Decreto cautelare 7 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Sentenza 9 luglio 2021
Ordinanza cautelare 10 dicembre 2021
Rigetto
Sentenza 13 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 15/01/2021, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 00014/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01140/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2020, proposto da
UR ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Gadenz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Rovereto, via Roma 2;
contro
il Comune di Peschiera del Garda, in persona del Sindaco pro tempore. rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Segna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco 3480;
nei confronti
Trust Professionale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Bezzi e Marco Avanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del permesso di costruire n. 7561 del 30.4.2020 e, per quanto di ragione, di tutti i provvedimenti in essa richiamati, conosciuti dalla ricorrente in data 1.8.2020 a seguito di istanza di accesso agli atti del 15.7.2020, evasa il 10.8.2020;
di ogni altro atto connesso e/o presupposto, e specificatamente;
- della autorizzazione paesaggistica prot. n. 25020 del 14.12.2018 e quindi del provvedimento di autorizzazione n. 125/2018 del 10.12.2018, con annessa relazione illustrativa prot. n. 20612 del 16-15.10.2018;
- del Parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, prot. N. 31053 del 3.12.2018 e degli atti infra-procedimentali tutti in essi richiamati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Peschiera del Garda e di Trust Professionale S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 il dott. Alberto Pasi;
Considerato, sulla base della cognizione sommaria propria di questa fase, che:
- la normativa statale (cfr. art. 28 del d.p.r. 495/92, Regolamento di esecuzione del Codice della strada) non prevede fasce di rispetto delle strade comunali;
- quella comunale (nella fattispecie l'art. 5 delle norme tecniche di piano del Comune di Peschiera del Garda) è derogabile ai sensi del Piano Casa, come confermato dall' art. 64 della L.R.V. 30/16, che ha già superato il vaglio di costituzionalità;
- la quota minima di suolo permeabile, cui concorre anche la pavimentazione drenante (nel caso in discussione per una superficie di circa 66 mq) è riducibile al 25% ex art. 6.50 delle NTO, alle condizioni ivi previste, ricorrenti nella fattispecie grazie alla progettazione della cisterna interrata, in alternativa a una vasca di laminazione;
- il beneficio volumetrico del 5% non è assorbito in quello previsto dal Piano Casa del Veneto, stante la non piena corrispondenza dei rispettivi obbiettivi specifici (TAR Veneto Sez.2 n. 64/20);
- quanto al dimensionamento della superficie a parcheggio, per principio generale in caso di non corrispondenza tra il dato cartografico e quello letterale, è quest' ultimo a prevalere e a vincolare il dichiarante;
- la parentela oltre il secondo grado non rileva ai fini del potenziale conflitto d' interesse;
- la previsione del parere della Commissione locale per il paesaggio risulta abrogata con deliberazione consiliare 28.4.2016 n. 10;
- la valutazione di compatibilità paesaggistica è connotata dai noti ampi margini di discrezionalità, il cui esercizio nella fattispecie appare esente da vizi logici ed errori di fatto, nonché sinteticamente motivato.
Ritenuto pertanto che il ricorso non evidenzia significative probabilità di accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), Respinge l' istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle due parti resistenti, e le liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) in ragione del 50% a favore di ciascuna, oltre IVA e CPA di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, tenutasi da remoto in modalità di videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO