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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
141/24 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro P. Bernardi Presidente Rel. Est. dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di omologazione dell'accordo di ristrutturazione iscritto al n. 141/24
p.u. promosso da:
(con sede in Mantova, via Giorgio Gaber 2/F; C.F.: Parte_1
) assistita dall'avv. Giulio Gobbati e dall'avv. Lidia Vecchi ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Mantova, via Santa Agnese, 8/A come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 13-3-2025 così provvede: - esaminato il ricorso n. 141/24 depositato in data 12-12-2024 dalla società
[...]
con cui la stessa ha chiesto, ai sensi degli artt. 57 e 63 CCI, la Parte_1
omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto in data 19-11-
2024;
- esaminati i documenti allegati e sentita la relazione del Giudice Relatore;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art. 28 CCI posto che la società ha sede in località compresa nel circondario del Tribunale di Mantova;
- rilevato che, in data 23-12-2024, sono stati pubblicati nel Registro Imprese gli accordi di ristrutturazione di cui la società istante ha chiesto la omologazione;
- rilevato che la procedura si è regolarmente svolta e che sono state effettuate le comunicazioni agli enti erariali e previdenziali ex art. 1 bis co. 4 del decreto legge n.
69/23;
- osservato che, nel termine di giorni 30 dalla predetta pubblicazione, nessun creditore ha proposto opposizione come risulta da attestazione della cancelleria;
- rilevato che il P.M. non si è opposto all'omologazione;
- viste le relazioni di attestazione del dott. professionista in possesso Persona_1
dei requisiti di cui all'art. 57 CCI, che attestano la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei;
- considerato, nel merito, che sussistono i presupposti e le condizioni indicate dall'art. 57 CCI essendo, innanzitutto, la società istante un imprenditore commerciale avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCI, svolgente attività di mattazione, macellazione, scuoiatura di animali in genere, lavorazione di carni e altro, trovandosi in stato di crisi ed avendo la medesima provveduto al deposito di tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCI;
- rilevato che l'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta raggiunto con Agenzia delle
Entrate, creditore da solo rappresentativo del 64,37% dell'indebitamento complessivo
(si veda quanto riportato alle pagine 27 e 28 del piano di ristrutturazione di cui al doc.
n. 13 da cui emerge che il debito nei confronti dell'erario ammonta a € 1.670.097,76 e quello nei confronti dei creditori non aderenti è pari a € 924.156,42) oltre, quindi, la maggioranza richiesta dalla legge;
- rilevato che, a seguito di presentazione di apposita istanza in data 11-3-2024, è stata sottoscritta il 19-11-2024 la transazione fiscale con l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 63 CCI, disciplinata, alla stregua di quanto previsto dall'art. 56 del d. lgs.
136/2024, dal decreto legge n. 69/2023 convertito con legge n. 103/2023;
- considerato che l'accordo, la cui esecuzione è indicata per il dicembre 2033 contempla, in estrema sintesi, a) l'integrale pagamento delle spese in prededuzione;
b) il pagamento in dieci rate annuali del debito tributario complessivo con stralcio del
60%; c) l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo entro 120 giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data;
d) l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione;
- osservato inoltre che non sono emerse circostanze che permettano di escludere la fattibilità del piano di risanamento attestata dal predetto professionista e che è già stata versata la prima rata in favore dell'erario;
- rilevato che l'adempimento degli obblighi derivanti dalla transazione fiscale verrà garantito da fideiussione rilasciata dalla società (C.F.: ); Controparte_1 P.IVA_2
- osservato che l'attestatore ha accertato la convenienza degli accordi di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria con motivazione che appare congrua e confortata dai dati aziendali esaminati ed ha evidenziato che, in caso di apertura di liquidazione giudiziale, l'attivo sarebbe sufficiente per il pagamento dei soli creditori chirografari nella misura del 1,28%;
- rilevato inoltre che il raggiungimento degli accordi consente di mantenere inalterati i livelli occupazionali (si tratta di n. 71 lavoratori dipendenti);
- considerato pertanto che, nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- rilevato che, in mancanza di opposizioni, nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese;
P.Q.M.
- visti gli artt. 57 e 48 CCI omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti proposti dalla società (con sede in Mantova, via Giorgio Gaber 2/F; Parte_1
C.F.: ) e sottoscritto in data 19-11-2024; P.IVA_1
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al P.M. e al Registro Imprese e per la pubblicazione a norma degli artt. 48 e 45 CCI.
Mantova, 13 marzo 2025.
