Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 27/03/2025, n. 6251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6251 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06251/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12070/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12070 del 2023, proposto da ED LU LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Amina L'Abbate, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'università e della ricerca, non costituito in giudizio;
per l’accertamento,
ai sensi dell’art. 31 c.p.a. del silenzio/inadempimento del Ministero dell’istruzione e del merito - rispetto all’obbligo di provvedere - nel procedimento amministrativo avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento del sostegno conseguito all’estero (Romania) iniziato con istanza presentata dal ricorrente e non concluso entro il termine previsto dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007, e per il contestuale accertamento dell’illegittimità del predetto silenzio inadempimento, vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine alcuno di esercizio della discrezionalità amministrativa, per l’effetto, ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ovvero, nel caso lo ritenga, al Ministero dell’Università e della Ricerca, anche con l’eventuale nomina di un commissario ad acta, l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento della disciplina sostegno agli alunni disabili conseguito in Romania dal ricorrente, come valido per l’insegnamento in Italia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato in data 12 settembre 2023 (dep. 12.09) l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 14 gennaio 2023 istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- che il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in resistenza con comparsa di stile;
- che alla camera di consiglio del 25 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato :
- che il ricorso è fondato per quanto di ragione (v. ex plur. di questo Tribunale, sez. IV, sent. 27.1.2025, n. 1784);
- che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- che nel caso in esame:
a) sussiste l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, ai sensi del quale: co. 2: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; co. 6: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”;
b) l’anzidetto termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato il provvedimento conclusivo;
- che pertanto si deve ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, nominando sin d’ora quale commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, nei termini (stabiliti avendo riguardo all’epoca di avvio del procedimento; 2023) e con le modalità indicate in dispositivo;
- che la domanda ex art. 31, co. 3, c.p.a. non può essere accolta tenuto conto della discrezionalità tecnica riconosciuta all’amministrazione anche nell’imposizione di eventuali misure compensative e della possibilità per la stessa di effettuare approfondimenti istruttori (cfr. Tar Lazio IV bis n. 10764/2024);
- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 40 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 90 giorni (dalla richiesta di parte);
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO