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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Stefania Basso -Consigliera dr. EL Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1661/24 r. g. l., vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Coppola, presso Parte_1 Parte_2 il quale elettivamente domiciliano, in Napoli, via Marsicano n. 2
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Conny Scalzi e Caterina Viglialoro, presso Controparte_1 le quali elettivamente domicilia, in Napoli, via San Giacomo n. 24
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti, telematicamente depositato in data 18 giugno 2024, e Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione Parte_3 di Giudice del lavoro, n. 7793 del 2023, che articolatamente censuravano, con la quale era stata accolta la domanda di volta al riconoscimento di un rapporto di lavoro Controparte_1 domestico, e delle conseguenti differenze retributive, in parte in via esclusiva a carico della
[...]
per altra fase temporale solidamente a carico di entrambi gli odierni appellanti. Pt_1
1 Concludevano, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, il rigetto della domanda proposta dalla con il ricorso di primo grado. CP_1
Si costituiva , che resisteva all'appello, preliminarmente eccependone Controparte_1
l'inammissibilità, perché tardivo. Chiedeva, altresì, la condanna di controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c..
All'udienza sopra indicata, sulle note scritte di trattazione rispettivamente depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.
Orbene, appare fondata la preliminare e assorbente eccezione (su un profilo comunque rilevabile d'ufficio, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado;
cfr. Cassazione, III, 22.6.2007, n.14591) di inammissibilità dell'appello, depositato, come puntualizzato in premessa, in data 18 giugno 2024, a fronte di una sentenza notificata dalla controparte, a mezzo posta, come emergente per tabulas, in data
22 febbraio 2025, dunque ben oltre il termine di 30 giorni posto dagli artt. 325 e 326 c.p.c..
Gli appellanti, rimasti contumaci in primo grado, nelle note di trattazione scritta hanno solamente contestato che detta notifica sia avvenuta a mezzo posta, deducendo un obbligo di notifica a mezzo pec, in considerazione della loro qualità di professionisti. Trattasi, tuttavia, di un assunto privo di qualsivoglia base normativa, infatti non menzionata.
Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità dell'appello, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
Da disattendere, poi, la richiesta di condanna degli appellanti, ex art. 96, comma 3, c.p.c., dei quali non si riscontrano i presupposti nella fattispecie per cui è causa.
Come autorevolmente affermato dalla S.C. (arg. da ultimo, ex Cass., I, 8.3.2025 n. 6205) , la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., , presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché stare in giudizio per sostenere una pretesa, anche se infondata, non è di per sé condotta rimproverabile.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza degli appellanti, liquidandosi, con distrazione, come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: dichiara inammissibile l'appello;
2 condanna e a corrispondere a , con distrazione Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ai procuratori dichiaratisi antistatari, le spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro 2.000,00, oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. EL Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Stefania Basso -Consigliera dr. EL Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1661/24 r. g. l., vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Coppola, presso Parte_1 Parte_2 il quale elettivamente domiciliano, in Napoli, via Marsicano n. 2
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Conny Scalzi e Caterina Viglialoro, presso Controparte_1 le quali elettivamente domicilia, in Napoli, via San Giacomo n. 24
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti, telematicamente depositato in data 18 giugno 2024, e Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione Parte_3 di Giudice del lavoro, n. 7793 del 2023, che articolatamente censuravano, con la quale era stata accolta la domanda di volta al riconoscimento di un rapporto di lavoro Controparte_1 domestico, e delle conseguenti differenze retributive, in parte in via esclusiva a carico della
[...]
per altra fase temporale solidamente a carico di entrambi gli odierni appellanti. Pt_1
1 Concludevano, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, il rigetto della domanda proposta dalla con il ricorso di primo grado. CP_1
Si costituiva , che resisteva all'appello, preliminarmente eccependone Controparte_1
l'inammissibilità, perché tardivo. Chiedeva, altresì, la condanna di controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c..
All'udienza sopra indicata, sulle note scritte di trattazione rispettivamente depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.
Orbene, appare fondata la preliminare e assorbente eccezione (su un profilo comunque rilevabile d'ufficio, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado;
cfr. Cassazione, III, 22.6.2007, n.14591) di inammissibilità dell'appello, depositato, come puntualizzato in premessa, in data 18 giugno 2024, a fronte di una sentenza notificata dalla controparte, a mezzo posta, come emergente per tabulas, in data
22 febbraio 2025, dunque ben oltre il termine di 30 giorni posto dagli artt. 325 e 326 c.p.c..
Gli appellanti, rimasti contumaci in primo grado, nelle note di trattazione scritta hanno solamente contestato che detta notifica sia avvenuta a mezzo posta, deducendo un obbligo di notifica a mezzo pec, in considerazione della loro qualità di professionisti. Trattasi, tuttavia, di un assunto privo di qualsivoglia base normativa, infatti non menzionata.
Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità dell'appello, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
Da disattendere, poi, la richiesta di condanna degli appellanti, ex art. 96, comma 3, c.p.c., dei quali non si riscontrano i presupposti nella fattispecie per cui è causa.
Come autorevolmente affermato dalla S.C. (arg. da ultimo, ex Cass., I, 8.3.2025 n. 6205) , la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., , presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché stare in giudizio per sostenere una pretesa, anche se infondata, non è di per sé condotta rimproverabile.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza degli appellanti, liquidandosi, con distrazione, come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: dichiara inammissibile l'appello;
2 condanna e a corrispondere a , con distrazione Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ai procuratori dichiaratisi antistatari, le spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro 2.000,00, oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. EL Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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