Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
3206/2024 RGAC
Il tribunale, nella persona dei sigg.ri:
Dott. Gian Andrea Morbelli Pres.
Dott.ssa Sara Pozzetti Giud.
Dott. Pasquale Perfetti Rel est
Ha emesso SENTENZA
Sul ricorso CONGIUNTO
della sig.ra , nata a [...] il [...] (C.F. e residente in [...]
Guarene (CN), Frazione Montebello n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato (doc. 01a), dall'Avv. MARA DEMICHELIS del Foro di Asti (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_2 studio in Alba (CN), Via Roma n. 4, è eletto domicilio ai sensi di legge (p.e.c.
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del sig. , nato a [...] il [...] (C.F. e residente in [...]
Morra (CN), Borgata Torriglione n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato (doc. 01b), dall'Avv. Roberto COSTAMAGNA del Foro di Asti (C.F. ), presso il CodiceFiscale_4 cui studio in Alba (CN), Via Pierino Belli n. 12, è eletto domicilio ai sensi di legge (p.e.c.
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OGGETTO
Regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio
OSSERVATO
Le parti svolgono ricorso congiunto, assumendo le conclusioni che seguono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ove necessario previa comparizione personale dei genitori, disciplinare l'affidamento del figlio minore , nato a [...] il [...] (CF. Persona_1 C.F._5
), le modalità di frequentazione del medesimo con il genitore non collocatario ed i correlati diritti di
[...] mantenimento alle seguenti
Regime affidamento e collocazione del figlio minore: affidamento condiviso e paritario del figlio minore, con possibilità per entrambi i genitori di decidere disgiuntamente le questioni di ordinaria amministrazione.
Le parti si impegnano a continuare il percorso logopedistico e psicologico che il figlio ha Persona_1 intrapreso presso l'ASL CN2 per problematiche connesse all'uso della parola (doc. 04) ed a richiedere, entro e non oltre quindici giorni dal deposito del presente atto, di sottoporsi essi stessi, per il tramite del medesimo servizio, ad un percorso finalizzato al sostegno della genitorialità e ad una normalizzazione del rapporto padre-figlio. Qualora il Servizio Sanitario Nazionale non sia in grado di fornire il detto percorso di sostegno alla genitorialità, le parti si impegnano ad individuare un percorso tramite professionisti privati suddividendone le relative spese.
Il figlio minore avrà residenza anagrafica e collocazione abituale presso l'abitazione della madre, attualmente in Guarene (CN), Frazione Montebello n. 3.
Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi le variazioni dei propri recapiti, nonché le eventuali variazioni di utenze telefoniche.
Regime di frequentazione del figlio minore con il genitore non collocatario:
i Regime ordinario: i genitori osserveranno il seguente regime minimo di frequentazione, con la precisazione che giorni e orari potranno variare su accordo di entrambe le parti o su consiglio del servizio di psicologia dell'ASL CN2 che si occuperà del percorso genitoriale, nonché in base alle esigenze scolastiche del minore e lavorative dei genitori:
ii nell'ottica del criterio della necessaria gradualità, dovuta al fatto che il minore non è abituato a trascorrere tempo da solo con il padre, il sig. , per un periodo iniziale di due mesi a decorrere dal CP_1 deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, incontrerà il figlio ogni fine settimana, di sabato o domenica per due ore consecutive, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, fuori dall'abitazione materna ed alla presenza della sig.ra per i due mesi successivi, l'incontro settimanale, per due ore consecutive, avverrà Pt_1 in Guarene o dintorni senza la presenza della madre;
per almeno ulteriori due mesi, il sig. potrà CP_1 prelevare il figlio dall'abitazione materna, per introdurlo nell'ambiente domestico e parentale paterno, e tenerlo con se per l'intero pomeriggio del sabato o della domenica, dalle ore 16.00 alle ore 21.00; dopo sei mesi dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, a condizione che le parti si siano attivate per intraprendere ed abbiano intrapreso il percorso di sostegno psicologico genitoriale, il padre potrà trascorrere con il minore, a settimane alterne, l'intero week-end, dalle ore ore 16.00 del sabato, a seguito di graduale introduzione del pernottamento notturno, sino alle ore 21.00 della domenica;
decorsi 24 mesi dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il padre potrà trascorrere con il minore, a settimane alterne, l'intero week-end dalle ore 21.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica.
