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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4188 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta dai signori magistrati:
Dott. Gianna Maria Zannella PRESIDENTE RELATORE
Dott. Camillo Romandini CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Delle Donne CONSIGLIERE
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 2339/2022, riservato in decisione all'udienza collegiale del primo luglio 2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali ex art. 127 ter c.p.c. in virtù del decreto di questa Corte depositato il giorno 28.5.2025, vertente tra:
(già soc. per azioni) Controparte_1 CP_2
C.F. con sede in , Piazza Garibaldi n. 16, P.IVA_1 CP_1
in persona dei suoi procuratori 1 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza G. Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mainetti p.e.c.
, che la rappresenta Email_1
e difende per delega posta su foglio separato ex art. 83 c.p.c., allegato alla comparsa depositata nel primo grado di giudizio appellante
e
C.F. Controparte_3 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele
n. 154, presso lo studio dell'Avv. Luigi NO e da questi rappresentato e difeso unitamente all'Avv. EO NO in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4211 pubblicata il 17 marzo 2022 dal Tribunale di Roma;
Conclusioni:
l'appellante come da note depositate il 25.6.2025;
l'appellato come da note depositate il 30.6.2025.
2 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.Con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale di Roma, decidendo in ordine alla domanda proposta dal sig. nei confronti dell'odierna appellante, l'ha Controparte_3
accolta, condannando la banca convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 40.000,00, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT con decorrenza dal settembre 2017 e fino al passaggio in giudicato della sentenza, nonché oltre agli interessi al tasso legale sulla somma liquidata e rivalutata, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza e fino al soddisfo, regolando le spese processuali in base al principio di soccombenza.
Il sig. con la citazione introduttiva del giudizio di CP_3
primo grado, aveva premesso di aver reperito personalmente, pubblicizzando in internet la sua proposta il compratore di un orologio Rolex di sua proprietà, che era sua intenzione alienare, al prezzo di euro 40.000.
Aveva di seguito lamentato che:
il 5 settembre 2017, verso le ore 8.30, presso l'attività commerciale dell'attore in Roma si era presentato un uomo, qualificatosi padre dell'acquirente, che gli aveva consegnato l'
3 assegno circolare di € 40.000,00 n. 6104274410-00 4 Pt_1
settembre 2017 Banca Consulia Parte_2
filiale di Napoli;
il ed il sedicente padre dell'acquirente si erano recati CP_3
presso l'Agenzia della ove il primo Controparte_1
era correntista;
qui, il dopo aver prelevato l'orologio CP_3
dalla cassetta di sicurezza, aveva chiesto al cassiere di verificare la regolarità dell'assegno circolare;
rinvenuto sul sito della banca emittente il numero telefonico della filiale di
Napoli, il cassiere aveva contattato telefonicamente l'utenza
081/2482442, ove aveva risposto tale signor , che Per_1
aveva rassicurato il cassiere sulla genuinità dell'assegno circolare, cosicché il aveva consegnato al suo CP_3
interlocutore l'orologio e la garanzia ed al cassiere l'assegno per l'incasso del prezzo;
l'11 settembre 2017 il era stato avvertito dal direttore CP_3
della propria filiale che l'assegno circolare non era stato incassato, in quanto era contraffatto;
l'attore dedusse la responsabilità della banca, che colposamente non aveva svolto i dovuti controlli, facendogli apparire come valido e munito di copertura l'assegno viceversa contraffatto e privo di copertura. 4 Il Tribunale, in contraddittorio con la banca convenuta, ha osservato che:
il preposto dell'agenzia ove il sig. aveva il conto CP_3
corrente aperto e dove si era recato per concludere la vendita dell'orologio, aveva verificato solo al telefono che l'assegno fosse validamente emesso e fosse munito di copertura, peraltro senza nessun accertamento circa l'effettiva identità e
“qualifica” del proprio interlocutore;
aveva in tal modo assicurato la “bene emissione” dell'assegno circolare, generando nell' attore “il ragionevole affidamento circa la regolarità del titolo ed inducendolo, quindi, alla consegna dell'orologio Rolex al soggetto che gli aveva consegnato il predetto assegno circolare”;
la condotta della banca risultava oltremodo colposa in quanto, come emerso dalle indagini penali a seguito della denuncia presentata dal la Banca Consulia, sin dal 10.8.2017 CP_3
aveva trasmetto agli altri intermediari bancari, tramite flusso elettronico sul circuito interbancario, il messaggio con il quale, alla luce di episodi analoghi a quello occorso al aveva CP_3
avvertito di non negoziare assegni circolari emessi da Banca
Consulia, poiché contraffatti e poiché essa non emetteva
5 direttamente assegni circolari, ma solo su mandato dell'Istituto
Centrale delle Banche Popolari;
non sussisteva alcun concorso di colpa dell'attore nella produzione dell'evento dannoso, poiché aveva ricevuto
“rassicurazione piena – ovvero senza riserve o avvertenze di sorta - circa la regolarità e bene emissione del titolo” proprio dalla persona cui si era rivolto per eseguire le dovute verifiche.
Nel contraddittorio delle parti, la banca ha impugnato la predetta sentenza, chiedendo a questa Corte che, in riforma della stessa, la domanda del sig. fosse respinta. CP_3
Ha affidato l'appello ai seguenti motivi:
il era stato molto imprudente nella scelta del CP_3
compratore dell'orologio, tramite internet e con modalità del tutto rischiose, atteso che conosceva solo il nome del compratore, tale sig. ma lo era stato anche nella Per_2
negoziazione, in quanto egli, imprenditore commerciale, poteva e doveva sapere che un assegno è pagato soltanto quando la
Banca, trattaria o emittente, esegue il pagamento;
l'informazione c.d. di bene emissione da parte del preposto della banca, nel frangente, assumeva valore meramente informativo;
6 sussisteva il concorso di colpa dell'attore, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., sia per le modalità di reperimento del compratore;
sia perché nel giorno della compravendita egli, presente nei locali della filiale della banca, sapeva che il cassiere della sua banca aveva interpellato la banca emittente solo telefonicamente ad un numero di telefono corrispondente a quello degli uffici di Napoli della Banca Consulia;
invero, solo in seguito si sarebbe accertato, nel corso delle indagini penali, che in quei giorni quel numero era stato deviato da ignoti, tanto da indurre detta banca a dirottarlo successivamente ai propri uffici di Milano, il che ancor di più assolveva da ogni colpa l'istituto di credito. Lo stesso attore era ben a conoscenza che solo l'accreditamento della somma costituiva conferma del buon esito dell'operazione, tanto è vero che egli stesso, circa un'ora dopo aver concluso la vendita, aveva contattato telefonicamente il vice direttore dell'agenzia n. 35 di Roma della banca, chiedendogli se l'assegno fosse stato incassato.
Il si è costituito, contestando diffusamente l'appello e CP_3
chiedendone il rigetto.
E' stata in seguito fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza.
7 Essa è stata in seguito sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, con il decreto di questa Corte del 28.5.2025, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali e note sostitutive d'udienza, contenenti le conclusioni definitive.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.L'appello, ad avviso della Corte, è infondato e va respinto.
Nella vicenda, assume valore decisivo la circostanza per cui il sig. dopo aver personalmente reperito il compratore CP_3
dell'orologio, si sia recato in banca ad eseguire la negoziazione, cioè a prelevare l'orologio che era ivi depositato, per consegnarlo all'acquirente e a consegnare alla banca l'assegno circolare che stava contestualmente ricevendo in pagamento.
Egli, tuttavia, non si è limitato alla consegna del titolo, ma ne ha chiesto la verifica, cioè la c.d. “ bene emissione”, che la banca ha accettato di eseguire, obbligandosi in tal modo ad eseguirla con la diligenza professionale, che distingue l'attività del banchiere: art. 1176 II comma c.c.
8 La banca, invece, ha eseguito una mera verifica telefonica al numero risultante da internet degli uffici di Napoli della banca, assicurando pur tuttavia la “bene emissione” dell'assegno circolare ( cfr. l'allegato 11 alla citazione in primo grado).
Viceversa, l'attività definita “ bene emissione”, che si conclude con un documento redatto per iscritto, richiede verifiche ed accertamenti approfonditi ed incrociati circa la “bontà” dell'assegno.
