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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leonardo Pica Presidente dott.ssa Ornella Minucci Giudice Relatore dott. Adriano Del Bene Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29293 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: altri contratti atipici, pendente
T R A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aliberti del Parte_1 C.F._1
Foro di Nocera Inferiore (SA) ( ), con studio in Napoli, al Corso C.F._2
Secondigliano 230
Attore
CONTRO
( ) e ( , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Filiberto D'Urgolo (C.F. ), con studio in C.F._5
Formia alla Via Vitruvio n. 334
E
( ) e (C.F. ) CP_3 C.F._6 CP_4 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Masiello (C.F. , con studio in C.F._8
Formia alla Via Marziale n. 13
Convenuti NONCHE'
1 - C.F. – Controparte_5 C.F._9
C.F. CP_6 C.F._10
– C.F. – CP_7 C.F._11
Convenuti
Conclusioni: per parte attrice accertarsi e dichiararsi il diritto del al regresso delle somme versate, partecipando Pt_1
l'adempimento di un'obbligazione del terzo, la cui esistenza e la cui entità siano divenute certe per fatti o atti giuridici opponibili agli odierni convenuti;
e per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla restituzione della somma di Euro Parte_1
ventinovemilanovecentosessantotto/75 (Euro 29.968,75), come conseguenza della legittimità del diritto di regresso, stragiudizialmente già esercitato, derivato dall'aver pagato, in qualità di condebitore, l'intero debito, con condanna dei convenuti ritualmente citati [Dott.ssa CP_6
- C.F. - Ing. – C.F. - , sig.
[...] C.F._10 CP_3 C.F._12
- C.F. - , sig.ra – C.F Controparte_5 C.F._9 CP_4
- , sig. - C.F. - Ing. C.F._13 Controparte_2 C.F._4 CP_1
– C.F. - e la sig.ra – C.F. ]
[...] C.F._3 CP_7 C.F._11
al versamento della somma di Euro ventinovemilanovecentosessantotto/75 (Euro 29.968,75) oltre interessi maturati e maturandi;
con vittoria di spese e competenze professionali, come per legge.
Per i convenuti e CP_4 [...]
, in accoglimento della sollevata eccezione, dichiararsi l'incompetenza per Controparte_8 territorio dell'adito Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Cassino, fissando all'uopo udienza per la precisazione delle conclusioni. All'esito, atteso il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, obbligatoria, accogliersi la sollevata eccezione di improcedibilità della domanda, fissando all'uopo udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nel merito, preliminarmente, dichiararsi l'intervenuta prescrizione del preteso diritto della parte attrice a riceversi in regresso il pagamento delle somme richieste. In accoglimento delle spiegate difese, rigettarsi la proposta domanda siccome insussistente / nulla per le motivazioni addotte oltre che infondata in fatto e diritto e non provata. Vittoria di spese e competenze di causa
Per i convenuti e Controparte_9 Controparte_10
In via del tutto preliminare, dichiarare in via definitiva l'estinzione del presente giudizio per non essere stato espletato il procedimento di negoziazione assistita così come disposto dal Giudice;
2 Sempre in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di Cassino per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito, verificare la regolarità del contraddittorio e delle relative notifiche effettuate da parte attrice ai convenuti e conseguentemente disporre l'integrazione del contraddittorio;
Rigettare la domanda attrice, poiché infondata sia sotto il profilo del fatto che del diritto;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , , Parte_1 CP_6 CP_3 Controparte_5
, , e con atti di
[...] CP_4 Controparte_2 Controparte_1 CP_7
citazione inviati in data 14.12.2022 esponendo che:
- come i convenuti era stato socio della Cooperativa “Il Ciliegio” a r.l., con sede in Casoria, sciolta d'autorità, in data 17 ottobre 2003, ai sensi degli artt. 2544 c.c. e 18 Legge 69/1992;
- detta società con sentenza n. 1109/94 era stata condannata dal Tribunale di Latina al pagamento in favore di tali e della somma di cento milioni di vecchie lire, Parte_2 Parte_3
oltre spese legali e che a cautela di detto credito era stato concesso sequestro conservativo eseguito su alcuni beni della società, tra i quali l'immobile che sarebbe stato assegnato al medesimo attore;
- che la società cooperativa non aveva provveduto al pagamento della somma di cui alla condanna sopra riportata sicché era stata intrapresa nel 2007 presso il Tribunale di Latina procedura esecutiva immobiliare;
- che egli aveva trovato un'intesa con i creditori procedenti concordando di versare loro la somma complessiva (sorta capitale, spese legali e spese vive documentate) pari ad Euro 34.250,00 allo scopo di ottenere la liberazione dell'immobile al medesimo assegnato;
- che effettivamente dopo il pagamento i creditori avevano formalizzato atto di rinuncia alla esecuzione ex art. 629 c.p.c.