iii Periodo natalizio: dopo sei mesi dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, a condizione che le parti si siano attivate per intraprendere ed abbiano intrapreso il percorso di sostegno psicologico genitoriale, il minore trascorrerà ad anni alterni i giorni dal 25 al 31 dicembre con un genitore
(anno 2025/2026 con il padre) ed i giorni 24 dicembre nonché dal 1° al 6 gennaio con l'altro (anno
2025/2026 con la madre). Si precisa i l minore dovrà rientrare presso l'abitazione del genitore presso cui trascorrerà il periodo successivo entro le ore 10.00. Durante le vacanze natalizie 2024 il minore trascorerrà con il padre, con facoltà di quest'ultimo di portarlo con sé presso l'abitazione paterna e/o presso parenti paterni, quattro pomeriggi, tra cui quello di Natale, da concordare entro il mese di novembre 2024, dalle ore 15.30 alle ore 18.30. ii Periodo pasquale: dopo sei mesi dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, a condizione che le parti si siano attivate per intraprendere ed abbiano intrapreso il percorso di sostegno psicologico genitoriale, il minore trascorrerà, ad anni alterni, le festività di Pasqua o di UE con l'uno o l'altro genitore (anno 2025 Pasqua con la madre e UE con il padre), cercando di fare in modo che il minore trascorra metà delle vacanze pasquali con la madre e metà con il padre, in base al numero di giorni disponibili. In ogni caso, durante le vacanze Pasquali 2025 il minore trascorrerà con il padre, con facoltà di quest'ultimo di portarlo con sé presso l'abitazione paterna, almeno un pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore
21.00 in uno dei tre pomeriggi che precedono la Pasqua e l'intera giornata di UE dalle ore 09.00 alle ore 21.00.
iii Vacanze estive: dopo sei mesi dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, a condizione che le parti si siano attivate per intraprendere ed abbiano intrapreso il percorso di sostegno psicologico genitoriale, il minore trascorrerà durante le vacanze estive (periodo di chiusura delle scuole) 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore. Il predetto periodo di vacanza deve essere concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno.
iv Altre festività, ponti e compleanni: il minore trascorrerà gli ulteriori giorni di festività, relativi ponti e compleanni in via alternata con l'uno o l'altro genitore, salvo diversi accordi tra le parti.
Nel rispetto di tali condizioni, le parti concorderanno orari, spostamenti e si distribuiranno in modo alternato l'onere dei viaggi di accompagnamento del minore da un genitore all'altro.
Entrambi i genitori si impegnano, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, ad adottare tutte le cautele del caso nel presentare a soggetti terzi il minore e nel farlo interagire con gli stessi, potendo questi ultimi coltivare rapporti col minore con la dovuta gradualità.
Contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico del padre: in ragione della modalità di frequentazione del minore con ciascun genitore, il padre - con decorrenza dal mese di settembre 2024 - verserà, entro il giorno quindici di ogni mese con bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra
, un contributo al mantenimento ordinario del figlio minore pari a €. 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta/00).
Regime spese c.d. straordinarie del figlio: i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle c.d. spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal Protocollo presso il Tribunale di Asti, di cui i ricorrenti danno atto di aver preso visione e ricevuto copia;
le detrazioni fiscali relative al figlio saranno pertanto attribuite a ciascuna parte nella misura del 50%. Le parti precisano che in deroga al citato Protocollo la spesa relativa alla mensa scolastica viene concordemente considerata spesa straordinaria e verrà pagata dai genitori a mesi alterni direttamente all'ente creditore (la prima rata, successiva al deposito del ricorso, verrà sostenuta dal padre).
Assegno Unico per il figlio: il sig. presta il proprio consenso affinché la sig.ra Controparte_1 Parte_1 percepisca integralmente l'assegno unico.
Apertura conto/libretto intestato a minore: il sig. si impegna a versare su apposito Controparte_1 conto/libretto intestato al minore la somma di €. 600,00 (seicento/00) entro un mese dal deposito del presente atto ed a rendicontare la madre circa i movimenti avvenuti e la giacenza presente sul medesimo, ogni qualvolta ella ne faccia richiesta. Reciprocamente, la sig.ra si impegna, qualora dovesse Parte_1 aprire conto/libretto intestato al minore, a rendicontare il padre a richiesta di quest'ultimo.
Aggiunta cognome materno a quello paterno attribuito al minore: il sig. presta sin d'ora il Controparte_1 consenso all'aggiunta del cognome materno a quello paterno già attribuito al figlio , Persona_1 impegnandosi a sottoscrivere ogni e qualsivoglia documento utile al buon fine della procedura. Consenso per espatrio: i ricorrenti si concedono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio del figlio minore , con ciò intendendosi altresì Per_1
l'autorizzazione alla sottoscrizione di ogni modulo utile al rilascio di detti documenti. Le parti concordano che fino al raggiungimento dell'età dei 14 anni per l'espatrio del minore al di fuori dell'Unione Europea sarà necessario il consenso di entrambi i genitori.
Spese legali della procedura: integralmente compensate tra i ricorrenti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F. dei rispettivi legali.”
Le richieste così formulate appaiono conformi a legge, e congrue all'interesse della prole, non emergendo ragioni ostative all'accoglimento, ai sensi dell'art. 473 bis n 51 cpc.
Spese compensate.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Dispone in conformità alle conclusioni congiunte, come sopra riportate per esteso;
Compensa le spese.
Infine, Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
Il tribunale dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Asti, 10.2.2025
Il Pres il rel est