Il Presidente Est.
dott. Mauro P. Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro P. Bernardi Presidente Rel. Est. dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di omologazione dell'accordo di ristrutturazione iscritto al n. 141/24
p.u. promosso da:
(con sede in Mantova, via Giorgio Gaber 2/F; C.F.: Parte_1
) assistita dall'avv. Giulio Gobbati e dall'avv. Lidia Vecchi ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Mantova, via Santa Agnese, 8/A come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 13-3-2025 così provvede: - esaminato il ricorso n. 141/24 depositato in data 12-12-2024 dalla società
[...]
con cui la stessa ha chiesto, ai sensi degli artt. 57 e 63 CCI, la Parte_1
omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto in data 19-11-
2024;
- esaminati i documenti allegati e sentita la relazione del Giudice Relatore;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art. 28 CCI posto che la società ha sede in località compresa nel circondario del Tribunale di Mantova;
- rilevato che, in data 23-12-2024, sono stati pubblicati nel Registro Imprese gli accordi di ristrutturazione di cui la società istante ha chiesto la omologazione;
- rilevato che la procedura si è regolarmente svolta e che sono state effettuate le comunicazioni agli enti erariali e previdenziali ex art. 1 bis co. 4 del decreto legge n.
69/23;
- osservato che, nel termine di giorni 30 dalla predetta pubblicazione, nessun creditore ha proposto opposizione come risulta da attestazione della cancelleria;
- rilevato che il P.M. non si è opposto all'omologazione;
- viste le relazioni di attestazione del dott. professionista in possesso Persona_1
dei requisiti di cui all'art. 57 CCI, che attestano la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei;
- considerato, nel merito, che sussistono i presupposti e le condizioni indicate dall'art. 57 CCI essendo, innanzitutto, la società istante un imprenditore commerciale avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCI, svolgente attività di mattazione, macellazione, scuoiatura di animali in genere, lavorazione di carni e altro, trovandosi in stato di crisi ed avendo la medesima provveduto al deposito di tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCI;
- rilevato che l'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta raggiunto con Agenzia delle
Entrate, creditore da solo rappresentativo del 64,37% dell'indebitamento complessivo
(si veda quanto riportato alle pagine 27 e 28 del piano di ristrutturazione di cui al doc.
n. 13 da cui emerge che il debito nei confronti dell'erario ammonta a € 1.670.097,76 e quello nei confronti dei creditori non aderenti è pari a € 924.156,42) oltre, quindi, la maggioranza richiesta dalla legge;
- rilevato che, a seguito di presentazione di apposita istanza in data 11-3-2024, è stata sottoscritta il 19-11-2024 la transazione fiscale con l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 63 CCI, disciplinata, alla stregua di quanto previsto dall'art. 56 del d. lgs.
136/2024, dal decreto legge n. 69/2023 convertito con legge n. 103/2023;
- considerato che l'accordo, la cui esecuzione è indicata per il dicembre 2033 contempla, in estrema sintesi, a) l'integrale pagamento delle spese in prededuzione;
b) il pagamento in dieci rate annuali del debito tributario complessivo con stralcio del
60%; c) l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo entro 120 giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data;
d) l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione;
- osservato inoltre che non sono emerse circostanze che permettano di escludere la fattibilità del piano di risanamento attestata dal predetto professionista e che è già stata versata la prima rata in favore dell'erario;
- rilevato che l'adempimento degli obblighi derivanti dalla transazione fiscale verrà garantito da fideiussione rilasciata dalla società (C.F.: ); Controparte_1 P.IVA_2
- osservato che l'attestatore ha accertato la convenienza degli accordi di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria con motivazione che appare congrua e confortata dai dati aziendali esaminati ed ha evidenziato che, in caso di apertura di liquidazione giudiziale, l'attivo sarebbe sufficiente per il pagamento dei soli creditori chirografari nella misura del 1,28%;
- rilevato inoltre che il raggiungimento degli accordi consente di mantenere inalterati i livelli occupazionali (si tratta di n. 71 lavoratori dipendenti);
- considerato pertanto che, nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- rilevato che, in mancanza di opposizioni, nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese;
P.Q.M.
- visti gli artt. 57 e 48 CCI omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti proposti dalla società (con sede in Mantova, via Giorgio Gaber 2/F; Parte_1
C.F.: ) e sottoscritto in data 19-11-2024; P.IVA_1
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al P.M. e al Registro Imprese e per la pubblicazione a norma degli artt. 48 e 45 CCI.
Mantova, 13 marzo 2025.
Il Presidente Est.
dott. Mauro P. Bernardi