Ciò posto l'attore ha evidenziato di aver più volte richiesto agli altri ex soci ai sensi dell'art
1299 c.c. il pagamento delle rispettive parti di debito al netto della quota a lui spettante, ma che nonostante le “aperture” mostrate da alcuni nulla era poi accaduto. Pertanto, egli ha convenuto in giudizio gli ex soci formulando le conclusioni in precedenza indicate.
2. Si sono quindi costituiti in giudizio e , nonché CP_3 CP_4 CP_9
e eccependo tutti:
[...] Controparte_10
3 - l'improcedibilità della domanda per violazione delle norme sulla negoziazione obbligatoria
(art. 3 co. 1 del D.L. 132/14, convertito in L 162/14), perché l'attore non aveva proposto preliminarmente l'obbligatoria procedura di negoziazione assistita in violazione della normativa dettata in materia di domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro;
- la non integrità del contraddittorio non avendo l'attore convenuto tutti i soci della
Cooperativa Il Ciliegio a r.l., che attesa la cessazione della cooperativa e la sua cancellazione dal registro delle imprese, secondo l'attore sarebbero rimasti coobbligati rispetto alla cancellazione della società dal registro delle imprese per il debito della società;
- l'inapplicabilità dell'evocata azione ex art. 1299 c.c. dovendo trovare piuttosto applicazione gli artt. 2518 e 2495 c.c. sicché gli ex soci di una cooperativa in caso di scioglimento e liquidazione della società avrebbero risposto dei debiti sociali solamente nei limiti di quanto da ciascuno ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione e né il che pur al momento dell'assegnazione era Pt_1 conscio del peso che gravava sull'immobile assegnato, né gli altri soci si erano mai inseriti nel passivo della società;
- l'incompetenza del Tribunale adito dovendo trovare applicazione le regole della competenza di cui agli artt 18 e 19 c.p.c. in favore del Tribunale di Latina;
- la prescrizione comunque del diritto vantato in giudizio
3. Alla prima udienza, il G.I. assegnava a parte attrice il termine di giorni quindici per inviare alle parti convenute l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell' art. 2 d.L n. 132/2014, convertito in 1. n. 162/2014.
Alla successiva udienza cartolare, i convenuti eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento dell'onere di avviare la negoziazione assistita, avendo parte attrice provveduto a trasmettere solo l'invito senza dar impulso alla procedura una volta ricevuta l'adesione. Parte attrice replicava allegando di aver inviato proposta di accordo, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Indi, rilevata la sussistenza di una questione idonea a definire il giudizio, le parti erano invitate a formulare le conclusioni e all'udienza cartolare del 20.6.2024 la causa era assegnata alla decisione del Collegio con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_6 Controparte_5
e ritualmente citati in data 13 e 14/12/2022 e non costituitisi in giudizio. CP_7
5. Ciò posto, in ossequio al principio della "ragione più liquida", affidandosi a una delle linee guida dello stesso rappresentata dal "criterio dell'evidenza" (cfr., Cass., 23/07/2018, n. 19503), ritiene il Tribunale di procedere ad analizzare unicamente le questioni che esauriscono la res
4 controversa con conseguente assorbimento di ulteriori domande e questioni proposte (Cass.,
21/12/2018, n. 33117).
Pertanto, si procederà ad esaminare 1'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
L' eccezione è fondata e va accolta.
5. Come noto, l'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, stabilisce che «[...] Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte stipulare una contenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5 comma uno bis del decreto legislativo
4 Marzo 2010 numero 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale».
Orbene, nella fattispecie, siccome 1a domanda spiegata dall'attrice ha ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 29.968,75 essa rientra nell'ambito applicativo della L. 132/2014, che impone l'espletamento della negoziazione assistita anche nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro 50.000,00.
Per tale ragione, il G.I., in prima udienza, rilevato il mancato esperimento, sino a quel momento, della negoziazione assistita, aveva assegnato a parte attrice il termine di legge per la sua instaurazione.
Sennonché, risulta dagli atti e dai documenti successivamente depositati dai convenuti costituiti che la parte attrice ha provveduto, in data 15.5.2023, ad inviare ai sig.ri l'invito a stipulare
1a convenzione di negoziazione assistita. Non è dato sapere se il suddetto invito sia stato inviato anche ai convenuti contumaci. Successivamente, ricevuto positivo riscontro da parte dei sig.ri
, e all'invito è pacifico che parte attrice ha CP_3 Controparte_2 Controparte_10
omesso di dare ulteriore impulso alla procedura di negoziazione assistita, mediante l'inoltro della bozza contenente la convenzione di negoziazione assistita e la formalizzazione di un invito per lo svolgimento di un apposito incontro tra le parti.
Ebbene, l'art. 3 cit. prevede che «L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale». Il comma 2 del citato art. 3 dispone, altresì, che la condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione, o è seguito da rifiuto ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2 comma 2 lett. a), e cioè il termine di durata per l'espletamento della procedura previsto nella convenzione.
5 Nello specifico, l'iter procedimentale della negoziazione assistita si compone: 1) dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
2) della risposta (positiva o negativa) all'invito;
3) della redazione e sottoscrizione della convenzione di negoziazione (le fasi dello scambio di invito e replica non sono necessarie qualora le parti addivengano all'immediato perfezionamento della convenzione di negoziazione), la quale deve precisare, oltre all'oggetto della controversia, il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;
4) dello svolgimento della negoziazione assistita, che può concludersi (non prima di un mese e non oltre tre mesi, salvo proroga concordata dalle parti di ulteriori trenta giorni) negativamente oppure positivamente con la sottoscrizione di un accordo che compone 1a controversia.
Dunque, in sintesi, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
(a) che la parte attrice, onerata, non comunichi tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, nel quale caso la domanda giudiziale va dichiarata improcedibile;
(b) che la parte attrice trasmetta tempestivamente l'invito alla controparte, che potrebbe però non aderire espressamente o rifiutare tacitamente;
in tale ipotesi, la condizione di procedibilità si considera avverata e 1a domanda proposta in giudizio diventa automaticamente procedibile;
(c) che la parte attrice comunichi tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e che la parte invitata aderisca;
a quel punto, l'attrice, interessata a coltivare il giudizio e, quindi, all'avveramento della condizione di procedibilità, è tenuta ad attivarsi per ulteriormente promuovere la conclusione dell'accordo, sicché, qualora non resti inerte pur a fronte della manifestata disponibilità della parte invitata, la domanda diviene parimenti improcedibile, indipendentemente dal fatto che l'onerata abbia inoltrato l'invito entro il termine fissato dal Giudice;
(d) che 1a parte attrice, comunicato l'invito e ricevuta l'adesione di parte convenuta, si attivi per dare ulteriore corso al procedimento che, poi, potrà concludersi o con la sottoscrizione dell'accordo delle parti, che non rende più necessaria la prosecuzione dell'azione giudiziaria oppure con lo spirare del termine concordato e il mancato raggiungimento dell'accordo entro detto termine, che determina in ogni caso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda.