La giurisprudenza di legittimità ( Cass. del 2000 n. 8983) ha ritenuto che, allorquando la banca, su richiesta del correntista, lo abbia rassicurato dell'esistenza di fondi sufficienti al pagamento di un assegno in conto corrente, situazione analoga a quella che ci occupa, essa è contrattualmente responsabile ove le notizie fornite non corrispondano alla “ situazione di fatto esistente al momento della richiesta, e ciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenza gravante sull'istituto di credito-mandatario, derivante dalla specifica natura dell'attività bancaria”.
Ma vi è di più.
9 La banca non ha tenuto in alcuna considerazione la nota estesa alle altre banche da Banca Consulia, quale emersa a seguito delle indagini penali.
Quest'ultima, dopo alcuni episodi analoghi a quello che ci occupa, che sono riassunti nella denuncia richiamata in sentenza, in data 10 agosto 2017, prima della vicenda occorsa al ha trasmesso alle altre banche via internet, sul CP_3
circuito interbancario il seguente messaggio: si avvisa di non negoziare assegni circolari presentati con il logo Banca
Consulia, in quanto trattasi di assegni contraffatti e di attività fraudolenta finalizzata alla truffa da parte di terzi ignoti. Banca
Consulia non emette assegni circolari propri, ma solo su mandato di ICBPI” , cioè Istituto centrale delle Banche popolari Italiane s.p.a.: cfr. su tale circostanza, incontestata, la sentenza di primo grado.
Tale informativa, ancor più, avrebbe dovuto porre la banca sull'avviso nel senso di svolgere un controllo più pressante e circostanziato in occasione della verifica dell'assegno, all'apparente numero telefonico della sede di Napoli di Banca
Consulia, una volta che se ne era assunto l'obbligo nei confronti del cliente richiedente.
10 Tale attività sarebbe stata tanto più diligente, in quanto essa poteva sapere che proprio la banca emittente, solo qualche giorno prima, quindi in un contesto temporale molto vicino ai fatti di causa, aveva segnalato l'avvenuta negoziazione di propri assegni contraffatti, finalizzati a compiere truffe ed invitato a non negoziarli.
La banca poteva così supporre che, analogamente, attraverso l'uso di un assegno contraffatto e che comunque Banca
Consulia non era abilitata ad emettere, se non su mandato del predetto Istituto, si stava per perfezionare un'ulteriore truffa in danno del proprio cliente.
Essa quindi, con l'uso dell'ordinaria diligenza, non solo poteva svolgere controlli più accurati, ma poteva altresì avvisare il cliente dell'opportunità di non negoziare l'assegno.
In tale contesto, devono qualificarsi quali mere occasioni, prive di nesso causale con il danno:
sia la scelta da parte del sig. di reperire il compratore CP_3
tramite internet, in quanto egli si era premurato di richiedere alla banca rassicurazioni circa la copertura dell'assegno;
sia la sua telefonata poco dopo la vendita, per accertarsi che l'assegno fosse stato incassato;
11 sia la propria conoscenza astratta delle modalità di funzionamento dell'assegno circolare e del suo pagamento.
In particolare, la conoscenza astratta delle modalità di negoziazione di un assegno non assume rilievo decisivo proprio in quanto il aveva chiesto il c.d. bene emissione alla CP_3
banca; questa avrebbe anche potuto esporre di non essere nelle condizioni di eseguirlo o comunque denegare la richiesta.
Invece, avendo assentito ad eseguire gli accertamenti circa la copertura dell'assegno, ha generato affidamento nel cliente, proprio alla luce dei controlli specifici e mirati che solo la banca è in condizioni di eseguire, cosicché la sua condotta colposa su descritta si pone quale unico fatto in relazione causale con il danno.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Esse vanno distratte in favore dei Procuratori, Avv. Luigi
NO e EO NO, i quali sin dalla comparsa di costituzione e risposta in appello se ne sono dichiarati anticipatari.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo il
31.1.2013 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto 12 che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
TUSG per il pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto ( così Cass. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto da
[...]
nei confronti del sig. Controparte_1 Controparte_3
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato, liquidate in euro 9.000 per onorari, oltre spese generali, da distrarsi in favore dei Procuratori Avv. Luigi
NO e EO NO, anticipatari;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
TUSG per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, primo luglio 2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta dai signori magistrati:
Dott. Gianna Maria Zannella PRESIDENTE RELATORE
Dott. Camillo Romandini CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Delle Donne CONSIGLIERE
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 2339/2022, riservato in decisione all'udienza collegiale del primo luglio 2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali ex art. 127 ter c.p.c. in virtù del decreto di questa Corte depositato il giorno 28.5.2025, vertente tra:
(già soc. per azioni) Controparte_1 CP_2
C.F. con sede in , Piazza Garibaldi n. 16, P.IVA_1 CP_1
in persona dei suoi procuratori 1 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza G. Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mainetti p.e.c.
