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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1483/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 04.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1483/2022 tra
( ) nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Noto (SR), via Ducezio n. 3, presso lo studio dell'avv. CULTRERA
Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MARCEDONE Ivano per mandato generale alle liti del 23.01.2023 per notaio rep. n. Per_1
37590/7131;
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984 e dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
1 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 20.05.2022 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 18.06.2022) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità e dell'indennità di accompagnamento, pretesa che il TU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il TU nominato in sede di ATP, dr. più specificamente, nella relazione scritta Persona_2
depositata il 13.05.2022, non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità né dell'indennità di accompagnamento ed ha accertato che: “ Parte_2
per le motivazioni esposte nelle considerazioni medico-legali, risulta, in atto ed a mio
[...]
giudizio, tenendo presenti i parametri valutativi delle tabelle indicative di invalidità civile approvate con DM. della Sanità del 05-02-1992, e del relativo calcolo riduzionistico, invalido con riduzione permanente della capacita lavorativa pari al 50 %( Cinquanta per cento) ai sensi dell' art. 2 e 13 L. 118/71 e Dl 509-88 , confermando, così, quanto già stabilito dalla Commissione
Medica per l' accertamento della Invalidità Civile in data 03 Settembre 2021 a seguito di revisione
.Tali requisiti invalidanti,però, non sono sufficienti a riconoscere l' assegno mensile di invalidità civile e/o la pensione di inabilità civile, né l' indennità di accompagnamento”.
La relazione del TU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente Parte_1
atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il TU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo TU, in persona del dott. , il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava sostanzialmente Persona_3
i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere che
“il signor è risultato affetto da: esiti di frattura ala iliaca destra trattata con Parte_1 osteosintesi in soggetto monocolo”. Per tali infermità permanenti ed ingravescenti, ritengo che il signor sia da considerare invalido nella misura del 60%. La valutazione Parte_1
medico- legale che venne fatta nella visita collegiale del 2021 fu giustamente rivista al ribasso rispetto a quella fatta nel 2019, che avvenne nell'immediatezza dei postumi legati alla frattura iliaca. Oggi gli esiti che ancora permangono sono sensibilmente ridotti rispetto al 2019, se si eccettua che per la presenza dei mezzi di sintesi metallici che sono così superficiali da poter essere palpati con la mano, e da un danno neurologico (nervo femorale) che produce improvvisi deficit di forza con rischio caduta al suolo. Ho ritenuto incrementare leggermente la percentuale di invalidità per la presenza di una condizione di soggetto monocolo, che è presente sin dalla nascita,
2 ma che non era stato preso in considerazione, verosimilmente perché neanche riferito, ma che appare evidente all'esame obiettivo.”
Anche in sede di risposta alle osservazioni alla relazione di consulenza tecnica presentate in data
22.09.2023 da parte ricorrente, il TU , fornendo risposta puntuale ed esaustiva ai rilievi sollevati dal ricorrente, ha confermato: “In conclusione, ribadisco la mia valutazione del 60%, trattandosi di un punteggio già abbastanza alto, il cui ulteriore incremento non troverebbe delle basi argomentative e giustificative valide”.
All'esito dell'udienza del 04.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire dei benefici economici richiesti, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del TU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione reddituale in atti, devono essere dichiarate irripetibili.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 18.06.2022 a seguito di ATP:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 12.10.2023 a firma del dott. ; Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Siracusa, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 04.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1483/2022 tra
( ) nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Noto (SR), via Ducezio n. 3, presso lo studio dell'avv. CULTRERA
Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MARCEDONE Ivano per mandato generale alle liti del 23.01.2023 per notaio rep. n. Per_1
37590/7131;
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984 e dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
1 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 20.05.2022 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 18.06.2022) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità e dell'indennità di accompagnamento, pretesa che il TU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il TU nominato in sede di ATP, dr. più specificamente, nella relazione scritta Persona_2
depositata il 13.05.2022, non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità né dell'indennità di accompagnamento ed ha accertato che: “ Parte_2
per le motivazioni esposte nelle considerazioni medico-legali, risulta, in atto ed a mio
[...]
giudizio, tenendo presenti i parametri valutativi delle tabelle indicative di invalidità civile approvate con DM. della Sanità del 05-02-1992, e del relativo calcolo riduzionistico, invalido con riduzione permanente della capacita lavorativa pari al 50 %( Cinquanta per cento) ai sensi dell' art. 2 e 13 L. 118/71 e Dl 509-88 , confermando, così, quanto già stabilito dalla Commissione
Medica per l' accertamento della Invalidità Civile in data 03 Settembre 2021 a seguito di revisione
.Tali requisiti invalidanti,però, non sono sufficienti a riconoscere l' assegno mensile di invalidità civile e/o la pensione di inabilità civile, né l' indennità di accompagnamento”.
La relazione del TU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente Parte_1
atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il TU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo TU, in persona del dott. , il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava sostanzialmente Persona_3
i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere che
“il signor è risultato affetto da: esiti di frattura ala iliaca destra trattata con Parte_1 osteosintesi in soggetto monocolo”. Per tali infermità permanenti ed ingravescenti, ritengo che il signor sia da considerare invalido nella misura del 60%. La valutazione Parte_1
medico- legale che venne fatta nella visita collegiale del 2021 fu giustamente rivista al ribasso rispetto a quella fatta nel 2019, che avvenne nell'immediatezza dei postumi legati alla frattura iliaca. Oggi gli esiti che ancora permangono sono sensibilmente ridotti rispetto al 2019, se si eccettua che per la presenza dei mezzi di sintesi metallici che sono così superficiali da poter essere palpati con la mano, e da un danno neurologico (nervo femorale) che produce improvvisi deficit di forza con rischio caduta al suolo. Ho ritenuto incrementare leggermente la percentuale di invalidità per la presenza di una condizione di soggetto monocolo, che è presente sin dalla nascita,
2 ma che non era stato preso in considerazione, verosimilmente perché neanche riferito, ma che appare evidente all'esame obiettivo.”
Anche in sede di risposta alle osservazioni alla relazione di consulenza tecnica presentate in data
22.09.2023 da parte ricorrente, il TU , fornendo risposta puntuale ed esaustiva ai rilievi sollevati dal ricorrente, ha confermato: “In conclusione, ribadisco la mia valutazione del 60%, trattandosi di un punteggio già abbastanza alto, il cui ulteriore incremento non troverebbe delle basi argomentative e giustificative valide”.
All'esito dell'udienza del 04.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire dei benefici economici richiesti, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del TU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione reddituale in atti, devono essere dichiarate irripetibili.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 18.06.2022 a seguito di ATP:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 12.10.2023 a firma del dott. ; Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Siracusa, 5 febbraio 2025
Il Giudice
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