Se ne ricava che, ad essere sanzionata con l'improcebilità della domanda non è soltanto 1a mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita — la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura — ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziamone e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte.
6 Nel caso di specie deve quindi concludersi per il mancato avveramento della condizione di procedibilità: parte attrice almeno con riferimento ai convenuti costituiti ha ottemperato all'ordine del Tribunale di invitare la controparte a stipulare la convenzione di negoziazione assistita;
tuttavia, ricevuta la comunicazione di adesione è rimasta completamente inerte, sicché l'iter procedimentale della negoziazione, concepito dal legislatore per essere diretto ad instaurare un'effettiva discussione tra le parti sulle questioni controverse, non può nel caso concreto dirsi portato a compimento dall'attore.
6. Le spese di lite tra il e i convenuti contumaci vanno dichiarate irripetibili. Pt_1
Quelle tra il e , , e Pt_1 CP_4 CP_3 Controparte_9 CP_10
in forza del principio di causazione vanno poste a carico dell'attore e, attesa la natura delle
[...]
questioni trattate e la definizione in rito, si liquidano, come in dispositivo, applicando i minimi tabellari previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 37/2018) con riferimento a tutte le fasi del giudizio. Il valore della controversia deve essere individuato in base al criterio del disputatum.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e CP_6 Controparte_5 CP_7
2) dichiara improcedibile la domanda proposta dall'attore;
3) condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di Parte_1 CP_3
e , che liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso
[...] CP_4 spese generali al 15, con attribuzione all'avv. Giuseppe Masiello, dichiaratosi antistatario, nonché in favore di e , che liquida in € 3.808,00 per Controparte_9 Controparte_10 compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Filiberto
D'Urgolo, dichiaratosi antistatario;
4) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di CP_6 Controparte_5
e
[...] CP_7
Napoli, 11.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leonardo Pica Presidente dott.ssa Ornella Minucci Giudice Relatore dott. Adriano Del Bene Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29293 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: altri contratti atipici, pendente
T R A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aliberti del Parte_1 C.F._1
Foro di Nocera Inferiore (SA) ( ), con studio in Napoli, al Corso C.F._2
Secondigliano 230
Attore
CONTRO
( ) e ( , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Filiberto D'Urgolo (C.F. ), con studio in C.F._5
Formia alla Via Vitruvio n. 334
E
( ) e (C.F. ) CP_3 C.F._6 CP_4 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Masiello (C.F. , con studio in C.F._8
Formia alla Via Marziale n. 13
Convenuti NONCHE'
1 - C.F. – Controparte_5 C.F._9
C.F. CP_6 C.F._10
– C.F. – CP_7 C.F._11
Convenuti
Conclusioni: per parte attrice accertarsi e dichiararsi il diritto del al regresso delle somme versate, partecipando Pt_1
l'adempimento di un'obbligazione del terzo, la cui esistenza e la cui entità siano divenute certe per fatti o atti giuridici opponibili agli odierni convenuti;
e per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla restituzione della somma di Euro Parte_1
ventinovemilanovecentosessantotto/75 (Euro 29.968,75), come conseguenza della legittimità del diritto di regresso, stragiudizialmente già esercitato, derivato dall'aver pagato, in qualità di condebitore, l'intero debito, con condanna dei convenuti ritualmente citati [Dott.ssa CP_6
- C.F. - Ing. – C.F. - , sig.
[...] C.F._10 CP_3 C.F._12
- C.F. - , sig.ra – C.F Controparte_5 C.F._9 CP_4
- , sig. - C.F. - Ing. C.F._13 Controparte_2 C.F._4 CP_1
– C.F. - e la sig.ra – C.F. ]
[...] C.F._3 CP_7 C.F._11
al versamento della somma di Euro ventinovemilanovecentosessantotto/75 (Euro 29.968,75) oltre interessi maturati e maturandi;
con vittoria di spese e competenze professionali, come per legge.
Per i convenuti e CP_4 [...]
, in accoglimento della sollevata eccezione, dichiararsi l'incompetenza per Controparte_8 territorio dell'adito Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Cassino, fissando all'uopo udienza per la precisazione delle conclusioni. All'esito, atteso il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, obbligatoria, accogliersi la sollevata eccezione di improcedibilità della domanda, fissando all'uopo udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nel merito, preliminarmente, dichiararsi l'intervenuta prescrizione del preteso diritto della parte attrice a riceversi in regresso il pagamento delle somme richieste. In accoglimento delle spiegate difese, rigettarsi la proposta domanda siccome insussistente / nulla per le motivazioni addotte oltre che infondata in fatto e diritto e non provata. Vittoria di spese e competenze di causa
Per i convenuti e Controparte_9 Controparte_10
In via del tutto preliminare, dichiarare in via definitiva l'estinzione del presente giudizio per non essere stato espletato il procedimento di negoziazione assistita così come disposto dal Giudice;
2 Sempre in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di Cassino per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito, verificare la regolarità del contraddittorio e delle relative notifiche effettuate da parte attrice ai convenuti e conseguentemente disporre l'integrazione del contraddittorio;
Rigettare la domanda attrice, poiché infondata sia sotto il profilo del fatto che del diritto;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , , Parte_1 CP_6 CP_3 Controparte_5
, , e con atti di
[...] CP_4 Controparte_2 Controparte_1 CP_7
citazione inviati in data 14.12.2022 esponendo che:
- come i convenuti era stato socio della Cooperativa “Il Ciliegio” a r.l., con sede in Casoria, sciolta d'autorità, in data 17 ottobre 2003, ai sensi degli artt. 2544 c.c. e 18 Legge 69/1992;
- detta società con sentenza n. 1109/94 era stata condannata dal Tribunale di Latina al pagamento in favore di tali e della somma di cento milioni di vecchie lire, Parte_2 Parte_3
oltre spese legali e che a cautela di detto credito era stato concesso sequestro conservativo eseguito su alcuni beni della società, tra i quali l'immobile che sarebbe stato assegnato al medesimo attore;
- che la società cooperativa non aveva provveduto al pagamento della somma di cui alla condanna sopra riportata sicché era stata intrapresa nel 2007 presso il Tribunale di Latina procedura esecutiva immobiliare;
- che egli aveva trovato un'intesa con i creditori procedenti concordando di versare loro la somma complessiva (sorta capitale, spese legali e spese vive documentate) pari ad Euro 34.250,00 allo scopo di ottenere la liberazione dell'immobile al medesimo assegnato;
- che effettivamente dopo il pagamento i creditori avevano formalizzato atto di rinuncia alla esecuzione ex art. 629 c.p.c.
Ciò posto l'attore ha evidenziato di aver più volte richiesto agli altri ex soci ai sensi dell'art
1299 c.c. il pagamento delle rispettive parti di debito al netto della quota a lui spettante, ma che nonostante le “aperture” mostrate da alcuni nulla era poi accaduto. Pertanto, egli ha convenuto in giudizio gli ex soci formulando le conclusioni in precedenza indicate.