, che la rappresenta Email_1
e difende per delega posta su foglio separato ex art. 83 c.p.c., allegato alla comparsa depositata nel primo grado di giudizio appellante
e
C.F. Controparte_3 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele
n. 154, presso lo studio dell'Avv. Luigi NO e da questi rappresentato e difeso unitamente all'Avv. EO NO in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4211 pubblicata il 17 marzo 2022 dal Tribunale di Roma;
Conclusioni:
l'appellante come da note depositate il 25.6.2025;
l'appellato come da note depositate il 30.6.2025.
2 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.Con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale di Roma, decidendo in ordine alla domanda proposta dal sig. nei confronti dell'odierna appellante, l'ha Controparte_3
accolta, condannando la banca convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 40.000,00, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT con decorrenza dal settembre 2017 e fino al passaggio in giudicato della sentenza, nonché oltre agli interessi al tasso legale sulla somma liquidata e rivalutata, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza e fino al soddisfo, regolando le spese processuali in base al principio di soccombenza.
Il sig. con la citazione introduttiva del giudizio di CP_3
primo grado, aveva premesso di aver reperito personalmente, pubblicizzando in internet la sua proposta il compratore di un orologio Rolex di sua proprietà, che era sua intenzione alienare, al prezzo di euro 40.000.
Aveva di seguito lamentato che:
il 5 settembre 2017, verso le ore 8.30, presso l'attività commerciale dell'attore in Roma si era presentato un uomo, qualificatosi padre dell'acquirente, che gli aveva consegnato l'
3 assegno circolare di € 40.000,00 n. 6104274410-00 4 Pt_1
settembre 2017 Banca Consulia Parte_2
filiale di Napoli;
il ed il sedicente padre dell'acquirente si erano recati CP_3
presso l'Agenzia della ove il primo Controparte_1
era correntista;
qui, il dopo aver prelevato l'orologio CP_3
dalla cassetta di sicurezza, aveva chiesto al cassiere di verificare la regolarità dell'assegno circolare;
rinvenuto sul sito della banca emittente il numero telefonico della filiale di
Napoli, il cassiere aveva contattato telefonicamente l'utenza
081/2482442, ove aveva risposto tale signor , che Per_1
aveva rassicurato il cassiere sulla genuinità dell'assegno circolare, cosicché il aveva consegnato al suo CP_3
interlocutore l'orologio e la garanzia ed al cassiere l'assegno per l'incasso del prezzo;
l'11 settembre 2017 il era stato avvertito dal direttore CP_3
della propria filiale che l'assegno circolare non era stato incassato, in quanto era contraffatto;
l'attore dedusse la responsabilità della banca, che colposamente non aveva svolto i dovuti controlli, facendogli apparire come valido e munito di copertura l'assegno viceversa contraffatto e privo di copertura. 4 Il Tribunale, in contraddittorio con la banca convenuta, ha osservato che:
il preposto dell'agenzia ove il sig. aveva il conto CP_3
corrente aperto e dove si era recato per concludere la vendita dell'orologio, aveva verificato solo al telefono che l'assegno fosse validamente emesso e fosse munito di copertura, peraltro senza nessun accertamento circa l'effettiva identità e
“qualifica” del proprio interlocutore;
aveva in tal modo assicurato la “bene emissione” dell'assegno circolare, generando nell' attore “il ragionevole affidamento circa la regolarità del titolo ed inducendolo, quindi, alla consegna dell'orologio Rolex al soggetto che gli aveva consegnato il predetto assegno circolare”;
la condotta della banca risultava oltremodo colposa in quanto, come emerso dalle indagini penali a seguito della denuncia presentata dal la Banca Consulia, sin dal 10.8.2017 CP_3
aveva trasmetto agli altri intermediari bancari, tramite flusso elettronico sul circuito interbancario, il messaggio con il quale, alla luce di episodi analoghi a quello occorso al aveva CP_3
avvertito di non negoziare assegni circolari emessi da Banca
Consulia, poiché contraffatti e poiché essa non emetteva
5 direttamente assegni circolari, ma solo su mandato dell'Istituto
Centrale delle Banche Popolari;
non sussisteva alcun concorso di colpa dell'attore nella produzione dell'evento dannoso, poiché aveva ricevuto
“rassicurazione piena – ovvero senza riserve o avvertenze di sorta - circa la regolarità e bene emissione del titolo” proprio dalla persona cui si era rivolto per eseguire le dovute verifiche.
