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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5855 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Napoli Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico del lavoro, dr. Maria Pia Mazzocca , all'udienza del _19/6/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. __ ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.__4937/2024 R.G. lavoro TRA
nato a [...], il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...],rappresentato e difeso dall' Avv. Rosa Capuozzo (c.f. e domiciliato C.F._2 Email_1 presso il suo studio sito in Quarto (Na), allaVia Masullo 3/a, per giusta procura rilasciata, che si allega in calce al presente atto
[ Ricorrente Contro
il sig. , nato a [...] il [...], C.F. P_
, residente in [...] ed C.F._3 elettivamente domiciliato, per il presente giudizio, in Napoli alla via Maurizio De Vito Piscicelli 44, presso lo dell'avv. Stefano Patti del Foro di Napoli, C.F. , C.F._4 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato in conformità alle disposizioni in materia di PCT ma da ritenersi parte integrante del presente ricorso. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c. il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente numero di telefax 08119688333 nonché al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2 quest'ultimo da valere quali domicilio telematico. Resistente
FATTO E DIRITTO 1.- Il ricorrente ha lavorato continuativamente per la sig.ra dal 25.6.2007 al Controparte_2 15.9.2021 in virtù di contratto part time al 60%, con qualifica di impiegato inquadrato al 4° livello del CCNL [all. 1]. 2.- il rapporto di lavoro cessava in data 15.9.2021. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la sig.ra in qualità di datore di lavoro, non ha provveduto a Controparte_2 corrispondere, le ultime due mensilità di agosto e settembre 2021 pari ad euro 1473,17 al netto delle mensilità né tantomeno l'indennità di fine rapporto al Sig. . Parte_1
2.1.- dalla Certificazione Unica 2022, si evince che il “trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale” sono state calcolate dalla società datoriale in € 14.603,59 [all. 2]. Il ricorrente intende ottenere immediatamente il suddetto TFR e le mensilità scadute e non pagate.
3. la signora decedeva in data 21.7.2023, e si individua come suo unico Controparte_2 erede il sig. così come si evince da certificazione anagrafica che si allega. P_
[all.3], il quale non ha ancora provveduto a versare alcunché al sig. . Parte_1
1 Chiedeva pertanto dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 25.6.2007 al 15.9.1021 e condannare il resistente il sig. in qualità di erede P_ della sig.ra , al pagamento in favore del ricorrente della somma Controparte_2 complessiva di euro 16.076,76 a titolo di TFR e delle ultime mensilità dovute e non pagate di agosto e settembre 2021 ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Si costituiva Il sig. , deducendo che con atto del 11/12/2024 aveva Controparte_3 rinunciato all'eredità della madre, sig.ra , C.F. , Controparte_2 C.F._5 deceduta in Napoli REGISTRO Volontaria Giurisdizione, Num. Cron. 2684/2024, rep. 00001395 (All.02); che la rinuncia all'eredità ha effetto ex tunc in applicazione del disposto dell'art. 521 c.c. e, pertanto, il comparente non può essere ritenuto legittimato Concludeva chiedendo , accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. P_
, nato a [...] il [...], per effetto dell'intervenuta rinuncia all'eredità
[...] della madre signora deceduta a in Napoli il 21/07/2023 anche applicazione del CP_2 disposto dell'art. 521 c.c. ed estrometterlo dal presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze
All' udienza del 17/3/2025 , tenutasi in trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. il ricorrente chiedeva al giudice ordinare a parte resistente deposito di documentazione attestante la situazione patrimoniale della de cuius, onde accertare in capo al resistente il possesso di beni ereditari. Il resistente replicava di non esserne in possesso Il giudice , rilevato che parte resistente ha provato la sua estraneità al presente giudizio, e che dal certificato storico dello stato di famiglia il resistente era l' unico chiamato all' eredità, all' udienza del 17/6/2025 decideva come da separata sentenza. Va premesso che la domanda proposta , tesa all' accertamento in virtù del rapporto di lavoro invocato delle differenze retributive pere le causali di cui alla permessa essendo la datrice di lavoro deceduta, veniva proposta nei confronti del figlio della de cuius, il P_ quale chiamato in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo posto in essere nessun atto di accettazione, né formalmente, né di fatto, ma avendo anzi formalmente rinunciato all' eredità della de cuius , sicchè riteneva che nessuna somma poteva essergli richiesta quale erede della madre.
Va infatti rilevato che l'accettazione di eredità costituisce infatti, conformemente alla prevalente giurisprudenza sul punto “condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne” (Cass. 8053/2017). La qualità di erede
“non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede" (Cass. n. 6479/2002; n. 2849/1992; n. 1885/1988; n. 2489/1987; n. 5105/1985; n. 4520/1984; n. 125/1983)” principio richiamato dall'Ordinanza, sez. VI, 17970//2018. La qualità di erede si assume solo con l' l' accettazione dell'eredità, prima di quel momento sussiste solo la qualità di chiamato all' eredità . II chiamato all' eredità è dunque la persona che, in seguito all'apertura della successione, ha un'aspettativa ereditaria, o perché indicato come erede nel testamento o perché prossimo congiunto del defunto.
2 Tuttavia nel costituirsi in giudizio il predetto , a sostegno della propria eccezione di difetto di legittimazione, depositava atto dell '11.12.2024 registro volontaria giurisdizione notorio attestante la rinuncia all' eredità Detta circostanza determina il venir meno della legittimazione passiva e pertanto comporta il rigetto del ricorso Parte resistente, infatti, unico chiamato all'eredità della de cuius , in qualità di figlio, non avendo la stessa altri eredi, come risulta dal certificato storico di famiglia , ha rinunciato all'eredità dopo l' introduzione del presente giudizio, con atto dell '11.12.2024 registro volontaria giurisdizione.
Rilevato che la rinuncia all'eredità effettuata nelle forme di legge, ha efficacia retroattiva ai sensi dell'articolo 521 CC, la circostanza comporta nel presente giudizio il difetto di legittimazione passiva della parte resistente ed il conseguente rigetto del presente ricorso. Considerata la circostanza che la rinuncia all'eredità della de cuius da Controparte_2 parte di è avvenuta dopo il deposito delricorsio sicché il ricorrente aveva P_ correttamente evocato in giudizio il in quanto chiamato all'eredità, stimasi equo P_ compensare le spese di lite
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite . Si comunichi
Napoli 17/6/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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Tribunale di Napoli Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico del lavoro, dr. Maria Pia Mazzocca , all'udienza del _19/6/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. __ ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.__4937/2024 R.G. lavoro TRA
nato a [...], il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...],rappresentato e difeso dall' Avv. Rosa Capuozzo (c.f. e domiciliato C.F._2 Email_1 presso il suo studio sito in Quarto (Na), allaVia Masullo 3/a, per giusta procura rilasciata, che si allega in calce al presente atto
[ Ricorrente Contro
il sig. , nato a [...] il [...], C.F. P_
, residente in [...] ed C.F._3 elettivamente domiciliato, per il presente giudizio, in Napoli alla via Maurizio De Vito Piscicelli 44, presso lo dell'avv. Stefano Patti del Foro di Napoli, C.F. , C.F._4 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato in conformità alle disposizioni in materia di PCT ma da ritenersi parte integrante del presente ricorso. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c. il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente numero di telefax 08119688333 nonché al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2 quest'ultimo da valere quali domicilio telematico. Resistente
FATTO E DIRITTO 1.- Il ricorrente ha lavorato continuativamente per la sig.ra dal 25.6.2007 al Controparte_2 15.9.2021 in virtù di contratto part time al 60%, con qualifica di impiegato inquadrato al 4° livello del CCNL [all. 1]. 2.- il rapporto di lavoro cessava in data 15.9.2021. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la sig.ra in qualità di datore di lavoro, non ha provveduto a Controparte_2 corrispondere, le ultime due mensilità di agosto e settembre 2021 pari ad euro 1473,17 al netto delle mensilità né tantomeno l'indennità di fine rapporto al Sig. . Parte_1
2.1.- dalla Certificazione Unica 2022, si evince che il “trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale” sono state calcolate dalla società datoriale in € 14.603,59 [all. 2]. Il ricorrente intende ottenere immediatamente il suddetto TFR e le mensilità scadute e non pagate.
3. la signora decedeva in data 21.7.2023, e si individua come suo unico Controparte_2 erede il sig. così come si evince da certificazione anagrafica che si allega. P_
[all.3], il quale non ha ancora provveduto a versare alcunché al sig. . Parte_1
1 Chiedeva pertanto dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 25.6.2007 al 15.9.1021 e condannare il resistente il sig. in qualità di erede P_ della sig.ra , al pagamento in favore del ricorrente della somma Controparte_2 complessiva di euro 16.076,76 a titolo di TFR e delle ultime mensilità dovute e non pagate di agosto e settembre 2021 ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Si costituiva Il sig. , deducendo che con atto del 11/12/2024 aveva Controparte_3 rinunciato all'eredità della madre, sig.ra , C.F. , Controparte_2 C.F._5 deceduta in Napoli REGISTRO Volontaria Giurisdizione, Num. Cron. 2684/2024, rep. 00001395 (All.02); che la rinuncia all'eredità ha effetto ex tunc in applicazione del disposto dell'art. 521 c.c. e, pertanto, il comparente non può essere ritenuto legittimato Concludeva chiedendo , accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. P_
, nato a [...] il [...], per effetto dell'intervenuta rinuncia all'eredità
[...] della madre signora deceduta a in Napoli il 21/07/2023 anche applicazione del CP_2 disposto dell'art. 521 c.c. ed estrometterlo dal presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze
All' udienza del 17/3/2025 , tenutasi in trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. il ricorrente chiedeva al giudice ordinare a parte resistente deposito di documentazione attestante la situazione patrimoniale della de cuius, onde accertare in capo al resistente il possesso di beni ereditari. Il resistente replicava di non esserne in possesso Il giudice , rilevato che parte resistente ha provato la sua estraneità al presente giudizio, e che dal certificato storico dello stato di famiglia il resistente era l' unico chiamato all' eredità, all' udienza del 17/6/2025 decideva come da separata sentenza. Va premesso che la domanda proposta , tesa all' accertamento in virtù del rapporto di lavoro invocato delle differenze retributive pere le causali di cui alla permessa essendo la datrice di lavoro deceduta, veniva proposta nei confronti del figlio della de cuius, il P_ quale chiamato in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo posto in essere nessun atto di accettazione, né formalmente, né di fatto, ma avendo anzi formalmente rinunciato all' eredità della de cuius , sicchè riteneva che nessuna somma poteva essergli richiesta quale erede della madre.
Va infatti rilevato che l'accettazione di eredità costituisce infatti, conformemente alla prevalente giurisprudenza sul punto “condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne” (Cass. 8053/2017). La qualità di erede
“non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede" (Cass. n. 6479/2002; n. 2849/1992; n. 1885/1988; n. 2489/1987; n. 5105/1985; n. 4520/1984; n. 125/1983)” principio richiamato dall'Ordinanza, sez. VI, 17970//2018. La qualità di erede si assume solo con l' l' accettazione dell'eredità, prima di quel momento sussiste solo la qualità di chiamato all' eredità . II chiamato all' eredità è dunque la persona che, in seguito all'apertura della successione, ha un'aspettativa ereditaria, o perché indicato come erede nel testamento o perché prossimo congiunto del defunto.
2 Tuttavia nel costituirsi in giudizio il predetto , a sostegno della propria eccezione di difetto di legittimazione, depositava atto dell '11.12.2024 registro volontaria giurisdizione notorio attestante la rinuncia all' eredità Detta circostanza determina il venir meno della legittimazione passiva e pertanto comporta il rigetto del ricorso Parte resistente, infatti, unico chiamato all'eredità della de cuius , in qualità di figlio, non avendo la stessa altri eredi, come risulta dal certificato storico di famiglia , ha rinunciato all'eredità dopo l' introduzione del presente giudizio, con atto dell '11.12.2024 registro volontaria giurisdizione.
Rilevato che la rinuncia all'eredità effettuata nelle forme di legge, ha efficacia retroattiva ai sensi dell'articolo 521 CC, la circostanza comporta nel presente giudizio il difetto di legittimazione passiva della parte resistente ed il conseguente rigetto del presente ricorso. Considerata la circostanza che la rinuncia all'eredità della de cuius da Controparte_2 parte di è avvenuta dopo il deposito delricorsio sicché il ricorrente aveva P_ correttamente evocato in giudizio il in quanto chiamato all'eredità, stimasi equo P_ compensare le spese di lite
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite . Si comunichi
Napoli 17/6/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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