2. Si sono quindi costituiti in giudizio e , nonché CP_3 CP_4 CP_9
e eccependo tutti:
[...] Controparte_10
3 - l'improcedibilità della domanda per violazione delle norme sulla negoziazione obbligatoria
(art. 3 co. 1 del D.L. 132/14, convertito in L 162/14), perché l'attore non aveva proposto preliminarmente l'obbligatoria procedura di negoziazione assistita in violazione della normativa dettata in materia di domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro;
- la non integrità del contraddittorio non avendo l'attore convenuto tutti i soci della
Cooperativa Il Ciliegio a r.l., che attesa la cessazione della cooperativa e la sua cancellazione dal registro delle imprese, secondo l'attore sarebbero rimasti coobbligati rispetto alla cancellazione della società dal registro delle imprese per il debito della società;
- l'inapplicabilità dell'evocata azione ex art. 1299 c.c. dovendo trovare piuttosto applicazione gli artt. 2518 e 2495 c.c. sicché gli ex soci di una cooperativa in caso di scioglimento e liquidazione della società avrebbero risposto dei debiti sociali solamente nei limiti di quanto da ciascuno ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione e né il che pur al momento dell'assegnazione era Pt_1 conscio del peso che gravava sull'immobile assegnato, né gli altri soci si erano mai inseriti nel passivo della società;
- l'incompetenza del Tribunale adito dovendo trovare applicazione le regole della competenza di cui agli artt 18 e 19 c.p.c. in favore del Tribunale di Latina;
- la prescrizione comunque del diritto vantato in giudizio
3. Alla prima udienza, il G.I. assegnava a parte attrice il termine di giorni quindici per inviare alle parti convenute l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell' art. 2 d.L n. 132/2014, convertito in 1. n. 162/2014.
Alla successiva udienza cartolare, i convenuti eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento dell'onere di avviare la negoziazione assistita, avendo parte attrice provveduto a trasmettere solo l'invito senza dar impulso alla procedura una volta ricevuta l'adesione. Parte attrice replicava allegando di aver inviato proposta di accordo, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Indi, rilevata la sussistenza di una questione idonea a definire il giudizio, le parti erano invitate a formulare le conclusioni e all'udienza cartolare del 20.6.2024 la causa era assegnata alla decisione del Collegio con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_6 Controparte_5
e ritualmente citati in data 13 e 14/12/2022 e non costituitisi in giudizio. CP_7
5. Ciò posto, in ossequio al principio della "ragione più liquida", affidandosi a una delle linee guida dello stesso rappresentata dal "criterio dell'evidenza" (cfr., Cass., 23/07/2018, n. 19503), ritiene il Tribunale di procedere ad analizzare unicamente le questioni che esauriscono la res
4 controversa con conseguente assorbimento di ulteriori domande e questioni proposte (Cass.,
21/12/2018, n. 33117).
Pertanto, si procederà ad esaminare 1'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
L' eccezione è fondata e va accolta.
5. Come noto, l'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, stabilisce che «[...] Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte stipulare una contenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5 comma uno bis del decreto legislativo
4 Marzo 2010 numero 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale».
Orbene, nella fattispecie, siccome 1a domanda spiegata dall'attrice ha ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 29.968,75 essa rientra nell'ambito applicativo della L. 132/2014, che impone l'espletamento della negoziazione assistita anche nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro 50.000,00.
Per tale ragione, il G.I., in prima udienza, rilevato il mancato esperimento, sino a quel momento, della negoziazione assistita, aveva assegnato a parte attrice il termine di legge per la sua instaurazione.
Sennonché, risulta dagli atti e dai documenti successivamente depositati dai convenuti costituiti che la parte attrice ha provveduto, in data 15.5.2023, ad inviare ai sig.ri l'invito a stipulare
1a convenzione di negoziazione assistita. Non è dato sapere se il suddetto invito sia stato inviato anche ai convenuti contumaci. Successivamente, ricevuto positivo riscontro da parte dei sig.ri
, e all'invito è pacifico che parte attrice ha CP_3 Controparte_2 Controparte_10
omesso di dare ulteriore impulso alla procedura di negoziazione assistita, mediante l'inoltro della bozza contenente la convenzione di negoziazione assistita e la formalizzazione di un invito per lo svolgimento di un apposito incontro tra le parti.
Ebbene, l'art. 3 cit. prevede che «L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale». Il comma 2 del citato art. 3 dispone, altresì, che la condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione, o è seguito da rifiuto ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2 comma 2 lett. a), e cioè il termine di durata per l'espletamento della procedura previsto nella convenzione.
5 Nello specifico, l'iter procedimentale della negoziazione assistita si compone: 1) dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
2) della risposta (positiva o negativa) all'invito;
3) della redazione e sottoscrizione della convenzione di negoziazione (le fasi dello scambio di invito e replica non sono necessarie qualora le parti addivengano all'immediato perfezionamento della convenzione di negoziazione), la quale deve precisare, oltre all'oggetto della controversia, il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;
4) dello svolgimento della negoziazione assistita, che può concludersi (non prima di un mese e non oltre tre mesi, salvo proroga concordata dalle parti di ulteriori trenta giorni) negativamente oppure positivamente con la sottoscrizione di un accordo che compone 1a controversia.
Dunque, in sintesi, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
(a) che la parte attrice, onerata, non comunichi tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, nel quale caso la domanda giudiziale va dichiarata improcedibile;
(b) che la parte attrice trasmetta tempestivamente l'invito alla controparte, che potrebbe però non aderire espressamente o rifiutare tacitamente;
in tale ipotesi, la condizione di procedibilità si considera avverata e 1a domanda proposta in giudizio diventa automaticamente procedibile;
(c) che la parte attrice comunichi tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e che la parte invitata aderisca;
a quel punto, l'attrice, interessata a coltivare il giudizio e, quindi, all'avveramento della condizione di procedibilità, è tenuta ad attivarsi per ulteriormente promuovere la conclusione dell'accordo, sicché, qualora non resti inerte pur a fronte della manifestata disponibilità della parte invitata, la domanda diviene parimenti improcedibile, indipendentemente dal fatto che l'onerata abbia inoltrato l'invito entro il termine fissato dal Giudice;
(d) che 1a parte attrice, comunicato l'invito e ricevuta l'adesione di parte convenuta, si attivi per dare ulteriore corso al procedimento che, poi, potrà concludersi o con la sottoscrizione dell'accordo delle parti, che non rende più necessaria la prosecuzione dell'azione giudiziaria oppure con lo spirare del termine concordato e il mancato raggiungimento dell'accordo entro detto termine, che determina in ogni caso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda.
Se ne ricava che, ad essere sanzionata con l'improcebilità della domanda non è soltanto 1a mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita — la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura — ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziamone e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte.
6 Nel caso di specie deve quindi concludersi per il mancato avveramento della condizione di procedibilità: parte attrice almeno con riferimento ai convenuti costituiti ha ottemperato all'ordine del Tribunale di invitare la controparte a stipulare la convenzione di negoziazione assistita;
tuttavia, ricevuta la comunicazione di adesione è rimasta completamente inerte, sicché l'iter procedimentale della negoziazione, concepito dal legislatore per essere diretto ad instaurare un'effettiva discussione tra le parti sulle questioni controverse, non può nel caso concreto dirsi portato a compimento dall'attore.
6. Le spese di lite tra il e i convenuti contumaci vanno dichiarate irripetibili. Pt_1
Quelle tra il e , , e Pt_1 CP_4 CP_3 Controparte_9 CP_10
in forza del principio di causazione vanno poste a carico dell'attore e, attesa la natura delle
[...]
questioni trattate e la definizione in rito, si liquidano, come in dispositivo, applicando i minimi tabellari previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 37/2018) con riferimento a tutte le fasi del giudizio. Il valore della controversia deve essere individuato in base al criterio del disputatum.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e CP_6 Controparte_5 CP_7
2) dichiara improcedibile la domanda proposta dall'attore;
3) condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di Parte_1 CP_3
e , che liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso
[...] CP_4 spese generali al 15, con attribuzione all'avv. Giuseppe Masiello, dichiaratosi antistatario, nonché in favore di e , che liquida in € 3.808,00 per Controparte_9 Controparte_10 compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Filiberto
D'Urgolo, dichiaratosi antistatario;
4) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di CP_6 Controparte_5
e
[...] CP_7
Napoli, 11.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
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