Nel contraddittorio delle parti, la banca ha impugnato la predetta sentenza, chiedendo a questa Corte che, in riforma della stessa, la domanda del sig. fosse respinta. CP_3
Ha affidato l'appello ai seguenti motivi:
il era stato molto imprudente nella scelta del CP_3
compratore dell'orologio, tramite internet e con modalità del tutto rischiose, atteso che conosceva solo il nome del compratore, tale sig. ma lo era stato anche nella Per_2
negoziazione, in quanto egli, imprenditore commerciale, poteva e doveva sapere che un assegno è pagato soltanto quando la
Banca, trattaria o emittente, esegue il pagamento;
l'informazione c.d. di bene emissione da parte del preposto della banca, nel frangente, assumeva valore meramente informativo;
6 sussisteva il concorso di colpa dell'attore, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., sia per le modalità di reperimento del compratore;
sia perché nel giorno della compravendita egli, presente nei locali della filiale della banca, sapeva che il cassiere della sua banca aveva interpellato la banca emittente solo telefonicamente ad un numero di telefono corrispondente a quello degli uffici di Napoli della Banca Consulia;
invero, solo in seguito si sarebbe accertato, nel corso delle indagini penali, che in quei giorni quel numero era stato deviato da ignoti, tanto da indurre detta banca a dirottarlo successivamente ai propri uffici di Milano, il che ancor di più assolveva da ogni colpa l'istituto di credito. Lo stesso attore era ben a conoscenza che solo l'accreditamento della somma costituiva conferma del buon esito dell'operazione, tanto è vero che egli stesso, circa un'ora dopo aver concluso la vendita, aveva contattato telefonicamente il vice direttore dell'agenzia n. 35 di Roma della banca, chiedendogli se l'assegno fosse stato incassato.
Il si è costituito, contestando diffusamente l'appello e CP_3
chiedendone il rigetto.
E' stata in seguito fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza.
7 Essa è stata in seguito sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, con il decreto di questa Corte del 28.5.2025, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali e note sostitutive d'udienza, contenenti le conclusioni definitive.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.L'appello, ad avviso della Corte, è infondato e va respinto.
Nella vicenda, assume valore decisivo la circostanza per cui il sig. dopo aver personalmente reperito il compratore CP_3
dell'orologio, si sia recato in banca ad eseguire la negoziazione, cioè a prelevare l'orologio che era ivi depositato, per consegnarlo all'acquirente e a consegnare alla banca l'assegno circolare che stava contestualmente ricevendo in pagamento.
Egli, tuttavia, non si è limitato alla consegna del titolo, ma ne ha chiesto la verifica, cioè la c.d. “ bene emissione”, che la banca ha accettato di eseguire, obbligandosi in tal modo ad eseguirla con la diligenza professionale, che distingue l'attività del banchiere: art. 1176 II comma c.c.
8 La banca, invece, ha eseguito una mera verifica telefonica al numero risultante da internet degli uffici di Napoli della banca, assicurando pur tuttavia la “bene emissione” dell'assegno circolare ( cfr. l'allegato 11 alla citazione in primo grado).
Viceversa, l'attività definita “ bene emissione”, che si conclude con un documento redatto per iscritto, richiede verifiche ed accertamenti approfonditi ed incrociati circa la “bontà” dell'assegno.
La giurisprudenza di legittimità ( Cass. del 2000 n. 8983) ha ritenuto che, allorquando la banca, su richiesta del correntista, lo abbia rassicurato dell'esistenza di fondi sufficienti al pagamento di un assegno in conto corrente, situazione analoga a quella che ci occupa, essa è contrattualmente responsabile ove le notizie fornite non corrispondano alla “ situazione di fatto esistente al momento della richiesta, e ciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenza gravante sull'istituto di credito-mandatario, derivante dalla specifica natura dell'attività bancaria”.
Ma vi è di più.
9 La banca non ha tenuto in alcuna considerazione la nota estesa alle altre banche da Banca Consulia, quale emersa a seguito delle indagini penali.
Quest'ultima, dopo alcuni episodi analoghi a quello che ci occupa, che sono riassunti nella denuncia richiamata in sentenza, in data 10 agosto 2017, prima della vicenda occorsa al ha trasmesso alle altre banche via internet, sul CP_3
circuito interbancario il seguente messaggio: si avvisa di non negoziare assegni circolari presentati con il logo Banca
Consulia, in quanto trattasi di assegni contraffatti e di attività fraudolenta finalizzata alla truffa da parte di terzi ignoti. Banca
Consulia non emette assegni circolari propri, ma solo su mandato di ICBPI” , cioè Istituto centrale delle Banche popolari Italiane s.p.a.: cfr. su tale circostanza, incontestata, la sentenza di primo grado.
Tale informativa, ancor più, avrebbe dovuto porre la banca sull'avviso nel senso di svolgere un controllo più pressante e circostanziato in occasione della verifica dell'assegno, all'apparente numero telefonico della sede di Napoli di Banca
Consulia, una volta che se ne era assunto l'obbligo nei confronti del cliente richiedente.
10 Tale attività sarebbe stata tanto più diligente, in quanto essa poteva sapere che proprio la banca emittente, solo qualche giorno prima, quindi in un contesto temporale molto vicino ai fatti di causa, aveva segnalato l'avvenuta negoziazione di propri assegni contraffatti, finalizzati a compiere truffe ed invitato a non negoziarli.
La banca poteva così supporre che, analogamente, attraverso l'uso di un assegno contraffatto e che comunque Banca
Consulia non era abilitata ad emettere, se non su mandato del predetto Istituto, si stava per perfezionare un'ulteriore truffa in danno del proprio cliente.
Essa quindi, con l'uso dell'ordinaria diligenza, non solo poteva svolgere controlli più accurati, ma poteva altresì avvisare il cliente dell'opportunità di non negoziare l'assegno.
In tale contesto, devono qualificarsi quali mere occasioni, prive di nesso causale con il danno:
sia la scelta da parte del sig. di reperire il compratore CP_3
tramite internet, in quanto egli si era premurato di richiedere alla banca rassicurazioni circa la copertura dell'assegno;
sia la sua telefonata poco dopo la vendita, per accertarsi che l'assegno fosse stato incassato;
11 sia la propria conoscenza astratta delle modalità di funzionamento dell'assegno circolare e del suo pagamento.
In particolare, la conoscenza astratta delle modalità di negoziazione di un assegno non assume rilievo decisivo proprio in quanto il aveva chiesto il c.d. bene emissione alla CP_3
banca; questa avrebbe anche potuto esporre di non essere nelle condizioni di eseguirlo o comunque denegare la richiesta.
Invece, avendo assentito ad eseguire gli accertamenti circa la copertura dell'assegno, ha generato affidamento nel cliente, proprio alla luce dei controlli specifici e mirati che solo la banca è in condizioni di eseguire, cosicché la sua condotta colposa su descritta si pone quale unico fatto in relazione causale con il danno.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Esse vanno distratte in favore dei Procuratori, Avv. Luigi
NO e EO NO, i quali sin dalla comparsa di costituzione e risposta in appello se ne sono dichiarati anticipatari.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo il
31.1.2013 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto 12 che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
TUSG per il pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto ( così Cass. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto da
[...]
nei confronti del sig. Controparte_1 Controparte_3
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato, liquidate in euro 9.000 per onorari, oltre spese generali, da distrarsi in favore dei Procuratori Avv. Luigi
NO e EO NO, anticipatari;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
TUSG per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, primo luglio 2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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