più debole la tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, b) l'assegno va riconosciuto al coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ove con tale espressione si intendono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale: ne segue che alla va CP_1
riconosciuto un contributo a carico del marito -che si è fatto carico delle esigenze familiari mentre la moglie contribuiva con il lavoro domestico e la cura dei figli- in misura tale da consentirle la fruizioni di condizioni analoghe a quelle godute in costanza di matrimonio.
Considerata dunque la notevole capacità contributiva dell'appellante, va confermato l'assegno come determinato dal primo Giudice, ritenendosi congrua la relativa misura, notevole capacità che, escludendo l'addotta insostenibilità dell'esborso, nemmeno consente di incidere sugli assegni per i figli.
Nemmeno può accedersi al chiesto versamento diretto degli assegni destinati ai figli, domanda questa cui sono legittimati i soli beneficiari.
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede,
. rigetta l'appello,
. condanna lo al pagamento in favore della delle spese di lite che liquida Pt_1 CP_1
in euro 6300 per compensi, oltre oneri di legge,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno